TAR Milano, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 2194
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Collegio ha ritenuto la procura inidonea poiché non specifica l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e altri elementi utili all'individuazione della controversia, come richiesto dall'art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. È stato escluso che la procura possa considerarsi 'apposta in calce' al ricorso digitale nonostante la copia informatica sia stata depositata unitamente al ricorso, poiché tale modalità non garantisce la consapevolezza della parte circa l'oggetto del mandato e l'anteriorità del rilascio rispetto al ricorso. È stata altresì esclusa la sanabilità del vizio ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e la possibilità di concedere l'errore scusabile, dato che la giurisprudenza consolidata, in particolare la pronuncia del Consiglio di Stato Ad. plen., 2 ottobre 2025, n. 11, non ammette più la regolarizzazione per i ricorsi notificati dopo tale data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 2194
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2194
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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