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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1834/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
UF NA, AT
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10609/2022 depositato il 03/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220015657414000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220015657414000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220015657414000 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 09720220015657414000, relativa alle annualità ICI 2006, 2007 e 2008 emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo della sentenza n. 13428/21/15 depositata in data
16/06/2015, notificata in data 01/03/2022.
Ne contesta la legittimità e conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso, con vittoria di spese.
Si costituisce Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la parte documenta di aver aderito alla definizione agevolata. In udienza le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia, cone spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudizio va dichiarato estinto per cessata materia.
Spese compensate, stante la richiesta in tal senso congiunta, sia della resistente che della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma 4.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
TE GA RO TE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
UF NA, AT
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10609/2022 depositato il 03/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220015657414000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220015657414000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220015657414000 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 09720220015657414000, relativa alle annualità ICI 2006, 2007 e 2008 emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo della sentenza n. 13428/21/15 depositata in data
16/06/2015, notificata in data 01/03/2022.
Ne contesta la legittimità e conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso, con vittoria di spese.
Si costituisce Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la parte documenta di aver aderito alla definizione agevolata. In udienza le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia, cone spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudizio va dichiarato estinto per cessata materia.
Spese compensate, stante la richiesta in tal senso congiunta, sia della resistente che della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma 4.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
TE GA RO TE