CA
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/10/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 682/2022 R. G. vertente tra in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Catania, Parte_1
P. IVA: , rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Ettore P.IVA_1
Notti (con PEC indicata),
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Puzzello (con PEC indicata), autorizzato a stare in giudizio con deliberazione di G.M n. 132 del 24 settembre 2024, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 26 settembre 2024,
APPELLATO
______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 715/2022 del 10 ottobre 2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – opere/servizi pubblici.
**************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2022 la in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t., ha proposto appello davanti a questa Corte, nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., avverso la sentenza indicata CP_1 in oggetto con cui il Tribunale di Patti, pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1771/2018 R.G. – cui sono stati riuniti i giudizi iscritti ai nn. 207/2020 R.G. e 208/2020 R.G. –, aventi ad oggetto altrettante
1 opposizioni a decreti ingiuntivi proposte dal anzidetto, ha dichiarato il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande avanzate dalle parti, in favore del giudice amministrativo, previa revoca degli opposti decreti ingiuntivi n. 494/2018, n. 655/2019 e n. 654/2019 emessi dallo stesso Tribunale in favore della ed ha compensato per Parte_2 metà tra le parti le spese di lite, condannando la società (opposta) al pagamento, in favore del opponente, della restante parte, liquidata come in dispositivo. CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse dichiarata la giurisdizione del G.O. in relazione alle domande di pagamento di cui ai decreti ingiuntivi opposti, nonché che fossero rigettate le opposizioni spiegate dal con CP_1 conferma dei predetti decreti ingiuntivi;
che fosse disposta la rimessione al Giudice di primo grado delle domande di pagamento di cui alle ingiunzioni anzidette e della decisione sulle sole opposizioni, dichiarando, invece, la competenza del Tribunale delle Imprese di Catania sulle domande riconvenzionali di risoluzione avanzate dal Relativamente al giudizio n. 1771/2018 R.G., CP_1 in riforma della sentenza, che fosse dichiarata la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., nonché il difetto di giurisdizione in favore della G.A. (precisamente il T.A.R. di Catania) sulla domanda riconvenzionale ovvero la competenza del Tribunale delle Imprese di Catania;
nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'atto di opposizione proposto dal avverso il decreto ingiuntivo n. 494\2018. Relativamente al giudizio n. 207/2020 R.G., in CP_1 riforma della sentenza, che fosse dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata l'opposizione avversa, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Relativamente al giudizio n. 208/2020, in riforma della sentenza, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione e/o la competenza in favore del T.A.R. ovvero del Tribunale delle Imprese competente per le domande di risoluzione e risarcitoria;
nel merito, che fosse dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata e rigettata l'opposizione avversa, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi. In subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata, che fossero rimessi i giudizi nn. 1771/18, 207/2020 e 208/2020 R.G. ex art. 353 c.p.c. al
Tribunale di Patti per l'istruzione della domanda di pagamento di cui alla ingiunzione e per la rimessione delle domande riconvenzionali al Tribunale per le Imprese di Catania.
Con condanna di controparte al rimborso delle spese di ciascuna ingiunzione, delle spese di lite dei tre giudizi di opposizione e di quelle del presente appello.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25 gennaio 2023 si è costituito il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., resistendo all'appello, di cui ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
2 Con vittoria di spese e compensi di lite.
Nelle more si è celebrato il sub-procedimento instaurato dalla con Parte_2 ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c., conclusosi con provvedimento di rigetto della domanda di inibitoria (in parte inammissibile e in parte infondata).
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da ordinanza del 17 febbraio 2023 -, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 febbraio 2024, differita poi al 7 ottobre 2024 per acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado.
Con comparsa depositata il 26 settembre 2024 il appellato si è costituito con nuovo CP_1 difensore (avv. Ferruccio Puzzello), a seguito della rinunzia del precedente difensore (avv. Natale
Bonfiglio).
All'udienza del 7 ottobre 2024, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., con note congiunte le parti hanno chiesto un differimento per essere in corso tra loro un confronto stragiudiziale al fine di definire bonariamente tutto il contenzioso pendente: la causa è stata, quindi, rinviata al 3 marzo 2025.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., ciascuna delle parti ha dato atto, nelle proprie note di trattazione scritta, di avere raggiunto, in data 4 dicembre 2024, un accordo transattivo (nei termini indicati nelle note medesime, cui qui si rinvia per brevità), chiedendo il rinvio della causa ad un'udienza successiva al 15 maggio 2025 per verificare il perfezionamento della transazione medesima.
La Corte, dunque, ha differito la causa all'udienza del 24 giugno 2025, nella quale nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio (7 ottobre 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c.
p. c., con provvedimento del 4 luglio 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c.p.c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 24 giugno 2025, né per quella del 7 ottobre 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c.p.c., che trova applicazione nel caso di specie in
3 quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., con citazione notificata il 17 ottobre 2022, contro il Controparte_1
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 715/2022
[...] emessa dal Tribunale di Patti il 10 ottobre 2022, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) l'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
4
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 682/2022 R. G. vertente tra in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Catania, Parte_1
P. IVA: , rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Ettore P.IVA_1
Notti (con PEC indicata),
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Puzzello (con PEC indicata), autorizzato a stare in giudizio con deliberazione di G.M n. 132 del 24 settembre 2024, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 26 settembre 2024,
APPELLATO
______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 715/2022 del 10 ottobre 2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – opere/servizi pubblici.
**************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2022 la in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t., ha proposto appello davanti a questa Corte, nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., avverso la sentenza indicata CP_1 in oggetto con cui il Tribunale di Patti, pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1771/2018 R.G. – cui sono stati riuniti i giudizi iscritti ai nn. 207/2020 R.G. e 208/2020 R.G. –, aventi ad oggetto altrettante
1 opposizioni a decreti ingiuntivi proposte dal anzidetto, ha dichiarato il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande avanzate dalle parti, in favore del giudice amministrativo, previa revoca degli opposti decreti ingiuntivi n. 494/2018, n. 655/2019 e n. 654/2019 emessi dallo stesso Tribunale in favore della ed ha compensato per Parte_2 metà tra le parti le spese di lite, condannando la società (opposta) al pagamento, in favore del opponente, della restante parte, liquidata come in dispositivo. CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse dichiarata la giurisdizione del G.O. in relazione alle domande di pagamento di cui ai decreti ingiuntivi opposti, nonché che fossero rigettate le opposizioni spiegate dal con CP_1 conferma dei predetti decreti ingiuntivi;
che fosse disposta la rimessione al Giudice di primo grado delle domande di pagamento di cui alle ingiunzioni anzidette e della decisione sulle sole opposizioni, dichiarando, invece, la competenza del Tribunale delle Imprese di Catania sulle domande riconvenzionali di risoluzione avanzate dal Relativamente al giudizio n. 1771/2018 R.G., CP_1 in riforma della sentenza, che fosse dichiarata la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., nonché il difetto di giurisdizione in favore della G.A. (precisamente il T.A.R. di Catania) sulla domanda riconvenzionale ovvero la competenza del Tribunale delle Imprese di Catania;
nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'atto di opposizione proposto dal avverso il decreto ingiuntivo n. 494\2018. Relativamente al giudizio n. 207/2020 R.G., in CP_1 riforma della sentenza, che fosse dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata l'opposizione avversa, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Relativamente al giudizio n. 208/2020, in riforma della sentenza, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione e/o la competenza in favore del T.A.R. ovvero del Tribunale delle Imprese competente per le domande di risoluzione e risarcitoria;
nel merito, che fosse dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata e rigettata l'opposizione avversa, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi. In subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata, che fossero rimessi i giudizi nn. 1771/18, 207/2020 e 208/2020 R.G. ex art. 353 c.p.c. al
Tribunale di Patti per l'istruzione della domanda di pagamento di cui alla ingiunzione e per la rimessione delle domande riconvenzionali al Tribunale per le Imprese di Catania.
Con condanna di controparte al rimborso delle spese di ciascuna ingiunzione, delle spese di lite dei tre giudizi di opposizione e di quelle del presente appello.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25 gennaio 2023 si è costituito il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., resistendo all'appello, di cui ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
2 Con vittoria di spese e compensi di lite.
Nelle more si è celebrato il sub-procedimento instaurato dalla con Parte_2 ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c., conclusosi con provvedimento di rigetto della domanda di inibitoria (in parte inammissibile e in parte infondata).
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da ordinanza del 17 febbraio 2023 -, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 febbraio 2024, differita poi al 7 ottobre 2024 per acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado.
Con comparsa depositata il 26 settembre 2024 il appellato si è costituito con nuovo CP_1 difensore (avv. Ferruccio Puzzello), a seguito della rinunzia del precedente difensore (avv. Natale
Bonfiglio).
All'udienza del 7 ottobre 2024, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., con note congiunte le parti hanno chiesto un differimento per essere in corso tra loro un confronto stragiudiziale al fine di definire bonariamente tutto il contenzioso pendente: la causa è stata, quindi, rinviata al 3 marzo 2025.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., ciascuna delle parti ha dato atto, nelle proprie note di trattazione scritta, di avere raggiunto, in data 4 dicembre 2024, un accordo transattivo (nei termini indicati nelle note medesime, cui qui si rinvia per brevità), chiedendo il rinvio della causa ad un'udienza successiva al 15 maggio 2025 per verificare il perfezionamento della transazione medesima.
La Corte, dunque, ha differito la causa all'udienza del 24 giugno 2025, nella quale nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio (7 ottobre 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c.
p. c., con provvedimento del 4 luglio 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c.p.c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 24 giugno 2025, né per quella del 7 ottobre 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c.p.c., che trova applicazione nel caso di specie in
3 quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., con citazione notificata il 17 ottobre 2022, contro il Controparte_1
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 715/2022
[...] emessa dal Tribunale di Patti il 10 ottobre 2022, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) l'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
4