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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7598/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.6.2025 da 1) Parte_1 nato/a AU (Romania) il 17.09.1985 cittadino/a: rumena Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Porta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Brasov (Romania) il 21.09.1981 cittadino/a: rumeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Porta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ST, AU (Romania) il 23.08.2008, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di GO il 19.03.2018 al n. 15, Serie C, P II
X separati consensualmente con verbale in data 16.07.2020 omologato con decreto del 01.10.2020 con i seguenti
figli: , nata a [...] il [...], cittadina rumena e Parte_3
, nato a [...] il [...], cittadino rumeno;
Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 23.08.2008; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di GO al n. 15, Serie C, P II.
• ordinare al Comune di GO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori con Parte_3 Parte_4 collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli con sé un giorno a settimana (indicativamente il mercoledì), dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno successivo, accompagnandoli a scuola;
a weekend alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive, da concordare entro il giorno 30 del mese di Aprile;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 Dicembre ovvero dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali per tre giorni, alternandosi con la madre;
ulteriori festività e ponti previsti annualmente dal calendario scolastico ad anni alterni con la madre;
2) in deroga a quanto stabilito, i coniugi, in considerazione dei rispettivi impegni e previa intesa tra loro, potranno concordare tempi e modi differenti di visita, anche tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici di e per consentire al Parte_3 Parte_4 padre di vedere e tenere con sé i figli;
qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, si applicheranno le condizioni di cui al punto 1);
3) Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Parte_2
€.400,00 (€.200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla sig.ra Parte_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al FOI (prima rivalutazione Luglio 2026). 4) Ciascuno dei due genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) La sig.ra avendo sostituito il proprio cognome da nubile con quello del marito Parte_1
( ”) a seguito del matrimonio e così all'ingresso in Italia e a tutt'oggi, come indicato su Pt_1 tutti i propri documenti, è espressamente autorizzata dal sig. a continuare ad Parte_2 utilizzarlo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ST, AU (Romania) il 23.08.2008, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di GO il 19.03.2018 al n. 15, Serie C, P II tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di GO dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG