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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5663/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010639274000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore si parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed insiste per la liquidazione delle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Calabria avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. n.
094 2020 0010 6392 74 000 relativa a Bollo auto 2015.
Eccepiva la prescrizione del credito e la mancata notifica di alcun avviso precedente rispetto alla cartella.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduceva evidenziando la regolare notifica del precedente avviso;
non si costituiva Regione Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza – 26.01.2026 – la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato.
Orbene, va esaminato subito l'assorbente motivo concernente la mancata prova della regolare notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata.
Infatti, applicando il principio processuale della ragione più liquida (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.) è consentito al giudice esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio di legittimità, anche in presenza di questioni pregiudiziali, (v. Sez. Un Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Giova infatti rilevare che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, intimazione di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez
Un. n.5791/2008).
Orbene, quanto asserito dal ricorrente, non è stato smentito né da Agenzia delle Entrate-Riscossione che, seppur regolarmente chiamata in causa e costituitasi non ha fornito prova della regolare notifica dell'avviso prodromico alla cartella ma ha prodotto soltanto l'estratto di ruolo;
né dalla Regione Calabria che, seppur regolarmente citata, non costituendosi non ha smentito quanto eccepito dal PELLE.
Le spese vanno addebitate alla Regione Calabria che non ha inteso costituirsi in giudizio e non ha fornito prova dell'infondatezza della tesi del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi Accoglie il ricorso e condanna la Regione Calabria alle spese di giudizio che liquida in € 150,00 con distrazione a favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5663/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010639274000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore si parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed insiste per la liquidazione delle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Calabria avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. n.
094 2020 0010 6392 74 000 relativa a Bollo auto 2015.
Eccepiva la prescrizione del credito e la mancata notifica di alcun avviso precedente rispetto alla cartella.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduceva evidenziando la regolare notifica del precedente avviso;
non si costituiva Regione Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza – 26.01.2026 – la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato.
Orbene, va esaminato subito l'assorbente motivo concernente la mancata prova della regolare notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata.
Infatti, applicando il principio processuale della ragione più liquida (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.) è consentito al giudice esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio di legittimità, anche in presenza di questioni pregiudiziali, (v. Sez. Un Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Giova infatti rilevare che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, intimazione di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez
Un. n.5791/2008).
Orbene, quanto asserito dal ricorrente, non è stato smentito né da Agenzia delle Entrate-Riscossione che, seppur regolarmente chiamata in causa e costituitasi non ha fornito prova della regolare notifica dell'avviso prodromico alla cartella ma ha prodotto soltanto l'estratto di ruolo;
né dalla Regione Calabria che, seppur regolarmente citata, non costituendosi non ha smentito quanto eccepito dal PELLE.
Le spese vanno addebitate alla Regione Calabria che non ha inteso costituirsi in giudizio e non ha fornito prova dell'infondatezza della tesi del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi Accoglie il ricorso e condanna la Regione Calabria alle spese di giudizio che liquida in € 150,00 con distrazione a favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.