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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7875/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7875/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Stradone Sant'Anastasio n.50, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
SA RA (C.F.: ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (c.f.: , CodiceFiscale_3 allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 21/12/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca CP_ dell'assegno sociale per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 adottato dall' in data
21.06.2023 e per l'effetto: CP_ a) dichiarare irripetibile la somma richiesta dall' a titolo di indebito per il periodo dal
01.01.2019 al 31.12.2019 pari ad € 8.442,85;
b) dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostituzione dell'assegno sociale dal
01.01.2019;
- in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostituzione CP_ dell'assegno sociale a decorrere dal 01.01.2020, nell'importo indicato e calcolato dall' nella comunicazione di rideterminazione dell'assegno sociale inviata in data 21.06.2023, con condanna dell' al pagamento degli arretrati dovuti a decorrere dal 01.01.2020. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in quanto antistatario per averne anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15/9/2025 per chiedere di: CP_1
“previo rinvio breve ad altra udienza per consentire la verifica dell'avvenuto accredito della somma, dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti
i ratei di AS quantificati e dovuti dal 01.01.2020 in poi, stante l'avvenuta liquidazione da CP_ parte dell' e confermare la fondatezza ed esigibilità dell'indebito riferito all'anno 2019”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 30/10/2025; seguiva il rinvio per note all'udienza dell'11/12/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che è titolare di assegno sociale n. Parte_1
04312857 con decorrenza da marzo 2010. Con provvedimento del 21/6/2023, l' CP_1 comunicava alla ricorrente la revoca dell'assegno sociale collegato al reddito per l'anno 2018, per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018, con conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito erogato pari ad € 8442,85 per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
5. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente presentava ricorso amministrativo che veniva rigettato dal Comitato Provinciale dell' con delibera del 30/1/2024. CP_1
6. A seguito della sospensione da parte dell' del pagamento dell'assegno sociale da CP_1 gennaio 2020, la ricorrente presentava in data 15/4/2024 domanda di ricostituzione reddituale per sospensione della prestazione, comunicando i redditi per gli anni dal 2018 al 2023 (v. doc.
n. 7 allegato al ricorso).
7. L' in data 26/6/2024 comunicava che: “ la prestazione è stata ricostituita ma il debito CP_1 non è stato sanato a causa della tardiva presentazione dei redditi” (v. doc. n. 8 allegato al ricorso).
8. L' , costituendosi in giudizio, dichiarava di aver provveduto alla ricostituzione della CP_1 prestazione con decorrenza dal 1/1/2020, insistendo per la ripetizione dell'indebito per il periodo riferito all'anno 2019.
9. Osserva il decidente che la ricostituzione della prestazione assistenziale con decorrenza dal
1/1/2020 e l'effettivo accredito degli arretrati pari ad € 8311,36 in data 3/11/2025 determina la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con riferimento alla domanda di ricostituzione dell'assegno sociale dal 1/1/2020.
10. In ordine alla ripetizione dell'indebito per il periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2019 pari ad euro 8442,85 conseguente alla revoca dell'assegno sociale per detto periodo, il ricorso è fondato perché il ricorrente non aveva altri redditi oltre quello erogato dall' per cui non CP_1
3 era tenuto, in base alla Circolare n. 195 del 30/11/2015 alla comunicazione dei redditi CP_1 attraverso il modello RED, per l'effetto annulla il provvedimento di ripetizione dell'indebito relativo all'anno 2019 opposto in questa sede per illegittimità.
11. Poiché l'indebito richiesto da era riferito ai ratei dell'assegno sociale maturati CP_1 nell'anno 2019, essi devono ritenersi definitivamente acquisiti e null'altro deve essere disposto.
3. Le spese di lite
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 1863,50 €,
13. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 - dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con riferimento alla domanda di ricostituzione dell'assegno sociale dal
1/1/2020;
- annulla il provvedimento di ripetizione dell'indebito relativo all'anno 2019 opposto in questa sede per illegittimità;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, l'11 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7875/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Stradone Sant'Anastasio n.50, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
SA RA (C.F.: ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (c.f.: , CodiceFiscale_3 allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 21/12/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca CP_ dell'assegno sociale per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 adottato dall' in data
21.06.2023 e per l'effetto: CP_ a) dichiarare irripetibile la somma richiesta dall' a titolo di indebito per il periodo dal
01.01.2019 al 31.12.2019 pari ad € 8.442,85;
b) dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostituzione dell'assegno sociale dal
01.01.2019;
- in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostituzione CP_ dell'assegno sociale a decorrere dal 01.01.2020, nell'importo indicato e calcolato dall' nella comunicazione di rideterminazione dell'assegno sociale inviata in data 21.06.2023, con condanna dell' al pagamento degli arretrati dovuti a decorrere dal 01.01.2020. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in quanto antistatario per averne anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15/9/2025 per chiedere di: CP_1
“previo rinvio breve ad altra udienza per consentire la verifica dell'avvenuto accredito della somma, dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti
i ratei di AS quantificati e dovuti dal 01.01.2020 in poi, stante l'avvenuta liquidazione da CP_ parte dell' e confermare la fondatezza ed esigibilità dell'indebito riferito all'anno 2019”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 30/10/2025; seguiva il rinvio per note all'udienza dell'11/12/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
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2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che è titolare di assegno sociale n. Parte_1
04312857 con decorrenza da marzo 2010. Con provvedimento del 21/6/2023, l' CP_1 comunicava alla ricorrente la revoca dell'assegno sociale collegato al reddito per l'anno 2018, per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018, con conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito erogato pari ad € 8442,85 per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
5. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente presentava ricorso amministrativo che veniva rigettato dal Comitato Provinciale dell' con delibera del 30/1/2024. CP_1
6. A seguito della sospensione da parte dell' del pagamento dell'assegno sociale da CP_1 gennaio 2020, la ricorrente presentava in data 15/4/2024 domanda di ricostituzione reddituale per sospensione della prestazione, comunicando i redditi per gli anni dal 2018 al 2023 (v. doc.
n. 7 allegato al ricorso).
7. L' in data 26/6/2024 comunicava che: “ la prestazione è stata ricostituita ma il debito CP_1 non è stato sanato a causa della tardiva presentazione dei redditi” (v. doc. n. 8 allegato al ricorso).
8. L' , costituendosi in giudizio, dichiarava di aver provveduto alla ricostituzione della CP_1 prestazione con decorrenza dal 1/1/2020, insistendo per la ripetizione dell'indebito per il periodo riferito all'anno 2019.
9. Osserva il decidente che la ricostituzione della prestazione assistenziale con decorrenza dal
1/1/2020 e l'effettivo accredito degli arretrati pari ad € 8311,36 in data 3/11/2025 determina la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con riferimento alla domanda di ricostituzione dell'assegno sociale dal 1/1/2020.
10. In ordine alla ripetizione dell'indebito per il periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2019 pari ad euro 8442,85 conseguente alla revoca dell'assegno sociale per detto periodo, il ricorso è fondato perché il ricorrente non aveva altri redditi oltre quello erogato dall' per cui non CP_1
3 era tenuto, in base alla Circolare n. 195 del 30/11/2015 alla comunicazione dei redditi CP_1 attraverso il modello RED, per l'effetto annulla il provvedimento di ripetizione dell'indebito relativo all'anno 2019 opposto in questa sede per illegittimità.
11. Poiché l'indebito richiesto da era riferito ai ratei dell'assegno sociale maturati CP_1 nell'anno 2019, essi devono ritenersi definitivamente acquisiti e null'altro deve essere disposto.
3. Le spese di lite
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 1863,50 €,
13. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 - dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con riferimento alla domanda di ricostituzione dell'assegno sociale dal
1/1/2020;
- annulla il provvedimento di ripetizione dell'indebito relativo all'anno 2019 opposto in questa sede per illegittimità;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, l'11 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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