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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/08/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N° 568/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 568 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “lesioni personali”, promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...]
Marabina n° 83, c.f. , assistita e difesa giusta delega in atti dall'avv. C.F._1
Giorgio Bacchelli del foro di Bologna e dall'avv. Raffaele Padovano del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Forlì, corso Armando Diaz n° 36, - attrice nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]di Romagna (FC), Controparte_1
Via Marconi n° 7, c.f. , C.F._2
- convenuto contumace e della in persona del Direttore Generale Controparte_2 [...]
con sede legale in Milano (MI), via Ignazio Gardella n° 2, p.i. , CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Rimini (RN), via Sigismondo n° 75, presso lo studio dell'avv. Stefano Monti del foro di Rimini, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale in atti.
- convenuta
CONCLUSIONI: con “Note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.” depositate in data 26 marzo 2025 l'attrice ha così concluso: “Nel merito - Contrariis reiectis, Parte_1 accertata e dichiarata la responsabilità civile concorsuale ex art.2054, 2° comma c.p.c., del SI. , proprietario e conducente del veicolo AUDI A3 tg.CK214NK, e Controparte_1 dell'attrice SI.ra (proprietaria e conducente dell'auto Toyota Yaris tg. Parte_1
DC964SM), nella causazione del sinistro per cui è causa (avvenuto il giorno 11.04.2014), in
1 misura paritetica ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, condannare il SI.
nonché la in via alternativa o solidale, al CP_1 Controparte_4 risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo, nella misura che è risultata provata e dovuta a seguito dell'istruttoria espletata ed in proporzione al grado di colpa accertato a carico dei convenuti nel corso del giudizio. Oltre a rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ed oltre interessi legali, sulla somma rivalutata, dal fatto al saldo, nonché gli interessi previsti dal quarto comma art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale. In ogni caso, con vittoria di spese giudiziali, inclusa IVA di rivalsa, il contributo del 4% per Previdenza Forense, oltre spese forfetizzate. In via subordinata istruttoria previa modifica delle ordinanze 4.04.2022 e 12.06.2023, nella parte in cui non vengono ammesse le istanze istruttorie indicate da parte attrice, rimettersi la causa in istruttoria, al fine di disporre l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella memoria ex art.183 VI° comma n. 2 c.p.c., ed in particolare: - disporsi interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai capitoli di citazione da 1 a 4; - Controparte_1 ammettersi prova testimoniale della SI.ra , via Tito Speri n.7, Ravenna (RA), Parte_2 sulle circostanze di cui ai capitoli di citazione da 1 a 4; - disporsi CTU cinematica – ricostruttiva del sinistro”. Con “note autorizzate di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 28 marzo
2025 la convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 di Forlì, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via principale, respingere la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, liquidare il danno nei limiti del legittimo e del provato. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'1 e il 2 marzo 2021 conveniva Parte_1 in giudizio e la chiedendone la condanna al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) subiti a seguito del sinistro occorso in data 11 aprile 2014. In particolare, l'attrice esponeva che nella predetta data, alle ore 00:55 circa, nella qualità di conducente dell'autovettura Toyota Yaris targata DC964SM, percorreva la strada provinciale SP106 denominata via Erbosa, in località Caserma - frazione del Comune di Forlì, in direzione verso Forlimpopoli (FC) - Ravenna (RA); a bordo del veicolo si trovava, quale passeggera trasportata, . Giunta in prossimità dell'intersezione con la SP2 - via Parte_2
Cervese l'attrice, dopo essersi arrestata al segnale verticale di “stop” ed aver verificato l'apparente assenza di veicoli provenienti sia da sinistra che da destra, riprendeva la marcia al fine di attraversare il predetto crocevia, con l'intento di immettersi sull'opposto ramo della SP106 in direzione verso Ravenna;
superato il centro geometrico dell'intersezione,
l'autovettura Toyota Yaris veniva violentemente urtata sulla fiancata anteriore destra dalla parte frontale del veicolo marca Audi A3 targato CK214NK, di proprietà e condotto da
[...]
, assicurato presso la compagnia il quale CP_1 Controparte_2 sopraggiungeva da destra, sulla SP2, in direzione Cervia (RA)- Forlì, procedendo a velocità verosimilmente eccessiva. A seguito dell'impatto, di particolare intensità cinetica, entrambi i
2 veicoli coinvolti subivano una rotazione in senso antiorario, con conseguente traslazione obliqua verso il margine sinistro della carreggiata di via Erbosa;
durante tale dinamica, il veicolo condotto dall'attrice si ribaltava sul tettuccio terminando la propria corsa all'interno di una proprietà privata, previo abbattimento della recinzione perimetrale. Intervenivano prontamente i Carabinieri della Stazione di ON (FC), i quali provvedevano a redigere verbale di accertamento del sinistro e ad effettuare i rilievi planimetrici e fotografici del caso. A seguito di detta attività, l'attrice veniva contravvenzionata ai sensi dell'art. 145 co. 5° del
Codice della Strada, per presunta inosservanza dell'obbligo di arresto al segnale di “stop”. La ricostruzione del sinistro evidenziava come la condotta tenuta dal convenuto Controparte_1 risultasse palesemente imprudente, avendo proceduto ad una velocità stimata in circa 95-100 km/h in un tratto urbano soggetto al limite di 50 km/h, per giunta aggravato dalla presenza di intersezione curvilinea e dal contesto temporale notturno. Aggiungeva altresì l'attrice che, benché le fosse stata formalmente contestata la violazione dell'art. 145 co. 5° del Codice della Strada per presunta inosservanza dell'obbligo di precedenza, tale addebito era verosimilmente riconducibile ad un errore percettivo dei verbalizzanti, generato da circostanze oggettive e soggettive non imputabili all'attrice. In particolare, la velocità di sopraggiungimento del veicolo Audi A3 condotto dal convenuto risultava eccezionalmente elevata e difficilmente rilevabile in un contesto notturno, rendendo pressoché impossibile una corretta valutazione del tempo utile di attraversamento. A seguito del sinistro l'attrice riportava lesioni di particolare gravità; invero, veniva trasportata mediante ambulanza del servizio 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Bufalini di Cesena, ove le veniva diagnosticata una frattura del sacro e una frattura del corpo della dodicesima vertebra dorsale, con prognosi clinica iniziale di giorni
30; nella medesima giornata l'attrice veniva dimessa volontariamente per essere ricoverata presso la Casa di Cura Privata Malatesta Novello di Cesena, e successivamente presso l'Ospedale Privato Domus Nova s.p.a. di Ravenna, ove rimaneva in degenza sino al 26 aprile 2014. Nei mesi successivi, l'attrice si sottoponeva ad un intenso percorso diagnostico e terapeutico;
sottoposta a visita medico-legale da parte del dott. all'attrice venivano Per_1 riconosciuti postumi invalidanti permanenti come da relazione tecnica di parte. L'attrice chiariva altresì di svolgere l'attività di estetista e di trovarsi attualmente in stato di disoccupazione a causa degli esiti invalidanti delle lesioni subite;
l'impatto del sinistro sulla sua sfera personale e sociale risultava particolarmente invasivo;
invero, la lesione funzionale della colonna vertebrale e dell'anca comportava dolore cronico nonché difficoltà nella deambulazione e nella stazione eretta o seduta, compromettendo irreversibilmente le capacità lavorative e relazionali. L'autovettura condotta dall'attrice riportava inoltre, a seguito del sinistro stradale di cui sopra, danni di rilevantissima entità, accuratamente documentati nelle fotografie in atti e descritti nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo. Tali danneggiamenti risultavano incompatibili con una riparazione tecnicamente ed economicamente sostenibile, rendendo il veicolo definitivamente non idoneo alla circolazione stradale e privo di valore commerciale residuale, ragione per la quale si rendeva necessaria la rottamazione del veicolo. In data 7 aprile 2015 l'attrice, per il tramite del proprio difensore, inoltrava formale istanza risarcitoria mediante raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia
oltre che al convenuto e – per conoscenza – alla Controparte_2 [...]
già assicuratrice del veicolo attoreo;
a detta istanza seguivano ulteriori Controparte_5
3 comunicazioni nelle date 10 aprile 2015 e 12 gennaio 2017. In data 3 febbraio 2017 la
[...] riscontrava negativamente la richiesta escludendo qualsivoglia Controparte_2 responsabilità del proprio assicurato, fondando tale diniego sulla contravvenzione per presunta mancata precedenza ex art. 145 co. 5° C.d.S. La compagnia Darag Italia s.p.a., subentrata alla con raccomandata A/R del 28 marzo 2017 comunicava che la pratica era Controparte_5 integralmente gestita dalla In data 8 febbraio 2017 l'attrice Controparte_2 formulava invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 del d.l. n°
132/2014 nei confronti degli odierni convenuti. In data 30 marzo 2017 la predetta compagnia assicurativa manifestava la volontà di non aderire al procedimento stragiudiziale proposto. In data 23 ottobre 2014 la provvedeva al solo rimborso della quota di tassa Controparte_5 automobilistica non fruita, pari ad € 133,45. Si costituiva in giudizio in data 17 giugno 2021 la contestando Controparte_2 integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a carico del veicolo Audi A3 nei fatti rappresentati. In particolare, la compagnia richiamava l'art. 2697 co. 1° c.c., il quale stabilisce che l'onere della prova è a carico di chi intende far valere un diritto in giudizio, pertanto l'attrice avrebbe dovuto fornire una esaustiva dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda. Dalle allegazioni di parte attrice si rilevava che i Carabinieri della Stazione di ON erano intervenuti sul luogo del sinistro elevando contravvenzione esclusivamente a carico di quest'ultima, ai sensi dell'art. 145 co. 5° C.d.S.; nessuna infrazione risultava essere invece contestata al conducente dell'autovettura Audi A3. La compagnia contestava inoltre la ricostruzione cinematica del sinistro proposta in atti, perché ritenuta priva di fondamento probatorio oltre che carente sotto il profilo della attendibilità tecnica. Il convenuto , benché ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita documentale e mediante C.T.U. medico-legale sulla persona del convenuto. All'udienza “cartolare” del 31 marzo 2025 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni nei termini già sopra testualmente trascritti. Il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, tratteneva il fascicolo in decisione e concedeva i termini di legge previsti dall'art. 190 c.p.c.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice, occorre ora esaminare il merito della questione e quindi, in via logicamente preliminare, la riconducibilità del sinistro de quo alla condotta del conducente , in uno alla connessa responsabilità risarcitoria della Controparte_1
quale compagnia assicuratrice del mezzo da lui condotto. Controparte_2
Anzitutto deve darsi atto che non è contestato tra le parti che sia rimasta Parte_1 coinvolta nel sinistro per cui è causa. Parimenti non v'è controversia in ordine al luogo del sinistro, identificato concordemente all'altezza della strada provinciale SP106, denominata via Erbosa, in località Caserma - frazione del Comune di Forlì - in direzione Forlimpopoli- Ravenna. Ciò premesso, occorre allora accertare l'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa con le modalità e nei termini descritti in citazione dall'attrice, avendo la compagnia convenuta in sede di comparsa di risposta osservato che, “Come evidenziato anche da parte attrice nel 4 proprio atto introduttivo, sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di ON (Fc) che hanno contravvenzionato, ai sensi dell'art. 145, comma 5°, C.d.S., unicamente
l'odierna attrice per non essersi arrestata al segnale di Stop. Contravvenzione, peraltro, nemmeno impugnata! Nessuna contravvenzione, invece, è stata elevata al conducente dell'autovettura Audi A3, SI. ”. Controparte_1
Orbene, occorre premettere che la fattispecie in esame ricade nell'ambito applicativo dell'art. 2054 co. 2° c.c., il quale prevede che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino
a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Siffatta presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisca la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro. Ciò premesso, nel caso di specie la condotta di entrambi i conducenti non può reputarsi esente da profili di colpa. Com'è noto, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 co. 2° c.c. deve ritenersi fornita laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro e fornisca la prova, quindi, di avere assunto – nei limiti della normale diligenza – un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada (si vedano di recente Tribunale di Taranto sez. II, 29 giugno 2024 n° 1904, Tribunale di Torre Annunziata sez. I, 15 aprile 2024 n° 1103, e Corte d'Appello di Bologna sez. II, 23 gennaio 2024 n° 152). In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054 co. 2° c.c. l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano ex plurimis in questo senso Cass. n° 21056/2004, Cass. n° 20814/2004 e Cass. n° 15847/2000). Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza non dispensa peraltro il Giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cass. Civ., sentenza n° 6559/2013). In tema di presunzione di pari colpa la giurisprudenza ha fissato alcuni punti fermi che possono così sintetizzarsi: a) la norma trova applicazione non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno.
La conseguenza che se ne trae è che, in tutti i casi in cui l'atto generatore del sinistro sia ignoto, causa presunta dell'evento sono nella stessa misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se uno soltanto di essi abbia riportato danni;
b) la presunzione opera in via sussidiaria, cioè solo qualora non si provi la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, la colpa esclusiva dell'altro conducente o la ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale;
c) l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti
5 non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al Giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2° c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ., sentenza n° 12610/2018). In tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 co. 2° c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (in questi termini Cass. Civ., sentenza n° 38483/2024, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054II c.c. rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista).
Orbene, esaminando la condotta tenuta nel caso di specie dal conducente della Audi A3 ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., deve senz'altro ritenersi corresponsabile Controparte_1 della causazione dei danni subiti dall'attrice; ed invero, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria richiesta dalla sopra citata norma, considerato che l'odierno convenuto – rimasto peraltro volontariamente contumace nel presente giudizio – non ha dimostrato in alcun modo di aver fatto il possibile per evitare l'impatto. Si rende tuttavia necessario prendere in considerazione ai presenti fini anche la condotta tenuta nell'occorso dall'odierna attrice. Ed invero, così come accertato dagli agenti verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro, deve ritenersi senz'altro Parte_1 responsabile della violazione dell'art. 145 co. 5° C.d.S., avendo posto in essere una condotta non prudente, priva dell'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri ed omettendo in particolare di dare la necessaria precedenza al veicolo del nonostante CP_1 avesse piena visibilità di quest'ultimo, in ragione della specifica conformazione dell'intersezione stradale (si veda in proposito la planimetria in atti). Pertanto, esaminata la documentazione agli atti e ricostruita la dinamica del sinistro, si ritiene applicabile l'art. 2054 c.c. secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Tale presunzione non è stata superata da alcuna delle parti. Dalla valutazione complessiva emerge una responsabilità senza dubbio prevalente in capo all'attrice la quale, pur avendo già iniziato l'attraversamento dell'incrocio, è stata attinta sulla parte anteriore della fiancata destra, circostanza che dimostra come la stessa non avesse ancora completato l'attraversamento al
6 momento dell'urto. Se ne desume cha donna ha ripreso la marcia dallo “stop” senza essersi adeguatamente accertata della possibilità di disimpegnare l'incrocio in sicurezza, ed ha sottovaluta la velocità del veicolo condotto dal Non può peraltro attribuirsi alcun rilievo CP_1 giuridico alla cosiddetta “precedenza di fatto” enfatizzata dai consulenti tecnici di parte attrice, trattandosi di un concetto del tutto privo di fondamento normativo e la cui rilevanza giuridica è anzi smentita sia dal diritto positivo che dalla giurisprudenza in materia (si veda in questo senso da ultimo Cass. Civ. sez. III, 12 febbraio 2025 n° 3572, secondo cui “la precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo. In altre parole il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado;
né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli”). Quanto alla condotta del convenuto, si rileva una corresponsabilità nella misura del 25%, non avendo il fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso. CP_1
La velocità tenuta, verosimilmente ben superiore ai 50 km/h consentiti sul tratto di strada in oggetto (come agevolmente desumibile anche dalla posizione finale del veicolo accertata dagli operanti, ben lontana dal punto di collisione, avendo la vettura del convenuto sormontato il cordolo in cemento posto sul perimetro esterno del civico n° 117, divellendo la ringhiera metallica soprastante), unitamente alla presenza di semaforo con luce gialla lampeggiante in tutte le direzioni, imponeva una condotta di guida improntata alla massima prudenza alla luce non solo della prescrizione di carattere generale di cui ai primi due commi dell'art. 141 C.d.S. (a mente dei quali “1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”) ma anche in virtù di quanto disposto dai successivi commi 3° e 4° (“In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”), disposizioni all'evidenza non rispettate nel caso
7 di specie dal Si osserva altresì che la dichiarazione del conducente circa la “confidenza CP_1 nella precedenza” non solo è giuridicamente irrilevante, ma denota semmai una
(colpevolmente) ridotta soglia di attenzione. Giova poi evidenziare che, in conformità alla giurisprudenza consolidata, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2° c.c. può essere superata solo mediante prova positiva che uno dei conducenti abbia tenuto una condotta di guida pienamente conforme alle norme sulla circolazione ed abbia adottato tutte le misure idonee a evitare la collisione.
Pertanto, si ritiene che il sinistro oggetto di causa sia da imputare in via principale alla condotta imprudente di , con concorso di colpa minoritario di Parte_1 Controparte_1 nella misura sopra indicata. Avuto riguardo ai plurimi elementi di giudizio già sopra analizzati ritiene il Tribunale superflua l'effettuazione degli approfondimenti istruttori sollecitati da parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Relativamente ai danni alla persona subiti dall'attrice occorre far riferimento alla C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa, che ha accertato le lesioni lamentate da Pt_1
e meglio documentate in atti, nonché la loro riconducibilità al sinistro de quo, all'esito
[...] della quale sono state individuate una inabilità temporanea totale di 16 giorni, una inabilità parziale al 75% di 40 giorni, una inabilità parziale al 50 % di 45 giorni e una inabilità parziale al 25% di 45 giorni e un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 13,5% sulla base delle tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica. Le conclusioni tecniche cui è giunto il c.t.u. dott.ssa – peraltro non Persona_2 contestate da alcuna delle parti costituite – vengono fatte proprie dal Tribunale stante la linearità e la rispondenza ai temi di indagine, dovendosi quindi intendere integralmente richiamate nella presente sede (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n° 3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez. II, 24 agosto 2021 n° 984, e Cass. Civ. sez. III, 17 maggio 2022 n° 15733).
Orbene, per quanto concerne la determinazione dei danni di natura non patrimoniale subìti da , prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini Parte_1 generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la
“bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn° 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute
8 (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private. Ciò premesso, nel caso di specie si ritiene opportuno adottare, quale criterio per la liquidazione equitativa, le “tabelle 2024” recanti “la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” da ultimo elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano. L'adozione delle tabelle milanesi risponde infatti anche ad importanti eSIenze di uniformità, in ambito nazionale, nel risarcimento del danno alla persona. Occorre peraltro evidenziare come le predette tabelle prevedano la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “sofferenza soggettiva”, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard” e di c.d. “danno morale”, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n° 26972/2008 già sopra richiamata. Si osserva a tale proposito che, come di recente osservato dalla S.C. di legittimità, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (così Cass. Civ. sez. III, 22 marzo 2024 n° 7892). Orbene, l'eSIenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n° 26972 alla n° 26975) trova soddisfazione nella scelta di adottare le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano. Tenuto conto che non risultano allegate e ritualmente provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico-relazionale (laddove le Tabelle di Milano applicate contemplano, nella determinazione del punto di invalidità, in aggiunta alla componente consistente nella lesione alla salute strettamente intesa, una componente di danno da sofferenza soggettiva mediamente conseguente alla lesione alla salute), una invalidità del 13,5% in un soggetto di 55 anni al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea1, comporterà una liquidazione del danno
1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione 9 biologico di € 38.728,00, quale media degli importi di € 36.384,00 (13 punti di invalidità) ed € 41.072,00 (14 punti di invalidità), valutato all'attualità; appare utile precisare che detta somma contempla sia il danno biologico permanente c.d. “puro” subìto dall'attrice [per € 29.899,00, quale media degli importi di € 28.205,00 (13 punti di invalidità) ed € 31.593,00 (14 punti di invalidità)] che la componente relativa alla “sofferenza soggettiva interiore” [pari ad €
8.829,00, corrispondente alla media degli importi di € 8.179,00 (13 punti di invalidità) ed €
9.479,00 (14 punti di validità)], come oggi congiuntamente tabellate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano. Al suddetto importo di € 38.728,00 dovrà poi aggiungersi la somma di € 9.171,25 a titolo di invalidità temporanea (laddove per ogni giorno di invalidità, in difetto di allegazione e prova in ordine alla ricorrenza di particolari e straordinarie circostanze, deve tenersi in considerazione l'importo minimo di € 115,00 per ogni giorno di invalidità al 100%, ridotto proporzionalmente per ogni giorno di invalidità temporanea parziale, e pertanto: € 1.840,00 per gg. 16 di I.T.T., € 3.450,00 per gg. 40 di I.T.P. al 75%, € 2.587,50 per gg. 45 di I.T.P. al 50% ed € 1.293,75 per gg. 45 di I.T.P. al 25%), per un totale di € 47.899,25 a titolo di danno non patrimoniale. In ragione del concorso colposo attribuito al convenuto nella misura del 25%, la suddetta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta, riconoscendosi l'importo complessivo di € 11.974,81. La liquidazione del suddetto danno non patrimoniale è da intendersi effettuata all'attualità, per cui non è dovuta alcuna rivalutazione. Spettano invece in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Deve essere poi riconosciuto in favore di parte attrice il danno patrimoniale quale danno emergente, consistente negli esborsi di denaro effettuati per le necessarie cure mediche, dimostrati con la produzione dei documenti attestanti tali spese e ritenute congrue dal c.t.u. per un totale di € 1.190,50. Ritiene inoltre il Tribunale che spetti in favore dell'odierna parte attrice
– quale danno emergente anch'esso causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa – l'ulteriore somma di € 177,00, ritualmente documentata in atti e corrispondente agli esborsi sostenuti per l'acquisizione di documentazione clinica ed i necessari trasporti con ambulanza tra gli ospedali di ricovero e tra l'ospedale e l'abitazione della Va infine riconosciuto Pt_1 in favore di quest'ultima l'ulteriore importo di € 305,00 relativo all'onorario corrisposto dall'odierna attrice per la consulenza e la relazione medico-legale di parte del dott.
[...]
esborso reputato congruo dal Tribunale, per un totale di complessivi € 1.672,50 Per_3 spettanti a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi decorrenti dai rispettivi esborsi. Tenuto conto anche a tale proposito dell'accertato concorso colposo attribuito all'attrice nella misura del 75%, la suddetta somma dovrà essere correlativamente ridotta, riconoscendosi l'importo complessivo di € 418,13 a titolo di danno patrimoniale. Per quanto concerne poi gli ulteriori importi richiesti da parte attrice e relativi al veicolo andato distrutto in occasione dell'incidente, con particolare riferimento al valore ante sinistro del mezzo (per € 3.300,00 come da stima Eurotax allegata all'atto di citazione sub doc. n° 73), ai costi relativi al passaggio di proprietà per l'acquisto di un'autovettura equivalente (stimati
dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121.
10 dalla nell'ammontare di € 400,00, con esclusione della spesa relativa al bollo non Pt_1 goduto in quanto pacificamente già risarcita) ed alle spese di recupero e sosta del veicolo incidentato (pari ad € 305,00, come ritualmente documentato in atti sub doc. n° 74), ritiene il Tribunale che anche dette voci di danno siano suscettibili di riconoscimento nella presente sede in quanto congruamente quantificate da parte attrice;
ciò alla luce del condivisibile ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di una domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, il Giudice può condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (in questi termini di recente Tribunale di Napoli sez. VIII, 27 marzo 2023 n° 3230). Tenuto conto anche in tal caso dell'accertata responsabilità risarcitoria del nei limiti della quota di 1/4, la complessiva CP_1 somma di € 4.005,00 dovrà essere correlativamente ridotta, riconoscendosi l'importo complessivo di € 1.001,25 a titolo di danno patrimoniale relativo al veicolo attoreo, oltre interessi decorrenti dai rispettivi esborsi. Con riferimento infine alle spese di assistenza stragiudiziale – quantificate e documentate dalla nel complessivo ammontare di € 1.686,67 – osserva il Tribunale che per costante Pt_1 orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito le stesse “hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (così da ultimo ex permultis Tribunale di Milano sez. VII, 19 marzo 2025 n° 2317), dovendo a tal fine il Tribunale valutare, “in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (in questi termini Cass. Civ. sez. III, 5 settembre 2023 n° 25939; si veda altresì in senso conforme Corte d'Appello di Milano sez. IV, 16 dicembre 2022 n° 3983), sulla base di un vaglio effettuato “ex ante, cioè in vista di quello che potrebbe ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Tribunale di
Torino sez. I, 29 luglio 2021 n° 3854) e con esclusione delle spese a tale titolo sostenute “che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.)” (così Cass. Civ. sez. VI, 2 febbraio 2018 n° 2644). Ciò premesso in termini generali, ritiene il Tribunale che – avuto riguardo alla complessità della materia trattata ed alle pertinenti tariffe professionali all'epoca vigenti – sia congruo riconoscere in favore di parte attrice l'ulteriore importo di € 1.000,00, da maggiorare degli interessi dalla data dei documentati esborsi. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella preponderante quota di ¾, la somma da riconoscere in questa sede a titolo risarcitorio ammonta ad € 250,00 oltre interessi nei termini testé indicati. I convenuti sono pertanto tenuti in solido tra loro a risarcire in favore di parte attrice il danno dalla stessa subìto per effetto del sinistro oggetto di causa nelle misure sopra dettagliatamente esposte e per i titoli ivi rispettivamente indicati. Nulla va invece riconosciuto in favore della a titolo di danno (patrimoniale) da Pt_1 lesione della capacità lavorativa specifica, avendo a tale specifico proposito rilevato la c.t.u. dott.ssa nel proprio elaborato di consulenza (pag. 15) che “All'epoca dell'incidente Per_2 per cui è causa la Perizianda non lavorava e in assenza di adeguata documentazione attestante
11 la non idoneità, le condizioni attuali non sono tali da non consentire l'esercizio dell'attività di estetista”.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e – alla luce della notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore di parte attrice nella misura ivi indicata, sulla base dei congrui valori medi di cui al D.M. n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022); lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e quindi alle cause di valore da
€ 5.201,00 ad € 26.000,00. Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto del SInificativo ridimensionamento delle pretese risarcitorie di parte attrice, le spese di c.t.u. – come liquidate da questo G.I. con decreto reso in data 3 febbraio 2023 – vanno poste definitivamente ed in eguale quota a carico di tutte le parti del giudizio, con conseguente diritto della di ripetere nei confronti delle altre parti la Pt_1 complessiva quota di 2/3 delle spese eventualmente già versate in favore della dott.ssa
[...] in eccesso rispetto a quanto posto a suo carico mercè la presente Controparte_6 statuizione. Nulla va invece riconosciuto in favore della a titolo di rimborso delle spese di c.t.p., Pt_1 essendo stata a tal fine depositata una mera “fattura pro forma”, priva di quietanza e che testualmente “non costituisce fattura ai fini dell'IVA”.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per colpa concorrente di nella misura del 75% e di nella restante misura del 25%; Parte_1 Controparte_1 accerta e dichiara che il danno non patrimoniale subito da parte attrice e suscettibile di risarcimento nella presente sede ammonta ad € 11.974,81 e che il danno patrimoniale è pari a complessivi € 1.669,38 (€ 418,13 + 1.001,25 + 250,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini e con le rispettive decorrenze meglio indicati in parte motiva, e per l'effetto condanna i convenuti e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro e per le rispettive causali di cui in motivazione,
a pagare in favore dell'attrice i suddetti importi di € 11.974,81 ed € 1.669,38 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condanna altresì i convenuti e in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 5.366,17 (di cui € 289,17 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in eguale quota ciascuna, con conseguente diritto dell'attrice di ottenere dalle controparti la ripetizione di
12 quanto eventualmente già corrisposto in eccesso al c.t.u. dott.ssa Controparte_6 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 19 agosto 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 568 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “lesioni personali”, promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...]
Marabina n° 83, c.f. , assistita e difesa giusta delega in atti dall'avv. C.F._1
Giorgio Bacchelli del foro di Bologna e dall'avv. Raffaele Padovano del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Forlì, corso Armando Diaz n° 36, - attrice nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]di Romagna (FC), Controparte_1
Via Marconi n° 7, c.f. , C.F._2
- convenuto contumace e della in persona del Direttore Generale Controparte_2 [...]
con sede legale in Milano (MI), via Ignazio Gardella n° 2, p.i. , CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Rimini (RN), via Sigismondo n° 75, presso lo studio dell'avv. Stefano Monti del foro di Rimini, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale in atti.
- convenuta
CONCLUSIONI: con “Note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.” depositate in data 26 marzo 2025 l'attrice ha così concluso: “Nel merito - Contrariis reiectis, Parte_1 accertata e dichiarata la responsabilità civile concorsuale ex art.2054, 2° comma c.p.c., del SI. , proprietario e conducente del veicolo AUDI A3 tg.CK214NK, e Controparte_1 dell'attrice SI.ra (proprietaria e conducente dell'auto Toyota Yaris tg. Parte_1
DC964SM), nella causazione del sinistro per cui è causa (avvenuto il giorno 11.04.2014), in
1 misura paritetica ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, condannare il SI.
nonché la in via alternativa o solidale, al CP_1 Controparte_4 risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo, nella misura che è risultata provata e dovuta a seguito dell'istruttoria espletata ed in proporzione al grado di colpa accertato a carico dei convenuti nel corso del giudizio. Oltre a rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ed oltre interessi legali, sulla somma rivalutata, dal fatto al saldo, nonché gli interessi previsti dal quarto comma art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale. In ogni caso, con vittoria di spese giudiziali, inclusa IVA di rivalsa, il contributo del 4% per Previdenza Forense, oltre spese forfetizzate. In via subordinata istruttoria previa modifica delle ordinanze 4.04.2022 e 12.06.2023, nella parte in cui non vengono ammesse le istanze istruttorie indicate da parte attrice, rimettersi la causa in istruttoria, al fine di disporre l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella memoria ex art.183 VI° comma n. 2 c.p.c., ed in particolare: - disporsi interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai capitoli di citazione da 1 a 4; - Controparte_1 ammettersi prova testimoniale della SI.ra , via Tito Speri n.7, Ravenna (RA), Parte_2 sulle circostanze di cui ai capitoli di citazione da 1 a 4; - disporsi CTU cinematica – ricostruttiva del sinistro”. Con “note autorizzate di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 28 marzo
2025 la convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 di Forlì, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via principale, respingere la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, liquidare il danno nei limiti del legittimo e del provato. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'1 e il 2 marzo 2021 conveniva Parte_1 in giudizio e la chiedendone la condanna al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) subiti a seguito del sinistro occorso in data 11 aprile 2014. In particolare, l'attrice esponeva che nella predetta data, alle ore 00:55 circa, nella qualità di conducente dell'autovettura Toyota Yaris targata DC964SM, percorreva la strada provinciale SP106 denominata via Erbosa, in località Caserma - frazione del Comune di Forlì, in direzione verso Forlimpopoli (FC) - Ravenna (RA); a bordo del veicolo si trovava, quale passeggera trasportata, . Giunta in prossimità dell'intersezione con la SP2 - via Parte_2
Cervese l'attrice, dopo essersi arrestata al segnale verticale di “stop” ed aver verificato l'apparente assenza di veicoli provenienti sia da sinistra che da destra, riprendeva la marcia al fine di attraversare il predetto crocevia, con l'intento di immettersi sull'opposto ramo della SP106 in direzione verso Ravenna;
superato il centro geometrico dell'intersezione,
l'autovettura Toyota Yaris veniva violentemente urtata sulla fiancata anteriore destra dalla parte frontale del veicolo marca Audi A3 targato CK214NK, di proprietà e condotto da
[...]
, assicurato presso la compagnia il quale CP_1 Controparte_2 sopraggiungeva da destra, sulla SP2, in direzione Cervia (RA)- Forlì, procedendo a velocità verosimilmente eccessiva. A seguito dell'impatto, di particolare intensità cinetica, entrambi i
2 veicoli coinvolti subivano una rotazione in senso antiorario, con conseguente traslazione obliqua verso il margine sinistro della carreggiata di via Erbosa;
durante tale dinamica, il veicolo condotto dall'attrice si ribaltava sul tettuccio terminando la propria corsa all'interno di una proprietà privata, previo abbattimento della recinzione perimetrale. Intervenivano prontamente i Carabinieri della Stazione di ON (FC), i quali provvedevano a redigere verbale di accertamento del sinistro e ad effettuare i rilievi planimetrici e fotografici del caso. A seguito di detta attività, l'attrice veniva contravvenzionata ai sensi dell'art. 145 co. 5° del
Codice della Strada, per presunta inosservanza dell'obbligo di arresto al segnale di “stop”. La ricostruzione del sinistro evidenziava come la condotta tenuta dal convenuto Controparte_1 risultasse palesemente imprudente, avendo proceduto ad una velocità stimata in circa 95-100 km/h in un tratto urbano soggetto al limite di 50 km/h, per giunta aggravato dalla presenza di intersezione curvilinea e dal contesto temporale notturno. Aggiungeva altresì l'attrice che, benché le fosse stata formalmente contestata la violazione dell'art. 145 co. 5° del Codice della Strada per presunta inosservanza dell'obbligo di precedenza, tale addebito era verosimilmente riconducibile ad un errore percettivo dei verbalizzanti, generato da circostanze oggettive e soggettive non imputabili all'attrice. In particolare, la velocità di sopraggiungimento del veicolo Audi A3 condotto dal convenuto risultava eccezionalmente elevata e difficilmente rilevabile in un contesto notturno, rendendo pressoché impossibile una corretta valutazione del tempo utile di attraversamento. A seguito del sinistro l'attrice riportava lesioni di particolare gravità; invero, veniva trasportata mediante ambulanza del servizio 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Bufalini di Cesena, ove le veniva diagnosticata una frattura del sacro e una frattura del corpo della dodicesima vertebra dorsale, con prognosi clinica iniziale di giorni
30; nella medesima giornata l'attrice veniva dimessa volontariamente per essere ricoverata presso la Casa di Cura Privata Malatesta Novello di Cesena, e successivamente presso l'Ospedale Privato Domus Nova s.p.a. di Ravenna, ove rimaneva in degenza sino al 26 aprile 2014. Nei mesi successivi, l'attrice si sottoponeva ad un intenso percorso diagnostico e terapeutico;
sottoposta a visita medico-legale da parte del dott. all'attrice venivano Per_1 riconosciuti postumi invalidanti permanenti come da relazione tecnica di parte. L'attrice chiariva altresì di svolgere l'attività di estetista e di trovarsi attualmente in stato di disoccupazione a causa degli esiti invalidanti delle lesioni subite;
l'impatto del sinistro sulla sua sfera personale e sociale risultava particolarmente invasivo;
invero, la lesione funzionale della colonna vertebrale e dell'anca comportava dolore cronico nonché difficoltà nella deambulazione e nella stazione eretta o seduta, compromettendo irreversibilmente le capacità lavorative e relazionali. L'autovettura condotta dall'attrice riportava inoltre, a seguito del sinistro stradale di cui sopra, danni di rilevantissima entità, accuratamente documentati nelle fotografie in atti e descritti nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo. Tali danneggiamenti risultavano incompatibili con una riparazione tecnicamente ed economicamente sostenibile, rendendo il veicolo definitivamente non idoneo alla circolazione stradale e privo di valore commerciale residuale, ragione per la quale si rendeva necessaria la rottamazione del veicolo. In data 7 aprile 2015 l'attrice, per il tramite del proprio difensore, inoltrava formale istanza risarcitoria mediante raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia
oltre che al convenuto e – per conoscenza – alla Controparte_2 [...]
già assicuratrice del veicolo attoreo;
a detta istanza seguivano ulteriori Controparte_5
3 comunicazioni nelle date 10 aprile 2015 e 12 gennaio 2017. In data 3 febbraio 2017 la
[...] riscontrava negativamente la richiesta escludendo qualsivoglia Controparte_2 responsabilità del proprio assicurato, fondando tale diniego sulla contravvenzione per presunta mancata precedenza ex art. 145 co. 5° C.d.S. La compagnia Darag Italia s.p.a., subentrata alla con raccomandata A/R del 28 marzo 2017 comunicava che la pratica era Controparte_5 integralmente gestita dalla In data 8 febbraio 2017 l'attrice Controparte_2 formulava invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 del d.l. n°
132/2014 nei confronti degli odierni convenuti. In data 30 marzo 2017 la predetta compagnia assicurativa manifestava la volontà di non aderire al procedimento stragiudiziale proposto. In data 23 ottobre 2014 la provvedeva al solo rimborso della quota di tassa Controparte_5 automobilistica non fruita, pari ad € 133,45. Si costituiva in giudizio in data 17 giugno 2021 la contestando Controparte_2 integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a carico del veicolo Audi A3 nei fatti rappresentati. In particolare, la compagnia richiamava l'art. 2697 co. 1° c.c., il quale stabilisce che l'onere della prova è a carico di chi intende far valere un diritto in giudizio, pertanto l'attrice avrebbe dovuto fornire una esaustiva dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda. Dalle allegazioni di parte attrice si rilevava che i Carabinieri della Stazione di ON erano intervenuti sul luogo del sinistro elevando contravvenzione esclusivamente a carico di quest'ultima, ai sensi dell'art. 145 co. 5° C.d.S.; nessuna infrazione risultava essere invece contestata al conducente dell'autovettura Audi A3. La compagnia contestava inoltre la ricostruzione cinematica del sinistro proposta in atti, perché ritenuta priva di fondamento probatorio oltre che carente sotto il profilo della attendibilità tecnica. Il convenuto , benché ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita documentale e mediante C.T.U. medico-legale sulla persona del convenuto. All'udienza “cartolare” del 31 marzo 2025 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni nei termini già sopra testualmente trascritti. Il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, tratteneva il fascicolo in decisione e concedeva i termini di legge previsti dall'art. 190 c.p.c.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice, occorre ora esaminare il merito della questione e quindi, in via logicamente preliminare, la riconducibilità del sinistro de quo alla condotta del conducente , in uno alla connessa responsabilità risarcitoria della Controparte_1
quale compagnia assicuratrice del mezzo da lui condotto. Controparte_2
Anzitutto deve darsi atto che non è contestato tra le parti che sia rimasta Parte_1 coinvolta nel sinistro per cui è causa. Parimenti non v'è controversia in ordine al luogo del sinistro, identificato concordemente all'altezza della strada provinciale SP106, denominata via Erbosa, in località Caserma - frazione del Comune di Forlì - in direzione Forlimpopoli- Ravenna. Ciò premesso, occorre allora accertare l'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa con le modalità e nei termini descritti in citazione dall'attrice, avendo la compagnia convenuta in sede di comparsa di risposta osservato che, “Come evidenziato anche da parte attrice nel 4 proprio atto introduttivo, sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di ON (Fc) che hanno contravvenzionato, ai sensi dell'art. 145, comma 5°, C.d.S., unicamente
l'odierna attrice per non essersi arrestata al segnale di Stop. Contravvenzione, peraltro, nemmeno impugnata! Nessuna contravvenzione, invece, è stata elevata al conducente dell'autovettura Audi A3, SI. ”. Controparte_1
Orbene, occorre premettere che la fattispecie in esame ricade nell'ambito applicativo dell'art. 2054 co. 2° c.c., il quale prevede che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino
a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Siffatta presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisca la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro. Ciò premesso, nel caso di specie la condotta di entrambi i conducenti non può reputarsi esente da profili di colpa. Com'è noto, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 co. 2° c.c. deve ritenersi fornita laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro e fornisca la prova, quindi, di avere assunto – nei limiti della normale diligenza – un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada (si vedano di recente Tribunale di Taranto sez. II, 29 giugno 2024 n° 1904, Tribunale di Torre Annunziata sez. I, 15 aprile 2024 n° 1103, e Corte d'Appello di Bologna sez. II, 23 gennaio 2024 n° 152). In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054 co. 2° c.c. l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano ex plurimis in questo senso Cass. n° 21056/2004, Cass. n° 20814/2004 e Cass. n° 15847/2000). Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza non dispensa peraltro il Giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cass. Civ., sentenza n° 6559/2013). In tema di presunzione di pari colpa la giurisprudenza ha fissato alcuni punti fermi che possono così sintetizzarsi: a) la norma trova applicazione non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno.
La conseguenza che se ne trae è che, in tutti i casi in cui l'atto generatore del sinistro sia ignoto, causa presunta dell'evento sono nella stessa misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se uno soltanto di essi abbia riportato danni;
b) la presunzione opera in via sussidiaria, cioè solo qualora non si provi la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, la colpa esclusiva dell'altro conducente o la ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale;
c) l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti
5 non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al Giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2° c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ., sentenza n° 12610/2018). In tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 co. 2° c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (in questi termini Cass. Civ., sentenza n° 38483/2024, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054II c.c. rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista).
Orbene, esaminando la condotta tenuta nel caso di specie dal conducente della Audi A3 ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., deve senz'altro ritenersi corresponsabile Controparte_1 della causazione dei danni subiti dall'attrice; ed invero, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria richiesta dalla sopra citata norma, considerato che l'odierno convenuto – rimasto peraltro volontariamente contumace nel presente giudizio – non ha dimostrato in alcun modo di aver fatto il possibile per evitare l'impatto. Si rende tuttavia necessario prendere in considerazione ai presenti fini anche la condotta tenuta nell'occorso dall'odierna attrice. Ed invero, così come accertato dagli agenti verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro, deve ritenersi senz'altro Parte_1 responsabile della violazione dell'art. 145 co. 5° C.d.S., avendo posto in essere una condotta non prudente, priva dell'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri ed omettendo in particolare di dare la necessaria precedenza al veicolo del nonostante CP_1 avesse piena visibilità di quest'ultimo, in ragione della specifica conformazione dell'intersezione stradale (si veda in proposito la planimetria in atti). Pertanto, esaminata la documentazione agli atti e ricostruita la dinamica del sinistro, si ritiene applicabile l'art. 2054 c.c. secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Tale presunzione non è stata superata da alcuna delle parti. Dalla valutazione complessiva emerge una responsabilità senza dubbio prevalente in capo all'attrice la quale, pur avendo già iniziato l'attraversamento dell'incrocio, è stata attinta sulla parte anteriore della fiancata destra, circostanza che dimostra come la stessa non avesse ancora completato l'attraversamento al
6 momento dell'urto. Se ne desume cha donna ha ripreso la marcia dallo “stop” senza essersi adeguatamente accertata della possibilità di disimpegnare l'incrocio in sicurezza, ed ha sottovaluta la velocità del veicolo condotto dal Non può peraltro attribuirsi alcun rilievo CP_1 giuridico alla cosiddetta “precedenza di fatto” enfatizzata dai consulenti tecnici di parte attrice, trattandosi di un concetto del tutto privo di fondamento normativo e la cui rilevanza giuridica è anzi smentita sia dal diritto positivo che dalla giurisprudenza in materia (si veda in questo senso da ultimo Cass. Civ. sez. III, 12 febbraio 2025 n° 3572, secondo cui “la precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo. In altre parole il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado;
né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli”). Quanto alla condotta del convenuto, si rileva una corresponsabilità nella misura del 25%, non avendo il fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso. CP_1
La velocità tenuta, verosimilmente ben superiore ai 50 km/h consentiti sul tratto di strada in oggetto (come agevolmente desumibile anche dalla posizione finale del veicolo accertata dagli operanti, ben lontana dal punto di collisione, avendo la vettura del convenuto sormontato il cordolo in cemento posto sul perimetro esterno del civico n° 117, divellendo la ringhiera metallica soprastante), unitamente alla presenza di semaforo con luce gialla lampeggiante in tutte le direzioni, imponeva una condotta di guida improntata alla massima prudenza alla luce non solo della prescrizione di carattere generale di cui ai primi due commi dell'art. 141 C.d.S. (a mente dei quali “1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”) ma anche in virtù di quanto disposto dai successivi commi 3° e 4° (“In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”), disposizioni all'evidenza non rispettate nel caso
7 di specie dal Si osserva altresì che la dichiarazione del conducente circa la “confidenza CP_1 nella precedenza” non solo è giuridicamente irrilevante, ma denota semmai una
(colpevolmente) ridotta soglia di attenzione. Giova poi evidenziare che, in conformità alla giurisprudenza consolidata, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2° c.c. può essere superata solo mediante prova positiva che uno dei conducenti abbia tenuto una condotta di guida pienamente conforme alle norme sulla circolazione ed abbia adottato tutte le misure idonee a evitare la collisione.
Pertanto, si ritiene che il sinistro oggetto di causa sia da imputare in via principale alla condotta imprudente di , con concorso di colpa minoritario di Parte_1 Controparte_1 nella misura sopra indicata. Avuto riguardo ai plurimi elementi di giudizio già sopra analizzati ritiene il Tribunale superflua l'effettuazione degli approfondimenti istruttori sollecitati da parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Relativamente ai danni alla persona subiti dall'attrice occorre far riferimento alla C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa, che ha accertato le lesioni lamentate da Pt_1
e meglio documentate in atti, nonché la loro riconducibilità al sinistro de quo, all'esito
[...] della quale sono state individuate una inabilità temporanea totale di 16 giorni, una inabilità parziale al 75% di 40 giorni, una inabilità parziale al 50 % di 45 giorni e una inabilità parziale al 25% di 45 giorni e un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 13,5% sulla base delle tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica. Le conclusioni tecniche cui è giunto il c.t.u. dott.ssa – peraltro non Persona_2 contestate da alcuna delle parti costituite – vengono fatte proprie dal Tribunale stante la linearità e la rispondenza ai temi di indagine, dovendosi quindi intendere integralmente richiamate nella presente sede (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n° 3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez. II, 24 agosto 2021 n° 984, e Cass. Civ. sez. III, 17 maggio 2022 n° 15733).
Orbene, per quanto concerne la determinazione dei danni di natura non patrimoniale subìti da , prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini Parte_1 generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la
“bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn° 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute
8 (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private. Ciò premesso, nel caso di specie si ritiene opportuno adottare, quale criterio per la liquidazione equitativa, le “tabelle 2024” recanti “la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” da ultimo elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano. L'adozione delle tabelle milanesi risponde infatti anche ad importanti eSIenze di uniformità, in ambito nazionale, nel risarcimento del danno alla persona. Occorre peraltro evidenziare come le predette tabelle prevedano la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “sofferenza soggettiva”, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard” e di c.d. “danno morale”, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n° 26972/2008 già sopra richiamata. Si osserva a tale proposito che, come di recente osservato dalla S.C. di legittimità, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (così Cass. Civ. sez. III, 22 marzo 2024 n° 7892). Orbene, l'eSIenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n° 26972 alla n° 26975) trova soddisfazione nella scelta di adottare le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano. Tenuto conto che non risultano allegate e ritualmente provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico-relazionale (laddove le Tabelle di Milano applicate contemplano, nella determinazione del punto di invalidità, in aggiunta alla componente consistente nella lesione alla salute strettamente intesa, una componente di danno da sofferenza soggettiva mediamente conseguente alla lesione alla salute), una invalidità del 13,5% in un soggetto di 55 anni al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea1, comporterà una liquidazione del danno
1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione 9 biologico di € 38.728,00, quale media degli importi di € 36.384,00 (13 punti di invalidità) ed € 41.072,00 (14 punti di invalidità), valutato all'attualità; appare utile precisare che detta somma contempla sia il danno biologico permanente c.d. “puro” subìto dall'attrice [per € 29.899,00, quale media degli importi di € 28.205,00 (13 punti di invalidità) ed € 31.593,00 (14 punti di invalidità)] che la componente relativa alla “sofferenza soggettiva interiore” [pari ad €
8.829,00, corrispondente alla media degli importi di € 8.179,00 (13 punti di invalidità) ed €
9.479,00 (14 punti di validità)], come oggi congiuntamente tabellate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano. Al suddetto importo di € 38.728,00 dovrà poi aggiungersi la somma di € 9.171,25 a titolo di invalidità temporanea (laddove per ogni giorno di invalidità, in difetto di allegazione e prova in ordine alla ricorrenza di particolari e straordinarie circostanze, deve tenersi in considerazione l'importo minimo di € 115,00 per ogni giorno di invalidità al 100%, ridotto proporzionalmente per ogni giorno di invalidità temporanea parziale, e pertanto: € 1.840,00 per gg. 16 di I.T.T., € 3.450,00 per gg. 40 di I.T.P. al 75%, € 2.587,50 per gg. 45 di I.T.P. al 50% ed € 1.293,75 per gg. 45 di I.T.P. al 25%), per un totale di € 47.899,25 a titolo di danno non patrimoniale. In ragione del concorso colposo attribuito al convenuto nella misura del 25%, la suddetta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta, riconoscendosi l'importo complessivo di € 11.974,81. La liquidazione del suddetto danno non patrimoniale è da intendersi effettuata all'attualità, per cui non è dovuta alcuna rivalutazione. Spettano invece in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Deve essere poi riconosciuto in favore di parte attrice il danno patrimoniale quale danno emergente, consistente negli esborsi di denaro effettuati per le necessarie cure mediche, dimostrati con la produzione dei documenti attestanti tali spese e ritenute congrue dal c.t.u. per un totale di € 1.190,50. Ritiene inoltre il Tribunale che spetti in favore dell'odierna parte attrice
– quale danno emergente anch'esso causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa – l'ulteriore somma di € 177,00, ritualmente documentata in atti e corrispondente agli esborsi sostenuti per l'acquisizione di documentazione clinica ed i necessari trasporti con ambulanza tra gli ospedali di ricovero e tra l'ospedale e l'abitazione della Va infine riconosciuto Pt_1 in favore di quest'ultima l'ulteriore importo di € 305,00 relativo all'onorario corrisposto dall'odierna attrice per la consulenza e la relazione medico-legale di parte del dott.
[...]
esborso reputato congruo dal Tribunale, per un totale di complessivi € 1.672,50 Per_3 spettanti a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi decorrenti dai rispettivi esborsi. Tenuto conto anche a tale proposito dell'accertato concorso colposo attribuito all'attrice nella misura del 75%, la suddetta somma dovrà essere correlativamente ridotta, riconoscendosi l'importo complessivo di € 418,13 a titolo di danno patrimoniale. Per quanto concerne poi gli ulteriori importi richiesti da parte attrice e relativi al veicolo andato distrutto in occasione dell'incidente, con particolare riferimento al valore ante sinistro del mezzo (per € 3.300,00 come da stima Eurotax allegata all'atto di citazione sub doc. n° 73), ai costi relativi al passaggio di proprietà per l'acquisto di un'autovettura equivalente (stimati
dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121.
10 dalla nell'ammontare di € 400,00, con esclusione della spesa relativa al bollo non Pt_1 goduto in quanto pacificamente già risarcita) ed alle spese di recupero e sosta del veicolo incidentato (pari ad € 305,00, come ritualmente documentato in atti sub doc. n° 74), ritiene il Tribunale che anche dette voci di danno siano suscettibili di riconoscimento nella presente sede in quanto congruamente quantificate da parte attrice;
ciò alla luce del condivisibile ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di una domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, il Giudice può condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (in questi termini di recente Tribunale di Napoli sez. VIII, 27 marzo 2023 n° 3230). Tenuto conto anche in tal caso dell'accertata responsabilità risarcitoria del nei limiti della quota di 1/4, la complessiva CP_1 somma di € 4.005,00 dovrà essere correlativamente ridotta, riconoscendosi l'importo complessivo di € 1.001,25 a titolo di danno patrimoniale relativo al veicolo attoreo, oltre interessi decorrenti dai rispettivi esborsi. Con riferimento infine alle spese di assistenza stragiudiziale – quantificate e documentate dalla nel complessivo ammontare di € 1.686,67 – osserva il Tribunale che per costante Pt_1 orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito le stesse “hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (così da ultimo ex permultis Tribunale di Milano sez. VII, 19 marzo 2025 n° 2317), dovendo a tal fine il Tribunale valutare, “in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (in questi termini Cass. Civ. sez. III, 5 settembre 2023 n° 25939; si veda altresì in senso conforme Corte d'Appello di Milano sez. IV, 16 dicembre 2022 n° 3983), sulla base di un vaglio effettuato “ex ante, cioè in vista di quello che potrebbe ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Tribunale di
Torino sez. I, 29 luglio 2021 n° 3854) e con esclusione delle spese a tale titolo sostenute “che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.)” (così Cass. Civ. sez. VI, 2 febbraio 2018 n° 2644). Ciò premesso in termini generali, ritiene il Tribunale che – avuto riguardo alla complessità della materia trattata ed alle pertinenti tariffe professionali all'epoca vigenti – sia congruo riconoscere in favore di parte attrice l'ulteriore importo di € 1.000,00, da maggiorare degli interessi dalla data dei documentati esborsi. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella preponderante quota di ¾, la somma da riconoscere in questa sede a titolo risarcitorio ammonta ad € 250,00 oltre interessi nei termini testé indicati. I convenuti sono pertanto tenuti in solido tra loro a risarcire in favore di parte attrice il danno dalla stessa subìto per effetto del sinistro oggetto di causa nelle misure sopra dettagliatamente esposte e per i titoli ivi rispettivamente indicati. Nulla va invece riconosciuto in favore della a titolo di danno (patrimoniale) da Pt_1 lesione della capacità lavorativa specifica, avendo a tale specifico proposito rilevato la c.t.u. dott.ssa nel proprio elaborato di consulenza (pag. 15) che “All'epoca dell'incidente Per_2 per cui è causa la Perizianda non lavorava e in assenza di adeguata documentazione attestante
11 la non idoneità, le condizioni attuali non sono tali da non consentire l'esercizio dell'attività di estetista”.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e – alla luce della notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore di parte attrice nella misura ivi indicata, sulla base dei congrui valori medi di cui al D.M. n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022); lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e quindi alle cause di valore da
€ 5.201,00 ad € 26.000,00. Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto del SInificativo ridimensionamento delle pretese risarcitorie di parte attrice, le spese di c.t.u. – come liquidate da questo G.I. con decreto reso in data 3 febbraio 2023 – vanno poste definitivamente ed in eguale quota a carico di tutte le parti del giudizio, con conseguente diritto della di ripetere nei confronti delle altre parti la Pt_1 complessiva quota di 2/3 delle spese eventualmente già versate in favore della dott.ssa
[...] in eccesso rispetto a quanto posto a suo carico mercè la presente Controparte_6 statuizione. Nulla va invece riconosciuto in favore della a titolo di rimborso delle spese di c.t.p., Pt_1 essendo stata a tal fine depositata una mera “fattura pro forma”, priva di quietanza e che testualmente “non costituisce fattura ai fini dell'IVA”.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per colpa concorrente di nella misura del 75% e di nella restante misura del 25%; Parte_1 Controparte_1 accerta e dichiara che il danno non patrimoniale subito da parte attrice e suscettibile di risarcimento nella presente sede ammonta ad € 11.974,81 e che il danno patrimoniale è pari a complessivi € 1.669,38 (€ 418,13 + 1.001,25 + 250,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini e con le rispettive decorrenze meglio indicati in parte motiva, e per l'effetto condanna i convenuti e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro e per le rispettive causali di cui in motivazione,
a pagare in favore dell'attrice i suddetti importi di € 11.974,81 ed € 1.669,38 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condanna altresì i convenuti e in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 5.366,17 (di cui € 289,17 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in eguale quota ciascuna, con conseguente diritto dell'attrice di ottenere dalle controparti la ripetizione di
12 quanto eventualmente già corrisposto in eccesso al c.t.u. dott.ssa Controparte_6 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 19 agosto 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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