Art. 2. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477 e 20 novembre 1985, n. 649 , non convertiti in legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.