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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 157/2025 RGA avverso la sentenza n. 1288/2024 R.S., del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 01.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: riliquidazione trattamento pensionistico di vecchiaia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/11/2025; promossa da:
Parte_1
– di seguito indicata anche come “ - (C.F.:
[...] Pt_2
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Zanfanti, sito in (40122) Bologna, Via dell'Abbadia n. 6; appellante;
contro Dott. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso in loro studio, sito in pag. 1 di 13 Rimini, Corso D'Augusto n. 134; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere che: “(…) Con ricorso depositato in data 5.10.23, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, la Parte_1
a favore dei Dottori Commercialisti (“ ”) esponendo:
[...] Pt_2
- di essere iscritto alla;
Pt_2
- che, avendo raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, aveva effettuato domanda di pensione alla Parte_1
[...]
- che la aveva deliberato la liquidazione in suo favore della pensione di Pt_1 vecchiaia con decorrenza dal 1° luglio 2004, così come si evinceva dal cedolino di liquidazione mensile della pensione;
- che la , in violazione del principio del pro – rata, aveva applicato a tutti i Pt_1 versamenti fatti da esso ricorrente i criteri di calcolo di cui al regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio Parte_2
2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, così effettuando una inammissibile modifica in peius dei criteri di calco della pensione. Richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 2814/2023, il ricorrente lamentava che l'applicazione della nuova disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 costituiva violazione del principio del pro rata, ex art 1, comma 12, lg 335/95, in base al quale ogni modificazione normativa deve riguardare esclusivamente il futuro e non può incidere sul passato. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, pag. 2 di 13 dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. del 14 luglio Parte_2
2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di VECCHIAIA nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa. In conseguenza CONDANNARE La alla corresponsione a favore del Dottor Parte_2 Parte_3 della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla delibera C.d.A. del 15 – 16/04/2003. Quindi, condannare la a corrispondere in favore del dottore il Parte_2 trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2001 sulla base della normativa vigente più favorevole senza l'applicazione di alcun massimale. Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso. Dichiarate nulle le delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata, di cui al Doc. 1 prodotto in atti richiamante la riunione della giunta esecutiva del 20.07.2005 e del 14.11.2005 della C.N.P.A.D.C.. pag. 3 di 13 Quanto sopra con disapplicazione del massimale pensionistico a seguito del ricalcolo della pensione. Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza alla applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso.” Si costituiva in giudizio la Controparte_2
affermando la legittimità e correttezza del calcolo del
[...] trattamento pensionistico del Dott. CP_1
Anzitutto assumeva la piena legittimità del Regolamento di Disciplina emanato dalla nel 2004 sul rilievo che le specifiche modalità di calcolo del Pt_1 trattamento pensionistico esulavano dal principio del pro rata, che rimaneva circoscritto unicamente alla conservazione, per il periodo antecedente la sua introduzione, del sistema di calcolo retributivo in luogo di quello contributivo (e non poteva essere esteso alla conservazione del periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile ai fini del calcolo retributivo). Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, affermava l'assoluta correttezza, anche alla luce della normativa previgente, del trattamento pensionistico dello stesso (interamente calcolato con il metodo retributivo, in quanto il aveva conseguito la pensione entro il 2004 e dunque il metodo CP_1 contributivo non gli era stato applicato neppure in parte). Precisava poi che la disciplina invocata dal ricorrente (ossia, l'art. 2 L. n. 21/1986 e l'art. 3 Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza del 19901) non era più in vigore al momento della maturazione della sua pensione poiché, medio tempore, era entrato in vigore l'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, della l. n. 335/1995, che costituiva, appunto, la disciplina previgente al Regolamento del 2004. In ogni caso eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti vantati dal ricorrente. Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: in via principale, respingere integralmente il ricorso avversario in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, dichiarare prescritta la domanda del ricorrente con riferimento alle differenze per i ratei pensionistici anteriori al 14.01.2019; sempre pag. 4 di 13 in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso avversario, escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. (…)”. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Bologna, all'esito dell'udienza di discussione del 01/10/2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 1288/2024 R.S., così statuendo: “(…) - In accoglimento del ricorso, condanna la
[...] alla Parte_1 corresponsione, in favore del ricorrente, alla pensione di vecchiaia ricalcolata secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo precedenti al Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla Delibera del CDA del 15/16-04-2003, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla presentazione del ricorso;
- condanna la Assistenza dei dottori Parte_1 commercialisti alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro €. 43,00 per esborsi ed €. 3.291,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente sulla scorta di un “consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità”, di cui è espressione Cass. Ord. N°24450/2023 del 10-08-2023 che ha ritenuto illegittimo il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza a Favore dei dottori Commercialisti, approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004 per violazione del principio del “pro—rata”. Con ricorso depositato in data 13/03/2025, la
[...] ha spiegato appello nei confronti Controparte_2 della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in riforma della pronuncia gravata, voglia: “ (…) - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott.
poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di CP_1 cui in narrativa;
pag. 5 di 13 - in via subordinata, dichiarare prescritta la domanda proposta in primo grado dal Dott. con riferimento alle eventuali differenze per i ratei CP_1 pensionistici anteriori al 14.01.2019;
- sempre in subordine, escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al ricorrente;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Con lo spiegato atto di gravame, la appellante ha censurato la sentenza Pt_1 impugnata sulla scorta di cinque motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115 e 132 c.p.c., ove la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in merito alle argomentazioni esplicitate da questa difesa circa la carenza di interesse ad agire del Dott. e l'assoluta correttezza, anche a prescindere dalla legittimità CP_1 del Regolamento del 2004, del calcolo della pensione del Dott. operato CP_1 dalla che avrebbero dovuto portare, in ogni caso, al rigetto Parte_1 del ricorso avversario. Difetto di motivazione.”; “II. Sulla violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove Parte_1 la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo, per asserita violazione del principio del pro rata, l'art. 10, co. 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004”; “III. Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, n. 4, 100, 115 e 132 c.p.c., nonché del D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 2, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2, co. 17 e 18, della L. n. 335/95, dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/95, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove ha condannato la a Parte_1 Pt_1 corrispondere all'allora ricorrente il trattamento pensionistico con disapplicazione del “massimale pensionistico”. Vizio di motivazione”; “IV. In subordine. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e 38 Cost. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute. Difetto assoluto di motivazione”; “V. Sempre in subordine, sulla violazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, laddove la sentenza impugnata ha condannato la a corrispondere Pt_1 le asserite differenze pensionistiche, con interessi legali e rivalutazione monetaria. pag. 6 di 13 Difetto di motivazione”. Con gli spiegati motivi di gravame, la appellante ha veicolato in questa sede, Pt_1 in guisa di censure alla sentenza impugnata, le prospettazioni e le eccezioni già formulate nel corso del giudizio di prime cure. Il dott. ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del grado. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, questa Corte ritiene che il primo ed il terzo motivo di gravame proposti dalla odierna appellante, da trattarsi Pt_1 congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, risultino fondati per le ragioni appresso indicate. Al riguardo, va rammentato, in linea generale, che la giurisprudenza è granitica nel ritenere che: “L'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 12548/2002; nello stesso senso, seppur con riferimento all'interesse ad agire proponendo ricorso per Cassazione, Cass. civ., 14574/2010). Ciò posto, si rileva che dal prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno appellato prodotto dalla appellante sub. doc. 11 fasc. primo Pt_1 grado, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'odierno appellato e le cui risultanze, pertanto, devono ritenersi pacifiche in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., emerge quanto segue: 1) pur dovendosi ritenere illegittimo il Regolamento del 2004 della Pt_1 appellante (aspetto adeguatamente trattato nella sentenza gravata, con valutazione ampiamente suffragata dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia), la pensione di vecchiaia dell'odierno appellato risulta esser stata comunque correttamente calcolata sulla base della disciplina previgente, correttamente individuata dalla medesima Pt_1
pag. 7 di 13 2) nessun tetto/massimale pensionistico risulta esser stato applicato nei confronti dell'allora ricorrente. Quanto al primo aspetto (corretto calcolo del trattamento pensionistico dell'odierno appellato in base alla disciplina previgente del Regolamento della Cassa del 2004), si osserva che risulta per tabulas che la pensione del Dott. è stata liquidata prendendo in considerazione la media dei 15 redditi dallo CP_1 stesso dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione (cfr. all. n. 11 fascicolo di primo grado di parte appellante). Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'allora ricorrente, il combinato disposto di cui ai richiamati artt. 2 L. 21/86 e 3 Regolamento del 19921 non era più in vigore al momento della maturazione della pensione del Dott. poiché, CP_1 medio tempore, era entrato in vigore l'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, che costituisce, appunto, la disciplina previgente al citato Regolamento. Detta ultima norma, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'art. 1, co. 763, L .296/2006, prevede che: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti”. L'art. 1, comma 18, della L. 335/95 (cui fare riferimento per gli Enti previdenziali privatizzati, come la rimanda comunque al precedente Parte_1 comma 17 circa i criteri da adottare per la determinazione della base pensionabile (con la sola differenza di imporre un limite massimo di settimane di contribuzione da considerare per il calcolo della base pensionabile, pari a 780 settimane, ossia 15 anni, antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione). Ebbene, l'art. 1, co. 17, L. n. 335/1995 stabilisce che: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”. Al fine di comprendere la portata di tale norma (auto-applicativa e, in ogni caso, 1 che prevedeva, come base pensionabile, la media dei migliori 10 anni sugli ultimi 15 dichiarati. pag. 8 di 13 recepita dalla con delibere del Cda, in all.ti nn. 9 e 10 al fascicolo di primo Pt_1 grado di parte appellante) si osserva che:
- partendo dalla base pensionabile (“inferiore”) di 10 anni, ai sensi dell'art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335/1995, devono essere applicati gli incrementi delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, nella misura del 66,6% del numero di settimane intercorrenti tra il 1.01.1996 e la data di decorrenza della pensione;
- nella fattispecie per cui è causa, il Dott. ha pacificamente maturato la CP_1 pensione di vecchiaia anticipata a far data dal 01.07.2004 (cfr. estratto conto contributivo, in all. n. 7 al fascicolo di primo grado di parte appellante);
- tra il 1.01.1996 e la data di maturazione della pensione (1.08.2004), intercorrono circa 442 settimane (52 settimane l'anno x 8 anni e 6 mesi);
- il 66,6% di 442 settimane è pari a circa 294 settimane;
ciò rappresenta l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, ai sensi della citata normativa;
- 294 settimane sono pari a circa 5 anni, che, aggiunti ai 10 anni che rappresentano la “base pensionabile di partenza”, conducono ad una base pensionabile di 15 anni (limite massimo ai sensi dell'art. 1, comma 18, L. n. 335/1995), anziché i 10 anni previsti dal combinato disposto dell'art. 2 L. n. 21/1986 e dell'art. 3 Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza del 1990. In sostanza, applicando la citata disposizione normativa del 1995, successiva ai criteri individuati dalla L. n. 21/1986 e dal Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza approvato con D.I. 31.7.1990, il trattamento pensionistico del Dott. appare in ogni caso corretto, dovendosi calcolare, come fatto CP_1 dalla (cfr. all. 11 al fascicolo di primo grado), prendendo in Parte_1 considerazione, come base pensionabile, la media delle ultime 15 annualità anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Ne consegue, come è ovvio, che il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione vada considerato come definitivamente superato anche prima e a prescindere dall'entrata in vigore del Regolamento del 2004, atteso che la normativa previgente al regolamento del 2004 è da rinvenirsi nell'art. 3, l. 335/1995. A fortiori, aggiungasi che tale norma che, per la sua formulazione letterale, era ed pag. 9 di 13 è di per sé auto-applicativa a far data dal 1.01.1996, è stata altresì recepita dalla odierna appellante, con la citata Delibera del C.d.A. del 8-9.05.1997, che Pt_1 ha modificato l'art. 3 Regolamento di disciplina del Regime previdenziale del 1990, aumentando gradualmente, come detto, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori 10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal 1.01.1999, a 13 anni dal 1.01.2001, a 14 anni dal 1.01.2002, a 15 anni dal 1.01.2004 (cfr. all.ti 9 e 10 al fascicolo di primo grado). Pertanto, pur dovendosi ritenere illegittimo il Regolamento del 2004 della Pt_1 appellante (applicato alla fattispecie)2 e, quindi, ritenendosi applicabile la disciplina previgente, il dott. non poteva ottenere alcun risultato utile CP_3 giuridicamente apprezzabile dall'instaurazione della presente controversia, in quanto la quantificazione della sua pensione non ha subito alcuna variazione, atteso che (per coloro che hanno maturato la pensione nel 2004) le regole di calcolo previgenti al regolamento del 2004 sono assolutamente identiche a quelle applicate in virtù di tale ultima norma, con conseguente carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'allora ricorrente. Difatti, dal prospetto di liquidazione della pensione, risulta per tabulasche la pensione del dott. è stata liquidata prendendo in considerazione la media CP_1 dei 15 redditi dallo stesso dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 15 L. n. 21/1986, e con l'applicazione dell'aliquota del 2% per le annualità di dichiarazione fino al 31.12.2001, salva ovviamente l'applicazione dello 0,6% per la parte della media dei migliori redditi annuali rivalutati eccedenti il limite di reddito sul quale è stata corrisposta la più elevata aliquota del contributo soggettivo dovuto nell'anno di maturazione del diritto a pensione, e dell'aliquota del 1,75% per le anzianità successive, salva ovviamente l'applicazione, per tali ultime annualità, dell'aliquota dello 0,5% per 2 Sull'illegittimità di tale Regolamento si richiamano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Cass. N° 6301 del 2022, N°31875 del 2018, Cass. N°19561 del 2019, Cass. N°29292 del 2019, Cass. N°28055 del 2020, Cass. N°36618 del 2021. pag. 10 di 13 la parte della media dei migliori redditi annuali rivalutati eccedenti il limite (cfr. all. n. 11 al fascicolo di primo grado di parte appellante). A conforto di queste conclusioni, si richiamano i numerosi precedenti di merito, di univoca lettura, citati dalla appellante a sostegno del primo motivo di Pt_1 gravame3. Per completezza espositiva, va, poi, osservato che per la determinazione della base pensionabile possono essere inclusi ex lege solo i redditi dichiarati sino all'anno precedente alla maturazione del diritto alla pensione e dunque prodotti nell'anno ancora precedente a quello di dichiarazione, ossia, nel caso di specie (relativo a pensione maturata nel 2004), sino al 2003 (anno di dichiarazione) corrispondente al 2002 (anno di produzione), così come correttamente fatto dalla nel calcolo Pt_1 della pensione dell'odierno appellato. Difatti, l'art. 2 della L. n. 21 del 29.01.1986 (cui rimanda anche l'art. 3 della medesima legge, relativo alla pensione di vecchiaia anticipata, già pensione di anzianità) fa espresso riferimento alla media dei “redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione” (norma poi trasfusa nell'art.
3.5 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza). In relazione al secondo aspetto evidenziato in premessa (mancata applicazione di un “tetto pensionistico” alla pensione dell'odierno appellato), si rileva che - come risulta per tabulas sia dal prospetto di liquidazione della pensione del Dott. (cfr. all. n. 11 al fascicolo di primo grado di parte appellante), sia dal CP_1 cedolino pensione depositato dall'allora ricorrente (cfr. all. n. 1 al fascicolo di primo grado di parte appellata) - nessun tetto massimale è stato applicato al trattamento pensionistico dell'allora ricorrente. Tali documenti non sono stati presi in considerazione dal Tribunale di Bologna nella sentenza gravata, con violazione anche del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c.. Del resto, sotto altro e concorrente profilo, questa Corte rileva che la domanda di 3 Si vedano, inter alia, Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 108/2023; Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 475/2022; Corte di Appello di Brescia, sez. lav., n. 63/2022; Corte di Appello di Brescia, sez. lav., n. 256/2021 e n. 106/2022; Corte Appello di Milano, sez. lav., nn. 1150, 574 e 808/2021; Corte di Appello di Venezia, sez. lav., n. 247/2023; pag. 11 di 13 disapplicazione del massimale pensionistico avanzata dall'allora ricorrente è, comunque, inammissibile in quanto generica ed indeterminata non avendo l'odierno appellato tempestivamente allegato quale sarebbe nello specifico il tetto massimale pensionistico previsto nella specie, né le modalità di applicazione del medesimo, né tantomeno i trattamenti pensionistici ai quali sarebbe applicabile, né ancora in che modo esso possa avere inciso nel trattamento oggetto di domanda. Peraltro il limite introdotto dalla con delibera 11/01/AdD opera a decorrere Pt_1 dal 1/1/2002 per le pensioni maturate a decorrere dal 2003 e pertanto era già in vigore alla data in cui l'allora ricorrente ha maturato la pensione di vecchiaia di tal che, in difetto di allegazione e prova contraria, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna violazione del pro rata nè lesione di diritti quesiti dell'allora ricorrente. A conforto di quest'ultima considerazione si richiamano le numerose sentenze di merito citate dalla appellante nella trattazione del terzo motivo di gravame4. Pt_1
Per queste dirimenti ragioni, in accoglimento del primo e del terzo motivo di gravame proposti dalla appellante, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto Pt_1 in causa, riformando integralmente la sentenza impugnata, le domande proposte dal dott. con il libello introduttivo del giudizio devono essere Controparte_1 dichiarate inammissibili. La sussistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali nella materia controversa e la notevole complessità del quadro giuridico di riferimento, unitamente considerate, inducono a compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
riformando integralmente la Controparte_2 sentenza impugnata, dichiara inammissibili le domande proposte dal dott.
[...] con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1 4 Si vedano in tal senso, inter alia, Tribunale di Cuneo, Sez. Lav., n. 11/2022; Tribunale di Treviso, sez. lav., nn. 239 e 240/2022; Tribunale di Treviso, sez. lav., n. 220/2022; Tribunale di Brescia, sez. lav., nn. 284 e 292/2022; Tribunale di Brescia, sez. lav., nn. 362 e 498/2022; Tribunale di Alessandria, sez. lav., n. 43/2023, già in all. n. 21 al fascicolo di primo grado, nonché Corte di Appello di Venezia, sez. lav., n. 244/2023, pag. 12 di 13 - compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 157/2025 RGA avverso la sentenza n. 1288/2024 R.S., del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 01.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: riliquidazione trattamento pensionistico di vecchiaia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/11/2025; promossa da:
Parte_1
– di seguito indicata anche come “ - (C.F.:
[...] Pt_2
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Zanfanti, sito in (40122) Bologna, Via dell'Abbadia n. 6; appellante;
contro Dott. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso in loro studio, sito in pag. 1 di 13 Rimini, Corso D'Augusto n. 134; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere che: “(…) Con ricorso depositato in data 5.10.23, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, la Parte_1
a favore dei Dottori Commercialisti (“ ”) esponendo:
[...] Pt_2
- di essere iscritto alla;
Pt_2
- che, avendo raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, aveva effettuato domanda di pensione alla Parte_1
[...]
- che la aveva deliberato la liquidazione in suo favore della pensione di Pt_1 vecchiaia con decorrenza dal 1° luglio 2004, così come si evinceva dal cedolino di liquidazione mensile della pensione;
- che la , in violazione del principio del pro – rata, aveva applicato a tutti i Pt_1 versamenti fatti da esso ricorrente i criteri di calcolo di cui al regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio Parte_2
2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, così effettuando una inammissibile modifica in peius dei criteri di calco della pensione. Richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 2814/2023, il ricorrente lamentava che l'applicazione della nuova disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 costituiva violazione del principio del pro rata, ex art 1, comma 12, lg 335/95, in base al quale ogni modificazione normativa deve riguardare esclusivamente il futuro e non può incidere sul passato. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, pag. 2 di 13 dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. del 14 luglio Parte_2
2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di VECCHIAIA nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa. In conseguenza CONDANNARE La alla corresponsione a favore del Dottor Parte_2 Parte_3 della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla delibera C.d.A. del 15 – 16/04/2003. Quindi, condannare la a corrispondere in favore del dottore il Parte_2 trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2001 sulla base della normativa vigente più favorevole senza l'applicazione di alcun massimale. Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso. Dichiarate nulle le delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata, di cui al Doc. 1 prodotto in atti richiamante la riunione della giunta esecutiva del 20.07.2005 e del 14.11.2005 della C.N.P.A.D.C.. pag. 3 di 13 Quanto sopra con disapplicazione del massimale pensionistico a seguito del ricalcolo della pensione. Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza alla applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso.” Si costituiva in giudizio la Controparte_2
affermando la legittimità e correttezza del calcolo del
[...] trattamento pensionistico del Dott. CP_1
Anzitutto assumeva la piena legittimità del Regolamento di Disciplina emanato dalla nel 2004 sul rilievo che le specifiche modalità di calcolo del Pt_1 trattamento pensionistico esulavano dal principio del pro rata, che rimaneva circoscritto unicamente alla conservazione, per il periodo antecedente la sua introduzione, del sistema di calcolo retributivo in luogo di quello contributivo (e non poteva essere esteso alla conservazione del periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile ai fini del calcolo retributivo). Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, affermava l'assoluta correttezza, anche alla luce della normativa previgente, del trattamento pensionistico dello stesso (interamente calcolato con il metodo retributivo, in quanto il aveva conseguito la pensione entro il 2004 e dunque il metodo CP_1 contributivo non gli era stato applicato neppure in parte). Precisava poi che la disciplina invocata dal ricorrente (ossia, l'art. 2 L. n. 21/1986 e l'art. 3 Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza del 19901) non era più in vigore al momento della maturazione della sua pensione poiché, medio tempore, era entrato in vigore l'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, della l. n. 335/1995, che costituiva, appunto, la disciplina previgente al Regolamento del 2004. In ogni caso eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti vantati dal ricorrente. Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: in via principale, respingere integralmente il ricorso avversario in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, dichiarare prescritta la domanda del ricorrente con riferimento alle differenze per i ratei pensionistici anteriori al 14.01.2019; sempre pag. 4 di 13 in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso avversario, escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. (…)”. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Bologna, all'esito dell'udienza di discussione del 01/10/2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 1288/2024 R.S., così statuendo: “(…) - In accoglimento del ricorso, condanna la
[...] alla Parte_1 corresponsione, in favore del ricorrente, alla pensione di vecchiaia ricalcolata secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo precedenti al Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla Delibera del CDA del 15/16-04-2003, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla presentazione del ricorso;
- condanna la Assistenza dei dottori Parte_1 commercialisti alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro €. 43,00 per esborsi ed €. 3.291,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente sulla scorta di un “consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità”, di cui è espressione Cass. Ord. N°24450/2023 del 10-08-2023 che ha ritenuto illegittimo il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza a Favore dei dottori Commercialisti, approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004 per violazione del principio del “pro—rata”. Con ricorso depositato in data 13/03/2025, la
[...] ha spiegato appello nei confronti Controparte_2 della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in riforma della pronuncia gravata, voglia: “ (…) - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott.
poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di CP_1 cui in narrativa;
pag. 5 di 13 - in via subordinata, dichiarare prescritta la domanda proposta in primo grado dal Dott. con riferimento alle eventuali differenze per i ratei CP_1 pensionistici anteriori al 14.01.2019;
- sempre in subordine, escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al ricorrente;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Con lo spiegato atto di gravame, la appellante ha censurato la sentenza Pt_1 impugnata sulla scorta di cinque motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115 e 132 c.p.c., ove la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in merito alle argomentazioni esplicitate da questa difesa circa la carenza di interesse ad agire del Dott. e l'assoluta correttezza, anche a prescindere dalla legittimità CP_1 del Regolamento del 2004, del calcolo della pensione del Dott. operato CP_1 dalla che avrebbero dovuto portare, in ogni caso, al rigetto Parte_1 del ricorso avversario. Difetto di motivazione.”; “II. Sulla violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove Parte_1 la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo, per asserita violazione del principio del pro rata, l'art. 10, co. 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004”; “III. Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, n. 4, 100, 115 e 132 c.p.c., nonché del D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 2, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2, co. 17 e 18, della L. n. 335/95, dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/95, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove ha condannato la a Parte_1 Pt_1 corrispondere all'allora ricorrente il trattamento pensionistico con disapplicazione del “massimale pensionistico”. Vizio di motivazione”; “IV. In subordine. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e 38 Cost. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute. Difetto assoluto di motivazione”; “V. Sempre in subordine, sulla violazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, laddove la sentenza impugnata ha condannato la a corrispondere Pt_1 le asserite differenze pensionistiche, con interessi legali e rivalutazione monetaria. pag. 6 di 13 Difetto di motivazione”. Con gli spiegati motivi di gravame, la appellante ha veicolato in questa sede, Pt_1 in guisa di censure alla sentenza impugnata, le prospettazioni e le eccezioni già formulate nel corso del giudizio di prime cure. Il dott. ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del grado. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, questa Corte ritiene che il primo ed il terzo motivo di gravame proposti dalla odierna appellante, da trattarsi Pt_1 congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, risultino fondati per le ragioni appresso indicate. Al riguardo, va rammentato, in linea generale, che la giurisprudenza è granitica nel ritenere che: “L'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 12548/2002; nello stesso senso, seppur con riferimento all'interesse ad agire proponendo ricorso per Cassazione, Cass. civ., 14574/2010). Ciò posto, si rileva che dal prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno appellato prodotto dalla appellante sub. doc. 11 fasc. primo Pt_1 grado, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'odierno appellato e le cui risultanze, pertanto, devono ritenersi pacifiche in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., emerge quanto segue: 1) pur dovendosi ritenere illegittimo il Regolamento del 2004 della Pt_1 appellante (aspetto adeguatamente trattato nella sentenza gravata, con valutazione ampiamente suffragata dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia), la pensione di vecchiaia dell'odierno appellato risulta esser stata comunque correttamente calcolata sulla base della disciplina previgente, correttamente individuata dalla medesima Pt_1
pag. 7 di 13 2) nessun tetto/massimale pensionistico risulta esser stato applicato nei confronti dell'allora ricorrente. Quanto al primo aspetto (corretto calcolo del trattamento pensionistico dell'odierno appellato in base alla disciplina previgente del Regolamento della Cassa del 2004), si osserva che risulta per tabulas che la pensione del Dott. è stata liquidata prendendo in considerazione la media dei 15 redditi dallo CP_1 stesso dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione (cfr. all. n. 11 fascicolo di primo grado di parte appellante). Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'allora ricorrente, il combinato disposto di cui ai richiamati artt. 2 L. 21/86 e 3 Regolamento del 19921 non era più in vigore al momento della maturazione della pensione del Dott. poiché, CP_1 medio tempore, era entrato in vigore l'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, che costituisce, appunto, la disciplina previgente al citato Regolamento. Detta ultima norma, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'art. 1, co. 763, L .296/2006, prevede che: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti”. L'art. 1, comma 18, della L. 335/95 (cui fare riferimento per gli Enti previdenziali privatizzati, come la rimanda comunque al precedente Parte_1 comma 17 circa i criteri da adottare per la determinazione della base pensionabile (con la sola differenza di imporre un limite massimo di settimane di contribuzione da considerare per il calcolo della base pensionabile, pari a 780 settimane, ossia 15 anni, antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione). Ebbene, l'art. 1, co. 17, L. n. 335/1995 stabilisce che: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”. Al fine di comprendere la portata di tale norma (auto-applicativa e, in ogni caso, 1 che prevedeva, come base pensionabile, la media dei migliori 10 anni sugli ultimi 15 dichiarati. pag. 8 di 13 recepita dalla con delibere del Cda, in all.ti nn. 9 e 10 al fascicolo di primo Pt_1 grado di parte appellante) si osserva che:
- partendo dalla base pensionabile (“inferiore”) di 10 anni, ai sensi dell'art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335/1995, devono essere applicati gli incrementi delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, nella misura del 66,6% del numero di settimane intercorrenti tra il 1.01.1996 e la data di decorrenza della pensione;
- nella fattispecie per cui è causa, il Dott. ha pacificamente maturato la CP_1 pensione di vecchiaia anticipata a far data dal 01.07.2004 (cfr. estratto conto contributivo, in all. n. 7 al fascicolo di primo grado di parte appellante);
- tra il 1.01.1996 e la data di maturazione della pensione (1.08.2004), intercorrono circa 442 settimane (52 settimane l'anno x 8 anni e 6 mesi);
- il 66,6% di 442 settimane è pari a circa 294 settimane;
ciò rappresenta l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, ai sensi della citata normativa;
- 294 settimane sono pari a circa 5 anni, che, aggiunti ai 10 anni che rappresentano la “base pensionabile di partenza”, conducono ad una base pensionabile di 15 anni (limite massimo ai sensi dell'art. 1, comma 18, L. n. 335/1995), anziché i 10 anni previsti dal combinato disposto dell'art. 2 L. n. 21/1986 e dell'art. 3 Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza del 1990. In sostanza, applicando la citata disposizione normativa del 1995, successiva ai criteri individuati dalla L. n. 21/1986 e dal Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza approvato con D.I. 31.7.1990, il trattamento pensionistico del Dott. appare in ogni caso corretto, dovendosi calcolare, come fatto CP_1 dalla (cfr. all. 11 al fascicolo di primo grado), prendendo in Parte_1 considerazione, come base pensionabile, la media delle ultime 15 annualità anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Ne consegue, come è ovvio, che il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione vada considerato come definitivamente superato anche prima e a prescindere dall'entrata in vigore del Regolamento del 2004, atteso che la normativa previgente al regolamento del 2004 è da rinvenirsi nell'art. 3, l. 335/1995. A fortiori, aggiungasi che tale norma che, per la sua formulazione letterale, era ed pag. 9 di 13 è di per sé auto-applicativa a far data dal 1.01.1996, è stata altresì recepita dalla odierna appellante, con la citata Delibera del C.d.A. del 8-9.05.1997, che Pt_1 ha modificato l'art. 3 Regolamento di disciplina del Regime previdenziale del 1990, aumentando gradualmente, come detto, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori 10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal 1.01.1999, a 13 anni dal 1.01.2001, a 14 anni dal 1.01.2002, a 15 anni dal 1.01.2004 (cfr. all.ti 9 e 10 al fascicolo di primo grado). Pertanto, pur dovendosi ritenere illegittimo il Regolamento del 2004 della Pt_1 appellante (applicato alla fattispecie)2 e, quindi, ritenendosi applicabile la disciplina previgente, il dott. non poteva ottenere alcun risultato utile CP_3 giuridicamente apprezzabile dall'instaurazione della presente controversia, in quanto la quantificazione della sua pensione non ha subito alcuna variazione, atteso che (per coloro che hanno maturato la pensione nel 2004) le regole di calcolo previgenti al regolamento del 2004 sono assolutamente identiche a quelle applicate in virtù di tale ultima norma, con conseguente carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'allora ricorrente. Difatti, dal prospetto di liquidazione della pensione, risulta per tabulasche la pensione del dott. è stata liquidata prendendo in considerazione la media CP_1 dei 15 redditi dallo stesso dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 15 L. n. 21/1986, e con l'applicazione dell'aliquota del 2% per le annualità di dichiarazione fino al 31.12.2001, salva ovviamente l'applicazione dello 0,6% per la parte della media dei migliori redditi annuali rivalutati eccedenti il limite di reddito sul quale è stata corrisposta la più elevata aliquota del contributo soggettivo dovuto nell'anno di maturazione del diritto a pensione, e dell'aliquota del 1,75% per le anzianità successive, salva ovviamente l'applicazione, per tali ultime annualità, dell'aliquota dello 0,5% per 2 Sull'illegittimità di tale Regolamento si richiamano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Cass. N° 6301 del 2022, N°31875 del 2018, Cass. N°19561 del 2019, Cass. N°29292 del 2019, Cass. N°28055 del 2020, Cass. N°36618 del 2021. pag. 10 di 13 la parte della media dei migliori redditi annuali rivalutati eccedenti il limite (cfr. all. n. 11 al fascicolo di primo grado di parte appellante). A conforto di queste conclusioni, si richiamano i numerosi precedenti di merito, di univoca lettura, citati dalla appellante a sostegno del primo motivo di Pt_1 gravame3. Per completezza espositiva, va, poi, osservato che per la determinazione della base pensionabile possono essere inclusi ex lege solo i redditi dichiarati sino all'anno precedente alla maturazione del diritto alla pensione e dunque prodotti nell'anno ancora precedente a quello di dichiarazione, ossia, nel caso di specie (relativo a pensione maturata nel 2004), sino al 2003 (anno di dichiarazione) corrispondente al 2002 (anno di produzione), così come correttamente fatto dalla nel calcolo Pt_1 della pensione dell'odierno appellato. Difatti, l'art. 2 della L. n. 21 del 29.01.1986 (cui rimanda anche l'art. 3 della medesima legge, relativo alla pensione di vecchiaia anticipata, già pensione di anzianità) fa espresso riferimento alla media dei “redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione” (norma poi trasfusa nell'art.
3.5 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza). In relazione al secondo aspetto evidenziato in premessa (mancata applicazione di un “tetto pensionistico” alla pensione dell'odierno appellato), si rileva che - come risulta per tabulas sia dal prospetto di liquidazione della pensione del Dott. (cfr. all. n. 11 al fascicolo di primo grado di parte appellante), sia dal CP_1 cedolino pensione depositato dall'allora ricorrente (cfr. all. n. 1 al fascicolo di primo grado di parte appellata) - nessun tetto massimale è stato applicato al trattamento pensionistico dell'allora ricorrente. Tali documenti non sono stati presi in considerazione dal Tribunale di Bologna nella sentenza gravata, con violazione anche del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c.. Del resto, sotto altro e concorrente profilo, questa Corte rileva che la domanda di 3 Si vedano, inter alia, Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 108/2023; Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 475/2022; Corte di Appello di Brescia, sez. lav., n. 63/2022; Corte di Appello di Brescia, sez. lav., n. 256/2021 e n. 106/2022; Corte Appello di Milano, sez. lav., nn. 1150, 574 e 808/2021; Corte di Appello di Venezia, sez. lav., n. 247/2023; pag. 11 di 13 disapplicazione del massimale pensionistico avanzata dall'allora ricorrente è, comunque, inammissibile in quanto generica ed indeterminata non avendo l'odierno appellato tempestivamente allegato quale sarebbe nello specifico il tetto massimale pensionistico previsto nella specie, né le modalità di applicazione del medesimo, né tantomeno i trattamenti pensionistici ai quali sarebbe applicabile, né ancora in che modo esso possa avere inciso nel trattamento oggetto di domanda. Peraltro il limite introdotto dalla con delibera 11/01/AdD opera a decorrere Pt_1 dal 1/1/2002 per le pensioni maturate a decorrere dal 2003 e pertanto era già in vigore alla data in cui l'allora ricorrente ha maturato la pensione di vecchiaia di tal che, in difetto di allegazione e prova contraria, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna violazione del pro rata nè lesione di diritti quesiti dell'allora ricorrente. A conforto di quest'ultima considerazione si richiamano le numerose sentenze di merito citate dalla appellante nella trattazione del terzo motivo di gravame4. Pt_1
Per queste dirimenti ragioni, in accoglimento del primo e del terzo motivo di gravame proposti dalla appellante, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto Pt_1 in causa, riformando integralmente la sentenza impugnata, le domande proposte dal dott. con il libello introduttivo del giudizio devono essere Controparte_1 dichiarate inammissibili. La sussistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali nella materia controversa e la notevole complessità del quadro giuridico di riferimento, unitamente considerate, inducono a compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
riformando integralmente la Controparte_2 sentenza impugnata, dichiara inammissibili le domande proposte dal dott.
[...] con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1 4 Si vedano in tal senso, inter alia, Tribunale di Cuneo, Sez. Lav., n. 11/2022; Tribunale di Treviso, sez. lav., nn. 239 e 240/2022; Tribunale di Treviso, sez. lav., n. 220/2022; Tribunale di Brescia, sez. lav., nn. 284 e 292/2022; Tribunale di Brescia, sez. lav., nn. 362 e 498/2022; Tribunale di Alessandria, sez. lav., n. 43/2023, già in all. n. 21 al fascicolo di primo grado, nonché Corte di Appello di Venezia, sez. lav., n. 244/2023, pag. 12 di 13 - compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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