Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3315/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di LI, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5832/2022 resa dal Tribunale di LI in data 10.06.2022 nel procedimento n. 2169/2019 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Pasquale Altamura, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in LI, Via Cervantes, n. 55/5;
appellante e
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1 C.F._2
Filippo Massara e Carlo Domenico Massara, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in LI, Via F. Crispi, n. 62;
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1. Con atto di citazione del 15.01.2019, esponeva: a) di aver Controparte_1
pagina 1 di 10
b) in costanza di matrimonio, il sig. , in data Pt_1
02.07.1981, acquistò un immobile sito in LI, Via Roma, n. 306, distinto in catasto alla partita 32626, fol. 4, Via Roma 306, p.lla 892, p. 3, cat. A/2, cl. B, sub 25, Contr vani 8,5, sub 26, vani 10,5 e sub 27 cl. 5, vani 9, distaccato per variazione all' giusta scheda 3138-3139 del 9/05/1979; c) l'istante aveva partecipato all'atto di compravendita dichiarando: “…di essere intervenuta al presente atto per riconoscere come in effetti riconosce che il proprio consorte sig. ha effettuato Parte_1 il presente acquisto con denaro proprio per cui il cespite oggetto del presente contratto deve ritenersi suo bene personale”; d) il contratto di compravendita veniva trascritto in favore del solo;
e) l'immobile venne adibito per decenni Parte_2
a casa coniugale;
f) dopo una lunga e serena convivenza nel corso della quale l'esponente aveva sempre soddisfatto ogni richiesta ed aspettativa del marito, il matrimonio subiva una crisi improvvisa che determinava l'allontanamento della signora dalla casa coniugale e ciò in forza di un disegno del proprio coniuge, CP_1 condiviso dalla figlia, di alienare a terzi l'immobile senza il consenso dell'esponente;
g) in realtà, l'immobile apparteneva a entrambi i coniugi in regime di comunione legale e ciò per i motivi indicati alle pagine 3 e ss. della citazione.
Sulla base di tali presupposti, la signora chiedeva: “1) accertare e dichiarare CP_1 che l'immobile sito in LI alla Via Roma (oggi Via Toledo) n. 306, terzo piano, avente accesso dalla porta di fronte sul ripiano a sinistra della smonta di scala, composto di cinque stanze, ingresso, disimpegno, cucina e bagno, confinante a nord con a Toledo, ad est con Via Roma, a sud con appartamento avente Persona_1 accesso dalla porta a destra della scala, di proprietà di , con cortile e CP_3 con ripiano scala, ad ovest con cortile e con appartamento avente accesso dalla porta a sinistra sul ripiano a sinistra della smonta di scala di proprietà di CP_4 riportato del N.C.E.U. alla partita 32626, fol. 4, Via Roma 306, p.lla 892. P. 3, cat.
A/2, cl. B, sub 25, vani 8,5, r.c. 9231 – sub 26, vani 10,5, r.c. 9513 e sub 27 cl. 5, vani
9, r.c. 5670 e distaccato per variazione all'UTE giusta scheda 3138-3139 del
9/05/1979, acquistato dal sig. , nato a [...] il [...], Codice Parte_1
Fiscale , in virtù dell'atto di compravendita per Notaio C.F._1
in data 2.7.1981, rep. 22411, racc. 4062, trascritto il Persona_2
21.07.1981 al n. 9234/11888, non è personale del sig. e non può Parte_1 annoverarsi tra i beni e/o tra gli acquisti effettuati ai sensi dell'art. 179 cc lettere a),
b), c), d), e), f), né può considerarsi escluso dalla comunione ai sensi delle lettere c),
d), f), come richiamate dal II comma dell'art. 179cc; 2) accertare e dichiarare che pagina 2 di 10 per effetto del contratto di compravendita per Notaio in Persona_2 data 2.07.1981, rep. 22411, racc. 4062, l'acquisto dell'immobile sito in LI alla
Via Roma (oggi Via Toledo) n. 306, terzo piano, avente accesso dalla porta di fronte sul ripiano a sinistra della smonta di scala, composto di cinque stanze, ingresso, disimpegno, cucina e bagno, confinante a nord con a Toledo, ad est Persona_1 con Via Roma, a sud con appartamento avente accesso dalla porta a destra della scala, di proprietà di , con cortile e con ripiano scala, ad ovest con CP_3 cortile e con appartamento avente accesso dalla porta a sinistra sul ripiano a sinistra della smonta di scala di proprietà di riportato del N.C.E.U. alla partita CP_4
32626, fol. 4, Via Roma 306, p.lla 892. P. 3, cat. A/2, cl. B, sub 25, vani 8,5, r.c. 9231
– sub 26, vani 10,5, r.c. 9513 e sub 27 cl. 5, vani 9, r.c. 5670 e distacco per variazione all'UTE giusta scheda 3138-3139 del 9/05/1979, è da considerarsi, ai sensi dell'art. 177 cc, oggetto della comunione legale dei esistente tra i coniugi nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1
, ed , nata a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
Codice Fiscale e di conseguenza accertare e dichiarare che il C.F._2 suddetto immobile è in proprietà piena in comunione e pro indiviso tra i coniugi;
3)
Ordinare alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di trascrivere l'emittenta sentenza relativa al bene sopradescritto, anche al nome della signora
, come innanzi generalizzata...” Controparte_1
Si costituiva , deducendo il mancato esperimento del procedimento Parte_1 di mediazione e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Il convenuto deduceva che l'acquisto della casa era stato effettuato con somme risparmiate nel corso degli anni e con l'utilizzo della metà di lire 50.000.000, versate in suo favore a seguito di vendita di un bar da parte del padre.
Deduceva altresì di avere stipulato mutuo con il AN di LI, di cui era dipendente, ottenendo costi vantaggiosi, proprio in ragione del suo rapporto di lavoro, in forza del quale, peraltro, aveva ottenuto proventi dal 1960 al 1976.
Secondo parte convenuta, dunque, si trattava di acquisto effettuato con denaro proprio.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, così ha provveduto: “accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata a [...] il 20 Controparte_1 gennaio 1949 e , nato a [...] il [...], sono Parte_1 comproprietari pro indiviso in egual misura dell'immobile sito LI, via Roma, n.
306, identificato al Catasto alla partita 32626, fol. 4, p.lla 892, sub 25 e sub 26; condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice delle spese del pagina 3 di 10 presente processo che liquida in euro 550,00 per spese, ed euro 4000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza”.
Il Giudice di primo grado ha richiamato il seguente principio di diritto: “nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'articolo 179, comma 2, del codice civile, si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'articolo 179, comma 1, lettere c), d) e f), del codice civile” (cfr Cassazione civile, 40423/2021).
Sempre per il Giudice di prime cure, “nella fattispecie ricorre la sola dichiarazione di riconoscimento dell'acquisto del bene con denaro personale del ma non Pt_1 ricorre nessuna delle ipotesi di cui all'art. 179, comma 1 lettere c), d) ed f). Invero, non vi è dichiarazione che il denaro provenga da vendita di un bene personale del
, né la destinazione del bene stesso ad uso professionale del convenuto, o di Pt_1 bene di uso strettamente personale dello stesso”.
1.3 Avverso la pronuncia, indicata come notificata il 14.06.2022, , Parte_1 con atto del 13.07.2022, ha promosso appello.
L'istante, che si è costituito il 21.07.2022, dopo avere indicato alcuni precedenti della
Corte di Cassazione, ha dedotto, tra l'altro, l'erroneità della decisione per aver il
Giudice di primo grado “senza alcuna valida motivazione né argomentazione logico deduttiva escluso la comunione legale sul solo presupposto dell'assenza della di dichiarazione che l'acquisto del bene provenga dalla vendita di un bene personale del e né la destinazione del bene stesso ad uso professionale o di bene di Pt_1 uso strettamente personale dello stesso” (pag. 7 dell'impugnazione).
L'appellante, ancora, ha scritto: “anzitutto l'acquisto del bene immobile è stato determinato dalla vendita di un bar (appartenuto ai compianti genitori del sig.
) laddove la parte oggetto del mutuo ipotecario è stata destinata Parte_1 alla ristrutturazione integrale dell'immobile stesso oggetto di compravendita” (pag. 7 dell'impugnazione), “nemmeno è condivisibile l'affermazione secondo cui l'immobile abbia avuto la sola destinazione di casa coniugale e non anche di studio professionale. È fatto notorio che una volta raggiunta l'età pensionabile il sig.
pagina 4 di 10 ha intrapreso l'attività di amministrazione condominiale dell'intero Pt_1 fabbricato (palazzo molto noto e di rilievo architettonico) ove è sito l'immobile oggetto del controvertere e tale immobile è stata la sede di ogni riunione condominiale, ma a prescindere da tale considerazione è da rilevare che la scelta dell'acquisto proprio di quell'immobile è stata strettamente funzionale all'attività lavorativa del sig. che per recarsi sul suo posto di lavoro (la sede centrale Pt_1 del vecchio AN di LI) doveva percorrere esattamente 10 metri dal portone di casa sua”, con la conseguenza che il bene controverso era da considerarsi come un bene strettamente personale (cfr. pag. 8 dell'impugnazione).
Il Sig. ha chiesto: “accertare e dichiarare che l'immobile sito in LI alla Pt_1
Via Roma (oggi Via Toledo) n. 306, terzo piano, avente accesso dalla porta di fronte sul ripiano a sinistra della smonta di scala, composto di cinque stanze, ingresso, disimpegno, cucina e bagno, confinante a nord con a Toledo, ad est Persona_1 con Via Roma, a sud con appartamento avente accesso dalla porta a destra della scala, di proprietà , con cortile e con ripiano di scala, ad ovest con CP_3 cortile e con appartamento avente accesso dalla porta a sinistra sul ripiano a sinistra della smonta di scala di proprietà riportato del N.C.E.U. alla partita 32626, CP_4 fol. 4, Via Roma 306, p.lla 892, p. 3, cat. A/2, cl. B, sub 25, vani 8,5, r.c. £. 9231 - sub
26, vani 10,5, r.c. £. 9513 e sub 27 cl. 5, vani 9, r.c. £. 5670 e distaccato per variazione all'UTE giusta scheda 3138- 3139 del 9/05/1979, acquistato dal sig.
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1 C.F._3
, in virtù dell'atto di compravendita per Notaio in
[...] Persona_2 data 2/07/1981, rep. 22411, racc. 4062, trascritto il 21/07/1981 al n. 9234/11888, è un bene personale del sig. e può annoverarsi tra i beni e/o tra gli Parte_1 acquisti effettuati ai sensi dell'art. 179 c.c. lettere a), b), c), d), e), f), e può considerarsi escluso dalla comunione ai sensi delle lettere c), d). f) come richiamate dal II comma dell'art. 179 c.c.; 2) accertare e dichiarare che per effetto del contratto di compravendita per Notaio in data 2/07/1981, rep. Persona_2
22411, racc. 4062, l'acquisto dell'immobile sito in LI alla Via Roma (oggi Via
Toledo) n. 306, terzo piano, avente accesso dalla porta di fronte sul ripiano a sinistra della smonta di scala, composto di cinque stanze, ingresso, disimpegno, cucina e bagno, confinante a nord con a Toledo, ad est con Via Roma, a sud Persona_1 con appartamento avente accesso dalla porta a destra della scala, di proprietà
, con cortile e con ripiano di scala, ad ovest con cortile e con CP_3 appartamento avente accesso dalla porta a sinistra sul ripiano a sinistra della smonta di scala di proprietà riportato del N.C.E.U. alla partita 32626, fol. CP_4
pagina 5 di 10 4, Via Roma 306, p.lla 892, p. 3, cat. A/2, cl. B, sub 25, vani 8,5, r.c. £. 9231 - sub 26, vani 10,5, r.c. £. 9513 e sub 27 cl. 5, vani 9, r.c. £. 5670 e distaccato per variazione all'UTE giusta scheda 3138-3139 del 9/05/1979, è da escludersi, oggetto della comunione legale dei beni esistente tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
21/04/1934, Codice Fiscale ed , nata a [...]_1
BO (NA) il 20/01/1949, Codice Fiscale e di CodiceFiscale_4 conseguenza accertare e dichiarare che il suddetto immobile è in proprietà piena ed esclusiva del solo sig. ; 3) ordinare alla competente Agenzia delle Parte_1
Entrate Ufficio del Territorio di trascrivere l'emittenda sentenza relativa al bene sopradescritto, in antitesi all'eventuale trascrizione della sentenza n. 5832/22 eventualmente nelle more effettuata dalla sig.ra . 4) riformare la Controparte_1 sentenza di primo grado con riferimento alla condanna alle spese e per l'effetto ordinare, a chi di dovere (e quindi anche con restituzione diretta da parte dei procuratori costituiti in caso di pagamento dovuto per distrazione), l'eventuale restituzione delle somme che nelle more fossero state già corrisposte dall'appellante…”.
Si è costituita , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
2. Il merito
In via preliminare va detto che ogni statuizione non oggetto di impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato e che la Corte è vincolata alle deduzioni ex art. 342 cpc.
Ciò posto, con un unico e articolato motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione ed interpretazione della dichiarazione resa dalla Signora CP_1 nell'atto del 02.07.1981, deducendo che il Giudice avrebbe dovuto attribuirgli valore ricognitivo e confessorio;
ha rilevato che il bene non costituiva oggetto della comunione in quanto sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art 179 c.c.
Va innanzi tutto osservato che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la presenza del coniuge non acquirente all'atto di compravendita si pone quale condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 179 c.c., lett. c), d) ed f) (cfr. pag. 3 della sentenza).
Come si desume dalla pag. 7 dell'atto, la signora dichiarò “…di essere CP_1 intervenuta al presente atto per riconoscere come in effetti riconosce che il proprio consorte sig. ha effettuato il presente acquisto con denaro proprio Parte_1 per cui il cespite oggetto del presente contratto deve ritenersi suo bene personale”.
pagina 6 di 10 Ebbene, come noto, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno stabilito che “nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett.
c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi” (Cass. civ. SS.UU. 28/10/2009,
n. 22755; Cass. civ., II, 12/03/2019, n. 7027).
Il principio è stato confermato ed esplicitato anche con successive pronunce: “nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d),
e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art. 179, comma 2,
c.c., abbia alcun valore confessorio” (Cass. civ., II, 29/11/2022, n. 35086 nonché, più di recente;
Cass. civ., II, 2024, n. 4917).
E i Giudici di legittimità hanno anche avuto modo di chiarire che “ove la dichiarazione del coniuge non acquirente confermi un fatto riscontrabile (ad es. utilizzo di denaro proveniente dalla vendita di determinati beni personali) alla stessa potrebbe assegnarsi natura confessoria, ma ove […] si tratti di un mero generico asserto qualificatorio (il denaro utilizzato era personale) si è al di fuori della dichiarazione a scopo confessorio, difatti «definire sic et simpliciter personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione del prezzo non identifica un fatto, bensì esprime una qualificazione giuridica: come tale, insuscettibile di confessione, oltre pagina 7 di 10 che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante» (Sez. 1, n. 18114, 4/8/2010)” (Cass. civ., II, 24.10.2018, n. 26981).
Nella specie, come visto, vi fu richiamo a “denaro proprio”.
Inoltre, come dedotto anche da parte appellata “l'art. 179, comma 2, lett. f) attribuisce la natura di beni personali ai "beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio": il riferimento ai "beni sopraelencati", cioè quelli specificati alle lett. a)-e), non consente di annoverare fra gli stessi il denaro contante, che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza, la quale deve essere, per legge, dipendente dalla vendita o permuta (significativo, infatti, che la norma parli di
"scambio", non potendosi ipotizzare un tal fenomeno per il possesso del denaro tout court) di uno dei beni di cui alle lettere da a) a e), diversamente, infatti, lo scopo della norma (impedire elusioni del regime della comunione, assicurando, ad un tempo, l'esclusività dei beni che siano effettivamente personali, nel rispetto della griglia di ipotesi di cui alle lett. a) - c) del comma 2 dell'articolo in esame) resterebbe irrimediabilmente frustrato” (cfr. Cass. civ., 26981/18, cit.).
Invero, si reputa che nell'atto di compravendita non vi sia univoca dichiarazione che il denaro utilizzato per l'acquisto costituisse il prezzo del trasferimento di altro bene personale, né che il bene fosse destinato ad uso professionale del Sig. o che Pt_1 si trattasse di bene strettamente personale, ma solo la generica e non risolutiva dichiarazione della signora (..riconosce che il proprio consorte sig. CP_1 Parte_1
ha effettuato il presente acquisto con denaro proprio per cui il cespite
[...] oggetto del presente contratto deve ritenersi suo bene personale…).
In altre parole, non solo la norma richiede esplicito richiamo, nell'atto, che il bene sia di uso strettamente personale o che sia destinato alla professione o ancora che sia frutto del trasferimento di beni personali o del loro scambio, ma nella specie neppure vi è prova univoca dell'effettiva sussistenza delle cause di esclusione dalla comunione.
Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Ma in ogni caso, neppure possono essere condivise le obiezioni sollevate dall'istante in merito alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, che si fondano su una diversa e in ogni caso generica e non sufficientemente provata rappresentazione dei fatti, peraltro non confortata dalla lettura delle clausole contrattuali, dalle quali, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di gravame, emerge che il denaro provenisse, non già “dalla vendita di un bar (appartenuto ai compianti genitori del sig. )” (pag. 7 dell'appello) o dai suoi guadagni (cfr. Parte_1
pagina 8 di 10 pag. 4 dell'appello nell'esposizione in fatto: “Parte convenuta eccepiva che il sig.
, dirigente del AN di LI, è stato assunto nel 1960 e tutti i Parte_1 suoi guadagni li ha messi da parte per l'acquisto della casa oggetto del controvertere), ma piuttosto, per la quasi totalità della somma, dall'accensione di un mutuo fondiario presso il AN di LI (su cui pure subito infra;
nemmeno vi è prova univoca che la parte oggetto del mutuo è stata destinata alla ristrutturazione integrale dell'immobile stesso oggetto di compravendita: cfr. sempre pag. 7).
Ancora, priva di concreto riscontro probatorio è la circostanza, tra l'altro dedotta non proprio tempestivamente, per cui l'immobile sarebbe stato destinato anche a studio professionale, oltre che a casa coniugale.
Peraltro, la stessa deduzione (pag. 8 dell'appello) che “una volta raggiunta l'età pensionabile il sig. ha intrapreso l'attività di amministrazione Pt_1 condominiale dell'intero fabbricato”, conferma vieppiù le pretese attrici, riferite al momento della stipula, mentre obiettivamente priva di rilievo risolvente è
l'affermazione (sempre a pag. 8) che “la scelta dell'acquisto proprio di quell'immobile” fosse “stata strettamente funzionale all'attività lavorativa del sig.
che per recarsi sul suo posto di lavoro (la sede centrale del vecchio AN Pt_1 di LI) doveva percorrere esattamente 10 metri dal portone di casa sua”, se non altro perché luogo – quello di lavoro – diverso da quello in esame.
In ogni caso, come visto, non vi sono elementi univoci in tal senso nell'atto.
Quanto poi all'art. 5 del contratto di compravendita (nel quale si stabilì che “il prezzo della presente vendita è stato fissato in Lire cinquantadue milioni che parte acquirente ha corrisposto alla parte venditrice nel modo seguente: a) Lire 2.000.000 in contanti precedentemente alla stipula di questo atto;
b) Lire 50.000.000 la parte acquirente si obbliga di pagarle in contanti con il netto ricavo del mutuo fondiario concessole dalla Sezione di Credito Fondiario del AN di LI e per il quale è già stato stipulato il relativo contratto a mio rogito in data 22 maggio 1981 registrato a LI atti Pubblici il 28 detti al n. 496. La parte venditrice accetta la modalità di pagamento del prezzo come sopra specificata e rilascia pertanto alla parte acquirente ampia e liberatoria quietanza”), fermi i principi già indicati in ordine alle ipotesi tassativamente previste, in ogni caso si rileva, ex art. 342 cpc, che parte appellante, con l'impugnazione, ha addirittura dedotto, come visto, che il mutuo fu contratto per effettuare la ristrutturazione integrale dell'immobile.
E ciò si dice a prescindere da ogni considerazione sulla produzione di documentazione idonea riferita al rapporto di mutuo o ancora al suo andamento.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
pagina 9 di 10 3. Considerazioni conclusive e spese.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori di parte appellata, come richiesto (cfr. note del 17.12.2024).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 5832/2022, resa dal Tribunale di LI in data 10.06.2022 nel procedimento n. 2169/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 4.995,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in LI, in data 10.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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