Art. 1.
L'importo della tredicesima mensilita' attribuita ai personali statali a termine del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1916, n. 263 , e' corrisposto, per l'anno 1953, in due rate semestrali alle date, rispettivamente, del 1 luglio e del 16 dicembre.
La prima rata e' commisurata alla meta' del trattamento economico mensile lordo spettante al 1 luglio 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennita' di carovita, escluse le quote complementari.
La seconda rata e' determinata in misura pari alla differenza tra l'importo della tredicesima mensilita' calcolato sul trattamento economico mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennita' di carovita escluse le quote complementari, e l'importo della prima rata di cui al precedente comma.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell' art. 7 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 .
L'importo della tredicesima mensilita' attribuita ai personali statali a termine del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1916, n. 263 , e' corrisposto, per l'anno 1953, in due rate semestrali alle date, rispettivamente, del 1 luglio e del 16 dicembre.
La prima rata e' commisurata alla meta' del trattamento economico mensile lordo spettante al 1 luglio 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennita' di carovita, escluse le quote complementari.
La seconda rata e' determinata in misura pari alla differenza tra l'importo della tredicesima mensilita' calcolato sul trattamento economico mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennita' di carovita escluse le quote complementari, e l'importo della prima rata di cui al precedente comma.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell' art. 7 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 .