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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/10/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2955/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Vittoria n. 16, presso Parte_1
lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone e Roberta Travia
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente
all'assegnazione della “Carta Docenti”, con riconoscimento del correlato importo annuo di € 500,00,
in relazione agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 2) condannare, quindi, il
in persona del pro-tempore ad accreditare in favore Controparte_1 CP_2
del ricorrente, sulla “Carta Docenti”, la somma di € 1.500,00, oltre al maggior importo fra interessi
legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3) condannare controparte al
1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei
procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e CP_1
2024/2025 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 23.9.2015 prevedeva la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era violativo del principio di non discriminazione;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il diritto oggetto di giudizio era stato affermato da Cass. n. 29961/2023. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 2 scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 CP_1
bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle
attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
3 supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 25.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2955/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Vittoria n. 16, presso Parte_1
lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone e Roberta Travia
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente
all'assegnazione della “Carta Docenti”, con riconoscimento del correlato importo annuo di € 500,00,
in relazione agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 2) condannare, quindi, il
in persona del pro-tempore ad accreditare in favore Controparte_1 CP_2
del ricorrente, sulla “Carta Docenti”, la somma di € 1.500,00, oltre al maggior importo fra interessi
legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3) condannare controparte al
1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei
procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e CP_1
2024/2025 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 23.9.2015 prevedeva la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era violativo del principio di non discriminazione;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il diritto oggetto di giudizio era stato affermato da Cass. n. 29961/2023. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 2 scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 CP_1
bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle
attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
3 supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 25.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla