CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI DO, Presidente
ATANASIO DO, OR
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1857/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
20 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. M019315 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. M019316 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1186/2025 depositato il 28/05/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado adìta, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, riconoscere l'illegittimità della Sentenza per le ragioni esposte nel presente appello.
Con condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso degli importi versati in pendenza di giudizio, maggiorati degli interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese e onorari
Appellato:
CHIEDE
a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza n. 1113/20/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 20, depositata in data 12/03/2024.
Si chiede altresì la condanna della parte appellante alla refusione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.6.24 Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1113/24, depositata in data 12.3.24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, la quale aveva respinto due ricorsi riuniti aventi ad oggetto l'impugnazione dei dinieghi di rimborso per gli anni
2018 e 2019.
I fatti
La ricorrente si è laureata in giurisprudenza nel 2010 presso l'università cattolica del Sacro Cuore Milano
Iniziava a prestare attività di pratica professionale presso lo studio legale Studio_1 associato sino a Marzo 2012, poi presso lo studio Studio_2 fino a Febbraio 2014, quindi, presso lo studio legale Studio_3 fino a gennaio 2015.
Dal 1° Febbraio 2015 iniziava un rapporto di lavoro subordinato con la società Società_1
con sede a Londra dove si trasferiva.
In data 11.11.15 trasferiva la residenza nel Regno Unito e si iscriveva all'AIRE in Italia
Nel corso del 2016 si iscriveva come avvocato stabilito nel Regno Unito;
quindi, esercitava la propria attività professionale fino al 30 settembre 2017 esclusivamente quale lavoratrice subordinata.
Faceva quindi ritorno a Milano in data 30 settembre 2017 e si iscriveva presso la anagrafe del Comune di
Milano.
Iniziava un nuovo rapporto professionale con lo studio Studio_3 non più quale praticante bensì quale Associate. Da febbraio 2019 instaurava una pluralità di rapporti di lavoro subordinato:
presso la società Banca_1 fino a settembre 2020 quale Legal Advisor;
con Banca_2 spa da settembre 2020 ad Aprile del 2021 quale Legal Senior Counsel;
quindi presso Società_2 col ruolo di Head of Legal & Compliance.
Pertanto, la ricorrente ha beneficiato del regime IMPATRIATI con riferimento:
ai redditi di lavoro autonomo per il periodo gennaio 2018 gennaio 2019;
ai redditi di lavoro dipendente nel periodo Febbraio 2019 / settembre 2020 nell'ambito del rapporto con Banca_1
Iniziato il rapporto di lavoro con Banca_2, si è posto il problema dell'applicabilità del regime fiscale degli impatriati e ha sollevato un quesito all'amministrazione finanziaria, la quale ha risposto che quel regime non sarebbe stato applicabile in quanto, nel periodo trascorso a Londra, era titolare di partita IVA.
Pertanto, in via puramente prudenziale, ha preferito rettificare le dichiarazioni dei redditi indicando come reddito imponibile l'intero reddito corrisposto prima dallo studio legale Studio_3 e poi dalla filiale italiana di Banca_1 versando quindi, rispettivamente, euro 10.430,39 per il 2018 ed € 11.355,51 per il 2019.
Successivamente ha presentato istanza di rimborso Ad Agenzia delle Entrate, sussistendo tutti i requisiti per beneficiare del regime impatriati, ma non ha ricevuto alcuna risposta.
Azionato il giudizio avanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, questa rigettava entrambi i ricorsi riuniti.
La Corte di giustizia di primo grado ha fatto proprie le tesi dell'ufficio, per il quale non è possibile ottenere il beneficio quando vi sia una continuità tra il lavoro svolto all'estero e quello in Italia, ciò che si sarebbe verificato nel caso di specie, avendo prestato attività lavorativa presso il medesimo studio legale;
sicchè
l'attività svolta all'estero si sostanzierebbe in una sorta di distacco.
La sede inglese dello Studio Studio_3 è, nella prospettazione dei giudici di prime cure, sostanzialmente una filiale di quella italiana;
quindi, non vi sarebbe distinzione tra il lavoro svolto all'estero e quello in Italia, anche tenuto conto che era stata lasciata aperta la partita IVA con lo studio Studio_3
Né è rilevante che la ricorrente abbia iniziato presso lo studio NE RE quale praticante e poi ne abbia svolto un altro al suo ritorno in Italia in qualità di Associate.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. L'errore interpretativo in cui incorrono Agenzia delle Entrate e i Giudice di prime cure è che inseriscono un requisito non richiesto dalla normativa, vale a dire la mancanza di continuità tra l'attività espletata all'estero e quelle esercitata in Italia.
La negazione del diritto della contribuente viene fondato sulla circostanza che nella sostanza avrebbe proseguito ad esercitare in Italia una attività che aveva iniziato all'estero e comunque in quanto vi sarebbe continuità tra le attività in quanto il soggetto col quale il rapporto è stato instaurato era il medesimo.
Tuttavia l'errore in cui gli interpreti incorrono è sia in diritto che in fatto.
Dal punto di vista giuridico occorre evidenziare che né la normativa originaria né quella successiva hanno inserito tra i requisiti necessari quello della mancanza di continuità.
L'art. 16 legge 147 del 2015 (Regime speciale per lavoratori impatriati) dispone:
1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti (poi ridotto a due anni ad opera dell'art. 5 del DL n. 34/2019: NDR) il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in
Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
L'Art. 5 del DL 34/2019 (decreto crescita) che ha poi ridisegnato la normativa, ulteriormente favorendo la scelta del reimpatrio, ha previsto che l'agevolazione fiscale spetta al sussistere dei seguenti soli requisiti:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano».
In entrambe non è affatto previsto che debba mancare la continuità tra i datori di lavoro che si trovi all'estero e quello che si trovi in Italia;
addirittura, la normativa originaria prevedeva espressamente che il rapporto di lavoro venisse instaurato direttamente con l'impresa italiana (seppure controllata da altra straniera) o che la società italiana controlli o sia controllata da quella straniera (con cui il rapporto fosse stato instaurato).
A ciò deve aggiungersi che la tesi dell'Agenzia è errata anche in via di fatto in quanto non vi è stata affatto continuità giuridica tra il rapporto di lavoro instaurato in Italia prima del rimpatrio (quando il rapporto era libero professionale di praticante) e quello svolto all'estero (in qualità di dipendente dello studio professionale britannico) e quello svolto al rientro in Italia in qualità di avvocato Associate. Pertanto, il ricorso originario deve essere accolto e la sentenza riformata.
Va dichiarata la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite in considerazione della novità della questione affrontata.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie il ricoso originario della contribuente e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI DO, Presidente
ATANASIO DO, OR
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1857/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
20 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. M019315 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. M019316 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1186/2025 depositato il 28/05/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado adìta, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, riconoscere l'illegittimità della Sentenza per le ragioni esposte nel presente appello.
Con condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso degli importi versati in pendenza di giudizio, maggiorati degli interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese e onorari
Appellato:
CHIEDE
a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza n. 1113/20/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 20, depositata in data 12/03/2024.
Si chiede altresì la condanna della parte appellante alla refusione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.6.24 Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1113/24, depositata in data 12.3.24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, la quale aveva respinto due ricorsi riuniti aventi ad oggetto l'impugnazione dei dinieghi di rimborso per gli anni
2018 e 2019.
I fatti
La ricorrente si è laureata in giurisprudenza nel 2010 presso l'università cattolica del Sacro Cuore Milano
Iniziava a prestare attività di pratica professionale presso lo studio legale Studio_1 associato sino a Marzo 2012, poi presso lo studio Studio_2 fino a Febbraio 2014, quindi, presso lo studio legale Studio_3 fino a gennaio 2015.
Dal 1° Febbraio 2015 iniziava un rapporto di lavoro subordinato con la società Società_1
con sede a Londra dove si trasferiva.
In data 11.11.15 trasferiva la residenza nel Regno Unito e si iscriveva all'AIRE in Italia
Nel corso del 2016 si iscriveva come avvocato stabilito nel Regno Unito;
quindi, esercitava la propria attività professionale fino al 30 settembre 2017 esclusivamente quale lavoratrice subordinata.
Faceva quindi ritorno a Milano in data 30 settembre 2017 e si iscriveva presso la anagrafe del Comune di
Milano.
Iniziava un nuovo rapporto professionale con lo studio Studio_3 non più quale praticante bensì quale Associate. Da febbraio 2019 instaurava una pluralità di rapporti di lavoro subordinato:
presso la società Banca_1 fino a settembre 2020 quale Legal Advisor;
con Banca_2 spa da settembre 2020 ad Aprile del 2021 quale Legal Senior Counsel;
quindi presso Società_2 col ruolo di Head of Legal & Compliance.
Pertanto, la ricorrente ha beneficiato del regime IMPATRIATI con riferimento:
ai redditi di lavoro autonomo per il periodo gennaio 2018 gennaio 2019;
ai redditi di lavoro dipendente nel periodo Febbraio 2019 / settembre 2020 nell'ambito del rapporto con Banca_1
Iniziato il rapporto di lavoro con Banca_2, si è posto il problema dell'applicabilità del regime fiscale degli impatriati e ha sollevato un quesito all'amministrazione finanziaria, la quale ha risposto che quel regime non sarebbe stato applicabile in quanto, nel periodo trascorso a Londra, era titolare di partita IVA.
Pertanto, in via puramente prudenziale, ha preferito rettificare le dichiarazioni dei redditi indicando come reddito imponibile l'intero reddito corrisposto prima dallo studio legale Studio_3 e poi dalla filiale italiana di Banca_1 versando quindi, rispettivamente, euro 10.430,39 per il 2018 ed € 11.355,51 per il 2019.
Successivamente ha presentato istanza di rimborso Ad Agenzia delle Entrate, sussistendo tutti i requisiti per beneficiare del regime impatriati, ma non ha ricevuto alcuna risposta.
Azionato il giudizio avanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, questa rigettava entrambi i ricorsi riuniti.
La Corte di giustizia di primo grado ha fatto proprie le tesi dell'ufficio, per il quale non è possibile ottenere il beneficio quando vi sia una continuità tra il lavoro svolto all'estero e quello in Italia, ciò che si sarebbe verificato nel caso di specie, avendo prestato attività lavorativa presso il medesimo studio legale;
sicchè
l'attività svolta all'estero si sostanzierebbe in una sorta di distacco.
La sede inglese dello Studio Studio_3 è, nella prospettazione dei giudici di prime cure, sostanzialmente una filiale di quella italiana;
quindi, non vi sarebbe distinzione tra il lavoro svolto all'estero e quello in Italia, anche tenuto conto che era stata lasciata aperta la partita IVA con lo studio Studio_3
Né è rilevante che la ricorrente abbia iniziato presso lo studio NE RE quale praticante e poi ne abbia svolto un altro al suo ritorno in Italia in qualità di Associate.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. L'errore interpretativo in cui incorrono Agenzia delle Entrate e i Giudice di prime cure è che inseriscono un requisito non richiesto dalla normativa, vale a dire la mancanza di continuità tra l'attività espletata all'estero e quelle esercitata in Italia.
La negazione del diritto della contribuente viene fondato sulla circostanza che nella sostanza avrebbe proseguito ad esercitare in Italia una attività che aveva iniziato all'estero e comunque in quanto vi sarebbe continuità tra le attività in quanto il soggetto col quale il rapporto è stato instaurato era il medesimo.
Tuttavia l'errore in cui gli interpreti incorrono è sia in diritto che in fatto.
Dal punto di vista giuridico occorre evidenziare che né la normativa originaria né quella successiva hanno inserito tra i requisiti necessari quello della mancanza di continuità.
L'art. 16 legge 147 del 2015 (Regime speciale per lavoratori impatriati) dispone:
1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti (poi ridotto a due anni ad opera dell'art. 5 del DL n. 34/2019: NDR) il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in
Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
L'Art. 5 del DL 34/2019 (decreto crescita) che ha poi ridisegnato la normativa, ulteriormente favorendo la scelta del reimpatrio, ha previsto che l'agevolazione fiscale spetta al sussistere dei seguenti soli requisiti:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano».
In entrambe non è affatto previsto che debba mancare la continuità tra i datori di lavoro che si trovi all'estero e quello che si trovi in Italia;
addirittura, la normativa originaria prevedeva espressamente che il rapporto di lavoro venisse instaurato direttamente con l'impresa italiana (seppure controllata da altra straniera) o che la società italiana controlli o sia controllata da quella straniera (con cui il rapporto fosse stato instaurato).
A ciò deve aggiungersi che la tesi dell'Agenzia è errata anche in via di fatto in quanto non vi è stata affatto continuità giuridica tra il rapporto di lavoro instaurato in Italia prima del rimpatrio (quando il rapporto era libero professionale di praticante) e quello svolto all'estero (in qualità di dipendente dello studio professionale britannico) e quello svolto al rientro in Italia in qualità di avvocato Associate. Pertanto, il ricorso originario deve essere accolto e la sentenza riformata.
Va dichiarata la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite in considerazione della novità della questione affrontata.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie il ricoso originario della contribuente e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio