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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 127/2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barletta alla Via Brigata
Barletta n. 15, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E quale impresa designata dalla CONSAP per la per la CP_1 CP_2 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, (P.I. pagina 1 di 9 ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. AN P.IVA_1
Tacchio, con studio in Andria al Viale Venezia Giulia 152, giusta mandato in atti
- APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 18.5.2020, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Trani, la , nonché Controparte_3
l' quale Impresa designata per la per la liquidazione dei danni a carico del CP_1 CP_2 [...]
, ognuna in persona del legale rappresentante, affinchè fossero condannate al CP_3 CP_3 pagamento, in suo favore, della somma di € 28.435,87, o di quella somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni.
Assumeva l'allora attore che il giorno 01.07.2017, alle ore 16.30 circa, in Barletta, mentre in sella alla propria bicicletta percorreva la Via Varese (direzione Via A. D'Andrea), all'altezza del civico n. 25, veniva attinto da una autovettura di colore bianco, marca Mercedes, il cui conducente, a causa di un'errata manovra di guida, urtava il suo braccio sinistro, facendolo rovinare al suolo e subìto dopo si dava alla fuga;
che a causa della caduta, egli batteva la testa contro un muretto ivi esistente e riportava lesioni giudicate guarite con postumi;
che aveva provveduto a costituire in mora la e CP_3
l' nella qualità innanzi indicata e di avere, successivamente, esperito, infruttuosamente, CP_1 la procedura di negoziazione assistita;
motivo per cui si era rivolto all'autorità giudiziaria per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l' che contestava integralmente la domanda, cosi come descritta CP_1 dall'attore, per assenza totale, nella documentazione in atti, di prove concrete e tangibili del sinistro;
ne chiedeva, pertanto, il rigetto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite.
Istruito il giudizio, nel cui corso venivano ammesse ed espletate prova testimoniale e CTU medico- legale, con la sentenza n. 1891/2023, del 30.12.2023, il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, con condanna del al pagamento delle spese di lite in favore della Società convenuta. Pt_1
Riteneva il primo giudice non raggiunta la prova che il sinistro in questione fosse accaduto per esclusiva responsabilità del veicolo rimasto ignoto, sulla base delle seguenti considerazioni: generiche pagina 2 di 9 e contraddittorie le dichiarazioni rese dalla teste escussa;
assenza di rilievi sul luogo del sinistro e sulla bicicletta;
tardiva la denuncia- querela sporta dal assenza di lesioni al braccio in quanto non Pt_1 refertate dai sanitari del nosocomio, né accertate dal CTU.
Con atto notificato il 30 gennaio 2024, proponeva appello avverso la Parte_1 richiamata sentenza, per la sua integrale riforma e per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, per i seguenti motivi: 1) errata e falsa e falsa applicazione dell'art. 135 comma 3 bis del codice delle assicurazioni private;
2) errata e falsa applicazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private;
3) errata e falsa applicazione dell'art. 124 e 590 del codice penale;
4) errata ricostruzione dei fatti di causa e delle dichiarazioni rese dal testimone oculare.
Si costituiva in giudizio l' nella qualità innanzi espressa che chiedeva il rigetto integrale CP_1 dell'appello, perché infondato, in quanto l'appellante non aveva dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti indispensabili per l'ammissione del sinistro alla tutela del Fondo di Garanzia, contravvenendo al particolare rigore nell'onere della prova che l'orientamento costante della Suprema
Corte impone al danneggiato che promuove richiesta di risarcimento del danno nei confronti del ridetto
Fondo; chiedeva, altresì, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in proprio favore.
All'udienza collegiale del 26.03.2025, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa.
Ai fini del decidere, si rende necessario in primis, esaminare e verificare la modalità dell'accaduto sinistro, così come descritta dall'appellante, per attribuire, o meno, la responsabilità dell'accaduto alla condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada.
In forza di un costante e consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, nel caso in cui il danneggiato promuova azione di risarcimento danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, il predetto danneggiato ha l'onere di provare che il sinistro sia stato provocato per condotta, dolosa o colposa, del conducente di un veicolo non identificato.
La prova della sussistenza di tale presupposto deve essere fornita dal danneggiato in maniera rigorosa, atteso che il contraddittore, (FGVS), non essendo stato individuato il presunto danneggiante, si trova nella impossibilità materiale di svolgere accertamenti, ai fini della ricostruzione della dinamica pagina 3 di 9 dell'incidente.
Il suddetto principio, costantemente affermato nella giurisprudenza e riguardante, appunto, l'onere probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto, è stato ulteriormente confermato dalla Corte di Cassazione, con due recenti pronunce che, testualmente, statuiscono che:
“….nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (Cass. civ. ord. del 9 gennaio 2025 n.450); ed ancora, più recentemente: “ In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per sinistri causati da veicoli non identificati, ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni, spetta al danneggiato l'onere di provare il fatto generatore del danno mediante dimostrazione rigorosa delle modalità del sinistro e della sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto. La fattispecie del sinistro causato da veicolo non identificato costituisce ipotesi del tutto peculiare che esige una prova particolarmente rigorosa, non potendosi invocare alcun principio di favor per il danneggiato che comporti un alleggerimento dell'onere probatorio ordinario. Il giudice di merito procede correttamente quando valuta con particolare rigore la prova testimoniale offerta dal danneggiato, specialmente quando si tratti di testimonianza resa da un solo soggetto e quando manchino elementi di riscontro estrinseci ed intrinseci alle dichiarazioni testimoniali. L'apprezzamento dell'attendibilità della prova testimoniale e
pagina 4 di 9 la valutazione della sua idoneità a dimostrare la dinamica del sinistro e il coinvolgimento di un veicolo non identificato rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione. Non sussiste alcun obbligo per il giudice di rendere motivazione esaustiva e analitica riguardante tutte e ciascuna delle doglianze e delle argomentazioni difensive, essendo sufficiente che la decisione sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta sui punti decisivi della controversia….”. (Cass. civ. Sez. III – Ord. n. 9845 del 15 aprile 2025).
Applicando il suddetto principio al caso di specie, osserva questa Corte che l'appellante non ha fornito la prova rigorosa di come il sinistro si sia verificato e, soprattutto, se si è verificato a causa del conducente un'autovettura rimasta non identificata.
Il infatti, ha ritenuto di fornire la prova della dinamica del sinistro mediante l'escussione della Pt_1 teste, , con cui era in compagnia al momento del sinistro. Testimone_1
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti, nonché dall'esame della deposizione testimoniale della menzionata , non risulta emergere una prova rigorosa, tale, da ritenere che il Tes_1 sinistro si sia verificato così come descritto dal né come si sia procurato le lesioni, di poi Pt_1 riscontrate presso il presidio ospedaliero dove si ricoverò.
Ed invero, la descrizione del sinistro risulta più volte difforme e contrastante, sia nella denuncia- querela sporta dall'appellante, sia nella sua richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, inoltrata
Assicurazione sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. CP_1
Si legge, infatti, nella denuncia-querela (il cui relativo procedimento è stato di poi archiviato), presentata dal il 20 luglio 2017, presso il Commissariato di P.S. di Barletta: “… alle ore 16,30, Pt_1 circa, in Barletta, in via Varese, un'autovettura Mercedes di colore bianco, all'altezza del civico n. 25, mi urtava il braccio sinistro mentre percorrevo la ridetta via in sella alla mia bicicletta, facendomi rovinare al suolo sul mio lato destro e battere la testa contro un muretto ivi esistente causandomi lesioni personali…”. Nella successiva comunicazione (del 01.08.2017), di notizia di reato ex art. 347
c.p.p., trasmessa dalla P.S. del Commissariato di Barletta alla Procura della Repubblica di Trani, si legge che, nelle circostanze di tempo e di luogo note: “….mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, un'autovettura……lo urtava sulla parte sx, facendolo rovinare a terra..”.
Nella richiesta di risarcimento danni del 21 luglio 2017, inoltrata dal legale dell'appellante all' CP_1
FGVS ed alla Consap, si legge, invece, testualmente che: “…a causa di una errata manovra di guida pagina 5 di 9 una Mercedes finiva per colpire alla guida della sua bicicletta, causandone la rovinosa Pt_1 caduta al suolo”;
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il reiterava la prima versione Pt_1 fornita nella richiesta stragiudiziale: “ Il percorreva in sella alla sua bicicletta Via Varese…. Pt_1
Allorquando…..un'autovettura Mercedes, di colore bianco, a causa di una errata manovra di guida, urtava il suo braccio sinistro, facendolo rovinare al suolo sul lato destro. A causa della caduta l'attore finiva per battere la testa contro un muretto ivi esistente..”.
Neanche la testimone , escussa in primo grado, forniva una versione univoca della Testimone_1 dinamica del sinistro.
Ed invero, in occasione delle sommarie informazioni, rese dalla predetta negli uffici del Commissariato di P.S. di Barletta nella quasi immediatezza del sinistro, la stessa dichiarava: “.. In data 01 luglio 2017, io e il mio ragazzo, , siamo usciti in bicicletta quando alle 16.30 circa Parte_1 abbiamo imboccato via Varese da via Cataneo;
sulla stessa strada un'autovettura Mercedes di colore bianco che per ovvi motivi non sono riuscita a prendere la targa, urtava sulla parte sinistra della bicicletta del mio ragazzo, facendolo cadere a terra. Immediatamente il veicolo in questione scappava via facendo perdere le proprie tracce”.
All'udienza del 17.06.2021, la medesima , escussa in primo grado in qualità di testimone, Tes_1 invece dichiarava: “Ho assistito a quello che è accaduto al particolare eravamo usciti Parte_2 con le biciclette e stavamo percorrendo Via Varese a Barletta allorquando un'auto bianca, di medie dimensioni, ricordo una Mercedes perché riconobbi il logo, che proveniva dalle nostre spalle, urtò con il proprio lato destro specchietto passeggero, il braccio sinistro del che battè la testa su Pt_1 un muretto..” “….il perdeva molto sangue dalla testa ed avvertiva dolore al braccio, ma non Pt_1 so dire quale fosse in quanto lui si lamentava dicendo mi fa male il braccio…”.
Dal raffronto tra le richiamate dichiarazioni rese dall'appellante e le deposizioni rese dalla teste
, appare evidente la incertezza nella verificazione del sinistro, così come descritto dall'allora Tes_1 attore e le modalità di accadimento dello stesso, atteso che non è ben chiaro se la presunta auto investitrice, rimasta non identificata, abbia urtato la bicicletta condotta dal nella parte Pt_1 posteriore, o abbia attinto il mezzo lateralmente, o abbia urtato il braccio sinistro del facendolo Pt_1
pagina 6 di 9 rovinare a terra o se, nel tentativo di un probabile sorpasso da parte dell'auto (il parla di una Pt_1 errata manovra di guida), esso abbia autonomamente perso l'equilibrio e sia caduto a terra. Pt_1
Peraltro, se si ritenesse il sinistro realmente verificatosi con le modalità descritte dal e l'auto Pt_1 non identificata procedere ad una velocità tale da rendere impossibile identificare il numero di targa (la teste, infatti, a tal proposito dichiarava: “ ….che per ovvi motivi non sono riuscita a prendere la targa…”), risulta alquanto anomalo che nel referto del Pronto Soccorso (dove il fu trasportato Pt_1 dal padre), e nei successivi referti medici non vi è il minimo accenno, da parte dei sanitari, al riscontro di lesioni e/o escoriazioni sul braccio sinistro;
lesioni e/o escoriazioni che, stando alla dinamica come raccontata dal e dalla teste, (entrambi definiscono la caduta, “a causa dell'urto, rovinosa”), Pt_1 avrebbero dovuto essere evidenti.
Niente di tutto ciò.
Si legge, infatti, nella documentazione ospedaliera prodotta in atti: “Ferita lc regione fronto-parietale; cervicalgia post-traumatica; trauma contusivo spalla destra. IPOTESI DIAGNOSTICA: trauma cranico non commotivo con ferita lc del cuoio capelluto;
cervicalgia post-traumatica; algia spalla destra.”
Già di per sè, tali circostanze discordanti l'una dall'altra riguardo alla dinamica del sinistro, non offrono la prova rigorosa richiesta dalla norma per acclarare la responsabilità del FGVS.
A tali discordanze, vanno aggiunti ulteriori elementi che inducono a ritenere non raggiunta la rigorosa prova che il sinistro in questione si sia verificato per responsabilità del conducente di un veicolo non identificato.
Ed invero: - non vi è stato l'intervento delle forze dell'ordine sul luogo del sinistro che ben avrebbero potuto ricostruire, sia pure a posteriori, la dinamica dello stesso, (la teste , infatti, nonostante, il Tes_1 perdesse sangue dalla testa, si limitò a telefonare al padre di quest'ultimo affinchè si recasse Pt_1 sul posto); - la riproduzione fotografica del luogo del sinistro (prodotta in atti), non ha fornito alcun valido apporto probatorio (in una delle foto prodotte, infatti, viene raffigurata in primo piano una targa indicante una via;
in un'altra viene ripreso uno spiazzo con macchine parcheggiate ed in altra foto viene rappresentata una via lunga e stretta, che, presumibilmente, sarebbe stato il teatro del sinistro); - la deposizione della teste è risultata oltremodo generica, in quanto la stessa si è limitata a Tes_1 confermare pedissequamente il contenuto delle circostanze che le venivano lette, ma alcunchè ha pagina 7 di 9 riferito in merito, ad esempio, al punto in cui sarebbe avvenuto l'urto tra l'auto e la bicicletta;
dove precisamente si sarebbe verificato il sinistro rispetto alle foto alla stessa sottoposte in visione;
- la circostanza che, se il sinistro si verificò sulla via raffigurata in una delle foto, trattandosi di strada stretta, come anche riferito dalla teste, risulta assai improbabile che ella non riuscì a Tes_1 memorizzare neanche una cifra della targa dell'auto. Né può essere utile al riguardo la circostanza che il in sede di accesso al Pronto Soccorso dichiarò di aver subìto un incidente a causa di un Pt_1 veicolo non identificato, trattandosi di riscontro generico che, in quanto non confortato da ulteriori idonei elementi, non può che comportare le conclusioni di cui innanzi.
Quello che, in definitiva, rileva è che non vi sono idonei e rigorosi riscontri che possano portare a ritenere che l'accaduto sia riconducibile al sinistro così come descritto dall'appellante ed addebitabile all'auto rimasta sconosciuta.
Le asserzioni del predetto, pertanto, devono ritenersi mere ed indimostrate ipotesi che non trovano conforto neppure in chiave di ricostruzione induttiva, ed in termini di verosimiglianza.
Nè costituisce elemento di conferma dell'assunto del come da egli stesso dichiarato nell'atto Pt_1 di appello, la conclusione positiva del CTU medico-legale, nominato nel corso del giudizio di primo grado, in ordine al nesso causale tra le lesioni riportate da esso appellante ed il sinistro, in quanto detta valutazione è pienamente compatibile anche con una possibile caduta autonoma del ciclista.
La domanda proposta nei confronti della Società appellata, dovrà, pertanto, essere rigettata e confermata la sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ex DM 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000) ai valori minimi, non avendo la valutazione del caso coinvolto questioni di particolare complessità.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma 1quater del D.P.R.
115/2002.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di appello notificato il 30.01.2024, per la riforma della sentenza Parte_1
n. 1891/2023, del 30.12.2023, resa dal Tribunale di Trani nel procedimento recante il n.r.g. 1964/2020
pagina 8 di 9 tra esso appellante e l' quale impresa designata per la per la liquidazione CP_1 CP_2 dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, in Parte_1 favore della Società appellata, che si liquidano in € 1.984,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa ed IVA se dovuti, come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi nelle casse dell'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del presente appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 127/2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barletta alla Via Brigata
Barletta n. 15, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E quale impresa designata dalla CONSAP per la per la CP_1 CP_2 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, (P.I. pagina 1 di 9 ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. AN P.IVA_1
Tacchio, con studio in Andria al Viale Venezia Giulia 152, giusta mandato in atti
- APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 18.5.2020, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Trani, la , nonché Controparte_3
l' quale Impresa designata per la per la liquidazione dei danni a carico del CP_1 CP_2 [...]
, ognuna in persona del legale rappresentante, affinchè fossero condannate al CP_3 CP_3 pagamento, in suo favore, della somma di € 28.435,87, o di quella somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni.
Assumeva l'allora attore che il giorno 01.07.2017, alle ore 16.30 circa, in Barletta, mentre in sella alla propria bicicletta percorreva la Via Varese (direzione Via A. D'Andrea), all'altezza del civico n. 25, veniva attinto da una autovettura di colore bianco, marca Mercedes, il cui conducente, a causa di un'errata manovra di guida, urtava il suo braccio sinistro, facendolo rovinare al suolo e subìto dopo si dava alla fuga;
che a causa della caduta, egli batteva la testa contro un muretto ivi esistente e riportava lesioni giudicate guarite con postumi;
che aveva provveduto a costituire in mora la e CP_3
l' nella qualità innanzi indicata e di avere, successivamente, esperito, infruttuosamente, CP_1 la procedura di negoziazione assistita;
motivo per cui si era rivolto all'autorità giudiziaria per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l' che contestava integralmente la domanda, cosi come descritta CP_1 dall'attore, per assenza totale, nella documentazione in atti, di prove concrete e tangibili del sinistro;
ne chiedeva, pertanto, il rigetto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite.
Istruito il giudizio, nel cui corso venivano ammesse ed espletate prova testimoniale e CTU medico- legale, con la sentenza n. 1891/2023, del 30.12.2023, il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, con condanna del al pagamento delle spese di lite in favore della Società convenuta. Pt_1
Riteneva il primo giudice non raggiunta la prova che il sinistro in questione fosse accaduto per esclusiva responsabilità del veicolo rimasto ignoto, sulla base delle seguenti considerazioni: generiche pagina 2 di 9 e contraddittorie le dichiarazioni rese dalla teste escussa;
assenza di rilievi sul luogo del sinistro e sulla bicicletta;
tardiva la denuncia- querela sporta dal assenza di lesioni al braccio in quanto non Pt_1 refertate dai sanitari del nosocomio, né accertate dal CTU.
Con atto notificato il 30 gennaio 2024, proponeva appello avverso la Parte_1 richiamata sentenza, per la sua integrale riforma e per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, per i seguenti motivi: 1) errata e falsa e falsa applicazione dell'art. 135 comma 3 bis del codice delle assicurazioni private;
2) errata e falsa applicazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private;
3) errata e falsa applicazione dell'art. 124 e 590 del codice penale;
4) errata ricostruzione dei fatti di causa e delle dichiarazioni rese dal testimone oculare.
Si costituiva in giudizio l' nella qualità innanzi espressa che chiedeva il rigetto integrale CP_1 dell'appello, perché infondato, in quanto l'appellante non aveva dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti indispensabili per l'ammissione del sinistro alla tutela del Fondo di Garanzia, contravvenendo al particolare rigore nell'onere della prova che l'orientamento costante della Suprema
Corte impone al danneggiato che promuove richiesta di risarcimento del danno nei confronti del ridetto
Fondo; chiedeva, altresì, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in proprio favore.
All'udienza collegiale del 26.03.2025, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa.
Ai fini del decidere, si rende necessario in primis, esaminare e verificare la modalità dell'accaduto sinistro, così come descritta dall'appellante, per attribuire, o meno, la responsabilità dell'accaduto alla condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada.
In forza di un costante e consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, nel caso in cui il danneggiato promuova azione di risarcimento danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, il predetto danneggiato ha l'onere di provare che il sinistro sia stato provocato per condotta, dolosa o colposa, del conducente di un veicolo non identificato.
La prova della sussistenza di tale presupposto deve essere fornita dal danneggiato in maniera rigorosa, atteso che il contraddittore, (FGVS), non essendo stato individuato il presunto danneggiante, si trova nella impossibilità materiale di svolgere accertamenti, ai fini della ricostruzione della dinamica pagina 3 di 9 dell'incidente.
Il suddetto principio, costantemente affermato nella giurisprudenza e riguardante, appunto, l'onere probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto, è stato ulteriormente confermato dalla Corte di Cassazione, con due recenti pronunce che, testualmente, statuiscono che:
“….nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (Cass. civ. ord. del 9 gennaio 2025 n.450); ed ancora, più recentemente: “ In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per sinistri causati da veicoli non identificati, ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni, spetta al danneggiato l'onere di provare il fatto generatore del danno mediante dimostrazione rigorosa delle modalità del sinistro e della sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto. La fattispecie del sinistro causato da veicolo non identificato costituisce ipotesi del tutto peculiare che esige una prova particolarmente rigorosa, non potendosi invocare alcun principio di favor per il danneggiato che comporti un alleggerimento dell'onere probatorio ordinario. Il giudice di merito procede correttamente quando valuta con particolare rigore la prova testimoniale offerta dal danneggiato, specialmente quando si tratti di testimonianza resa da un solo soggetto e quando manchino elementi di riscontro estrinseci ed intrinseci alle dichiarazioni testimoniali. L'apprezzamento dell'attendibilità della prova testimoniale e
pagina 4 di 9 la valutazione della sua idoneità a dimostrare la dinamica del sinistro e il coinvolgimento di un veicolo non identificato rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione. Non sussiste alcun obbligo per il giudice di rendere motivazione esaustiva e analitica riguardante tutte e ciascuna delle doglianze e delle argomentazioni difensive, essendo sufficiente che la decisione sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta sui punti decisivi della controversia….”. (Cass. civ. Sez. III – Ord. n. 9845 del 15 aprile 2025).
Applicando il suddetto principio al caso di specie, osserva questa Corte che l'appellante non ha fornito la prova rigorosa di come il sinistro si sia verificato e, soprattutto, se si è verificato a causa del conducente un'autovettura rimasta non identificata.
Il infatti, ha ritenuto di fornire la prova della dinamica del sinistro mediante l'escussione della Pt_1 teste, , con cui era in compagnia al momento del sinistro. Testimone_1
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti, nonché dall'esame della deposizione testimoniale della menzionata , non risulta emergere una prova rigorosa, tale, da ritenere che il Tes_1 sinistro si sia verificato così come descritto dal né come si sia procurato le lesioni, di poi Pt_1 riscontrate presso il presidio ospedaliero dove si ricoverò.
Ed invero, la descrizione del sinistro risulta più volte difforme e contrastante, sia nella denuncia- querela sporta dall'appellante, sia nella sua richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, inoltrata
Assicurazione sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. CP_1
Si legge, infatti, nella denuncia-querela (il cui relativo procedimento è stato di poi archiviato), presentata dal il 20 luglio 2017, presso il Commissariato di P.S. di Barletta: “… alle ore 16,30, Pt_1 circa, in Barletta, in via Varese, un'autovettura Mercedes di colore bianco, all'altezza del civico n. 25, mi urtava il braccio sinistro mentre percorrevo la ridetta via in sella alla mia bicicletta, facendomi rovinare al suolo sul mio lato destro e battere la testa contro un muretto ivi esistente causandomi lesioni personali…”. Nella successiva comunicazione (del 01.08.2017), di notizia di reato ex art. 347
c.p.p., trasmessa dalla P.S. del Commissariato di Barletta alla Procura della Repubblica di Trani, si legge che, nelle circostanze di tempo e di luogo note: “….mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, un'autovettura……lo urtava sulla parte sx, facendolo rovinare a terra..”.
Nella richiesta di risarcimento danni del 21 luglio 2017, inoltrata dal legale dell'appellante all' CP_1
FGVS ed alla Consap, si legge, invece, testualmente che: “…a causa di una errata manovra di guida pagina 5 di 9 una Mercedes finiva per colpire alla guida della sua bicicletta, causandone la rovinosa Pt_1 caduta al suolo”;
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il reiterava la prima versione Pt_1 fornita nella richiesta stragiudiziale: “ Il percorreva in sella alla sua bicicletta Via Varese…. Pt_1
Allorquando…..un'autovettura Mercedes, di colore bianco, a causa di una errata manovra di guida, urtava il suo braccio sinistro, facendolo rovinare al suolo sul lato destro. A causa della caduta l'attore finiva per battere la testa contro un muretto ivi esistente..”.
Neanche la testimone , escussa in primo grado, forniva una versione univoca della Testimone_1 dinamica del sinistro.
Ed invero, in occasione delle sommarie informazioni, rese dalla predetta negli uffici del Commissariato di P.S. di Barletta nella quasi immediatezza del sinistro, la stessa dichiarava: “.. In data 01 luglio 2017, io e il mio ragazzo, , siamo usciti in bicicletta quando alle 16.30 circa Parte_1 abbiamo imboccato via Varese da via Cataneo;
sulla stessa strada un'autovettura Mercedes di colore bianco che per ovvi motivi non sono riuscita a prendere la targa, urtava sulla parte sinistra della bicicletta del mio ragazzo, facendolo cadere a terra. Immediatamente il veicolo in questione scappava via facendo perdere le proprie tracce”.
All'udienza del 17.06.2021, la medesima , escussa in primo grado in qualità di testimone, Tes_1 invece dichiarava: “Ho assistito a quello che è accaduto al particolare eravamo usciti Parte_2 con le biciclette e stavamo percorrendo Via Varese a Barletta allorquando un'auto bianca, di medie dimensioni, ricordo una Mercedes perché riconobbi il logo, che proveniva dalle nostre spalle, urtò con il proprio lato destro specchietto passeggero, il braccio sinistro del che battè la testa su Pt_1 un muretto..” “….il perdeva molto sangue dalla testa ed avvertiva dolore al braccio, ma non Pt_1 so dire quale fosse in quanto lui si lamentava dicendo mi fa male il braccio…”.
Dal raffronto tra le richiamate dichiarazioni rese dall'appellante e le deposizioni rese dalla teste
, appare evidente la incertezza nella verificazione del sinistro, così come descritto dall'allora Tes_1 attore e le modalità di accadimento dello stesso, atteso che non è ben chiaro se la presunta auto investitrice, rimasta non identificata, abbia urtato la bicicletta condotta dal nella parte Pt_1 posteriore, o abbia attinto il mezzo lateralmente, o abbia urtato il braccio sinistro del facendolo Pt_1
pagina 6 di 9 rovinare a terra o se, nel tentativo di un probabile sorpasso da parte dell'auto (il parla di una Pt_1 errata manovra di guida), esso abbia autonomamente perso l'equilibrio e sia caduto a terra. Pt_1
Peraltro, se si ritenesse il sinistro realmente verificatosi con le modalità descritte dal e l'auto Pt_1 non identificata procedere ad una velocità tale da rendere impossibile identificare il numero di targa (la teste, infatti, a tal proposito dichiarava: “ ….che per ovvi motivi non sono riuscita a prendere la targa…”), risulta alquanto anomalo che nel referto del Pronto Soccorso (dove il fu trasportato Pt_1 dal padre), e nei successivi referti medici non vi è il minimo accenno, da parte dei sanitari, al riscontro di lesioni e/o escoriazioni sul braccio sinistro;
lesioni e/o escoriazioni che, stando alla dinamica come raccontata dal e dalla teste, (entrambi definiscono la caduta, “a causa dell'urto, rovinosa”), Pt_1 avrebbero dovuto essere evidenti.
Niente di tutto ciò.
Si legge, infatti, nella documentazione ospedaliera prodotta in atti: “Ferita lc regione fronto-parietale; cervicalgia post-traumatica; trauma contusivo spalla destra. IPOTESI DIAGNOSTICA: trauma cranico non commotivo con ferita lc del cuoio capelluto;
cervicalgia post-traumatica; algia spalla destra.”
Già di per sè, tali circostanze discordanti l'una dall'altra riguardo alla dinamica del sinistro, non offrono la prova rigorosa richiesta dalla norma per acclarare la responsabilità del FGVS.
A tali discordanze, vanno aggiunti ulteriori elementi che inducono a ritenere non raggiunta la rigorosa prova che il sinistro in questione si sia verificato per responsabilità del conducente di un veicolo non identificato.
Ed invero: - non vi è stato l'intervento delle forze dell'ordine sul luogo del sinistro che ben avrebbero potuto ricostruire, sia pure a posteriori, la dinamica dello stesso, (la teste , infatti, nonostante, il Tes_1 perdesse sangue dalla testa, si limitò a telefonare al padre di quest'ultimo affinchè si recasse Pt_1 sul posto); - la riproduzione fotografica del luogo del sinistro (prodotta in atti), non ha fornito alcun valido apporto probatorio (in una delle foto prodotte, infatti, viene raffigurata in primo piano una targa indicante una via;
in un'altra viene ripreso uno spiazzo con macchine parcheggiate ed in altra foto viene rappresentata una via lunga e stretta, che, presumibilmente, sarebbe stato il teatro del sinistro); - la deposizione della teste è risultata oltremodo generica, in quanto la stessa si è limitata a Tes_1 confermare pedissequamente il contenuto delle circostanze che le venivano lette, ma alcunchè ha pagina 7 di 9 riferito in merito, ad esempio, al punto in cui sarebbe avvenuto l'urto tra l'auto e la bicicletta;
dove precisamente si sarebbe verificato il sinistro rispetto alle foto alla stessa sottoposte in visione;
- la circostanza che, se il sinistro si verificò sulla via raffigurata in una delle foto, trattandosi di strada stretta, come anche riferito dalla teste, risulta assai improbabile che ella non riuscì a Tes_1 memorizzare neanche una cifra della targa dell'auto. Né può essere utile al riguardo la circostanza che il in sede di accesso al Pronto Soccorso dichiarò di aver subìto un incidente a causa di un Pt_1 veicolo non identificato, trattandosi di riscontro generico che, in quanto non confortato da ulteriori idonei elementi, non può che comportare le conclusioni di cui innanzi.
Quello che, in definitiva, rileva è che non vi sono idonei e rigorosi riscontri che possano portare a ritenere che l'accaduto sia riconducibile al sinistro così come descritto dall'appellante ed addebitabile all'auto rimasta sconosciuta.
Le asserzioni del predetto, pertanto, devono ritenersi mere ed indimostrate ipotesi che non trovano conforto neppure in chiave di ricostruzione induttiva, ed in termini di verosimiglianza.
Nè costituisce elemento di conferma dell'assunto del come da egli stesso dichiarato nell'atto Pt_1 di appello, la conclusione positiva del CTU medico-legale, nominato nel corso del giudizio di primo grado, in ordine al nesso causale tra le lesioni riportate da esso appellante ed il sinistro, in quanto detta valutazione è pienamente compatibile anche con una possibile caduta autonoma del ciclista.
La domanda proposta nei confronti della Società appellata, dovrà, pertanto, essere rigettata e confermata la sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ex DM 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000) ai valori minimi, non avendo la valutazione del caso coinvolto questioni di particolare complessità.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma 1quater del D.P.R.
115/2002.
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di appello notificato il 30.01.2024, per la riforma della sentenza Parte_1
n. 1891/2023, del 30.12.2023, resa dal Tribunale di Trani nel procedimento recante il n.r.g. 1964/2020
pagina 8 di 9 tra esso appellante e l' quale impresa designata per la per la liquidazione CP_1 CP_2 dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, in Parte_1 favore della Società appellata, che si liquidano in € 1.984,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa ed IVA se dovuti, come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi nelle casse dell'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del presente appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
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