TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5220/2024 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARCO CHIARUGI;
e
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FRANCESCA TOMBOLINI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e porranno la propria residenza ove riterranno più opportuno e prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
3. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e di conseguenza non avanzano reciproche richieste di mantenimento.
4. La casa coniugale ove i coniugi vivono in affitto, di proprietà dell' , resterà assegnata alla CP_2
sig.ra e alle di lei figlie, salvo diverso e successivo accordo. Parte_1
1
5. I figli minori , e , resteranno affidati ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 Per_3
e continueranno a mantenere la loro residenza con la madre presso l'immobile di via Valle Miano
55/B ad Ancona.
6. Il Sig. e la sig.ra si impegnano in linea generale a Controparte_1 Parte_1 regolare le modalità di esercizio dell'affidamento condiviso dei figli compatibilmente alle esigenze Per di entrambi nonché degli orari di scuola dei figli minori e . Per_2
In caso di disaccordo, le modalità di esercizio saranno regolate nel modo che segue: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il sabato dalle ore 12,00 alle ore 18,00.
La figlia , visto che è maggiorenne, sarà libera di decidere i diritti di visita con il proprio Per_1
padre.
7. Il Sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento la somma di € 180,00 (centottanta/00) per ciascuna figlia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica e così per complessivi € 540,00. I coniugi convengono che l'assegno di mantenimento è riferibile a tutte le figlie, compresa , maggiorenne e studentessa e perciò non economicamente Per_1
autosufficiente.
8. Il Sig. potrà, inoltre, tenere con sé le figlie, durante le vacanze estive e durante Controparte_1
il periodo natalizio precisando, comunque, che il 31 dicembre, il primo gennaio ed infine, il giorno di Ferragosto, verranno trascorsi alternativamente presso l'uno o presso l'altro genitore, ad anni alterni e, comunque, secondo gli accordi che i genitori prenderanno preventivamente. In ogni caso, gli accordi quivi contenuti potranno essere derogati, di volta in volta, dai coniugi, in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e, soprattutto, in conseguenza alle esigenze ed ai bisogni dei minori.
In caso di contrasto, i coniugi concordano che seguiranno quanto già concordato nel piano genitoriale in sede di separazione.
9. Entrambi i genitori sono liberi di portare con sé le figlie, per il periodo e la durata che riterranno opportuno, per viaggi e vacanze, impegnandosi reciprocamente a comunicarsi, e con preavviso di almeno 10 giorni, l'intenzione di effettuare il viaggio o la vacanza e successivamente i recapiti necessari per essere reperiti nei luoghi di vacanza prescelti.
10. Entrambi i genitori s'impegnano a partecipare, nella misura del 50% ciascuno, alle spese di carattere straordinario necessarie per i figli quali, a titolo esemplificativo, spese sanitarie, ivi comprese le cure odontoiatriche, spese scolastiche per tasse e libri di studio, spese per attività sportive e ricreative, ivi compresi i costi delle necessarie attrezzature e comunque in relazione alle stesse si atterranno a quanto contenuto nel protocollo sottoscritto fra il Tribunale di Ancona ed il
2 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona nonché nel piano genitoriale di base, allegato al presente atto.
11. Gli assegni familiari verranno percepiti al 50% dai coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a NI AL (Marocco) il
4.08.1999.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*****
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta con sentenza n. 1621 del 20.11.2023 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in NI AL (Marocco) il
4.08.1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 13, parte 2, serie C dell'anno 2014.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e
Per corrispondenti agli interessi delle figlie, e , minorenni, e maggiorenne non Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
3 Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
NI AL (Marocco) il 4/08/1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 13, parte 2, serie C dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5220/2024 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARCO CHIARUGI;
e
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FRANCESCA TOMBOLINI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e porranno la propria residenza ove riterranno più opportuno e prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
3. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e di conseguenza non avanzano reciproche richieste di mantenimento.
4. La casa coniugale ove i coniugi vivono in affitto, di proprietà dell' , resterà assegnata alla CP_2
sig.ra e alle di lei figlie, salvo diverso e successivo accordo. Parte_1
1
5. I figli minori , e , resteranno affidati ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 Per_3
e continueranno a mantenere la loro residenza con la madre presso l'immobile di via Valle Miano
55/B ad Ancona.
6. Il Sig. e la sig.ra si impegnano in linea generale a Controparte_1 Parte_1 regolare le modalità di esercizio dell'affidamento condiviso dei figli compatibilmente alle esigenze Per di entrambi nonché degli orari di scuola dei figli minori e . Per_2
In caso di disaccordo, le modalità di esercizio saranno regolate nel modo che segue: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il sabato dalle ore 12,00 alle ore 18,00.
La figlia , visto che è maggiorenne, sarà libera di decidere i diritti di visita con il proprio Per_1
padre.
7. Il Sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento la somma di € 180,00 (centottanta/00) per ciascuna figlia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica e così per complessivi € 540,00. I coniugi convengono che l'assegno di mantenimento è riferibile a tutte le figlie, compresa , maggiorenne e studentessa e perciò non economicamente Per_1
autosufficiente.
8. Il Sig. potrà, inoltre, tenere con sé le figlie, durante le vacanze estive e durante Controparte_1
il periodo natalizio precisando, comunque, che il 31 dicembre, il primo gennaio ed infine, il giorno di Ferragosto, verranno trascorsi alternativamente presso l'uno o presso l'altro genitore, ad anni alterni e, comunque, secondo gli accordi che i genitori prenderanno preventivamente. In ogni caso, gli accordi quivi contenuti potranno essere derogati, di volta in volta, dai coniugi, in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e, soprattutto, in conseguenza alle esigenze ed ai bisogni dei minori.
In caso di contrasto, i coniugi concordano che seguiranno quanto già concordato nel piano genitoriale in sede di separazione.
9. Entrambi i genitori sono liberi di portare con sé le figlie, per il periodo e la durata che riterranno opportuno, per viaggi e vacanze, impegnandosi reciprocamente a comunicarsi, e con preavviso di almeno 10 giorni, l'intenzione di effettuare il viaggio o la vacanza e successivamente i recapiti necessari per essere reperiti nei luoghi di vacanza prescelti.
10. Entrambi i genitori s'impegnano a partecipare, nella misura del 50% ciascuno, alle spese di carattere straordinario necessarie per i figli quali, a titolo esemplificativo, spese sanitarie, ivi comprese le cure odontoiatriche, spese scolastiche per tasse e libri di studio, spese per attività sportive e ricreative, ivi compresi i costi delle necessarie attrezzature e comunque in relazione alle stesse si atterranno a quanto contenuto nel protocollo sottoscritto fra il Tribunale di Ancona ed il
2 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona nonché nel piano genitoriale di base, allegato al presente atto.
11. Gli assegni familiari verranno percepiti al 50% dai coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a NI AL (Marocco) il
4.08.1999.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*****
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta con sentenza n. 1621 del 20.11.2023 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in NI AL (Marocco) il
4.08.1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 13, parte 2, serie C dell'anno 2014.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e
Per corrispondenti agli interessi delle figlie, e , minorenni, e maggiorenne non Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
3 Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
NI AL (Marocco) il 4/08/1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 13, parte 2, serie C dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4