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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1119 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 il 15/12/1982, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano PERON e Lisa
BENATELLO;
e
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
7/02/1981, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina MARCHESIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri e a San Salvaro di Urbana (PD) CP_1 Parte_1 il giorno 10/05/2010, chiedendo all'Ufficiale di Stato civile di effettuare la relativa annotazione.
2. La casa familiare, sita a NO TI (VI), in via Fermi n. 25, di proprietà del sig. , verrà assegnata alla sig.ra , che ivi vi vivrà Parte_1 CP_1 unitamente alla figlia . _1
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le regole dell'affido condiviso;
la figlia minore avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta vorrà, previo accordo con la madre e avuto riguardo agli impegni scolatici e ludico/ricreativi della minore e, in ogni caso, secondo il seguente calendario minimo, considerata l'età della minore e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori:
- a week end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola o presso la madre;
- il martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso la madre e il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso la madre, nella settimana in cui il weekend spetta alla sig.ra CP_1
- il martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso la madre nella settimana in cui il week end spetta al sig. Pt_1
Ulteriormente, il padre starà con la figlia:
a. per sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, acconsentendo in ogni caso che il giorno della Vigilia di Natale la figlia possa stare con il genitore non assegnatario della settimana di vacanza almeno fino a dopo pranzo;
b. per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
c. durante le vacanza estive, per tre settimane, non consecutive, da compiere al
2 massimo per due settimane durante il mese di agosto, essendo il periodo di vacanza di entrambi i genitori, e la terza a scelta tra il mese di giugno e luglio, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi i genitori di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica o video-call o via e-mail all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, e fatte salve esigenze particolari o diversi accordi. Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 Maggio di ogni anno, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore;
d. le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
e. il lunedì o il venerdì festivi, verranno annessi al fine settimana del genitore con cui la figlia lo trascorrerà, indipendentemente dal fatto che siano giorni di visita o meno;
f. in ogni caso, a far data dalla odierna pattuizione: indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto della figlia di trascorrere con _1 ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno per un momento conviviale di festeggiamento;
laddove i genitori non possano / non vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in due parti (mattino- pranzo e pomeriggio-cena) in modo che possa trascorrere del tempo con _1 ciascuno di essi alternando negli anni le parti della giornata;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti. Analogamente verrà fatto nel giorno della Festa del Papà, la Festa della
Mamma e per il compleanno di entrambi i genitori;
g. in ogni caso: al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto la figlia nel periodo di riferimento;
h. durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario nel periodo di riferimento al contatto telefonico quotidiano durante festività, ponti e vacanze
3 estive;
i. parimenti, il padre quale genitore non collocatario, avrà diritto di sentire la figlia almeno una volta al giorno;
l. il calendario di gestione della minore di cui sopra dovrà essere inteso in maniera elastica e flessibile, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze quotidiane e di crescita della minore, nonché per poter coniugare le esigenze professionali e personali dei genitori, che potrebbero necessitare di modifiche occasionali, garantendo al contempo gli impegni scolastici ed extra-scolastici di . _1
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con la _1 somma mensile di euro 300,00 (trecento) a titolo di mantenimento ordinario fintanto che non sarà divenuta economicamente autosufficiente. Tale somma sarà _1 soggetta ad aggiornamento ISTAT. I genitori inoltre divideranno al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive-ricreative, così come indicate nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che qui si intende integralmente richiamato.
5. I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni della minore con i rispettivi eventuali futuri compagni siano graduali e orientate a garantire il corretto equilibrio e il maggior interesse della piccola . _1
6. Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e pertanto nessuna domanda di mantenimento reciprocamente viene avanzata, rinunciandovi i coniugi espressamente.
7. L'importo dell'Assegno per il nucleo familiare sarà devoluto in via esclusiva alla sig.ra CP_1
8. La sig.ra si impegna a rinunciare all'assegnazione della casa famigliare CP_1 al momento della vendita dell'immobile, la quale sarà disposta dal sig. non Pt_1 prima di 5 (cinque) anni dal deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi avvenuto in data 04.07.2023.
9. La sig.ra si impegna altresì a procedere alla cancellazione della CP_1 trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale, a proprie spese e qualora vi abbia provveduto, al momento della vendita dell'immobile stesso.
10. Il sig. si obbliga a rivedere in aumento la somma erogata a titolo di Pt_1
4 contributo al mantenimento della figlia minore al momento della vendita _1 della casa familiare e della rinuncia all'assegnazione della stessa con cancellazione dell'eventuale trascrizione da parte della sig.ra venendo meno per il sig. CP_1 la spesa mensile che egli deve affrontare per il mutuo dell'immobile stesso. Pt_1
11. I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, in favore della figlia minore.
12. Si dà atto che ogni parte si fa carico del pagamento delle competenze e spese legali del legale incaricato, con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.
13. Disporsi la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Urbana (PD) in data 15/05/2010.
All'esito dell'udienza del 23/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 1968/2023 del 19/10/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le
5 dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione _1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene _1 congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore , come regolamentate dal _1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
NO TI (VI), Via Fermi n. 25, in favore di quale CP_1 genitore convivente con la figlia minore;
_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio, in favore della figlia minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
6 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Urbana (PD) il 15/05/2010 alle condizioni in
[...] CP_1 epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Urbana (PD) al n. 2, parte II, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1119 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 il 15/12/1982, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano PERON e Lisa
BENATELLO;
e
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
7/02/1981, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina MARCHESIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri e a San Salvaro di Urbana (PD) CP_1 Parte_1 il giorno 10/05/2010, chiedendo all'Ufficiale di Stato civile di effettuare la relativa annotazione.
2. La casa familiare, sita a NO TI (VI), in via Fermi n. 25, di proprietà del sig. , verrà assegnata alla sig.ra , che ivi vi vivrà Parte_1 CP_1 unitamente alla figlia . _1
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le regole dell'affido condiviso;
la figlia minore avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta vorrà, previo accordo con la madre e avuto riguardo agli impegni scolatici e ludico/ricreativi della minore e, in ogni caso, secondo il seguente calendario minimo, considerata l'età della minore e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori:
- a week end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola o presso la madre;
- il martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso la madre e il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso la madre, nella settimana in cui il weekend spetta alla sig.ra CP_1
- il martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso la madre nella settimana in cui il week end spetta al sig. Pt_1
Ulteriormente, il padre starà con la figlia:
a. per sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, acconsentendo in ogni caso che il giorno della Vigilia di Natale la figlia possa stare con il genitore non assegnatario della settimana di vacanza almeno fino a dopo pranzo;
b. per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
c. durante le vacanza estive, per tre settimane, non consecutive, da compiere al
2 massimo per due settimane durante il mese di agosto, essendo il periodo di vacanza di entrambi i genitori, e la terza a scelta tra il mese di giugno e luglio, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi i genitori di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica o video-call o via e-mail all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, e fatte salve esigenze particolari o diversi accordi. Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 Maggio di ogni anno, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore;
d. le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
e. il lunedì o il venerdì festivi, verranno annessi al fine settimana del genitore con cui la figlia lo trascorrerà, indipendentemente dal fatto che siano giorni di visita o meno;
f. in ogni caso, a far data dalla odierna pattuizione: indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto della figlia di trascorrere con _1 ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno per un momento conviviale di festeggiamento;
laddove i genitori non possano / non vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in due parti (mattino- pranzo e pomeriggio-cena) in modo che possa trascorrere del tempo con _1 ciascuno di essi alternando negli anni le parti della giornata;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti. Analogamente verrà fatto nel giorno della Festa del Papà, la Festa della
Mamma e per il compleanno di entrambi i genitori;
g. in ogni caso: al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto la figlia nel periodo di riferimento;
h. durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario nel periodo di riferimento al contatto telefonico quotidiano durante festività, ponti e vacanze
3 estive;
i. parimenti, il padre quale genitore non collocatario, avrà diritto di sentire la figlia almeno una volta al giorno;
l. il calendario di gestione della minore di cui sopra dovrà essere inteso in maniera elastica e flessibile, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze quotidiane e di crescita della minore, nonché per poter coniugare le esigenze professionali e personali dei genitori, che potrebbero necessitare di modifiche occasionali, garantendo al contempo gli impegni scolastici ed extra-scolastici di . _1
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con la _1 somma mensile di euro 300,00 (trecento) a titolo di mantenimento ordinario fintanto che non sarà divenuta economicamente autosufficiente. Tale somma sarà _1 soggetta ad aggiornamento ISTAT. I genitori inoltre divideranno al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive-ricreative, così come indicate nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che qui si intende integralmente richiamato.
5. I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni della minore con i rispettivi eventuali futuri compagni siano graduali e orientate a garantire il corretto equilibrio e il maggior interesse della piccola . _1
6. Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e pertanto nessuna domanda di mantenimento reciprocamente viene avanzata, rinunciandovi i coniugi espressamente.
7. L'importo dell'Assegno per il nucleo familiare sarà devoluto in via esclusiva alla sig.ra CP_1
8. La sig.ra si impegna a rinunciare all'assegnazione della casa famigliare CP_1 al momento della vendita dell'immobile, la quale sarà disposta dal sig. non Pt_1 prima di 5 (cinque) anni dal deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi avvenuto in data 04.07.2023.
9. La sig.ra si impegna altresì a procedere alla cancellazione della CP_1 trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale, a proprie spese e qualora vi abbia provveduto, al momento della vendita dell'immobile stesso.
10. Il sig. si obbliga a rivedere in aumento la somma erogata a titolo di Pt_1
4 contributo al mantenimento della figlia minore al momento della vendita _1 della casa familiare e della rinuncia all'assegnazione della stessa con cancellazione dell'eventuale trascrizione da parte della sig.ra venendo meno per il sig. CP_1 la spesa mensile che egli deve affrontare per il mutuo dell'immobile stesso. Pt_1
11. I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, in favore della figlia minore.
12. Si dà atto che ogni parte si fa carico del pagamento delle competenze e spese legali del legale incaricato, con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.
13. Disporsi la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Urbana (PD) in data 15/05/2010.
All'esito dell'udienza del 23/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 1968/2023 del 19/10/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le
5 dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione _1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene _1 congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore , come regolamentate dal _1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
NO TI (VI), Via Fermi n. 25, in favore di quale CP_1 genitore convivente con la figlia minore;
_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio, in favore della figlia minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
6 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Urbana (PD) il 15/05/2010 alle condizioni in
[...] CP_1 epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Urbana (PD) al n. 2, parte II, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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