Articolo 2 della Legge 17 febbraio 1985, n. 19
Articolo 1
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19 febbraio 1985
Art. 2. Art 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 19 febbraio 1985
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