Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 22/12/2025, n. 8357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8357 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08357/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04764/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4764 del 2025, proposto da
ER Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Giovanni Caramori, Luca Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Centro per L’Impiego di Sorrento, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITÀ
del silenzio serbato dal Centro per l’impiego di Sorrento sull’istanza d'accesso presentata ai sensi della legge n. 241/1990 in data 19 giugno 2025 da SAGITTER S.P.A. (doc. n. 1), a mezzo PEC (doc. n. 2), e sul diritto della stessa a ottenere, senza essere gravata da ulteriori oneri di produzione documentale, esibizione e copia conforme “dei documenti relativi e/o comunque avere informazioni circo LO STATO OCCUPAZIONALE di -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-) residente in (80061) -OMISSIS- N. 1”, in quanto creditrice della suddetta,
E PER LA NN
Della Regione Campania e/o Centro per l’Impiego di Sorrento a detta esibizione e rilascio di copia, ove occorra mediante la nomina di un commissario ad acta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. LO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ER s.p.a. ha impugnato innanzi a questo Tribunale, proponendo contestuale domanda cautelare, il rifiuto opposto dal Centro per l’Impiego di Sorrento sull’istanza d'accesso presentata in data 19 giugno 2025, volta ad ottenere la produzione documentale, esibizione e copia conforme “dei documenti relativi e/o comunque avere informazioni circa lo stato occupazionale di -OMISSIS-.
A fondamento della istanza di accesso ER s.p.a. aveva esposto che la controinteressata il 13 ottobre 2010 aveva sottoscritto con Compass Banca s.p.a. un contratto di finanziamento, poi ceduto ad essa ricorrente il 12 novembre 2024 (con comunicazione notificata il 19 novembre 2024), ai sensi dell’art. 1264 c.c.
Intendendo procedere a recuperare il credito nascente dal contratto oggetto di cessione, ER s.p.a. aveva presentato istanza di accesso, riscontrata negativamente dal Centro per l’Impiego di Sorrento con nota del 7 luglio 2025, in cui si evidenziava che: “In riferimento alla richiesta di cui in oggetto, si rappresenta che, ai fini della sua corretta evasione e della valutazione dell'attualità dell'interesse del soggetto interessato, si chiede di integrare l'istanza con le lettere interruttive dei termini prescrizionali del credito in questione e/o allegare, altresì, eventuale provvedimento giurisdizionale regolarmente notificato”.
ER s.p.a. nel ricorso ha evidenziato come l’istanza d’accesso contenesse sia l’indicazione del contratto di finanziamento, sia la lettera di cessione in suo favore, oltre alla procura dell’avvocato che l’aveva sottoscritta. In tal modo, sarebbe stata dimostrata l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, all’accesso inerente al diritto di credito vantato nei confronti della controinteressata.
In secondo luogo, non sarebbe stato consentito al Centro per l’Impiego resistente di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla richiesta di accesso – dal punto di vista di una sua possibile estinzione per prescrizione – essendo stata, tra l’altro, illegittimamente richiesta ulteriore documentazione di natura privatistica.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, il Tribunale, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ha trattenuto la causa per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Non vi è dubbio circa la titolarità in capo alla società ricorrente di una posizione giuridica soggettiva di natura sostanziale, costituita dal documentato diritto di credito, cui collegare un interesse personale, concreto ed attuale all’accesso, connesso all’esercizio di tale diritto.
Quanto alla sindacabilità della istanza, condivisibile giurisprudenza ha affermato che (Consiglio di Stato, Sezione VII, 21 marzo 2024, n. 2773) «Per accogliere le cd. istanze di accesso difensive (ovvero motivate dalla necessità dell'istante di articolare le proprie difese in un procedimento giurisdizionale) è necessario che: a) sussista un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie; b) sussista un certo "collegamento" tra atti richiesti e difese da apprestare; c) la richiesta ostensiva sia adeguatamente motivata dall'istante. Ciò in quanto l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l'appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa».
D’altronde, anche questa Sezione (T.A.R. Campania VIII Sezione 12 novembre 2025 n. 7390) ha recentemente ribadito che, secondo condivisibile giurisprudenza, «L'accesso difensivo richiede la necessaria strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, la quale si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi (Consiglio di Stato sez. V, 10/07/2025, n.6014). Ed ancora “Nell'istanza di accesso ai documenti a scopo difensivo non è sufficiente un generico riferimento ad esigenze difensive, riferite ad un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare” (Consiglio di Stato sez. V, 10/06/2025, n.5008)».
Alla luce dei richiamati orientamenti, sarebbe stato agevole accertare per l’autorità resistente che la società ricorrente nella sua istanza di accesso aveva dimostrato l’esistenza di un’obbligazione pecuniaria e, quindi, di rapporto di credito/debito in cui parte obbligata era la controinteressata, quale soggetto beneficiario di un contratto avente ad oggetto un finanziamento ricevuto dalla cedente Compass Banca s.p.a., contratto la cui posizione creditoria era stata oggetto di cessione in favore di ER s.p.a. mediante atto ritualmente notificato al debitore.
Dal punto di vista funzionale era evidente l’intenzione di ER s.p.a. di ottenere notizie circa la situazione occupazionale del debitore, onde accertarsi dell’esistenza di condizioni di garanzia patrimoniale del credito ceduto e rimasto insoddisfatto.
Ed è corretto ritenere che l’ambito di accertamento di competenza dell’autorità destinataria della domanda di accesso non possa estendersi oltre la verifica della verosimiglianza delle rappresentate esigenze di tutela, senza che si possa giungere a pretendere dall’istanza la prova di un grado assoluto di esistenza e di soddisfacimento del diritto sottostante, nel caso di specie il pagamento del debito.
Pertanto, l’avere ER s.p.a. dimostrato la titolarità del diritto di credito, nonché esposto le ragioni della richiesta di accesso avrebbero dovuto essere ritenute dal Centro dell’Impiego di Sorrento elementi sufficienti ad evadere favorevolmente la domanda.
Infine, quanto alle ragioni dell’accesso, dovendosi ritenere orbitanti intorno ad accertamenti finalizzati alla individuazione di strade percorribili per l’effettivo soddisfacimento del diritto, è da ritenersi sufficiente a giustificare l’istanza l’obiettivo di accertarsi dell’esistenza di occupazione lavorativa da parte del debitore, essendo solo una risposta in senso positivo presupposto per la proposizione di un’eventuale azione esecutiva.
In ragione dell’accoglimento del ricorso deve essere annullato il diniego opposto e dichiarato l’obbligo per il Centro dell’Impiego di Sorrento di consentire alla ricorrente di accedere alla documentazione richiesta, mediante esame ed estrazione di copia entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, o notificazione, se anteriore.
Le spese seguono al soccombenza con condanna il Centro dell’Impiego di Sorrento al relativo pagamento in favore della società ricorrente, da liquidarsi in complessivi €1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge. Spese compensate con la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego opposto all’istanza di accesso e dichiara l’obbligo per il Centro dell’Impiego di Sorrento di consentire alla ricorrente di accedere alla documentazione richiesta, mediante esame ed estrazione di copia entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, o notificazione, se anteriore.
Condanna il Centro dell’Impiego di Sorrento al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente nella misura di complessivi €1.500,00(millecinquecento), oltre accessori di legge. Spese compensate con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CO, Presidente, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.