Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 18/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 40/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Enrico Torri Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Natale Longo Consigliere Aurelio Laino Consigliere rel.
Donatella Scandurra Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, a istanza di parte, iscritto al n. 61014 del ruolo generale, su appello proposto da DE OR NU, nata a [...]
in data 26.8.1962 (c.f. [...]), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall’avv. Giovanni Attilio De Martin (giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it), unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso il suindicato indirizzo pec;
contro il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e ivi digitalmente domiciliato all’indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
avverso e per la riforma della sentenza n. 89/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in data 21.6.2023.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 16.1.2026, il relatore e il P.M., nella persona del V.P.G. Alfio Vecchio.
Svolgimento del processo Con provvedimento del 13.1.2023, adottato ai sensi dell’art. 69, sesto comma, del r.d. n. 2440/1923, la Prefettura – U.T.G. di Padova disponeva il fermo amministrativo, nella misura di un quinto, delle somme a qualsiasi titolo dovute o debende alla dott.ssa NU De Gregorio, a tutela di una pretesa creditoria erariale pari a euro 94.317,57, motivandolo con riferimento alla pendenza di un procedimento penale per ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, connessa all’indebita percezione di emolumenti mediante l’utilizzo del sistema informatico SI.CO.GE. e la formazione di atti ritenuti non genuini.
Tale provvedimento veniva impugnato dalla funzionaria che deduceva l’insussistenza dei presupposti di legge della misura adottata.
Con l’epigrafata sentenza il ricorso veniva integralmente rigettato: avverso tale pronuncia, la dott.ssa De Gregorio proponeva appello, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art. 69 r.d. cit. e del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria, fondata su elementi tratti dal procedimento penale non ancora definito con sentenza irrevocabile.
Si costituiva il Ministero dell’Interno, resistendo al gravame e rappresentando che, nelle more, il procedimento penale si era concluso con la condanna dell’imputata, giusta sentenza del Tribunale di Padova n. 1968/2024.
Alla precedente udienza di comparizione delle parti, fissata per la data del 12.6.2025, l’appellante non compariva e la causa veniva rinviata, giusta ordinanza a verbale, alla successiva udienza del 16.1.2026, ai sensi e per gli effetti (e con gli avvisi) di cui all’art. 196 c.g.c.
Nonostante l’ordinanza a verbale fosse stata comunicata dalla segreteria della Sezione, neanche a tale udienza l’appellante compariva. Il P.M. concludeva oralmente per l’improcedibilità del gravame.
Motivi della decisione Alla stregua delle circostanze di fatto più sopra illustrate, va dichiarata, a ogni effetto e conseguenza di legge, quale questione pregiudiziale di rito, l’improcedibilità del presente appello, ai sensi dell’art.
196 c.g.c.
Spese di giudizio e di difesa compensate, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61014 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara improcedibile, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. Spese di lite compensate.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Aurelio Laino f.to Enrico Torri Depositato in Segreteria il 18/02/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi