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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/12/2025, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice, dott. EN ID RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 5779/2019
R.G. proposto da
Società per azioni aperta di diritto Parte_1 russo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra, giusta procura in atti;
-parte attrice in riassunzione- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Ruggiero e Marco
Direnzo, giusta procura in atti;
-parte convenuta in riassunzione- nonché contro
; Controparte_2
-parte convenuta in riassunzione contumace-
Avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. relativo all'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
n. 770/2014 emessa dal Giudice di Pace di Bari in data del 12.03.2014 nel giudizio iscritto al n. 1544/2013 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
1 13.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 13.12.2012, CP_2
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari,
[...] nel procedimento iscritto al n. 1544/2013, l' Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per lo smarrimento del bagaglio, imbarcato sul volo areo in partenza di Mosca e con arrivo all'aeroporto di Bari, effettuato in data 30.08.2012.
nel costituirsi in giudizio, oltre a chiedere CP_3 il rigetto della domanda aveva chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, di condannare la , quale Pt_1 responsabile dello smarrimento del bagaglio, al risarcimento del danno, eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
13.06.2013, si era costituita (d'ora Controparte_4 in avanti ), chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_5 conclusioni:
A. In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con immediata Pt_1 estromissione dal giudizio per il pendente giudizio;
B. In via preliminare, nella denegata ipotesi che codesto
Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa di
da parte di , accertare e dichiarare, in Pt_1 CP_1 capo a parte attrice, l'intervenuta decadenza del proprio diritto ad avanzare richieste risarcitorie o indennitarie
a seguito dei fatti per cui è causa;
C. In preliminare, via nella denegata ipotesi che codesto
2 Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa di
da parte di poiché la Federazione Russa Pt_1 CP_1 non è membro della Comunità europea e non ha proceduto a ratificare la Convenzione di Montreal del 1999, accertare
e dichiarare - con riferimento al terzo chiamato in causa, la - a) non applicabili le Parte_1 normative richiamate in atti dall'attrice e CP_2 dalla convenuta b) l'esclusiva applicabilità CP_1 della Convenzione di Varsavia del 1929, nel testo modificato dal Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, oltre che delle Condizioni contrattuali di trasporto redatte da;
Pt_1
D. In via principale, nella denegata ipotesi che codesto
Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa di
da parte di e non intervenuta la
Pt_1 CP_1 decadenza dei propri diritti in capo a parte attrice, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi responsabilità di per i fatti di causa denunciati
Pt_1 dalla , e, per I 'effetto, accertare e Parte_2 dichiarare non fondate le pretese avanzate verso
Pt_1 dalla convenuta , o le pretese che eventualmente CP_1 dovesse avanzare parte attrice verso non
Pt_1 sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per una liquidazione del danni patrimoniali e non patrimoniali nei termini risarcitori dalla stessa richiesti, stante anche la totale assenza di prova degli stessi, e condannare, per
l'effetto, le controparti al pagamento delle spese processuali;
E. In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per i danni subiti dalla CP_1 passeggera, e condannare al pagamento a favore di CP_1
delle spese legali sostenute;
Pt_1
F. Invia subordinata, nella denegata ipotesi che codesto
Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa da parte di e sussistere i presupposti di una CP_1
3 responsabilità di per i fatti denunciati da parte Pt_1 attrice, accertare e dichiarare ed CP_1 Pt_1 egualmente responsabili, e, in applicazione della citata
Convenzione di Varsavia, oltre che delle Condizioni contrattuali di trasporto redatte da condannare Pt_1 quest'ultima, in virtù di quanto esposto ai § D e H del presente atto, al pagamento di € 192,30, quale 50% di quanto sarebbe eventualmente dovuto da in caso di Pt_1 corresponsione di indennizzo integrale (€ 384,60), e dichiarare compensate le spese legali;
G. In subordinata, nella denegata ipotesi che codesto
Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa da parte di e sussistere i presupposti di una CP_1 esclusiva responsabilità di per i fatti Pt_1 denunciati da parte attrice, in applicazione della citata
Convenzione di Varsavia, oltre che delle Condizioni contrattuali di trasporto redatte da condannare Pt_1 quest'ultima, in virtù di quanto esposto ai § D e H del presente atto, al pagamento di € 384,60 (€ 19,23 x 20 Kg.),
e dichiarare compensate le spese legali.
H. Con vittoria di onorari, diritti e spese.”
I.
5-All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Bari, con la sentenza n.770/2014, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta da ha condannato Controparte_2 la al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Pt_1
1.071,63 oltre agli interessi, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.097,12, oltre accessori come per legge.
I.
6-Con atto di citazione, notificato il 22.04.2014, la ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo, in via Pt_1 principale, il rigetto della domanda, proposta dall'attrice e, in via gradata, in applicazione della Convenzione di Varsavia, di riconoscere all'attrice il risarcimento del danno nei limiti di €
384,60, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
I.
7-Al termine giudizio di appello, il Tribunale di Bari con la sentenza n.1810/2017, in parziale accoglimento del gravame ed in
4 riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di rideterminando, tuttavia, l'entità del risarcimento, Pt_1 spettante alla sig.ra nel minor importo di € 384,60, oltre CP_2 agli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, con compensazione delle spese del giudizio di appello.
I.
8-Avverso la suddetta pronuncia, la Controparte_4
ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base dei seguenti
[...] motivi:
1) violazione di legge ex art. 360 n° 2 c.p.c., sub specie artt. 1678, 1681, c.c. in relazione all'art 1228 c.c.
(Il vizio consiste nell'aver configurato un autonomo contratto di deposito nell'espletamento delle operazioni di imbarco, laddove, viceversa, trattasi di attività accessoria al contratto di trasporto svolta sotto la responsabilità del vettore);
2) nullità della sentenza ex art. 360 n° 4 per violazione principio della domanda di cui all'art 99 c.p.c.
[Il vizio consiste nell'aver pronunciato una condanna per violazione di un contratto di deposito da parte di Pt_1
(inesistente come già osservato nel precedente motivo) laddove la domanda concerneva una responsabilità contrattuale di quale vettore operativo]; Pt_1
3) nullità della sentenza ex art. 360 n° 4 per violazione dell'art 112 c.p.c.
4) [Il vizio consiste nella condanna del terzo ( per Pt_1 una causa pretendi del tutto diversa ed autonoma da quella posta a base della domanda di condanna del convenuto
( )]. CP_1
5) nullità della sentenza ex art. 360 n° 4 per violazione dell'art 112 c.p.c. […] per […] l'omesso esame nella sentenza della posizione di nonché l'ulteriore CP_1 profilo di assenza della motivazione per assoluta incongruità della stessa (motivazione sull'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo) rispetto al thema decidendum (posizione di rispetto al CP_1
5 contratto di trasporto).”
I.
9-Esaurito il giudizio di legittimità, la Corte di cassazione con ordinanza n. 2544/2019, emessa in data 06.12.2018, nel giudizio iscritto al n.16386/2017 R.G. ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso giudicante, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
I.10-Con atto di citazione, notificato il 18.04.2019, la ha introdotto il giudizio di rinvio, Controparte_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) “Assolvere dall'avversa domanda”; Pt_1
2) “Con Vittoria di spese, diritti ed onorari dei diversi gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità, da liquidarsi in capo al procuratore antistatario.”
I.11-Con comparsa di costituzione risposta, depositata il
04.09.2019, si è costituita Controparte_6 in Amministrazione Straordinaria, rassegnando le seguenti conclusioni:
A. accertare dichiarare, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, la improponibilità/improcedibilità/ inammissibilità di ogni avversa domanda risarcitoria e/o di condanna pecuniaria a carico di Controparte_6 in amministrazione straordinaria, attesa
[...] la procedura concorsuale alla quale quest'ultima è attualmente sottoposta;
B. In subordine nel merito ci si riporta tutte le argomentazioni, deduzioni, eccezioni e conclusioni esposte negli atti e scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio;
C. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
nonostante la regolare notifica Controparte_7 dell'atto di citazione, è rimasta contumace.
I.13-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
13.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127
6 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente occorre puntualizzare che oggetto del presente gravame, riproposto in riassunzione dalla a Pt_1 seguito della cassazione con rinvio della sentenza n.1810/2017 pronunciata dal Tribunale di Bari nel primo giudizio di appello, è la richiesta di revoca della condanna, disposta dal Giudice di Pace di Bari, a carico dell' del risarcimento del danno, Pt_1 riconosciuto in favore della sig.ra Controparte_2
II.
3-Deve, in particolare, evidenziarsi che, non essendosi costituita nel presente giudizio, il Tribunale deve Controparte_2 limitarsi esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti per revocare la condanna emessa dal Giudice di Bari a carico di
, non potendo, invece, in assenza di domanda, pena la Pt_1 violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., condannare l' al CP_1 risarcimento del danno in favore della sig.ra Controparte_2
II.
4-Tanto premesso è, pertanto, irrilevante, ai fini della decisione, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea presentata dall' , atteso che, come già illustrato, in CP_1 difetto, nel presente giudizio di rinvio, di domanda dell'attrice, rimasta contumace, quale che sia l'esito del gravame, proposto dall' , l' non potrebbe essere, in ogni caso, Pt_1 CP_1 condannata a risarcire il danno in favore della CP_2
III.
1-Nel merito l'appello, essendo fondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
III.
2-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che sulla vicenda di fatto, posta a base della controversia, si è, ormai, formato il giudicato avendo la Suprema Corte cassato la sentenza n.1810/2017 pronunciata dal Tribunale di Bari nella parte in cui aveva ritenuto l' unica responsabile del danno subito Pt_1
7 dall'attrice.
III.
3-La Corte di cassazione ha, in particolare, evidenziato che:
1) nella vicenda per cui è causa è il vettore Controparte_1 aereo e che è il vettore Parte_1 operativo, la cui prestazione in ordine al bagaglio è assimilabile a quella dell'handler nel trasporto aereo di merci, per cui il Tribunale avrebbe dovuto risolvere la fattispecie applicando l'art. 953 del codice della navigazione, a norma del quale “il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare
a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario”;
2) è da inquadrarsi quale ausiliario del vettore Pt_1 contrattuale ( ), pertanto non è parte di un CP_1 autonomo contratto con il passeggero;
3) il passeggero può agire contrattualmente solo contro il vettore contrattuale ( ) perché il vettore è CP_1 responsabile del fatto colposo dell'handler, in quanto si avvale dell'opera di un ausiliario nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex art. 1228 c.c.: egli risponde a titolo contrattuale verso il proprietario delle cose anche per la perdita o avaria verificatasi nella fase in cui esse erano sotto la sfera di sorveglianza dell'handler;
4) nei rapporti interni il vettore operativo, ove ritenuto unico responsabile o corresponsabile dell'inadempimento, avrebbe potuto essere tenuto, in base al titolo che lo legava al vettore contrattuale, a manlevare quest'ultimo di quanto pagato all'avente diritto a titolo di risarcimento del danno;
5) la chiamata di avrebbe dovuto essere qualificata Pt_1
8 come chiamata in garanzia impropria.
III.
4-Applicando al caso di specie i principi di diritto, enucleati dalla Suprema Corte, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'attrice aveva correttamente agito nei confronti di quale CP_1 vettore aereo.
III.
5-Ciò posto, deve, in primo luogo, evidenziarsi che il
Giudice di Pace di Bari ha errato nel condannare l al Pt_1 risarcimento del danno, richiesto dall'attrice, sul presupposto che la prima, essendosi occupata dell'attività di movimentazione dei bagagli sugli e dagli aeromobili, fosse stata responsabile dello smarrimento del bagaglio della CP_2
III.
6-Rimarcato, in particolare, che dello smarrimento del bagaglio avrebbe dovuto, comunque, rispondere quale vettore CP_1 aereo anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per la responsabilità del proprio ausiliario, deve osservarsi che il primo Giudice avrebbe, al più, potuto, anziché ritenere l' direttamente Pt_1 responsabile del danno subito dall'attrice, manlevare l' dal CP_1 risarcimento del danno, subito dalla , previo CP_2 accertamento, nei rapporti interni tra l' e l' Pt_1 CP_1 dell'inadempimento della prima agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della seconda, in virtù del contratto di handling.
III.
7-In questa sede, pertanto, il Tribunale deve accertare se vi fossero i presupposti perché l' previo accertamento del Pt_1 grave inadempimento del contratto di handling concluso con CP_1 venisse condannata a manlevare quest'ultima dal risarcimento del danno, riconosciuto in favore dell'attrice.
III.
8-Tanto precisato, deve osservarsi che l' nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta, depositata nel giudizio di primo grado, ha chiesto, in via gradata, di condannare l al Pt_1 risarcimento del danno, eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice, sull'errato presupposto che l' , essendosi Pt_1 occupata dell'attività di consegna e di imbarco del bagaglio, fosse direttamente e contrattualmente responsabile nei confronti dell'attrice, del danno conseguente alla perdita del bagaglio.
III. non ha, invece, allegato né, tantomeno, provato, CP_8
9 in che misura il danno, preteso dall'attrice, di cui avrebbe CP_1 dovuto, comunque, rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, quale vettore aereo, fosse, nei rapporti interni con il vettore operativo, , imputabile a quest'ultima, Pt_1 essendosi, invece, limitata, in violazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, a sostenere che del danno patito dall'attrice dovesse rispondere in via diretta ed a titolo di responsabilità contrattuale l' Pt_1
III.10-Ha errato, pertanto, il primo giudice a condannare l' al risarcimento del danno, subito dall'attrice, non Pt_1 avendo, per un verso, quest'ultima agito nei suoi confronti e non avendo, per altro verso, l' allegato e provato che il danno, CP_1 prodotto dall'attrice, fosse eziologicamente riconducibile all'inadempimento del contratto di handling, concluso esclusivamente con la convenuta.
III.11-In accoglimento del gravame deve essere, pertanto, revocata la condanna al risarcimento del danno disposta dal primo giudice in favore dell'attrice ed a carico dell' Pt_1
IV.
1-Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi quelli di quello di legittimità, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti processuali tra l'attrice in riassunzione e ciascuna delle parti convenute.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, assumendo come scaglione di riferimento quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 1.071,63, applicando:
1) per il giudizio di primo grado la tariffa di cui al D.M.
140/2012, essendosi le prestazioni professionali esaurite anteriormente alla entrata in vigore del D.M. n. 55 del
10.03.2014;
2) per il primo giudizio di appello la tariffa professionale di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, essendosi le prestazioni professionali esaurite prima dell'entrata in vigore del D.M.
37/2018;
3) per il giudizio di legittimità la tariffa professionale di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018;
10 4) per il giudizio di rinvio, applicando la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55(aggiornato al D.M. n. 147 del
2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018).
III.
5-Nei prospetti seguenti sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati ai valori medi, fatta eccezione per quelli della sola fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
A. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO:
Scaglione: fino a € 5.000,00 (D.M. 140/2012)
IMPORTO LIQUIDATO CP_9 Parte_3
Pt_4 Studio 300,00 // 300,00 Introduttiva 150,00 // 150,00 Trattazione 300,00 -50% 150,00 Decisoria 400,00 // 400,00 TOTALE € 1.000,00
B. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO:
Scaglione: fino a € 1.100,00 (D.M. 55/2014)
Parte_5
[...]
125,00 // 125,00
[...] Introduttiva 125,00 // 125,00 Trattazione 190,00 -50% 95,00 Decisoria 190,00 // 190,00 TOTALE € 535,00
11 C. SPESE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA':
Scaglione: fino a € 1.100,00 (D.M. 37/2018)
Parte_5
[...]
240,00 // 240,00
[...] Introduttiva 270,00 // 270,00 Decisoria 135,00 // 135,00 TOTALE € 645,00
D. SPESE GIUDIZIO DI RINVIO:
Scaglione: fino a € 1.100,00 (D.M. n. 147 del 2022)
Parte_5
[...]
131,00 // 131,00
[...] Introduttiva 131,00 // 131,00 Trattazione 200,00 -50% 100,00 Decisoria 200,00 // 200,00 TOTALE € 562,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, definitivamente sull'appello proposto dalla con atto di Parte_1 citazione in riassunzione notificato il 18.04.2019 nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 770/2014,
[...] emessa dal Giudice di Pace di Bari, in data del 12.03.2014, nel giudizio iscritto al n. 1544/2013 R.G., reintrodotto ex art. 392
c.p.c., a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n.
1810/2017, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 31.03.2017, disposta dalla Suprema Corte con ordinanza n. 2544/2019 emessa in data 06.12.2018, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello; in riforma della sentenza di primo grado:
A1. REVOCA, per l'effetto, la condanna della Controparte_4 al pagamento in favore dell'attrice della
[...] somma di € 1.071,63 oltre interessi come per legge dal dì della domanda sino al soddisfo, disposta dal Giudice di Pace di Bari nel punto 1) del dispositivo della sentenza gravata;
12 B. ND e la Controparte_2 [...]
, in solido tra Controparte_1 loro, al pagamento, in favore della , Parte_1 delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 287,00 per esborsi ed € 2.742,00, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Tatiana Della
Marra, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Bari, addì 21.12.2025.
Il Giudice
EN ID RU
13
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice, dott. EN ID RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 5779/2019
R.G. proposto da
Società per azioni aperta di diritto Parte_1 russo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra, giusta procura in atti;
-parte attrice in riassunzione- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Ruggiero e Marco
Direnzo, giusta procura in atti;
-parte convenuta in riassunzione- nonché contro
; Controparte_2
-parte convenuta in riassunzione contumace-
Avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. relativo all'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
n. 770/2014 emessa dal Giudice di Pace di Bari in data del 12.03.2014 nel giudizio iscritto al n. 1544/2013 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
1 13.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 13.12.2012, CP_2
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari,
[...] nel procedimento iscritto al n. 1544/2013, l' Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per lo smarrimento del bagaglio, imbarcato sul volo areo in partenza di Mosca e con arrivo all'aeroporto di Bari, effettuato in data 30.08.2012.
nel costituirsi in giudizio, oltre a chiedere CP_3 il rigetto della domanda aveva chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, di condannare la , quale Pt_1 responsabile dello smarrimento del bagaglio, al risarcimento del danno, eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
13.06.2013, si era costituita (d'ora Controparte_4 in avanti ), chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_5 conclusioni:
A. In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con immediata Pt_1 estromissione dal giudizio per il pendente giudizio;
B. In via preliminare, nella denegata ipotesi che codesto
Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa di
da parte di , accertare e dichiarare, in Pt_1 CP_1 capo a parte attrice, l'intervenuta decadenza del proprio diritto ad avanzare richieste risarcitorie o indennitarie
a seguito dei fatti per cui è causa;
C. In preliminare, via nella denegata ipotesi che codesto
2 Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa di
da parte di poiché la Federazione Russa Pt_1 CP_1 non è membro della Comunità europea e non ha proceduto a ratificare la Convenzione di Montreal del 1999, accertare
e dichiarare - con riferimento al terzo chiamato in causa, la - a) non applicabili le Parte_1 normative richiamate in atti dall'attrice e CP_2 dalla convenuta b) l'esclusiva applicabilità CP_1 della Convenzione di Varsavia del 1929, nel testo modificato dal Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, oltre che delle Condizioni contrattuali di trasporto redatte da;
Pt_1
D. In via principale, nella denegata ipotesi che codesto
Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa di
da parte di e non intervenuta la
Pt_1 CP_1 decadenza dei propri diritti in capo a parte attrice, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi responsabilità di per i fatti di causa denunciati
Pt_1 dalla , e, per I 'effetto, accertare e Parte_2 dichiarare non fondate le pretese avanzate verso
Pt_1 dalla convenuta , o le pretese che eventualmente CP_1 dovesse avanzare parte attrice verso non
Pt_1 sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per una liquidazione del danni patrimoniali e non patrimoniali nei termini risarcitori dalla stessa richiesti, stante anche la totale assenza di prova degli stessi, e condannare, per
l'effetto, le controparti al pagamento delle spese processuali;
E. In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per i danni subiti dalla CP_1 passeggera, e condannare al pagamento a favore di CP_1
delle spese legali sostenute;
Pt_1
F. Invia subordinata, nella denegata ipotesi che codesto
Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa da parte di e sussistere i presupposti di una CP_1
3 responsabilità di per i fatti denunciati da parte Pt_1 attrice, accertare e dichiarare ed CP_1 Pt_1 egualmente responsabili, e, in applicazione della citata
Convenzione di Varsavia, oltre che delle Condizioni contrattuali di trasporto redatte da condannare Pt_1 quest'ultima, in virtù di quanto esposto ai § D e H del presente atto, al pagamento di € 192,30, quale 50% di quanto sarebbe eventualmente dovuto da in caso di Pt_1 corresponsione di indennizzo integrale (€ 384,60), e dichiarare compensate le spese legali;
G. In subordinata, nella denegata ipotesi che codesto
Giudice dovesse ritenere legittima la chiamata in causa da parte di e sussistere i presupposti di una CP_1 esclusiva responsabilità di per i fatti Pt_1 denunciati da parte attrice, in applicazione della citata
Convenzione di Varsavia, oltre che delle Condizioni contrattuali di trasporto redatte da condannare Pt_1 quest'ultima, in virtù di quanto esposto ai § D e H del presente atto, al pagamento di € 384,60 (€ 19,23 x 20 Kg.),
e dichiarare compensate le spese legali.
H. Con vittoria di onorari, diritti e spese.”
I.
5-All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Bari, con la sentenza n.770/2014, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta da ha condannato Controparte_2 la al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Pt_1
1.071,63 oltre agli interessi, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.097,12, oltre accessori come per legge.
I.
6-Con atto di citazione, notificato il 22.04.2014, la ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo, in via Pt_1 principale, il rigetto della domanda, proposta dall'attrice e, in via gradata, in applicazione della Convenzione di Varsavia, di riconoscere all'attrice il risarcimento del danno nei limiti di €
384,60, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
I.
7-Al termine giudizio di appello, il Tribunale di Bari con la sentenza n.1810/2017, in parziale accoglimento del gravame ed in
4 riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di rideterminando, tuttavia, l'entità del risarcimento, Pt_1 spettante alla sig.ra nel minor importo di € 384,60, oltre CP_2 agli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, con compensazione delle spese del giudizio di appello.
I.
8-Avverso la suddetta pronuncia, la Controparte_4
ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base dei seguenti
[...] motivi:
1) violazione di legge ex art. 360 n° 2 c.p.c., sub specie artt. 1678, 1681, c.c. in relazione all'art 1228 c.c.
(Il vizio consiste nell'aver configurato un autonomo contratto di deposito nell'espletamento delle operazioni di imbarco, laddove, viceversa, trattasi di attività accessoria al contratto di trasporto svolta sotto la responsabilità del vettore);
2) nullità della sentenza ex art. 360 n° 4 per violazione principio della domanda di cui all'art 99 c.p.c.
[Il vizio consiste nell'aver pronunciato una condanna per violazione di un contratto di deposito da parte di Pt_1
(inesistente come già osservato nel precedente motivo) laddove la domanda concerneva una responsabilità contrattuale di quale vettore operativo]; Pt_1
3) nullità della sentenza ex art. 360 n° 4 per violazione dell'art 112 c.p.c.
4) [Il vizio consiste nella condanna del terzo ( per Pt_1 una causa pretendi del tutto diversa ed autonoma da quella posta a base della domanda di condanna del convenuto
( )]. CP_1
5) nullità della sentenza ex art. 360 n° 4 per violazione dell'art 112 c.p.c. […] per […] l'omesso esame nella sentenza della posizione di nonché l'ulteriore CP_1 profilo di assenza della motivazione per assoluta incongruità della stessa (motivazione sull'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo) rispetto al thema decidendum (posizione di rispetto al CP_1
5 contratto di trasporto).”
I.
9-Esaurito il giudizio di legittimità, la Corte di cassazione con ordinanza n. 2544/2019, emessa in data 06.12.2018, nel giudizio iscritto al n.16386/2017 R.G. ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso giudicante, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
I.10-Con atto di citazione, notificato il 18.04.2019, la ha introdotto il giudizio di rinvio, Controparte_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) “Assolvere dall'avversa domanda”; Pt_1
2) “Con Vittoria di spese, diritti ed onorari dei diversi gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità, da liquidarsi in capo al procuratore antistatario.”
I.11-Con comparsa di costituzione risposta, depositata il
04.09.2019, si è costituita Controparte_6 in Amministrazione Straordinaria, rassegnando le seguenti conclusioni:
A. accertare dichiarare, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, la improponibilità/improcedibilità/ inammissibilità di ogni avversa domanda risarcitoria e/o di condanna pecuniaria a carico di Controparte_6 in amministrazione straordinaria, attesa
[...] la procedura concorsuale alla quale quest'ultima è attualmente sottoposta;
B. In subordine nel merito ci si riporta tutte le argomentazioni, deduzioni, eccezioni e conclusioni esposte negli atti e scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio;
C. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
nonostante la regolare notifica Controparte_7 dell'atto di citazione, è rimasta contumace.
I.13-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
13.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127
6 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente occorre puntualizzare che oggetto del presente gravame, riproposto in riassunzione dalla a Pt_1 seguito della cassazione con rinvio della sentenza n.1810/2017 pronunciata dal Tribunale di Bari nel primo giudizio di appello, è la richiesta di revoca della condanna, disposta dal Giudice di Pace di Bari, a carico dell' del risarcimento del danno, Pt_1 riconosciuto in favore della sig.ra Controparte_2
II.
3-Deve, in particolare, evidenziarsi che, non essendosi costituita nel presente giudizio, il Tribunale deve Controparte_2 limitarsi esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti per revocare la condanna emessa dal Giudice di Bari a carico di
, non potendo, invece, in assenza di domanda, pena la Pt_1 violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., condannare l' al CP_1 risarcimento del danno in favore della sig.ra Controparte_2
II.
4-Tanto premesso è, pertanto, irrilevante, ai fini della decisione, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea presentata dall' , atteso che, come già illustrato, in CP_1 difetto, nel presente giudizio di rinvio, di domanda dell'attrice, rimasta contumace, quale che sia l'esito del gravame, proposto dall' , l' non potrebbe essere, in ogni caso, Pt_1 CP_1 condannata a risarcire il danno in favore della CP_2
III.
1-Nel merito l'appello, essendo fondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
III.
2-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che sulla vicenda di fatto, posta a base della controversia, si è, ormai, formato il giudicato avendo la Suprema Corte cassato la sentenza n.1810/2017 pronunciata dal Tribunale di Bari nella parte in cui aveva ritenuto l' unica responsabile del danno subito Pt_1
7 dall'attrice.
III.
3-La Corte di cassazione ha, in particolare, evidenziato che:
1) nella vicenda per cui è causa è il vettore Controparte_1 aereo e che è il vettore Parte_1 operativo, la cui prestazione in ordine al bagaglio è assimilabile a quella dell'handler nel trasporto aereo di merci, per cui il Tribunale avrebbe dovuto risolvere la fattispecie applicando l'art. 953 del codice della navigazione, a norma del quale “il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare
a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario”;
2) è da inquadrarsi quale ausiliario del vettore Pt_1 contrattuale ( ), pertanto non è parte di un CP_1 autonomo contratto con il passeggero;
3) il passeggero può agire contrattualmente solo contro il vettore contrattuale ( ) perché il vettore è CP_1 responsabile del fatto colposo dell'handler, in quanto si avvale dell'opera di un ausiliario nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex art. 1228 c.c.: egli risponde a titolo contrattuale verso il proprietario delle cose anche per la perdita o avaria verificatasi nella fase in cui esse erano sotto la sfera di sorveglianza dell'handler;
4) nei rapporti interni il vettore operativo, ove ritenuto unico responsabile o corresponsabile dell'inadempimento, avrebbe potuto essere tenuto, in base al titolo che lo legava al vettore contrattuale, a manlevare quest'ultimo di quanto pagato all'avente diritto a titolo di risarcimento del danno;
5) la chiamata di avrebbe dovuto essere qualificata Pt_1
8 come chiamata in garanzia impropria.
III.
4-Applicando al caso di specie i principi di diritto, enucleati dalla Suprema Corte, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'attrice aveva correttamente agito nei confronti di quale CP_1 vettore aereo.
III.
5-Ciò posto, deve, in primo luogo, evidenziarsi che il
Giudice di Pace di Bari ha errato nel condannare l al Pt_1 risarcimento del danno, richiesto dall'attrice, sul presupposto che la prima, essendosi occupata dell'attività di movimentazione dei bagagli sugli e dagli aeromobili, fosse stata responsabile dello smarrimento del bagaglio della CP_2
III.
6-Rimarcato, in particolare, che dello smarrimento del bagaglio avrebbe dovuto, comunque, rispondere quale vettore CP_1 aereo anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per la responsabilità del proprio ausiliario, deve osservarsi che il primo Giudice avrebbe, al più, potuto, anziché ritenere l' direttamente Pt_1 responsabile del danno subito dall'attrice, manlevare l' dal CP_1 risarcimento del danno, subito dalla , previo CP_2 accertamento, nei rapporti interni tra l' e l' Pt_1 CP_1 dell'inadempimento della prima agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della seconda, in virtù del contratto di handling.
III.
7-In questa sede, pertanto, il Tribunale deve accertare se vi fossero i presupposti perché l' previo accertamento del Pt_1 grave inadempimento del contratto di handling concluso con CP_1 venisse condannata a manlevare quest'ultima dal risarcimento del danno, riconosciuto in favore dell'attrice.
III.
8-Tanto precisato, deve osservarsi che l' nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta, depositata nel giudizio di primo grado, ha chiesto, in via gradata, di condannare l al Pt_1 risarcimento del danno, eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice, sull'errato presupposto che l' , essendosi Pt_1 occupata dell'attività di consegna e di imbarco del bagaglio, fosse direttamente e contrattualmente responsabile nei confronti dell'attrice, del danno conseguente alla perdita del bagaglio.
III. non ha, invece, allegato né, tantomeno, provato, CP_8
9 in che misura il danno, preteso dall'attrice, di cui avrebbe CP_1 dovuto, comunque, rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, quale vettore aereo, fosse, nei rapporti interni con il vettore operativo, , imputabile a quest'ultima, Pt_1 essendosi, invece, limitata, in violazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, a sostenere che del danno patito dall'attrice dovesse rispondere in via diretta ed a titolo di responsabilità contrattuale l' Pt_1
III.10-Ha errato, pertanto, il primo giudice a condannare l' al risarcimento del danno, subito dall'attrice, non Pt_1 avendo, per un verso, quest'ultima agito nei suoi confronti e non avendo, per altro verso, l' allegato e provato che il danno, CP_1 prodotto dall'attrice, fosse eziologicamente riconducibile all'inadempimento del contratto di handling, concluso esclusivamente con la convenuta.
III.11-In accoglimento del gravame deve essere, pertanto, revocata la condanna al risarcimento del danno disposta dal primo giudice in favore dell'attrice ed a carico dell' Pt_1
IV.
1-Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi quelli di quello di legittimità, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti processuali tra l'attrice in riassunzione e ciascuna delle parti convenute.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, assumendo come scaglione di riferimento quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 1.071,63, applicando:
1) per il giudizio di primo grado la tariffa di cui al D.M.
140/2012, essendosi le prestazioni professionali esaurite anteriormente alla entrata in vigore del D.M. n. 55 del
10.03.2014;
2) per il primo giudizio di appello la tariffa professionale di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, essendosi le prestazioni professionali esaurite prima dell'entrata in vigore del D.M.
37/2018;
3) per il giudizio di legittimità la tariffa professionale di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018;
10 4) per il giudizio di rinvio, applicando la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55(aggiornato al D.M. n. 147 del
2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018).
III.
5-Nei prospetti seguenti sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati ai valori medi, fatta eccezione per quelli della sola fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
A. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO:
Scaglione: fino a € 5.000,00 (D.M. 140/2012)
IMPORTO LIQUIDATO CP_9 Parte_3
Pt_4 Studio 300,00 // 300,00 Introduttiva 150,00 // 150,00 Trattazione 300,00 -50% 150,00 Decisoria 400,00 // 400,00 TOTALE € 1.000,00
B. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO:
Scaglione: fino a € 1.100,00 (D.M. 55/2014)
Parte_5
[...]
125,00 // 125,00
[...] Introduttiva 125,00 // 125,00 Trattazione 190,00 -50% 95,00 Decisoria 190,00 // 190,00 TOTALE € 535,00
11 C. SPESE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA':
Scaglione: fino a € 1.100,00 (D.M. 37/2018)
Parte_5
[...]
240,00 // 240,00
[...] Introduttiva 270,00 // 270,00 Decisoria 135,00 // 135,00 TOTALE € 645,00
D. SPESE GIUDIZIO DI RINVIO:
Scaglione: fino a € 1.100,00 (D.M. n. 147 del 2022)
Parte_5
[...]
131,00 // 131,00
[...] Introduttiva 131,00 // 131,00 Trattazione 200,00 -50% 100,00 Decisoria 200,00 // 200,00 TOTALE € 562,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, definitivamente sull'appello proposto dalla con atto di Parte_1 citazione in riassunzione notificato il 18.04.2019 nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 770/2014,
[...] emessa dal Giudice di Pace di Bari, in data del 12.03.2014, nel giudizio iscritto al n. 1544/2013 R.G., reintrodotto ex art. 392
c.p.c., a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n.
1810/2017, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 31.03.2017, disposta dalla Suprema Corte con ordinanza n. 2544/2019 emessa in data 06.12.2018, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello; in riforma della sentenza di primo grado:
A1. REVOCA, per l'effetto, la condanna della Controparte_4 al pagamento in favore dell'attrice della
[...] somma di € 1.071,63 oltre interessi come per legge dal dì della domanda sino al soddisfo, disposta dal Giudice di Pace di Bari nel punto 1) del dispositivo della sentenza gravata;
12 B. ND e la Controparte_2 [...]
, in solido tra Controparte_1 loro, al pagamento, in favore della , Parte_1 delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 287,00 per esborsi ed € 2.742,00, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Tatiana Della
Marra, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Bari, addì 21.12.2025.
Il Giudice
EN ID RU
13