TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25858/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25858/2023
Oggi 21 gennaio 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. BURAGGI MARCO;
Parte_1 per l'avv. MARGUTTI MARIA CRISTINA. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
NEL MERITO: previa ogni opportuna dichiarazione e accertamento – anche in punto di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta e/o di nullità dell'atto cui accedeva la garanzia fideiussoria per cui è causa, o di decadenza ex art. 1957 cod. civ. eccepita dall'attore opponente – in accoglimento della presente opposizione per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi dell'attore opponente geom. revocare integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto (N. 7395 / 2023 – N. 35859 / 2022 R. GEN.), dichiarando infondate in fatto e in diritto tutte le domande fatte valere dalla convenuta opposta
[...] nei confronti del geom. CP_1 Parte_1
SEMPRE NEL MERITO: accertare e dichiarare che il geom. non è debitore Parte_1 nei confronti della di alcuna somma di denaro, per tutti i motivi esposti Controparte_1 negli scritti difensivi dell'attore opponente geom. Parte_1
Con condanna della convenuta opposta alla rifusione delle spese e dei Controparte_1 compensi di lite sostenuti dall'attore opponente geom. oltre accessori di Parte_1 disciplina professionale
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: Respingere l'opposizione, le domande e le eccezioni tutte formulate dal OM. Pt_1 per tutti i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare il D.I. n 7395/23 (RG
[...]
35859/22) con tutte le conseguenze.
pagina 1 di 8 In subordine e denegata ipotesi, condannare il OM (nei limiti della Parte_1 garanzia prestata) a pagare all'opposta, per il titolo dedotto, l'importo di € 317.317, 48 oltre interessi convenzionali sul dovuto dal 15.2.2018 al saldo o quel diverso importo risultato in causa.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimb. forf., CPA e IVA.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il giudice dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 25858/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BURAGGI MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(c.f. ) quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_1
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MARGUTTI MARIA CRISTINA, P.IVA_2
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto
Oggetto del giudizio è un credito di € 317.317,48 vantato da in Controparte_2
qualità di mandataria di (v. doc. 2 fasc. mon.), nei confronti di Controparte_1
pagina 3 di 8 in forza di cessione del credito conclusa tra INTESA SANPAOLO Parte_1
s.p.a. e la stessa (v. doc. 1 e 16-A conv.). Controparte_1
La creditrice ha dedotto che, in data 23/04/2013, Controparte_3
successivamente incorporata in INTESA SANPAOLO s.p.a., e la società
[...] CP_4
hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario di € 330.000 (v. doc. 4 conv.). A
[...]
seguito di inadempienze nel pagamento delle rate di rimborso, la banca ha invocato la decadenza dal beneficio del termine (v. doc. 6 conv.) e ciò ha determinato il credito sopra indicato.
A garanzia delle obbligazioni della mutuataria, socio e a.u. della società, ha Pt_1 prestato fideiussione sino alla concorrenza di € 495.000,00 (v. doc. 4 conv., art. 8 del contratto di mutuo).
Per il pagamento di € 317.317,48 la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
7395/2023, provvisoriamente esecutivo, qui tempestivamente opposto. Con il decreto sono stati ingiunti anche altri garanti, che non sono parte di questo giudizio.
2. Fideiussione
L'opponente all'udienza del 17/12/2024 ha rinunciato all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. La rinuncia è stata validamente effettuata, in quanto le parti possono legittimamente rinunciare alle domande, così come alle eccezioni, anche dopo la precisazione delle conclusioni. (cfr. Cass. s.u. n. 3453/2024).
3. Legittimazione
L'opponente ha in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione attiva della convenuta perché non avrebbe provato la cessione del credito in suo favore da parte di INTESA
SANPAOLO s.p.a.
In proposito si osserva che, oltre alla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (parte II n. 148 del 2021), l'opposta ha prodotto sub doc. 14 l'estratto di
INTESA SANPAOLO della posizione a sofferenza di identificata con Controparte_5
il n. 954500000610, e lo stesso numero è compreso nella lista dei crediti ceduti da INTESA
SANPAOLO s.p.a. a (v. doc. 16 conv., pag. 2). Inoltre, l'opposta ha Controparte_1
dimostrato il possesso del contratto di mutuo a suo tempo concluso tra CP_3
pagina 4 di 8 e la (v. doc. 4 conv.) e tale circostanza Controparte_3 Controparte_5
comporta una presunzione grave e precisa in favore della cessione del relativo credito a
. Infatti, tale possesso non è altrimenti spiegabile che con l'applicazione nel caso CP_1
di specie dell'art. 1262 c.c., in base al quale il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito.
Risulta così provata la titolarità del credito in capo a Controparte_1
4. Procura
L'attore ha anche lamentato la nullità della procura rilasciata da a Controparte_1
in quanto quest'ultima non è iscritta nell'elenco degli intermediari Controparte_2
finanziari previsto dall'art. 106 T.U.B.
Sul punto, si rileva che la mancata iscrizione nell'elenco disciplinato dall'art. 106 T.U.B. da parte del servicer incide unicamente su profili di vigilanza, di competenza di Banca d'Italia, ma non comporta invalidità o vizi per gli atti compiuti dal mandatario non iscritto (v. in tal senso Cass. n. 7243/2024). L'eccezione è, quindi, infondata.
5. Estratto conto
L'attrice ha eccepito anche l'inammissibilità dell'ingiunzione, in quanto non è stato prodotto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
Al riguardo, si osserva anzitutto che il giudizio di opposizione a d.i. non è volto ad accertare la legittimità o meno dell'ingiunzione, ma a verificare l'esistenza o meno del credito. Ne deriva che non hanno rilievo le eccezioni meramente formali circa gli elementi probatori posti a base dell'ingiunzione.
Per completezza, si aggiunge che nel caso di specie effettivamente non è stato prodotto un estratto conto ex art. 50 TUB, ma la prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo è stata ugualmente fornita con la produzione del contratto di mutuo ipotecario (v. doc. 4 conv.), nel cui contesto la mutuataria ha rilasciato quietanza dell'erogazione della somma.
6. Nullità
Parte opponente, nel merito, ha lamentato che il mutuo ipotecario sarebbe nullo per difetto pagina 5 di 8 di causa e mancanza di traditio, con conseguente nullità della fideiussione rilasciata a garanzia.
In particolare, secondo l'attore, la causa del mutuo ipotecario sarebbe mancante in quanto tale contratto è stato stipulato per estinguere una precedente esposizione debitoria di nei confronti della banca, e, quindi, con il fine ultimo da parte dell'opposta CP_5
di ottenere ulteriori garanzie.
Per quanto riguarda la traditio, viene eccepito che sarebbe assente, in quanto l'operazione sarebbe stata meramente contabile: senza che la proprietà del denaro fosse effettivamente trasmessa all'opponente.
In proposito, si osserva che dall'esame delle condizioni contrattuali del mutuo emerge come lo stesso non fosse un mutuo di scopo, dal momento che nel contratto non vi è alcun riferimento o previsione circa la destinazione della somma mutuata. Da ciò deriva che la mutuataria era libera di impiegare l'importo erogato secondo le sue necessità. Come già accennato, nel contratto la mutuataria ha rilasciato quietanza della somma, la quale è quindi entrata nella sua disponibilità. Inoltre, dall'esame dell'estratto conto al 30/4/2013 (v. doc.
23 att.) risulta che parte della somma mutuata è stata utilizzata dalla Controparte_5 mediante un bonifico di sportello per l'estinzione di un conto ipotecario. Tale utilizzo da un lato smentisce il fatto che la somma non sia stata nella disponibilità della società e, dall'altro, è del tutto legittimo attesa l'assenza di una destinazione vincolata e concordata tra le parti.
L'eccezione di nullità del mutuo, e di conseguente invalidità della fideiussione, è, quindi, infondata.
7. Decadenza
Infine, parte opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., prevista nell'art. 9, lett. f, delle condizioni generali del contratto di mutuo
(v. doc. 4 conv.), in quanto non sottoscritta ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.
Conseguentemente, secondo l'opponente, la banca sarebbe incorsa nella decadenza semestrale ex art. 1957 c.c., di modo che non avrebbe più il potere di azionare il credito per cui è causa nei confronti del garante.
Sul punto, premesso che pacificamente l'ingiunto non è un consumatore – era infatti socio e pagina 6 di 8 Co a.u. – si rileva anzitutto che la deroga all'art. 1957 c.c. non Controparte_5
costituisce rinuncia ad eccezione di decadenza (v. in questo senso Cass. n. 9245/2007).
Nel caso di specie, inoltre, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la clausola in questione è stata effettivamente oggetto di specifica approvazione nell'art. 1 del contratto notarile.
Anche questa eccezione è, pertanto, infondata.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati. Pertanto, le domande di parte attrice vanno rigettata e, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 7395/2023 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
8. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, ad eccezione della fase istruttoria, la quale è stata meramente documentale, e di quella decisionale, che è stata solo orale, per le quali si applicano i parametri minimi.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
7395/2023 nei confronti di parte attrice opponente;
3) condanna altresì parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 21 gennaio 2025
pagina 7 di 8 Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Gian Maria Marletti, magistrato in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25858/2023
Oggi 21 gennaio 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. BURAGGI MARCO;
Parte_1 per l'avv. MARGUTTI MARIA CRISTINA. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
NEL MERITO: previa ogni opportuna dichiarazione e accertamento – anche in punto di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta e/o di nullità dell'atto cui accedeva la garanzia fideiussoria per cui è causa, o di decadenza ex art. 1957 cod. civ. eccepita dall'attore opponente – in accoglimento della presente opposizione per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi dell'attore opponente geom. revocare integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto (N. 7395 / 2023 – N. 35859 / 2022 R. GEN.), dichiarando infondate in fatto e in diritto tutte le domande fatte valere dalla convenuta opposta
[...] nei confronti del geom. CP_1 Parte_1
SEMPRE NEL MERITO: accertare e dichiarare che il geom. non è debitore Parte_1 nei confronti della di alcuna somma di denaro, per tutti i motivi esposti Controparte_1 negli scritti difensivi dell'attore opponente geom. Parte_1
Con condanna della convenuta opposta alla rifusione delle spese e dei Controparte_1 compensi di lite sostenuti dall'attore opponente geom. oltre accessori di Parte_1 disciplina professionale
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: Respingere l'opposizione, le domande e le eccezioni tutte formulate dal OM. Pt_1 per tutti i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare il D.I. n 7395/23 (RG
[...]
35859/22) con tutte le conseguenze.
pagina 1 di 8 In subordine e denegata ipotesi, condannare il OM (nei limiti della Parte_1 garanzia prestata) a pagare all'opposta, per il titolo dedotto, l'importo di € 317.317, 48 oltre interessi convenzionali sul dovuto dal 15.2.2018 al saldo o quel diverso importo risultato in causa.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimb. forf., CPA e IVA.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il giudice dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 25858/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BURAGGI MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(c.f. ) quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_1
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MARGUTTI MARIA CRISTINA, P.IVA_2
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto
Oggetto del giudizio è un credito di € 317.317,48 vantato da in Controparte_2
qualità di mandataria di (v. doc. 2 fasc. mon.), nei confronti di Controparte_1
pagina 3 di 8 in forza di cessione del credito conclusa tra INTESA SANPAOLO Parte_1
s.p.a. e la stessa (v. doc. 1 e 16-A conv.). Controparte_1
La creditrice ha dedotto che, in data 23/04/2013, Controparte_3
successivamente incorporata in INTESA SANPAOLO s.p.a., e la società
[...] CP_4
hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario di € 330.000 (v. doc. 4 conv.). A
[...]
seguito di inadempienze nel pagamento delle rate di rimborso, la banca ha invocato la decadenza dal beneficio del termine (v. doc. 6 conv.) e ciò ha determinato il credito sopra indicato.
A garanzia delle obbligazioni della mutuataria, socio e a.u. della società, ha Pt_1 prestato fideiussione sino alla concorrenza di € 495.000,00 (v. doc. 4 conv., art. 8 del contratto di mutuo).
Per il pagamento di € 317.317,48 la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
7395/2023, provvisoriamente esecutivo, qui tempestivamente opposto. Con il decreto sono stati ingiunti anche altri garanti, che non sono parte di questo giudizio.
2. Fideiussione
L'opponente all'udienza del 17/12/2024 ha rinunciato all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. La rinuncia è stata validamente effettuata, in quanto le parti possono legittimamente rinunciare alle domande, così come alle eccezioni, anche dopo la precisazione delle conclusioni. (cfr. Cass. s.u. n. 3453/2024).
3. Legittimazione
L'opponente ha in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione attiva della convenuta perché non avrebbe provato la cessione del credito in suo favore da parte di INTESA
SANPAOLO s.p.a.
In proposito si osserva che, oltre alla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (parte II n. 148 del 2021), l'opposta ha prodotto sub doc. 14 l'estratto di
INTESA SANPAOLO della posizione a sofferenza di identificata con Controparte_5
il n. 954500000610, e lo stesso numero è compreso nella lista dei crediti ceduti da INTESA
SANPAOLO s.p.a. a (v. doc. 16 conv., pag. 2). Inoltre, l'opposta ha Controparte_1
dimostrato il possesso del contratto di mutuo a suo tempo concluso tra CP_3
pagina 4 di 8 e la (v. doc. 4 conv.) e tale circostanza Controparte_3 Controparte_5
comporta una presunzione grave e precisa in favore della cessione del relativo credito a
. Infatti, tale possesso non è altrimenti spiegabile che con l'applicazione nel caso CP_1
di specie dell'art. 1262 c.c., in base al quale il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito.
Risulta così provata la titolarità del credito in capo a Controparte_1
4. Procura
L'attore ha anche lamentato la nullità della procura rilasciata da a Controparte_1
in quanto quest'ultima non è iscritta nell'elenco degli intermediari Controparte_2
finanziari previsto dall'art. 106 T.U.B.
Sul punto, si rileva che la mancata iscrizione nell'elenco disciplinato dall'art. 106 T.U.B. da parte del servicer incide unicamente su profili di vigilanza, di competenza di Banca d'Italia, ma non comporta invalidità o vizi per gli atti compiuti dal mandatario non iscritto (v. in tal senso Cass. n. 7243/2024). L'eccezione è, quindi, infondata.
5. Estratto conto
L'attrice ha eccepito anche l'inammissibilità dell'ingiunzione, in quanto non è stato prodotto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
Al riguardo, si osserva anzitutto che il giudizio di opposizione a d.i. non è volto ad accertare la legittimità o meno dell'ingiunzione, ma a verificare l'esistenza o meno del credito. Ne deriva che non hanno rilievo le eccezioni meramente formali circa gli elementi probatori posti a base dell'ingiunzione.
Per completezza, si aggiunge che nel caso di specie effettivamente non è stato prodotto un estratto conto ex art. 50 TUB, ma la prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo è stata ugualmente fornita con la produzione del contratto di mutuo ipotecario (v. doc. 4 conv.), nel cui contesto la mutuataria ha rilasciato quietanza dell'erogazione della somma.
6. Nullità
Parte opponente, nel merito, ha lamentato che il mutuo ipotecario sarebbe nullo per difetto pagina 5 di 8 di causa e mancanza di traditio, con conseguente nullità della fideiussione rilasciata a garanzia.
In particolare, secondo l'attore, la causa del mutuo ipotecario sarebbe mancante in quanto tale contratto è stato stipulato per estinguere una precedente esposizione debitoria di nei confronti della banca, e, quindi, con il fine ultimo da parte dell'opposta CP_5
di ottenere ulteriori garanzie.
Per quanto riguarda la traditio, viene eccepito che sarebbe assente, in quanto l'operazione sarebbe stata meramente contabile: senza che la proprietà del denaro fosse effettivamente trasmessa all'opponente.
In proposito, si osserva che dall'esame delle condizioni contrattuali del mutuo emerge come lo stesso non fosse un mutuo di scopo, dal momento che nel contratto non vi è alcun riferimento o previsione circa la destinazione della somma mutuata. Da ciò deriva che la mutuataria era libera di impiegare l'importo erogato secondo le sue necessità. Come già accennato, nel contratto la mutuataria ha rilasciato quietanza della somma, la quale è quindi entrata nella sua disponibilità. Inoltre, dall'esame dell'estratto conto al 30/4/2013 (v. doc.
23 att.) risulta che parte della somma mutuata è stata utilizzata dalla Controparte_5 mediante un bonifico di sportello per l'estinzione di un conto ipotecario. Tale utilizzo da un lato smentisce il fatto che la somma non sia stata nella disponibilità della società e, dall'altro, è del tutto legittimo attesa l'assenza di una destinazione vincolata e concordata tra le parti.
L'eccezione di nullità del mutuo, e di conseguente invalidità della fideiussione, è, quindi, infondata.
7. Decadenza
Infine, parte opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., prevista nell'art. 9, lett. f, delle condizioni generali del contratto di mutuo
(v. doc. 4 conv.), in quanto non sottoscritta ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.
Conseguentemente, secondo l'opponente, la banca sarebbe incorsa nella decadenza semestrale ex art. 1957 c.c., di modo che non avrebbe più il potere di azionare il credito per cui è causa nei confronti del garante.
Sul punto, premesso che pacificamente l'ingiunto non è un consumatore – era infatti socio e pagina 6 di 8 Co a.u. – si rileva anzitutto che la deroga all'art. 1957 c.c. non Controparte_5
costituisce rinuncia ad eccezione di decadenza (v. in questo senso Cass. n. 9245/2007).
Nel caso di specie, inoltre, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la clausola in questione è stata effettivamente oggetto di specifica approvazione nell'art. 1 del contratto notarile.
Anche questa eccezione è, pertanto, infondata.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati. Pertanto, le domande di parte attrice vanno rigettata e, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 7395/2023 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
8. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, ad eccezione della fase istruttoria, la quale è stata meramente documentale, e di quella decisionale, che è stata solo orale, per le quali si applicano i parametri minimi.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
7395/2023 nei confronti di parte attrice opponente;
3) condanna altresì parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 21 gennaio 2025
pagina 7 di 8 Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Gian Maria Marletti, magistrato in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 8 di 8