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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 13/05/2025 N. 1127/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FURFARI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
RICORRENTE contro (P.I. CF : ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace E contro
Controparte_2
– Fondo iscritto all'Albo Covip con il n. 123, C.F.: , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avv. IVAN CANELLI;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 29.1.25,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_2 per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), per la
[...] condanna di a versare a la somma di € 2.720,40 a titolo di contributi CP_1 CP_2 non versati;
con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. non è costituita in giudizio sicchè alla udienza del 13.5.25 né è stata dichiarata la CP_1 contumacia;
la co-convenuta si è invece ritualmente costituita in giudizio, svolgendo difese CP_2 in linea con la prospettazione difensiva di parte ricorrente. Alla medesima udienza la causa è stata discussa e decisa ad esito della discussione e successiva camera di consiglio. Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
ha lavorato per dal 12.11.18 al dicembre 2024, come in Parte_1 CP_1 parte attestato dalle buste paga prodotte. Il lavoratore ha peraltro dichiarato in udienza di essere stato licenziato dalla datrice nel dicembre 2024 a seguito di licenziamento collettivo per cessazione attività. Nel presente giudizio il ricorrente, premesso di aver aderito al fondo FONDO FON.TE. in data 29.5.2007, si duole del mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi e delle quote di TFR a tale fondo e ciò dal mese di gennaio 2023 al dicembre 2024. Ebbene risulta documentalmente in causa la circostanza dedotta da parte ricorrente circa il fatto che abbia omesso il versamento dei contributi delle quote di TFR al fondo CP_1 [...]
CP_3
Ciò risulta in particolare dal dettaglio degli estratti relativi proprio alla posizione della ricorrente rispetto ai versamenti di CP_1
Soprattutto da tale ultima documentazione risulta evidente l'assoluta mancanza di versamenti al fondo da parte del datore di lavoro. Nel presente giudizio sarebbe stato evidentemente onere di obbligata a i relativi CP_1 versamenti, fornire la prova di aver adempiuto la propria obbligazione laddove la società, nel rimanere contumace, evidentemente non ha assolto a tale onere. La società convenuta va dunque condannata a versare a la somma di € CP_2
5.366,11 a titolo quota tfr per la previdenza complementare, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo. Tali importi risultano correttamente conteggiati dalla ricorrente, come peraltro chiarito anche a verbale della udienza del 13.5.25 e comunque desumibili sia dai cedolini prodotti che dall'estratto della posizione individuale della ricorrente secondo quanto comunicato dallo stesso fondo (cfr. docc. 5 prodotto dalla convenuta ). CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari ed in applicazione dei criteri di cui al Dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) In accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente condanna corrispondere CP_4
a , nell'interesse della ricorrente, l'importo di euro € 5.366,11 oltre interessi CP_3
e rivalutazione dalla scadenza al saldo;
2) Condanna rifondere alla ricorrente ed alla convenuta le spese CP_4 CP_2 processuali del presente giudizio liquidate in € 1000 per ciascuna parte per compensi oltre al 15% per spese forfettarie ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Milano, 13.5.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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