Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/11/2025, n. 20968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20968 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20968/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7699 del 2025, proposto da
S.R.L.S. Ledea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento di silenzio-diniego perfezionatosi per l’inutile decorrere del termine di 30 giorni
ex art. 25 l. n. 241/1990 e per l’accertamento del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec il giorno 5 maggio 2025, nonché per la condanna a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. UI AR IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 5 maggio 2025, Ledea S.r.l.s. ha chiesto all’Agenzia delle Entrate “[…] l’indicazione del nominativo del legale rappresentante del Condominio di Via Panaro, 14, Roma […] , mediante ostensione degli atti relativi alla comunicazione della variazione dei dati del rappresentante (ad esempio, tramite Modello AA5/6), nonché ogni ulteriore atto ritenuto utile all’individuazione del rappresentante ”.
2. Sulla detta istanza si è formato il silenzio diniego per l’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 l. n. 241/1990.
3. Con ricorso notificato il 26 giugno 2025 e depositato il 2 luglio 2025, Ledea S.r.l.s. ha proposto gravame ai sensi dell’art. 116 c.p.a., formulando un unico motivo (così rubricato: “ Voglia l’Ecc.mo TAR, così provvedere: - accertare e dichiarare il diritto della S.r.l.s. Ledea di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec in data 5 maggio 2025; - per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente a consentire alla S.r.l.s. Ledea, di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti, rimettendosi al prudente apprezzamento dell’Ecc.mo TAR adito in ordine all’opportunità di provvedere ex art. 34, lett. e, c.p.a.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio ex art. 93 c.p.c. ”).
4. In data 8 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma si è costituita, depositando nota del 10 luglio 2025 – recante accoglimento dell’istanza, con indicazione del solo nominativo dell’amministratore – e concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
5. Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, osserva il Collegio che non sussistono le condizioni per integrare il contraddittorio nei confronti dell’amministratore del condominio indicato al paragrafo 1 della presente sentenza, dal momento che il thema decidendum del presente giudizio attiene proprio alla richiesta di accesso alla documentazione (e segnatamente il mod. AA5/6, sul quale, in tema di accesso agli atti, cfr., in giurisprudenza, T.A.R. Molise, Sez. I, 21 novembre 2020, n. 318 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 29 aprile 2025, n. 8316) necessaria per conoscere il nominativo dello stesso, indicato dal ricorrente come indispensabile per eventualmente instaurare un giudizio nei confronti del condominio de quo onde recuperare il credito di cui alle fatture prodotte con il doc. 5 allegato al ricorso (cfr. ex multis , Cass. civ., Sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27352, secondo cui « La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore »).
6.1. Alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata supra , si ritiene che la domanda, in base al disposto del settimo comma dell’art. 24 della l. 241/1990, sia fondata.
6.2. A questo riguardo, si osserva che con il documento prodotto l’8 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate non ha consentito l’accesso al Modello AA5/6, ma ha sic et simpliciter portato a conoscenza della ricorrente la seguente circostanza: “ Si comunica, che sulla base delle ricerche effettuate nella Banca dati dell’Anagrafe Tributaria, ad oggi, il Condominio Via Panaro 14 – CF. 80064580584, risulta amministrato dal Sig. GL CC ”.
7. La circostanza riferita dall’amministrazione con la nota del 10 luglio 2025 non è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, dal momento che la stessa non presenta i connotati formali (essendo noto che, in base all’art. 22 l. 241/1990 l’oggetto del diritto di accesso riguarda documenti già esistenti nella loro materialità, non essendo accessibili le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documenti amministrativo: cfr., tra le tante, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2023, n. 343) e sostanziali (non recando, rispetto alla persona indicata come amministratore, il codice fiscale – che deve essere indicato negli atti processuali civili ai sensi dell’art. 163 c.p.c. – né gli elementi necessari per calcolarlo) del documento richiesto con la richiesta di accesso.
8. Per l’effetto, deve essere affermato il dovere dell’amministrazione resistente di consentire a parte ricorrente di esaminare – senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione – il modello AA5/6, recante la comunicazione della variazione dei dati del rappresentante del condominio indicato nel paragrafo 1 della presente sentenza.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva (che tiene conto della non complessità delle questioni giuridiche oggetto della presente vicenda), sono poste a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente ad esibire alla parte ricorrente la documentazione indicata in parte motiva, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
UI AR IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI AR IO | AN AN |
IL SEGRETARIO