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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 28/11/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 139/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 R.G. 139/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona della dott. Francesco Persico ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 139/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vito Mazzella, domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vanore Antonio, domiciliato come in atti;
RESISTENTE
E
(P. IVA ), in persona del rappresentante legale Controparte_2 P.IVA_2
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integral- mente riportate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio l' e la Parte_1 Controparte_3 impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120199054871912000 Controparte_2 notificatagli in data 03.03.2020 e relativa alle cartelle di pagamento nr.
07120120118842806000, 07120130120057445000, 07120140115496481000, emesse per il presunto mancato versamento della Tassa Automobilistica Regionale (TAR).
L'istante eccepiva la mancata notifica delle cartelle, l'intervenuta prescrizione triennale del credito e chiedeva dichiararsi l'inesistenza del diritto alla riscossione, con vittoria di spese e competenze di lite.
2
L si costituiva in giudizio eccependo il difetto Controparte_3 di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario e, resistendo alla domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto.
L'ente impositore, restava contumace. Controparte_2
Rileva questo Tribunale che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordi- nario.
Invero, le ragioni di credito sottese all'intimazione di pagamento impugnata so- no rappresentate dalla tassa automobilistica regionale (detta anche bollo auto), la quale è qualificabile come un tributo locale previsto dall'amministrazione finanziaria italiana che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle regioni italiane di residenza.
In relazione a tale profilo vanno richiamati i seguenti principi che si condivido- no:
- “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tri- butaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così indi- viduato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanzia- le) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'in- timazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.” (Cfr., Cass.
21642 del 28/07/2021).
- “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tri- butaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dal- la giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva.”(Cfr., Cass. 16986 del 25/05/2022).
La questione è stata definitivamente risolta dalle S.U. della S.C. di Cassazione, le quali hanno ribadito che “Quando il contribuente demanda al giudice l'esame della definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito, anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle stesse, la giurisdizione sulla vicenda va necessariamente attribuita alla giurisdizione del giudice
3
tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecu- tive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.” (Cfr., Cass. Sez. Un. n.
1394/2022)
Nel caso di spece, veniva impugnata un'intimazione di pagamento riferita a cre- diti tributari, la quale è atto pacificamente impugnabile innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria, anche in relazione a profili di prescrizione successiva alla notifica della
[...]
esattoriale, giusta i principi poc'anzi richiamati. Pt_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi il difetto di giuri- sdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario per carichi esattoriali riferi- bili a entrate tributarie.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liqui- date sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ai valori minimi, attesa la non complessità della vicenda in punto di diritto, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocrati- ca e nella persona del dott. Francesco Persico, definitivamente pronunciando sulla con- troversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_2
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione della Cor- te di Giustizia Tributaria competente per territorio e assegna alle parti il termine di tre mesi per procedere alla riassunzione innanzi al citato giudice;
3) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
, liquidate in Euro 923, 00 per compensi, oltre spese genera- Controparte_1 li, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Ischia, lì 27.11.2025
Il GIUDICE
Dott. Francesco Persico L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 R.G. 139/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona della dott. Francesco Persico ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 139/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vito Mazzella, domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vanore Antonio, domiciliato come in atti;
RESISTENTE
E
(P. IVA ), in persona del rappresentante legale Controparte_2 P.IVA_2
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integral- mente riportate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio l' e la Parte_1 Controparte_3 impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120199054871912000 Controparte_2 notificatagli in data 03.03.2020 e relativa alle cartelle di pagamento nr.
07120120118842806000, 07120130120057445000, 07120140115496481000, emesse per il presunto mancato versamento della Tassa Automobilistica Regionale (TAR).
L'istante eccepiva la mancata notifica delle cartelle, l'intervenuta prescrizione triennale del credito e chiedeva dichiararsi l'inesistenza del diritto alla riscossione, con vittoria di spese e competenze di lite.
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L si costituiva in giudizio eccependo il difetto Controparte_3 di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario e, resistendo alla domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto.
L'ente impositore, restava contumace. Controparte_2
Rileva questo Tribunale che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordi- nario.
Invero, le ragioni di credito sottese all'intimazione di pagamento impugnata so- no rappresentate dalla tassa automobilistica regionale (detta anche bollo auto), la quale è qualificabile come un tributo locale previsto dall'amministrazione finanziaria italiana che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle regioni italiane di residenza.
In relazione a tale profilo vanno richiamati i seguenti principi che si condivido- no:
- “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tri- butaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così indi- viduato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanzia- le) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'in- timazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.” (Cfr., Cass.
21642 del 28/07/2021).
- “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tri- butaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dal- la giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva.”(Cfr., Cass. 16986 del 25/05/2022).
La questione è stata definitivamente risolta dalle S.U. della S.C. di Cassazione, le quali hanno ribadito che “Quando il contribuente demanda al giudice l'esame della definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito, anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle stesse, la giurisdizione sulla vicenda va necessariamente attribuita alla giurisdizione del giudice
3
tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecu- tive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.” (Cfr., Cass. Sez. Un. n.
1394/2022)
Nel caso di spece, veniva impugnata un'intimazione di pagamento riferita a cre- diti tributari, la quale è atto pacificamente impugnabile innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria, anche in relazione a profili di prescrizione successiva alla notifica della
[...]
esattoriale, giusta i principi poc'anzi richiamati. Pt_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi il difetto di giuri- sdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario per carichi esattoriali riferi- bili a entrate tributarie.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liqui- date sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ai valori minimi, attesa la non complessità della vicenda in punto di diritto, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocrati- ca e nella persona del dott. Francesco Persico, definitivamente pronunciando sulla con- troversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_2
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione della Cor- te di Giustizia Tributaria competente per territorio e assegna alle parti il termine di tre mesi per procedere alla riassunzione innanzi al citato giudice;
3) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
, liquidate in Euro 923, 00 per compensi, oltre spese genera- Controparte_1 li, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Ischia, lì 27.11.2025
Il GIUDICE
Dott. Francesco Persico L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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