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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1617/2020 depositato il 11/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Prsona Dell'Amm. Unico E L.r.p.t. Prof. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellamare - P.zza Risorgimento 70010 Cellamare BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2540/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 20/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 147 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/06/2020 la società Ricorrente_1 S.r.l. presentava appello contro il Comune di Cellamare chiedendo la riforma della sentenza n. 2540/1/2019, depositata in data 20.11.2019 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Bari, Sez. n. 1, in relazione al ricorso R.G.R. 1167/2019, proposto avverso l'avviso di accertamento n. 147/2018, afferente ad IMU, anno di imposta 2013, per un importo complessivo pari ad euro 15.776,00. L'appellante chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato eccependo:
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 d.p.r. 600/1973, 6 l. 212/2000, 7 l. 890/1982 e 1 l.
124/2017 - violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 cod.civ. e 7 d.lgs. 546/1992 - omessa, carente e/o apparente motivazione in violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. d.lgs. 218/1997 e 23 del regolamento generale delle entrate comunali, adottato con delibera del Consiglio Comunale di Cellamare n. 21 del 30.06.2015 - violazione dell'art. 112 c.p.c. apparente e/o errata motivazione in violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs.
546/1992;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, co. 162 l. 296/2006, 1, co. 87 l. 549/1995, 11, co. 4 d. lgs. 504/1992 e 7 del regolamento generale delle entrate comunali, adottato con delibera del Consiglio
Comunale di Cellamare n. 21 del 30.06.2015 - violazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 115 c.p.c. apparente e/o errata motivazione in violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992.
In data 15/11/2021 il Comune di Cellamare si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, perché inammissibile ed infondata, confermare, la sentenza n. 2540/19 della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari, Sez. 1, pronunciata il 17 settembre 2019 e depositata il 20 novembre 2019, dichiarando l'appello infondato in fatto ed in diritto e condannare l'appellante Ricorrente_1 Srl, al pagamento delle spese di giudizio.
In data 20/06/2023 l'appellante depositava istanza di adesione alla definizione agevolata ex l. 197/2022 e successivamente copia dei versamenti effettuati.
Alla pubblica udienza del 22/01/2024, la Corte, sentiti i rappresentati delle parti, sentito il relatore, visti gli atti e preso atto della procedura di definizione agevolata posta in essere dal contribuente, dichiarava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 236, L. 197/22, la sospensione del giudizio.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellante ha aderito alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Bari 22 dicembre 2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1617/2020 depositato il 11/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Prsona Dell'Amm. Unico E L.r.p.t. Prof. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellamare - P.zza Risorgimento 70010 Cellamare BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2540/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 20/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 147 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/06/2020 la società Ricorrente_1 S.r.l. presentava appello contro il Comune di Cellamare chiedendo la riforma della sentenza n. 2540/1/2019, depositata in data 20.11.2019 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Bari, Sez. n. 1, in relazione al ricorso R.G.R. 1167/2019, proposto avverso l'avviso di accertamento n. 147/2018, afferente ad IMU, anno di imposta 2013, per un importo complessivo pari ad euro 15.776,00. L'appellante chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato eccependo:
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 d.p.r. 600/1973, 6 l. 212/2000, 7 l. 890/1982 e 1 l.
124/2017 - violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 cod.civ. e 7 d.lgs. 546/1992 - omessa, carente e/o apparente motivazione in violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. d.lgs. 218/1997 e 23 del regolamento generale delle entrate comunali, adottato con delibera del Consiglio Comunale di Cellamare n. 21 del 30.06.2015 - violazione dell'art. 112 c.p.c. apparente e/o errata motivazione in violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs.
546/1992;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, co. 162 l. 296/2006, 1, co. 87 l. 549/1995, 11, co. 4 d. lgs. 504/1992 e 7 del regolamento generale delle entrate comunali, adottato con delibera del Consiglio
Comunale di Cellamare n. 21 del 30.06.2015 - violazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 115 c.p.c. apparente e/o errata motivazione in violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992.
In data 15/11/2021 il Comune di Cellamare si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, perché inammissibile ed infondata, confermare, la sentenza n. 2540/19 della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari, Sez. 1, pronunciata il 17 settembre 2019 e depositata il 20 novembre 2019, dichiarando l'appello infondato in fatto ed in diritto e condannare l'appellante Ricorrente_1 Srl, al pagamento delle spese di giudizio.
In data 20/06/2023 l'appellante depositava istanza di adesione alla definizione agevolata ex l. 197/2022 e successivamente copia dei versamenti effettuati.
Alla pubblica udienza del 22/01/2024, la Corte, sentiti i rappresentati delle parti, sentito il relatore, visti gli atti e preso atto della procedura di definizione agevolata posta in essere dal contribuente, dichiarava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 236, L. 197/22, la sospensione del giudizio.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellante ha aderito alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Bari 22 dicembre 2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)