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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 190/2025 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso,
[...]
dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni
Rinaldi, presso i quali è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro il , in persona Controparte_1
del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis
c.p.c., dai propri funzionari delegati, dottori Paolo Atzori CP_2
e IE NG CA, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro sito in Cagliari, via
Giudice Guglielmo nn. 44 - 46, presso l'
[...]
Controparte_3
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.1.2025 il docente ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
pagina 1 Lavoro, per sentir dichiarare tenuto e, conseguentemente, per sentir condannare il al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma di euro 13.292,87, dovuta a titolo di indennità per ferie non godute, comprensiva dei giorni maturati per le c.d. festività soppresse, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024, oltre accessori di legge.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di essere stato assunto dall'Amministrazione scolastica statale, per gli anni scolastici oggetto di causa, in forza di distinti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tutti con scadenza al
30 giugno.
Nello specifico, in forza dei predetti contratti, aveva prestato l'attività di insegnamento presso la scuola superiore di I grado, con ultima sede di
CP_ servizio – alla data di deposito del ricorso - presso l' di Sarroch.
Ha quindi allegato che negli anni scolastici oggetto di causa non aveva usufruito delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro, ivi comprese le c.d. festività soppresse, soggiungendo di non essere stato informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato a goderne.
Ha pertanto lamentato di non essere stato avvisato in ordine al fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione.
Poiché il mancato godimento delle ferie non poteva ritenersi il frutto di una scelta informata e consapevole, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, parte ricorrente ha affermato di aver diritto alla corresponsione della relativa indennità.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito al CP_1
ricorso.
La difesa dell'Amministrazione scolastica ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del diritto asseritamente vantato
pagina 2 dalla ricorrente, considerato che il ricorso per cui è causa era stato notificato il 4.7.2025 e non risultavano ulteriori atti interruttivi.
Nel merito, ha richiamato le disposizioni del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, che hanno introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, nonché quelle della L. n.
228/2012, la quale ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Con le note prot. 73425 del 6.9.2013 e prot. n. 72696 del 4.9.2013 il aveva fornito Controparte_5
chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente in applicazione degli artt. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2013, ed aveva precisato che la richiamata normativa pone l'obbligo di fruire delle ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione.
Inoltre, Legge di Stabilità 2013 all'art. 1 comma 54, ha disposto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di n. 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
La aveva rimarcato che la Legge di Controparte_5
Stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie, e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della monetizzazione se il docente abbia o meno richiesto le ferie, dovendosi tenere unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.
pagina 3 La stessa aveva precisato, inoltre, che i giorni di CP_5
sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc..
Nel caso concreto, i giorni residui di ferie spettanti erano da considerarsi ampiamente ricompresi nei giorni di sospensione delle attività didattiche in cui la docente non era stata impegnata in attività non di insegnamento.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente era infondata.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
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4. L'eccezione di prescrizione è fondata, non avendo parte ricorrente allegato la sussistenza di atti interruttivi antecedenti alla notifica del ricorso.
Considerato il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., avendo l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti carattere retributivo, sono da ritenersi prescritte tutte le pretese anteriori al
4.7.2020.
Ne consegue che sono prescritte le pretese afferenti agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020.
5. Nel merito, il ricorso è in parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
5.1. La Suprema Corte ha di recente chiarito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare
pagina 4 l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 14268 del 5.5.2022, n. 16715 del
17.6.2024, n. 13440 del 15.5.2024 e n. 28587 del 6.11.2024).
Tenuto conto dei sopra richiamati principi, la domanda proposta dal ricorrente è fondata per quanto concerne le ferie.
Nel caso di specie, infatti, non consta che l'Amministrazione scolastica, mediante un'informazione adeguata, abbia posto il lavoratore nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto.
A fronte della puntuale allegazione del ricorrente, alcuna prova contraria è stata fornita al riguardo.
5.2. La domanda non è invece fondata per quanto concerne le festività soppresse.
A tal proposito, questo giudice, rimeditando il proprio orientamento, da ultimo ritiene di dover aderire all'indirizzo, fatto proprio anche da questo Tribunale (v. la sentenza emessa a decisione della causa R.G. n. n.
2698/2024, estensore Ponticelli), secondo il quale la disciplina contenuta nella Legge 937/1977 prevede che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
pagina 5 L'art. 1 della Legge 937/1977 stabilisce: “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”.
L'art. 2 della legge 937/1977 dispone a sua volta: “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
pagina 6 L'art. 13 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 (relativo al personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937” (comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle due giornate previste dal comma 2” (comma 3).
L'art. 14 del C.C.N.L. dello stesso contratto collettivo ha poi previsto:
“
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta delle previsioni di legge e delle norme della contrattazione collettiva relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ritenere che, a Controparte_1
differenza delle ferie, i riposi in questione sono fruiti a richiesta degli interessati durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
La necessità della richiesta si desume dal richiamo, contenuto nel citato art. 14 C.C.N.L., alle “condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 937”, la quale, a sua volta, in relazione alle quattro giornate di
pagina 7 cui al punto b), prevede che esse debbano essere fruite su richiesta degli interessati.
Di conseguenza, chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta e che tale richiesta sia stata respinta.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato né ha offerto di provare di aver richiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitato ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità e ad argomentare, in diritto, che il medesimo ragionamento sviluppato in merito alle ferie maturate e non fruite è applicabile anche alle festività soppresse.
Tuttavia, tale argomentazione, che pure ha trovato l'avallo della
Suprema Corte (secondo cui “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”: v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n.
8926 del 4.4.2024), sia pure con riferimento a differenti previsioni della contrattazione collettiva, a ben vedere non risulta convincente.
Ed infatti, l'art. 7 della citata direttiva n. 2003/88/CE, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Da ciò si desume che la disciplina prevista dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, e quindi dalla Suprema Corte nazionale, riguarda soltanto il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, non potendosi ragionevolmente estendere ad istituti diversi, come per
pagina 8 l'appunto le festività soppresse, che non hanno natura di congedo, bensì di permessi retribuiti.
5.3. Venendo alla quantificazione della somma dovuta, si osserva il seguente calcolo, che tiene conto dei soli giorni di ferie:
1) per quanto concerne l'anno scolastico 2020/2021, si moltiplica il numero dei giorni di ferie, pari a 24,08 per lo stipendio giornaliero, così come calcolato dalla parte ricorrente, pari ad euro 71,57, così ottenendosi l'importo di euro 1.723,41;
2) per quanto concerne l'anno scolastico 2021/2022, si moltiplica il numero dei giorni di ferie, pari a 24,25 per lo stipendio giornaliero, così come calcolato dalla parte ricorrente, pari ad euro 71,57, così ottenendosi l'importo di euro 1.735,58;
3) per quanto concerne l'anno scolastico 2022/2023, si moltiplica il numero dei giorni di ferie, pari a 24,25 per lo stipendio giornaliero, così come calcolato dalla parte ricorrente, pari ad euro 71,57, così ottenendosi l'importo di euro 1.735,58;
4) per quanto concerne l'anno scolastico 2023/2024, si moltiplica il numero dei giorni di ferie, pari a 24,50 per lo stipendio giornaliero, così come calcolato dalla parte ricorrente, pari ad euro 74,87, così ottenendosi l'importo di euro 1.834,31.
Sommando i tre importi si ottiene l'importo finale di euro 7.064,88.
Alla predetta somma, dovuta al ricorrente, accede il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994, dalla data di maturazione del credito al saldo.
6. In ragione dell'entità della reciproca soccombenza, le spese vengono compensate per metà, mentre il convenuto viene CP_1
condannato alla rifusione delle spese residue, che si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 5.200,01 sino a euro 26.000,00).
pagina 9 Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014, precisando che la predetta misura viene determinata in ragione del limitato numero degli allegati da consultare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro 7.064,88, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati in ricorso, non coperti dalla prescrizione, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
2) compensa le spese processuali per metà e condanna il
[...]
alla rifusione delle spese processuali residue, Controparte_1
che liquida in euro 1.107,23 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Cagliari, 22.10.2025.
pagina 10 Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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