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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/11/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. UC IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 101 R.G. Cont. dell'anno
2023
TRA
- C.F./P.IVA Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata via
Vittorio Veneto n. 19 - San Marzano sul Sarno (SA) presso lo studio dell'avv.
TA IV, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
PARTE APPELLANTE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in via Antonio Cantore n.19 - Roma presso lo studio dell'avv. Maria
SA LA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
PARTE APPELLATA
E
1 - C.F. , in persona del Sindaco e legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via del Tempio di Giove n.
21 - Roma presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina e rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Maria SCLAFANI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE APPELLATA
E
- C.F. , in persona del sindaco pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore;
PARTE APPELLATA - contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 713/2022 del Giudice di Pace di
Latina, depositata in data 15/07/2022 nel giudizio R.G. n. 1839/2021;
CONCLUSIONI: per parte appellante, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “Nel riportarsi ai propri atti e documenti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Impugna tutto quanto eccepito dalla parte appellata, chiedendo che la causa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, venga introitata in decisione per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni”; per parte appellata, , all'udienza di precisazione delle Controparte_1 conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “Voglia l'On. Tribunale Civile di
Latina, contrariis rejectis: rigettare tutti i motivi di appello in quanto infondati in fatto ed in diritto come ampiamente esposto nell'atto difensivo, con conseguente totale conferma della sentenza di primo grado n. 713/22 emessa dal Giudice di Pace di Latina;
rigettare la richiesta di condanna a carico del Sig. di CP_1 restituzione delle somme incassate in virtù della sentenza di primo grado NON
ESSENDO STATA CORRISPOSTA ALCUNA SOMMA DA PARTE DI tanto è CP_4 vero che nessun documento è stato prodotto in tal senso;
condannare la
[...]
in solido con e in persona Parte_1 CP_2 Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per quanto di competenza, al
2 pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”; per parte appellata, (comparsa di costituzione e risposta): CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in adesione ai motivi di appello proposti dall : - in via preliminare di rito, accogliere i motivi di Parte_1 appello formulato dall e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado Pt_1 dichiarando inammissibile l'opposizione dal sig. ; - nel merito, accertare la CP_1 regolarità della notificazione degli atti de quibus dell e, per Parte_1
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado laddove ne ha dichiarato la non regolarità; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare come l'inadempimento relativo alla fase di riscossione sia imputabile solamente all e, di conseguenza, porre Pt_1 Parte_1 esclusivamente a suo carico la condanna alle spese di entrambe le fasi di giudizio, lasciando indenne da un'eventuale, e non creduta, condanna ex art. CP_2
91 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari come per legge del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09/01/2023, l
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 713/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Latina, depositata in data 15/07/2022 all'esito del giudizio R.G. n.
1839/2022, con cui, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a fermo amministrativo n. 09780201600004961000 proposta da per Controparte_1 carenza di interesse (essendo intervenuto il pagamento dell'importo di cui al preavviso di fermo), in parziale accoglimento della residua domanda di ripetizione delle somme versate, accertata incidentalmente l'irritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo, è stata condannata alla restituzione dell'importo di € 557,06.
(attore in primo grado), dedotta la mancata notifica del Controparte_1 preavviso di fermo amministrativo n. 09780201600004961000, notificato in data
16/02/2016 ed emesso sulla base della cartella esattoriale n. 09720150060387814000
3 (mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012 - Ruolo n.
2015/5584), della cartella esattoriale n. 09720150148700715000 (omesso pagamento infrazione al Codice della Strada commessa nell'anno 2011 -
[...]
- Ruolo n. 2015/8222, della cartella esattoriale n. Controparte_5
09720150121860309000 (omesso pagamento infrazione al Codice della Strada commessa nell'anno 2011 - - Ruolo n. Controparte_5 Controparte_5
2015/6648) e della cartella esattoriale n. 09720150173622485000 (omesso pagamento infrazione al Codice della Strada commessa nell'anno 2013 -
[...]
- Ruolo n. 2015/11238), Controparte_6 Controparte_7 nonché la nullità del fermo per annullamento di una delle cartelle poste a fondamento dello stesso provvedimento, ha convenuto in giudizio l'ente impositore ( CP_5
e e l'ente riscossore (
[...] Controparte_3 Parte_1
) al fine di sentir annullare il fermo amministrativo opposto, con
[...] conseguente declaratoria dell'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate dall e condanna della stessa alla restituzione del Parte_1 pagamento di € 923,29 effettuato nelle more del giudizio per consentire la vendita dell'auto.
Accolta la domanda proposta da , nei limiti sopra indicati, Controparte_1
l ha proposto appello avverso tale sentenza. Parte_1
A fondamento dell'appello proposto, parte appellante, qualificata la domanda in termini di impugnazione agli atti esecutivi, attesa la contestazione del quomodo dell'esecuzione del fermo amministrativo (omessa notifica del preavviso di fermo e delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione di fermo), ha dedotto la violazione dell'art. 617 c.p.c. e dedotto l'inammissibilità della domanda per incompetenza del
Giudice di pace adito e per inutile decorso del termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'ente opposto, ha ritenuto ammissibile la domanda, qualificandola come domanda di ripetizione dell'indebito.
Dedotta altresì l'errata valutazione circa la prova della notifica delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo, in violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ritualmente avvenuta, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale a persona
4 diversa dal destinatario (nel caso di specie, il portiere dello stabile) e, come tale, non necessitante, ai fini del perfezionamento, dell'invio di un'ulteriore raccomandata informativa al contribuente (la cui assenza, secondo parte appellante, costituirebbe, peraltro, mera irregolarità e non motivo di nullità della notifica), e rilevato l'omesso disconoscimento delle copie del referto di notifica versato in atti, l appellante CP_4 ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'irritualità della notifica (“la notifica del preavviso di fermo e delle cartelle recanti iscrizioni a ruolo di violazioni al CDS appare irrituale poiché effettuata al portiere senza alcuna dimostrazione dell'avvenuto invio della successiva comunicazione di avvenuta notifica cd. CAN”), con conseguente accertamento e declaratoria, di contro, dell'esistenza e regolarità della notifica delle richiamate cartelle di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo ed illegittimità della domanda formulata con l'atto introduttivo del primo grado.
Sulla scorta di tali premesse, parte appellante ha così concluso: “Voglia
l'On.le Giudice adito: A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto;
B) per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, disponendo il rigetto dell'opposizione proposta, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
C) condannare parte appellata alla restituzione delle somme incassate in virtù della sentenza di primo grado D) condannare parte appellata al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
1.1 Con comparsa del 03/05/2023 si è costituita in giudizio CP_2 che, aderendo ai motivi di appello formulati dall' Parte_1 in ordine all'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e alla regolarità delle notifiche del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento ad esso sottese, ha eccepito, in caso di conferma della sentenza impugnata, il difetto di legittimazione passiva, attesa l'attribuibilità dei vizi contestati, concernenti la fase esecutiva (omessa notifica degli atti prodromici), all'esclusiva competenza dell'ente riscossore, responsabile del procedimento di esecuzione e riscossione dei crediti esattoriali.
sulla scorta di tali motivi, ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo CP_2
Tribunale adito, contrariis reiectis in adesione ai motivi di appello proposti
5 dall : - in via preliminare di rito, accogliere i motivi di appello Parte_1 formulato dall e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado Pt_1 dichiarando inammissibile l'opposizione dal sig. ; - nel merito, accertare la CP_1 regolarità della notificazione degli atti de quibus dell e, per Parte_1
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado laddove ne ha dichiarato la non regolarità; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare come l'inadempimento relativo alla fase di riscossione sia imputabile solamente all e, di conseguenza, porre Pt_1 Parte_1 esclusivamente a suo carico la condanna alle spese di entrambe le fasi di giudizio, lasciando indenne da un'eventuale, e non creduta, condanna ex art. CP_2
91 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari come per legge del presente giudizio”.
1.2 Con comparsa depositata in data 8/5/2023 si è altresì costituito in giudizio
, il quale ha dedotto l'infondatezza del primo motivo di appello, Controparte_1 dovendo qualificarsi la domanda proposta come opposizione all'esecuzione e, in riferimento al secondo motivo di appello, ha rilevato come, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non sia stata fornita alcuna prova dell'avvenuta notifica del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento ad esso sottese, essendo egli venuto a conoscenza dell'avvenuta iscrizione del fermo in occasione della vendita del suo motoveicolo Moto Guzzi Tg. DB50390.
Ritenuta, dunque, la correttezza della decisione del Giudice di prime cure, parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Civile di Latina, contrariis rejectis: rigettare tutti i motivi di appello in quanto infondati in fatto ed in diritto come ampiamente esposto nell'atto difensivo, con conseguente totale conferma della sentenza di primo grado n. 713/22 emessa dal Giudice di Pace di Latina;
rigettare la richiesta di condanna a carico del Sig. di CP_1 restituzione delle somme incassate in virtù della sentenza di primo grado non essendo stata corrisposta alcuna somma da parte di , tanto è vero che nessun CP_4 documento è stato prodotto in tal senso;
condannare la Parte_1 in solido con e in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_3 rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle
6 spese dei due gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.3 Ritualmente citato in giudizio, il non si è costituito e, Controparte_3 con ordinanza del 16/05/2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
28/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va preliminarmente rilevato, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, un difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento n.
09720150060387814000, avente ad oggetto un credito tributario, quale la tassa automobilistica per l'anno 2012 (Ruolo n. 2015/5584), posta a fondamento del fermo amministrativo per cui è causa.
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass., S.U., n.14831/2008). Nella motivazione di tale ultima pronuncia si legge che “La decisione citata risulta condivisibile, anche alla luce delle successive pronunce di questa Corte, che hanno affermato che la cognizione del giudice tributario, nelle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria. Queste ON
TE, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto: Nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del d.P.R. n. 602 del 1973, artt.
49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla
7 giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) (Cass., S.U.,
n.7822/2020; conf. Cass., S.U. n.21642/2021)”.
In applicazione degli esposti principi, si è precisato che ricade nella cognizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione
(Cass., S.U. n. 8770/2016), nonché l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento e la relativa controversia non sia qualificabile come meramente esecutiva (Cass., S.U., n. 16986 del 2020; conf. Cass. n.32539/2024). Si è anche detto che la controversia relativa
8 all'impugnazione da parte del contribuente di un'intimazione di pagamento non rientra tra quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 26817/2024).
Inoltre, in materia di tasse automobilistiche, una risalente pronuncia delle ON
TE ha ritenuto l'impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie del "sollecito di pagamento", quale atto che precede l'esecuzione ed è assimilabile all'avviso di mora, la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del d.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. Un., n. 23832/2007). In quel caso le ON TE hanno affermato il principio secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all''an' o al 'quantum' del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (Cass. civ., Sez. un.,
26/03/2025, n. 8069).
A ciò si aggiunga che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
(Cass. civ., Sez. un., 29/01/2025, n.2098).
9 Posto quanto sopra, va, quindi, affermato che, in relazione alla domanda esperita da avverso le pretese tributarie, oggetto del presente Controparte_1 appello, la giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice tributario.
Ne consegue la possibilità di valutare l'opposizione a fermo amministrativo proposta per omessa notifica degli atti prodromici e relativa prescrizione del credito vantato, limitatamente alle cartelle di pagamento concernenti crediti extra tributari.
3. Con il primo motivo di appello, l ha Pt_1 Parte_1 dedotto la violazione dell'art. 617 c.p.c. per inammissibilità dell'opposizione proposta da , stante l'incompetenza del Giudice di pace adito e la Controparte_1 decorrenza del termine perentorio di venti giorni normativamente previsto ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi.
È opportuno effettuare una premessa circa la natura dell'azione proposta.
Il fermo amministrativo rappresenta una peculiare misura, disciplinata dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/73, diretta a garantire la riscossione di crediti già scaduti, a seguito dell'intervenuto decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo), dovendo l'Agente della riscossione notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (art. 86, comma 2, d.P.R. n.
602/73).
L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 04/07/2019, n.18041).
Il provvedimento di fermo non è, dunque, qualificabile come atto di espropriazione forzata e nemmeno come una misura alternativa all'esecuzione, bensì̀ come atto di natura esclusivamente cautelare-coercitiva (Cass., civ. sez. unite,
27/04/2018, n. 10261; Cass., civ., sez. unite, 22/07/2015, n. 15354), tanto che la sua
10 opposizione si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, nonché della conseguente pretesa di eseguire il fermo (Cass. civ., sez. II,
14/03/2024, n. 6790; Cass. civ., sez. III, 08/04/2020, n. 7756).
Il preavviso di fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 86, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha, dunque, la funzione di far conoscere al debitore l'imminente fermo dei suoi beni mobili registrati, in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni.
Al fermo non può, pertanto, essere riconosciuta la natura di atto esecutivo in senso stretto, trattandosi di misura puramente afflittiva non espropriativa volta ad indurre il debitore all'adempimento, avverso il quale il contribuente può proporre opposizione, introducendo un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato, come tale non soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c..
A ciò si aggiunga, in merito alla competenza, che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. civ. sez. II, 14/03/2024,
n.6790; Cass. civ., sez. VI, 12/09/2018, n.22150).
La competenza per valore e per materia si radica, dunque, in capo al giudice competente per materia e valore sul merito della pretesa creditoria.
L'opposizione a fermo amministrativo, fondato su cartelle di pagamento relative a somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, come nel caso di specie, qualificabile, come già osservato, come azione ordinaria di accertamento negativo del credito, in applicazione dei criteri di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011, va, dunque, proposta innanzi al Giudice di pace.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
11 4. Con il secondo motivo di appello, l ha Parte_1 censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'irritualità della notifica del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento sottese poiché effettuata al portiere dello stabile senza alcuna dimostrazione dell'avvenuto invio della successiva comunicazione di avvenuta notifica.
Comunicazione che, nella prospettazione dell'appellante, non sarebbe necessaria in caso di notifica eseguita a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, asseritamente avvenuta nel caso di specie.
Pare opportuno rilevare che, nel giudizio di primo grado, l'opponente, odierno appellato, ha fondato l'opposizione proposta sull'omessa notifica del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento, sottese al provvedimento di fermo opposto.
4.1 Sull'omessa notifica della cartella di pagamento, si osserva quanto segue.
Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento o di un preavviso di fermo contesti di averne ricevuto la notificazione, l'Agente per la riscossione deve dare la prova di aver eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass. n, 2790 del 2016, Cass. n. 21533 del
2017), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (Cass. sez. 6
- 5, n. 25292 del 11/10/2018) (Cass. civ., sez. V, 06/06/2022, ord. n. 18006).
Ed ancora si legge nella giurisprudenza di legittimità (motivazione della sentenza di seguito richiamata): «la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c. c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass., Sez. 5, n. 33563 del
28/12/2018, Rv. 652126 - 01). E ancora: «Nel caso di contestazione dell'atto
12 comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di 'vicinanza della prova', l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso» (Sez. 5, n. 30787 del 26/11/2019, Rv. 656342 -
01) (Cass. civ., sez. V, 06/06/2022, ord. n. 18006).
Nel caso di specie, l appellante non ha Parte_1 assolto l'onere probatorio su di essa gravante.
4.2 Si rendono necessarie le ulteriori considerazioni che seguono.
Nel caso di specie, viene in rilievo la questione relativa alla necessità dell'invio di una raccomandata informativa, indipendentemente dalla modalità della notifica (effettuata a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale), in tutti i casi di notifica a persona diversa dal destinatario.
Ci si chiede, dunque, se, in caso di notifica a persona diversa dal destinatario, sia o meno richiesto un ulteriore adempimento per la validità della notifica (invio di una comunicazione di avvenuta notifica), al fine di mettere il contribuente in condizioni di poter venire effettivamente a conoscenza della notifica di un atto che andrà ad incidere sulla sua sfera patrimoniale.
La notifica della cartella o del preavviso di fermo da parte della
Concessionaria per la riscossione può essere effettuata anche nelle mani del portiere, ma la necessità dell'invio dell'ulteriore raccomandata informativa si definisce in base agli organi ed agli strumenti utilizzati per la notifica.
Se la notifica è effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, l'art. 139 c.p.c., comma 4, prevede espressamente l'invio della raccomandata informativa (“il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”). Infatti, quanto alla notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, ex art. 139 c.p.c., in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell'atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall'ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, è necessaria, oltre alla sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario, con la conseguenza della
13 nullità della notifica in caso di omesso invio della raccomandata informativa (Cass., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18992; Cass., sez. 2, 30 giugno 2008, n. 17915).
Se, poi, la notificazione è effettuata presso il portiere con gli strumenti della notifica degli atti giudiziari civili, vi è ugualmente l'obbligo di invio della successiva raccomandata informativa, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma
5, aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1 marzo 2008 (Cass., sez. 3, 4 dicembre
2012, n. 21725; Cass., sez. 5, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass., sez. L, 21 agosto
2013, n. 19366).
Peraltro, la L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 1, (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) dispone che “in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte di chieda che la notificazione sia eseguita personalmente”.
La L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3, prevede, che “in mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 813, ha, poi, aggiunto, alla L.
n. 892 del 1982, art. 7, comma 3, in fine, che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario del medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
Il costo della raccomandata e a carico del mittente” (tale norma è priva di efficacia retroattiva per Cass., sez. 6-5, 10 aprile 2019, n. 10037).
Poi, l'art. 7, precisa all'ultimo comma, che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Se, invece, la notifica della cartella è effettuata in via diretta, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, quindi a mezzo posta ordinaria, non è necessario l'invio.
14 Invero, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Le modalità di notificazione a mezzo posta ordinaria sono disciplinate dal decreto 9 aprile 2001 (approvazione delle condizioni generali del servizio postale).
L'art. 32 del decreto 9 aprile 2001 (invii a firma) prevede che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta", mentre l'art. 39 dello stesso decreto (nuclei familiari) dispone che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere”.
Trattandosi di notificazione 'diretta' della cartella e del successivo preavviso di fermo si applica la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Invero, per questa Corte la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass., sez. 5, 17 gennaio
2020, n. 946; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708); trovano, quindi, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982
(Cass., sez. 5, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., sez. 6-5, 12 novembre 2018, n. 28872;
Cass., 13 giugno 2016, n. 12083; Cass., n. 17445/2017; Cass., n. 17598/2010; Cass.
n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass., n. 19771/2013; Cass., n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario;
Cass.,
15 sez. 6-5, 23 giugno 2014, n. 14190) e non vi è la necessità di redigere una apposita relata di notifica (Cass., 19 giugno 2009, n. 14327), come del resto ritenuto dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 23 luglio 2018), in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., 12 novembre 2018, n. 28872).
Con specifico riferimento alla notifica 'diretta' effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere, si ritiene non necessaria la successiva raccomandata informativa (Cass., sez. 5, 29 agosto 2019, n. 21815; 20 febbraio 2014, n.4020).
Si è, infatti, chiarito che, in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8293) (così Cass. civ., sez. trib., 30/06/2021, n.18484 in motivazione).
Ed ancora: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.
600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa 'semplice', e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un
16 rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Sez. 5, n.
2377 del 27/01/2022, Rv. 663662-01)” (Cass. civ., sez. V, 02/09/2024, n. 23478).
4.3 Nel caso di specie, ad eccezione della cartella di pagamento n.
09780201600004961000 che, come già osservato, esula dalla giurisdizione del giudice adito, le cartelle esattoriali n. n. 09720150121860309000 e n.
09720150173622485000 sono state oggetto non di notifica diretta effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere bensì di notifica a mezzo ufficiale giudiziario/messo notificatore.
In applicazione dei principi di diritto richiamati era, pertanto, necessaria la prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
Ancorché la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” faccia prova fino a querela di falso
(circostanza dedotta dall'appellante), va osservato come “l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (Cass. civ, sez. V, 27/08/2024, ord. n. 23194 in motivazione).
Non può, a tal fine, ritenersi idonea la documentazione prodotta in primo grado, denominata “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” (cfr. doc. 3a e 4a allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell , trattandosi di Parte_1 documenti provenienti da Equitalia Sud, ovvero dall'agente per la riscossione, poi divenuta . Parte_1
Invero, “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”, nel caso in cui la parte contro la quale esso è prodotto contesti - come avvenuto nelle fasi di merito del presente giudizio - la pretesa azionata (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 27 aprile 2016, n. 8290, non massimata) (Cass. civ., sez. III, 25/07/2025, ord. n. 21288).
17 Alla stregua della ratio sottesa a tale principio di diritto va altresì ritenuta non provata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 09720150173622485000
(cfr. doc. 2a, allegato al fascicolo di primo grado dell Parte_1
), non potendo al tal fine reputarsi idonea la documentazione prodotta,
[...] essendo, al contrario, necessaria la produzione degli avvisi di ricevimento.
Ne deriva, pertanto, che la notifica delle richiamate cartelle di pagamento non può ritenersi rituale.
A nulla rileva che la notifica del preavviso di fermo operata dall'appellante sia regolare (notifica diretta effettuata al portiere a mezzo posta ordinaria), atteso che il preavviso di fermo non può sussistere in assenza di atti prodromici validamente notificati.
Va, a tal proposito, richiamato il principio di diritto, enunciato in un caso di accertamento della falsità delle sottoscrizione apposte sugli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, e, dunque, di “invalidità” della notifica, applicabile al caso di specie in ragione della mancata prova della notifica, alla stregua del quale: La acclarata falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notificazioni delle cartelle di pagamento (peraltro non contestata dall'agente della riscossione, convenuto nel giudizio riguardante la querela di falso) implica il travolgimento del preavviso di fermo oggetto di causa in relazione alle cartelle oggetto del ricorso introduttivo. È venuto a sgretolarsi, infatti, il titolo giuridico giustificativo del preavviso di fermo, non potendo questo sussistere in assenza di atti prodromici validamente notificati (Cass. civ., sez. V, 23/07/2025, n.
20803).
L'omessa notifica degli atti presupposti rende, dunque, invalido il successivo preavviso di fermo, privandolo del suo fondamento giuridico.
Ne consegue che non può ritenersi legittimamente adottato un provvedimento di natura cautelare, quale il termo amministrativo, in difetto del corretto espletamento della procedura esecutiva a garanzia della quale esso è adottato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il secondo motivo di appello si rivela infondato e va, pertanto, rigettato.
18 5. Quanto alla posizione di la quale ha chiesto di accertare CP_2
l'imputabilità del vizio dell'atto impugnato in capo all Parte_1
, si osserva quanto segue.
[...]
Sul punto è opportuno richiamare il principio di diritto, fatto proprio da un recente intervento delle ON TE (chiamate a pronunciarsi sull'individuazione dei soggetti legittimati passivi in caso di impugnazione che investa il merito della pretesa), alla stregua del quale “sull'operatività dell'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n.
112, si fonda anche la giurisprudenza della Seconda sezione civile della Corte di cassazione in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex l. 24 novembre 1981,
n. 689, la quale afferma che lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016, n. 2016, e, in precedenza, 7 agosto
2003, n. 11926; 18 giugno 2002, n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; 29 gennaio 2014, n. 1985).
Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario (così Cass. 21 maggio 2013, n. 12385: «Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale»)” (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. un., 08/03/2022, n. 7514).
A ciò si aggiunga che laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'inesistenza della pretesa creditoria (avendo il ricorrente dedotto la prescrizione del credito azionato con le cartelle di pagamento sottese al fermo, che si atteggia come fatto estintivo del credito sostanziale), nonché i vizi della procedura di riscossione (quale l'omessa notifica delle cartelle di pagamento), come nel caso di specie, legittimato
19 passivo è anche l'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale contestata, e non solo l'ente riscossore.
Pertanto, i legittimati passivi del ricorso avverso un atto dell'esattore sono l'agente di riscossione o l'ente creditore, in base al vizio denunciato in atti dal contribuente.
Se il vizio riguarda l'attività di riscossione, legittimato passivo è l'agente di riscossione stesso;
se, invece, il vizio riguarda la pretesa in sé, legittimato passivo è
l'ente creditore.
Laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'inesistenza della pretesa creditoria
(avendo l'opponente dedotto la prescrizione del credito azionato con le cartelle di pagamento, che si atteggia come fatto estintivo del credito sostanziale) nonché i vizi della procedura di riscossione (quale l'omessa notifica delle cartelle di pagamento), come nel caso di specie, legittimato passivo è anche l'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale contestata, e non solo l'ente riscossore.
Va, tuttavia, osservato come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore (Cass. civ., sez. III, 12/02/2024, ord. n. 3870).
Tale ricostruzione trova, poi, un preciso aggancio nella disciplina positiva: infatti, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 prevede che «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Quest'ultima norma, in particolare, impone all'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente creditore quando sono in
20 gioco questioni attinenti al credito, se vuole evitare di “rispondere delle conseguenze della lite”.
Il fatto che, laddove l'agente non provveda in tal senso, è previsto che esso
“risponda delle conseguenze della lite”, implica, quindi, necessariamente: a) che è possibile che il giudizio di opposizione pervenga al suo esito anche senza la partecipazione dell'ente creditore;
b) che, anche senza la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, all'esito dell'opposizione esecutiva si forma, comunque, il giudicato sull'oggetto dell'opposizione stessa e, quindi, eventualmente anche sull'esistenza del credito, nei confronti dell'ente creditore (in caso contrario, l'agente della riscossione non potrebbe rispondere delle conseguenze della lite nei confronti dell'ente creditore, perché la decisione non sarebbe opponibile a quest'ultimo). Tutto ciò – quale ulteriore conseguenza – implica necessariamente che l'ente creditore non
è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive vere e proprie (diversamente da quelle cc.dd. recuperatorie sopra descritte), in caso di riscossione a mezzo ruolo, anche se può essere chiamato in causa (Cass. civ., sez. III, 12/02/2024, ord. n. 3870).
Va, dunque, osservato, con la giurisprudenza di legittimità come il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D. Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.
In applicazione di tale orientamento, si è tra il resto affermato che (Cass. ord.10528/17) “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa
21 all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore”
(Cass. civ., sez. trib., 04/04/2018, n.8295).
Parte appellata, nel giudizio di primo grado, ha proposto quali motivi di opposizione sia l'omessa notifica delle cartelle esattoriali, poste a fondamento del provvedimento di fermo, (facendo valere, dunque, vizi propri della procedura di riscossione), sia la prescrizione del relativo credito.
Sussiste, pertanto, la legittimazione di CP_2
6. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (così da ultimo Cass. civ., sez. III, ord., 17/05/2025, n. 13145), le spese del presente giudizio , liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00; parametri ridotti del 30% in relazione a tutte le fasi per la scarsa complessità della controversia ed il tenore delle difesa svolta, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
Quanto alla posizione di le spese vanno integralmente CP_2 compensate.
6. In ragione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto dall;
Parte_1
- condanna l alla rifusione delle spese di Pt_1 Parte_1 lite in favore di , che liquida in € 323,40 per compenso al Controparte_1
22 difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese tra le parti in giudizio e CP_2
Visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Latina, lì 21/11/2025
Il giudice
UC IT
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. UC IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 101 R.G. Cont. dell'anno
2023
TRA
- C.F./P.IVA Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata via
Vittorio Veneto n. 19 - San Marzano sul Sarno (SA) presso lo studio dell'avv.
TA IV, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
PARTE APPELLANTE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in via Antonio Cantore n.19 - Roma presso lo studio dell'avv. Maria
SA LA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
PARTE APPELLATA
E
1 - C.F. , in persona del Sindaco e legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via del Tempio di Giove n.
21 - Roma presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina e rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Maria SCLAFANI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE APPELLATA
E
- C.F. , in persona del sindaco pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore;
PARTE APPELLATA - contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 713/2022 del Giudice di Pace di
Latina, depositata in data 15/07/2022 nel giudizio R.G. n. 1839/2021;
CONCLUSIONI: per parte appellante, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “Nel riportarsi ai propri atti e documenti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Impugna tutto quanto eccepito dalla parte appellata, chiedendo che la causa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, venga introitata in decisione per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni”; per parte appellata, , all'udienza di precisazione delle Controparte_1 conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “Voglia l'On. Tribunale Civile di
Latina, contrariis rejectis: rigettare tutti i motivi di appello in quanto infondati in fatto ed in diritto come ampiamente esposto nell'atto difensivo, con conseguente totale conferma della sentenza di primo grado n. 713/22 emessa dal Giudice di Pace di Latina;
rigettare la richiesta di condanna a carico del Sig. di CP_1 restituzione delle somme incassate in virtù della sentenza di primo grado NON
ESSENDO STATA CORRISPOSTA ALCUNA SOMMA DA PARTE DI tanto è CP_4 vero che nessun documento è stato prodotto in tal senso;
condannare la
[...]
in solido con e in persona Parte_1 CP_2 Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per quanto di competenza, al
2 pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”; per parte appellata, (comparsa di costituzione e risposta): CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in adesione ai motivi di appello proposti dall : - in via preliminare di rito, accogliere i motivi di Parte_1 appello formulato dall e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado Pt_1 dichiarando inammissibile l'opposizione dal sig. ; - nel merito, accertare la CP_1 regolarità della notificazione degli atti de quibus dell e, per Parte_1
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado laddove ne ha dichiarato la non regolarità; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare come l'inadempimento relativo alla fase di riscossione sia imputabile solamente all e, di conseguenza, porre Pt_1 Parte_1 esclusivamente a suo carico la condanna alle spese di entrambe le fasi di giudizio, lasciando indenne da un'eventuale, e non creduta, condanna ex art. CP_2
91 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari come per legge del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09/01/2023, l
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 713/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Latina, depositata in data 15/07/2022 all'esito del giudizio R.G. n.
1839/2022, con cui, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a fermo amministrativo n. 09780201600004961000 proposta da per Controparte_1 carenza di interesse (essendo intervenuto il pagamento dell'importo di cui al preavviso di fermo), in parziale accoglimento della residua domanda di ripetizione delle somme versate, accertata incidentalmente l'irritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo, è stata condannata alla restituzione dell'importo di € 557,06.
(attore in primo grado), dedotta la mancata notifica del Controparte_1 preavviso di fermo amministrativo n. 09780201600004961000, notificato in data
16/02/2016 ed emesso sulla base della cartella esattoriale n. 09720150060387814000
3 (mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012 - Ruolo n.
2015/5584), della cartella esattoriale n. 09720150148700715000 (omesso pagamento infrazione al Codice della Strada commessa nell'anno 2011 -
[...]
- Ruolo n. 2015/8222, della cartella esattoriale n. Controparte_5
09720150121860309000 (omesso pagamento infrazione al Codice della Strada commessa nell'anno 2011 - - Ruolo n. Controparte_5 Controparte_5
2015/6648) e della cartella esattoriale n. 09720150173622485000 (omesso pagamento infrazione al Codice della Strada commessa nell'anno 2013 -
[...]
- Ruolo n. 2015/11238), Controparte_6 Controparte_7 nonché la nullità del fermo per annullamento di una delle cartelle poste a fondamento dello stesso provvedimento, ha convenuto in giudizio l'ente impositore ( CP_5
e e l'ente riscossore (
[...] Controparte_3 Parte_1
) al fine di sentir annullare il fermo amministrativo opposto, con
[...] conseguente declaratoria dell'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate dall e condanna della stessa alla restituzione del Parte_1 pagamento di € 923,29 effettuato nelle more del giudizio per consentire la vendita dell'auto.
Accolta la domanda proposta da , nei limiti sopra indicati, Controparte_1
l ha proposto appello avverso tale sentenza. Parte_1
A fondamento dell'appello proposto, parte appellante, qualificata la domanda in termini di impugnazione agli atti esecutivi, attesa la contestazione del quomodo dell'esecuzione del fermo amministrativo (omessa notifica del preavviso di fermo e delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione di fermo), ha dedotto la violazione dell'art. 617 c.p.c. e dedotto l'inammissibilità della domanda per incompetenza del
Giudice di pace adito e per inutile decorso del termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'ente opposto, ha ritenuto ammissibile la domanda, qualificandola come domanda di ripetizione dell'indebito.
Dedotta altresì l'errata valutazione circa la prova della notifica delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo, in violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ritualmente avvenuta, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale a persona
4 diversa dal destinatario (nel caso di specie, il portiere dello stabile) e, come tale, non necessitante, ai fini del perfezionamento, dell'invio di un'ulteriore raccomandata informativa al contribuente (la cui assenza, secondo parte appellante, costituirebbe, peraltro, mera irregolarità e non motivo di nullità della notifica), e rilevato l'omesso disconoscimento delle copie del referto di notifica versato in atti, l appellante CP_4 ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'irritualità della notifica (“la notifica del preavviso di fermo e delle cartelle recanti iscrizioni a ruolo di violazioni al CDS appare irrituale poiché effettuata al portiere senza alcuna dimostrazione dell'avvenuto invio della successiva comunicazione di avvenuta notifica cd. CAN”), con conseguente accertamento e declaratoria, di contro, dell'esistenza e regolarità della notifica delle richiamate cartelle di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo ed illegittimità della domanda formulata con l'atto introduttivo del primo grado.
Sulla scorta di tali premesse, parte appellante ha così concluso: “Voglia
l'On.le Giudice adito: A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto;
B) per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, disponendo il rigetto dell'opposizione proposta, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
C) condannare parte appellata alla restituzione delle somme incassate in virtù della sentenza di primo grado D) condannare parte appellata al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
1.1 Con comparsa del 03/05/2023 si è costituita in giudizio CP_2 che, aderendo ai motivi di appello formulati dall' Parte_1 in ordine all'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e alla regolarità delle notifiche del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento ad esso sottese, ha eccepito, in caso di conferma della sentenza impugnata, il difetto di legittimazione passiva, attesa l'attribuibilità dei vizi contestati, concernenti la fase esecutiva (omessa notifica degli atti prodromici), all'esclusiva competenza dell'ente riscossore, responsabile del procedimento di esecuzione e riscossione dei crediti esattoriali.
sulla scorta di tali motivi, ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo CP_2
Tribunale adito, contrariis reiectis in adesione ai motivi di appello proposti
5 dall : - in via preliminare di rito, accogliere i motivi di appello Parte_1 formulato dall e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado Pt_1 dichiarando inammissibile l'opposizione dal sig. ; - nel merito, accertare la CP_1 regolarità della notificazione degli atti de quibus dell e, per Parte_1
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado laddove ne ha dichiarato la non regolarità; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare come l'inadempimento relativo alla fase di riscossione sia imputabile solamente all e, di conseguenza, porre Pt_1 Parte_1 esclusivamente a suo carico la condanna alle spese di entrambe le fasi di giudizio, lasciando indenne da un'eventuale, e non creduta, condanna ex art. CP_2
91 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari come per legge del presente giudizio”.
1.2 Con comparsa depositata in data 8/5/2023 si è altresì costituito in giudizio
, il quale ha dedotto l'infondatezza del primo motivo di appello, Controparte_1 dovendo qualificarsi la domanda proposta come opposizione all'esecuzione e, in riferimento al secondo motivo di appello, ha rilevato come, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non sia stata fornita alcuna prova dell'avvenuta notifica del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento ad esso sottese, essendo egli venuto a conoscenza dell'avvenuta iscrizione del fermo in occasione della vendita del suo motoveicolo Moto Guzzi Tg. DB50390.
Ritenuta, dunque, la correttezza della decisione del Giudice di prime cure, parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Civile di Latina, contrariis rejectis: rigettare tutti i motivi di appello in quanto infondati in fatto ed in diritto come ampiamente esposto nell'atto difensivo, con conseguente totale conferma della sentenza di primo grado n. 713/22 emessa dal Giudice di Pace di Latina;
rigettare la richiesta di condanna a carico del Sig. di CP_1 restituzione delle somme incassate in virtù della sentenza di primo grado non essendo stata corrisposta alcuna somma da parte di , tanto è vero che nessun CP_4 documento è stato prodotto in tal senso;
condannare la Parte_1 in solido con e in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_3 rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle
6 spese dei due gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.3 Ritualmente citato in giudizio, il non si è costituito e, Controparte_3 con ordinanza del 16/05/2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
28/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va preliminarmente rilevato, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, un difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento n.
09720150060387814000, avente ad oggetto un credito tributario, quale la tassa automobilistica per l'anno 2012 (Ruolo n. 2015/5584), posta a fondamento del fermo amministrativo per cui è causa.
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass., S.U., n.14831/2008). Nella motivazione di tale ultima pronuncia si legge che “La decisione citata risulta condivisibile, anche alla luce delle successive pronunce di questa Corte, che hanno affermato che la cognizione del giudice tributario, nelle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria. Queste ON
TE, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto: Nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del d.P.R. n. 602 del 1973, artt.
49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla
7 giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) (Cass., S.U.,
n.7822/2020; conf. Cass., S.U. n.21642/2021)”.
In applicazione degli esposti principi, si è precisato che ricade nella cognizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione
(Cass., S.U. n. 8770/2016), nonché l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento e la relativa controversia non sia qualificabile come meramente esecutiva (Cass., S.U., n. 16986 del 2020; conf. Cass. n.32539/2024). Si è anche detto che la controversia relativa
8 all'impugnazione da parte del contribuente di un'intimazione di pagamento non rientra tra quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 26817/2024).
Inoltre, in materia di tasse automobilistiche, una risalente pronuncia delle ON
TE ha ritenuto l'impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie del "sollecito di pagamento", quale atto che precede l'esecuzione ed è assimilabile all'avviso di mora, la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del d.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. Un., n. 23832/2007). In quel caso le ON TE hanno affermato il principio secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all''an' o al 'quantum' del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (Cass. civ., Sez. un.,
26/03/2025, n. 8069).
A ciò si aggiunga che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
(Cass. civ., Sez. un., 29/01/2025, n.2098).
9 Posto quanto sopra, va, quindi, affermato che, in relazione alla domanda esperita da avverso le pretese tributarie, oggetto del presente Controparte_1 appello, la giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice tributario.
Ne consegue la possibilità di valutare l'opposizione a fermo amministrativo proposta per omessa notifica degli atti prodromici e relativa prescrizione del credito vantato, limitatamente alle cartelle di pagamento concernenti crediti extra tributari.
3. Con il primo motivo di appello, l ha Pt_1 Parte_1 dedotto la violazione dell'art. 617 c.p.c. per inammissibilità dell'opposizione proposta da , stante l'incompetenza del Giudice di pace adito e la Controparte_1 decorrenza del termine perentorio di venti giorni normativamente previsto ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi.
È opportuno effettuare una premessa circa la natura dell'azione proposta.
Il fermo amministrativo rappresenta una peculiare misura, disciplinata dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/73, diretta a garantire la riscossione di crediti già scaduti, a seguito dell'intervenuto decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo), dovendo l'Agente della riscossione notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (art. 86, comma 2, d.P.R. n.
602/73).
L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 04/07/2019, n.18041).
Il provvedimento di fermo non è, dunque, qualificabile come atto di espropriazione forzata e nemmeno come una misura alternativa all'esecuzione, bensì̀ come atto di natura esclusivamente cautelare-coercitiva (Cass., civ. sez. unite,
27/04/2018, n. 10261; Cass., civ., sez. unite, 22/07/2015, n. 15354), tanto che la sua
10 opposizione si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, nonché della conseguente pretesa di eseguire il fermo (Cass. civ., sez. II,
14/03/2024, n. 6790; Cass. civ., sez. III, 08/04/2020, n. 7756).
Il preavviso di fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 86, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha, dunque, la funzione di far conoscere al debitore l'imminente fermo dei suoi beni mobili registrati, in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni.
Al fermo non può, pertanto, essere riconosciuta la natura di atto esecutivo in senso stretto, trattandosi di misura puramente afflittiva non espropriativa volta ad indurre il debitore all'adempimento, avverso il quale il contribuente può proporre opposizione, introducendo un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato, come tale non soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c..
A ciò si aggiunga, in merito alla competenza, che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. civ. sez. II, 14/03/2024,
n.6790; Cass. civ., sez. VI, 12/09/2018, n.22150).
La competenza per valore e per materia si radica, dunque, in capo al giudice competente per materia e valore sul merito della pretesa creditoria.
L'opposizione a fermo amministrativo, fondato su cartelle di pagamento relative a somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, come nel caso di specie, qualificabile, come già osservato, come azione ordinaria di accertamento negativo del credito, in applicazione dei criteri di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011, va, dunque, proposta innanzi al Giudice di pace.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
11 4. Con il secondo motivo di appello, l ha Parte_1 censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'irritualità della notifica del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento sottese poiché effettuata al portiere dello stabile senza alcuna dimostrazione dell'avvenuto invio della successiva comunicazione di avvenuta notifica.
Comunicazione che, nella prospettazione dell'appellante, non sarebbe necessaria in caso di notifica eseguita a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, asseritamente avvenuta nel caso di specie.
Pare opportuno rilevare che, nel giudizio di primo grado, l'opponente, odierno appellato, ha fondato l'opposizione proposta sull'omessa notifica del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento, sottese al provvedimento di fermo opposto.
4.1 Sull'omessa notifica della cartella di pagamento, si osserva quanto segue.
Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento o di un preavviso di fermo contesti di averne ricevuto la notificazione, l'Agente per la riscossione deve dare la prova di aver eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass. n, 2790 del 2016, Cass. n. 21533 del
2017), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (Cass. sez. 6
- 5, n. 25292 del 11/10/2018) (Cass. civ., sez. V, 06/06/2022, ord. n. 18006).
Ed ancora si legge nella giurisprudenza di legittimità (motivazione della sentenza di seguito richiamata): «la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c. c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass., Sez. 5, n. 33563 del
28/12/2018, Rv. 652126 - 01). E ancora: «Nel caso di contestazione dell'atto
12 comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di 'vicinanza della prova', l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso» (Sez. 5, n. 30787 del 26/11/2019, Rv. 656342 -
01) (Cass. civ., sez. V, 06/06/2022, ord. n. 18006).
Nel caso di specie, l appellante non ha Parte_1 assolto l'onere probatorio su di essa gravante.
4.2 Si rendono necessarie le ulteriori considerazioni che seguono.
Nel caso di specie, viene in rilievo la questione relativa alla necessità dell'invio di una raccomandata informativa, indipendentemente dalla modalità della notifica (effettuata a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale), in tutti i casi di notifica a persona diversa dal destinatario.
Ci si chiede, dunque, se, in caso di notifica a persona diversa dal destinatario, sia o meno richiesto un ulteriore adempimento per la validità della notifica (invio di una comunicazione di avvenuta notifica), al fine di mettere il contribuente in condizioni di poter venire effettivamente a conoscenza della notifica di un atto che andrà ad incidere sulla sua sfera patrimoniale.
La notifica della cartella o del preavviso di fermo da parte della
Concessionaria per la riscossione può essere effettuata anche nelle mani del portiere, ma la necessità dell'invio dell'ulteriore raccomandata informativa si definisce in base agli organi ed agli strumenti utilizzati per la notifica.
Se la notifica è effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, l'art. 139 c.p.c., comma 4, prevede espressamente l'invio della raccomandata informativa (“il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”). Infatti, quanto alla notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, ex art. 139 c.p.c., in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell'atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall'ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, è necessaria, oltre alla sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario, con la conseguenza della
13 nullità della notifica in caso di omesso invio della raccomandata informativa (Cass., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18992; Cass., sez. 2, 30 giugno 2008, n. 17915).
Se, poi, la notificazione è effettuata presso il portiere con gli strumenti della notifica degli atti giudiziari civili, vi è ugualmente l'obbligo di invio della successiva raccomandata informativa, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma
5, aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1 marzo 2008 (Cass., sez. 3, 4 dicembre
2012, n. 21725; Cass., sez. 5, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass., sez. L, 21 agosto
2013, n. 19366).
Peraltro, la L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 1, (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) dispone che “in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte di chieda che la notificazione sia eseguita personalmente”.
La L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3, prevede, che “in mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 813, ha, poi, aggiunto, alla L.
n. 892 del 1982, art. 7, comma 3, in fine, che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario del medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
Il costo della raccomandata e a carico del mittente” (tale norma è priva di efficacia retroattiva per Cass., sez. 6-5, 10 aprile 2019, n. 10037).
Poi, l'art. 7, precisa all'ultimo comma, che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Se, invece, la notifica della cartella è effettuata in via diretta, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, quindi a mezzo posta ordinaria, non è necessario l'invio.
14 Invero, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Le modalità di notificazione a mezzo posta ordinaria sono disciplinate dal decreto 9 aprile 2001 (approvazione delle condizioni generali del servizio postale).
L'art. 32 del decreto 9 aprile 2001 (invii a firma) prevede che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta", mentre l'art. 39 dello stesso decreto (nuclei familiari) dispone che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere”.
Trattandosi di notificazione 'diretta' della cartella e del successivo preavviso di fermo si applica la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Invero, per questa Corte la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass., sez. 5, 17 gennaio
2020, n. 946; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708); trovano, quindi, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982
(Cass., sez. 5, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., sez. 6-5, 12 novembre 2018, n. 28872;
Cass., 13 giugno 2016, n. 12083; Cass., n. 17445/2017; Cass., n. 17598/2010; Cass.
n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass., n. 19771/2013; Cass., n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario;
Cass.,
15 sez. 6-5, 23 giugno 2014, n. 14190) e non vi è la necessità di redigere una apposita relata di notifica (Cass., 19 giugno 2009, n. 14327), come del resto ritenuto dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 23 luglio 2018), in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., 12 novembre 2018, n. 28872).
Con specifico riferimento alla notifica 'diretta' effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere, si ritiene non necessaria la successiva raccomandata informativa (Cass., sez. 5, 29 agosto 2019, n. 21815; 20 febbraio 2014, n.4020).
Si è, infatti, chiarito che, in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8293) (così Cass. civ., sez. trib., 30/06/2021, n.18484 in motivazione).
Ed ancora: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.
600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa 'semplice', e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un
16 rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Sez. 5, n.
2377 del 27/01/2022, Rv. 663662-01)” (Cass. civ., sez. V, 02/09/2024, n. 23478).
4.3 Nel caso di specie, ad eccezione della cartella di pagamento n.
09780201600004961000 che, come già osservato, esula dalla giurisdizione del giudice adito, le cartelle esattoriali n. n. 09720150121860309000 e n.
09720150173622485000 sono state oggetto non di notifica diretta effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere bensì di notifica a mezzo ufficiale giudiziario/messo notificatore.
In applicazione dei principi di diritto richiamati era, pertanto, necessaria la prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
Ancorché la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” faccia prova fino a querela di falso
(circostanza dedotta dall'appellante), va osservato come “l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (Cass. civ, sez. V, 27/08/2024, ord. n. 23194 in motivazione).
Non può, a tal fine, ritenersi idonea la documentazione prodotta in primo grado, denominata “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” (cfr. doc. 3a e 4a allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell , trattandosi di Parte_1 documenti provenienti da Equitalia Sud, ovvero dall'agente per la riscossione, poi divenuta . Parte_1
Invero, “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”, nel caso in cui la parte contro la quale esso è prodotto contesti - come avvenuto nelle fasi di merito del presente giudizio - la pretesa azionata (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 27 aprile 2016, n. 8290, non massimata) (Cass. civ., sez. III, 25/07/2025, ord. n. 21288).
17 Alla stregua della ratio sottesa a tale principio di diritto va altresì ritenuta non provata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 09720150173622485000
(cfr. doc. 2a, allegato al fascicolo di primo grado dell Parte_1
), non potendo al tal fine reputarsi idonea la documentazione prodotta,
[...] essendo, al contrario, necessaria la produzione degli avvisi di ricevimento.
Ne deriva, pertanto, che la notifica delle richiamate cartelle di pagamento non può ritenersi rituale.
A nulla rileva che la notifica del preavviso di fermo operata dall'appellante sia regolare (notifica diretta effettuata al portiere a mezzo posta ordinaria), atteso che il preavviso di fermo non può sussistere in assenza di atti prodromici validamente notificati.
Va, a tal proposito, richiamato il principio di diritto, enunciato in un caso di accertamento della falsità delle sottoscrizione apposte sugli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, e, dunque, di “invalidità” della notifica, applicabile al caso di specie in ragione della mancata prova della notifica, alla stregua del quale: La acclarata falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notificazioni delle cartelle di pagamento (peraltro non contestata dall'agente della riscossione, convenuto nel giudizio riguardante la querela di falso) implica il travolgimento del preavviso di fermo oggetto di causa in relazione alle cartelle oggetto del ricorso introduttivo. È venuto a sgretolarsi, infatti, il titolo giuridico giustificativo del preavviso di fermo, non potendo questo sussistere in assenza di atti prodromici validamente notificati (Cass. civ., sez. V, 23/07/2025, n.
20803).
L'omessa notifica degli atti presupposti rende, dunque, invalido il successivo preavviso di fermo, privandolo del suo fondamento giuridico.
Ne consegue che non può ritenersi legittimamente adottato un provvedimento di natura cautelare, quale il termo amministrativo, in difetto del corretto espletamento della procedura esecutiva a garanzia della quale esso è adottato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il secondo motivo di appello si rivela infondato e va, pertanto, rigettato.
18 5. Quanto alla posizione di la quale ha chiesto di accertare CP_2
l'imputabilità del vizio dell'atto impugnato in capo all Parte_1
, si osserva quanto segue.
[...]
Sul punto è opportuno richiamare il principio di diritto, fatto proprio da un recente intervento delle ON TE (chiamate a pronunciarsi sull'individuazione dei soggetti legittimati passivi in caso di impugnazione che investa il merito della pretesa), alla stregua del quale “sull'operatività dell'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n.
112, si fonda anche la giurisprudenza della Seconda sezione civile della Corte di cassazione in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex l. 24 novembre 1981,
n. 689, la quale afferma che lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016, n. 2016, e, in precedenza, 7 agosto
2003, n. 11926; 18 giugno 2002, n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; 29 gennaio 2014, n. 1985).
Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario (così Cass. 21 maggio 2013, n. 12385: «Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale»)” (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. un., 08/03/2022, n. 7514).
A ciò si aggiunga che laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'inesistenza della pretesa creditoria (avendo il ricorrente dedotto la prescrizione del credito azionato con le cartelle di pagamento sottese al fermo, che si atteggia come fatto estintivo del credito sostanziale), nonché i vizi della procedura di riscossione (quale l'omessa notifica delle cartelle di pagamento), come nel caso di specie, legittimato
19 passivo è anche l'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale contestata, e non solo l'ente riscossore.
Pertanto, i legittimati passivi del ricorso avverso un atto dell'esattore sono l'agente di riscossione o l'ente creditore, in base al vizio denunciato in atti dal contribuente.
Se il vizio riguarda l'attività di riscossione, legittimato passivo è l'agente di riscossione stesso;
se, invece, il vizio riguarda la pretesa in sé, legittimato passivo è
l'ente creditore.
Laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'inesistenza della pretesa creditoria
(avendo l'opponente dedotto la prescrizione del credito azionato con le cartelle di pagamento, che si atteggia come fatto estintivo del credito sostanziale) nonché i vizi della procedura di riscossione (quale l'omessa notifica delle cartelle di pagamento), come nel caso di specie, legittimato passivo è anche l'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale contestata, e non solo l'ente riscossore.
Va, tuttavia, osservato come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore (Cass. civ., sez. III, 12/02/2024, ord. n. 3870).
Tale ricostruzione trova, poi, un preciso aggancio nella disciplina positiva: infatti, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 prevede che «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Quest'ultima norma, in particolare, impone all'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente creditore quando sono in
20 gioco questioni attinenti al credito, se vuole evitare di “rispondere delle conseguenze della lite”.
Il fatto che, laddove l'agente non provveda in tal senso, è previsto che esso
“risponda delle conseguenze della lite”, implica, quindi, necessariamente: a) che è possibile che il giudizio di opposizione pervenga al suo esito anche senza la partecipazione dell'ente creditore;
b) che, anche senza la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, all'esito dell'opposizione esecutiva si forma, comunque, il giudicato sull'oggetto dell'opposizione stessa e, quindi, eventualmente anche sull'esistenza del credito, nei confronti dell'ente creditore (in caso contrario, l'agente della riscossione non potrebbe rispondere delle conseguenze della lite nei confronti dell'ente creditore, perché la decisione non sarebbe opponibile a quest'ultimo). Tutto ciò – quale ulteriore conseguenza – implica necessariamente che l'ente creditore non
è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive vere e proprie (diversamente da quelle cc.dd. recuperatorie sopra descritte), in caso di riscossione a mezzo ruolo, anche se può essere chiamato in causa (Cass. civ., sez. III, 12/02/2024, ord. n. 3870).
Va, dunque, osservato, con la giurisprudenza di legittimità come il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D. Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.
In applicazione di tale orientamento, si è tra il resto affermato che (Cass. ord.10528/17) “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa
21 all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore”
(Cass. civ., sez. trib., 04/04/2018, n.8295).
Parte appellata, nel giudizio di primo grado, ha proposto quali motivi di opposizione sia l'omessa notifica delle cartelle esattoriali, poste a fondamento del provvedimento di fermo, (facendo valere, dunque, vizi propri della procedura di riscossione), sia la prescrizione del relativo credito.
Sussiste, pertanto, la legittimazione di CP_2
6. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (così da ultimo Cass. civ., sez. III, ord., 17/05/2025, n. 13145), le spese del presente giudizio , liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00; parametri ridotti del 30% in relazione a tutte le fasi per la scarsa complessità della controversia ed il tenore delle difesa svolta, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
Quanto alla posizione di le spese vanno integralmente CP_2 compensate.
6. In ragione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto dall;
Parte_1
- condanna l alla rifusione delle spese di Pt_1 Parte_1 lite in favore di , che liquida in € 323,40 per compenso al Controparte_1
22 difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese tra le parti in giudizio e CP_2
Visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Latina, lì 21/11/2025
Il giudice
UC IT
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