Art. 4. Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione e' stabilita ((...)) dalla legge di ((bilancio)) ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125 .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168)) .
((3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis)) ((4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformita' alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6)) 4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al ((comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1)) , il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle ((somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi del comma 3-bis)) .
5. Il fondo di cui all' articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
((6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2))
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125 .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168)) .
((3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis)) ((4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformita' alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6)) 4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al ((comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1)) , il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle ((somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi del comma 3-bis)) .
5. Il fondo di cui all' articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
((6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2))