Versione
31 gennaio 1986
31 gennaio 1986
Art. 2. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477 e 20 novembre 1985, n. 649 , non convertiti in legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/12/2013, n. 5908Provvedimento: […] della delibera di Giunta Regionale n.485 del 21.09.2012 recante “Livelli minimi uniformi di preparazione. Riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate da enti autonomi diversi dalla Regione Campania che abilitano all'esercizio delle attività professionali turistiche di cui all'art. 2 della legge regionale n.11/1986”.Leggi di più...
- tutela delle professioni turistiche·
- art. 123 Cost.·
- diritto comunitario·
- principio di non discriminazione·
- principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione·
- diritto alla prova e all'esame·
- compensazione delle spese processuali·
- silenzio amministrativo·
- commissione d'esame·
- concorso pubblico·
- riconoscimento delle qualifiche professionali·
- principio di proporzionalità·
- tutela delle libertà economiche·
- art. 35 d.lgs. 165/2001·
- legittimità degli atti amministrativi