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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3144/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NI IL
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NI IL
RICORRENTI
Con l'Intervento del P.M. – Sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/12/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 1/10/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 26.4.2014.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 9/3/2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi le condizioni poste dai coniugi di cui al ricorso, riportate nel preverbale in atti, e precisamente “[…] 1) rimanendo confermate le condizioni tutte di cui al decreto di omologa n. cronol. 3840/2022 del 2.04.2022 (Tribunale di Livorno RG n. 4071/2021),
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare semplicemente lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Livorno in data 26.04.2014 trascritto allo stato civile del
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2014 – Parte 1 – Atto
n. 68 e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. Spese compensate per la presente procedura.”
Vengono dunque riportate le condizioni già omologate, per quanto di rilevanza.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 26/04/2014 tra CP_1
e e trascritto nei registri dello
[...] Parte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
2014 Parte 1 n. 68.
1) la casa coniugale sita in Livorno alla Via Pellettier n. 57, così censita al
NCEU foglio 17, part. 3197 sub 601, cat A4, e di proprietà di CP_1 per il 50% e di per il rimanente 50% (doc. all. n. 2), rimarrà al Parte_2 marito avendo la moglie fatto rientro in Romania;
CP_1
2 2) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3) I coniugi dichiarano reciprocamente che: A. Non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
B. Non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del c.c. La comunione legale dei beni viene pertanto dichiarata sciolta.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3144/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NI IL
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NI IL
RICORRENTI
Con l'Intervento del P.M. – Sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/12/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 1/10/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 26.4.2014.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 9/3/2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi le condizioni poste dai coniugi di cui al ricorso, riportate nel preverbale in atti, e precisamente “[…] 1) rimanendo confermate le condizioni tutte di cui al decreto di omologa n. cronol. 3840/2022 del 2.04.2022 (Tribunale di Livorno RG n. 4071/2021),
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare semplicemente lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Livorno in data 26.04.2014 trascritto allo stato civile del
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2014 – Parte 1 – Atto
n. 68 e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. Spese compensate per la presente procedura.”
Vengono dunque riportate le condizioni già omologate, per quanto di rilevanza.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 26/04/2014 tra CP_1
e e trascritto nei registri dello
[...] Parte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
2014 Parte 1 n. 68.
1) la casa coniugale sita in Livorno alla Via Pellettier n. 57, così censita al
NCEU foglio 17, part. 3197 sub 601, cat A4, e di proprietà di CP_1 per il 50% e di per il rimanente 50% (doc. all. n. 2), rimarrà al Parte_2 marito avendo la moglie fatto rientro in Romania;
CP_1
2 2) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3) I coniugi dichiarano reciprocamente che: A. Non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
B. Non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del c.c. La comunione legale dei beni viene pertanto dichiarata sciolta.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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