Articolo 2 della Legge 31 gennaio 1986, n. 11
Articolo 1
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31 gennaio 1986
Art. 2. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477 e 20 novembre 1985, n. 649 , non convertiti in legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 31 gennaio 1986
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