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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BRUGALETTA FRANCESCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1671/2025 depositato il 06/08/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 481/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza nn. 365/1/2025 emessa in data 7.04.25, depositata in data 11.04.2025, con la quale veniva accolto il ricorso e con cui le amministrazioni convenute venivano condannate in solido al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La sentenza veniva notificata dall'odierna ricorrente ad entrambi gli enti in data 12.04.2025 e risulta oggi passata in giudicato.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza di cui si tratta, anche con riferimento agli interessi legali da corrispondere sulla somma dovuta.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Risulta a verbale quanto segue. <
Ricorrente_2 che esibisce documento di riconoscimento e acconsente al trattamento dei dati personali. Il difensore collegato rinuncia al ricorso per integrale pagamento.>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto sopra, la Corte, esaminati gli atti del giudizio, riscontra la sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia (cfr: Comm. trib. prov. Lazio
Frosinone Sez. II Sent., 28/10/2020 nonché Sentenza del 09/06/2020 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per il
Piemonte ).
Nulla spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla Spese. Così deciso in Ragusa in data 1-12-25. Il
Presidente Nominativo_1. Mon.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BRUGALETTA FRANCESCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1671/2025 depositato il 06/08/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 481/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza nn. 365/1/2025 emessa in data 7.04.25, depositata in data 11.04.2025, con la quale veniva accolto il ricorso e con cui le amministrazioni convenute venivano condannate in solido al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La sentenza veniva notificata dall'odierna ricorrente ad entrambi gli enti in data 12.04.2025 e risulta oggi passata in giudicato.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza di cui si tratta, anche con riferimento agli interessi legali da corrispondere sulla somma dovuta.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Risulta a verbale quanto segue. <
Ricorrente_2 che esibisce documento di riconoscimento e acconsente al trattamento dei dati personali. Il difensore collegato rinuncia al ricorso per integrale pagamento.>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto sopra, la Corte, esaminati gli atti del giudizio, riscontra la sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia (cfr: Comm. trib. prov. Lazio
Frosinone Sez. II Sent., 28/10/2020 nonché Sentenza del 09/06/2020 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per il
Piemonte ).
Nulla spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla Spese. Così deciso in Ragusa in data 1-12-25. Il
Presidente Nominativo_1. Mon.