Sentenza 2 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2019, n. 18302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18302 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/07/2018 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG
ELISABETTA CESQUI
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore e CC il difensore presente illustra alla Corte i motivi di gravame e insiste nell'accoglimento dei motivi Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Elisabetta Cesqui, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Luca Cianferoni del Foro di Roma, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza, emessa in data 16/07/2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza, emessa il 19/06/2018 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stata applicata, nei confronti di GA VA, la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché indiziato del delitto di cui agli art. 110, 339 e 610, c. 1 e 2, c.p., 7 DL 152/1991, contestatogli, perché, in concorso con altri, con violenza e minaccia, aveva costretto ME NI CE, che si era lamentato delle modalità di guida dell'autovettura, su cui erano il GA e altri suoi accompagnatori, a trattenersi nell'area esterna del locale " Cafè Noir " e a non utilizzare il telefono cellulare;
minacce e violenze consistite nell'ostentare il proprio cognome evocativo dell'appartenenza ad una nota famiglia di 'ndrangheta e nel puntare la chiave dell'autovettura contro il collo del ME, provocandogli escoriazioni;
con l'aggravante di aver commesso il fatto con un'arma impropria e in più persone riunite e, per di più, avvalendosi delle condizioni descritte dall'art. 416 bis c.p.
2. GA VA, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi.
2.1 Vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, in relazione agli art.110, 610 c.p. e 273 c.p.p.. Nel caso di specie ricorrerebbe solo un episodio di minacce e non di violenza privata. La coercizione per pochi istanti non avrebbe valore e in ogni caso sarebbe stata posta in essere da soggetti sconosciuti, mentre, nel frattempo, il GA si era già allontanato dal luogo. L'episodio era avvenuto in tre fasi distinte: nella prima non era riscontrabile nulla di penalmente rilevante;
nella seconda, la minaccia di distruggere il cellulare era stata formulata da altri soggetti e nella terza era mancato l'evento coercitivo. Il semplice richiamo del cognome " GA" mancherebbe della necessaria oggettività per configurare una minaccia. Sulla scorta delle testimonianze assunte, si dovrebbe concludere per il riscontro di un semplice alterco fra i frequentatori del locale.
2.2 Vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, in relazione agli art.416 bis, comma 1, c.p. e 273 c.p. . La difesa aveva posto chiaramente la problematica, relativa all'insussistenza della circostanza aggravante in questione. Mancherebbe la verifica, richiesta ai Giudici del Riesame, circa il collegamento funzionale tra la condotta e la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo.
2.3 Vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. e), codice di rito, per manifesta illogicità della motivazione, quanto alla verifica del metodo mafioso. Le dichiarazioni delle persone presenti al fatto non sarebbero state adeguatamente e completamente esaminate e prese in considerazione, il che comporterebbe illogicità manifesta dell'ordinanza denunciata.
2.4 Vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di rito, quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante ex art. 416 bis c.p., per omesso esame delle argomentazioni addotte dalla difesa e conseguente motivazione apparente. L'episodio non dimostrerebbe il ricorso a modalità intimidatorie né, tanto meno, un atteggiamento deferente nei confronti dell'odierno ricorrente. Da ultimo, ad avviso della parte ricorrente, non si trarrebbero elementi utili, agli effetti della decisione, dal precedente penale per rissa, a carico del prevenuto.
2.5 Vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di rito, in relazione agli art. 610, comma n. 2, 339 c.p. e 273 c.p.p., essendo mancata la verifica anche della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p., trattandosi di una chiave pieghevole e non già di un'arma impropria.
2.6 Vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, in relazione agli art. 274 lett. c) e 275 c.p.p., non essendo state verificate compiutamente le esigenze cautelari, posto che si sarebbe dovuto tener conto della giovane età del ricorrente e della possibilità di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.7 Vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, in relazione all'art. 274 lett. A) c.p.p., non ricorrendo un effettivo pericolo di inquinamento probatorio e non rilevando il messaggio su Facebook, preso in considerazione nel provvedimento impugnato.
2.8 Vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, in relazione all'art. 274, comma n.1, c.p.p., essendo state formulate affermazioni meramente assertive circa l'attualità e adeguatezza e proporzionalità della misura. Con memoria depositata in data 31/12/2018 la difesa dell'imputato ha dedotto motivi nuovi con cui ha evidenziato, quanto alla circostanza aggravante ex art. 7 d.l. 152/91 (art. 416 bis c.p.), un sorta di autoreferenzialità nell'affermazione relativa al richiamo evocato con il cognome "GA", trattandosi nella sostanza di una congettura argomentativa e di un contrasto personale tra il ricorrente ed il ME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato. Nel provvedimento impugnato si dà atto compiutamente degli elementi di prova, a carico del prevenuto, riguardanti la sussistenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della fattispecie contestata, ex art. 610 c.p. e, nel contempo, delle aggravanti contestate. La principale fonte dell'accusa, vale a dire la p.o. ME NI CE, ha riferito l'evolversi dell'episodio, scaturito da un appunto formulato dal medesimo circa l'andatura del veicolo sul quale viaggiava l'odierno ricorrente, e sortito nella formulazione di minacce, congiunte al richiamo del cognome GA, noto in città come appartenente ad una famiglia di 'ndrangheta, e all'esibizione di un mazzo di chiavi, puntate sul collo del ME. La costrizione, nei confronti di quest'ultimo, si era poi realizzata nell'intimazione di star fermo e nella minaccia di frantumare in mille pezzi il suo cellulare, oltre che nel tentativo, posto in essere dal ricorrente dopo essere ritornato sul luogo della perpetrazione del reato, di colpire la vittima con un pugno o uno schiaffo. Emergono così sia l'avvenuto perfezionamento del reato aggravato di violenza privata sia l'efficacia intimidatoria del richiamo del cognome GA. Ulteriori elementi di riprova, secondo i giudici di merito, si traggono dalle deposizioni rese dai testi, presenti ai fatti, dettagliatamente riportate, nel contesto del provvedimento impugnato, e, per la maggior parte, convergenti e confermative della deposizione della parte lesa . Ne consegue la mancanza di fondamento delle censure avanzate dalla difesa nel ricorso odierno, sub 2.2 e 2.3. 2. Analogamente sono infondate le ulteriori censure, di natura argomentativa, dedotte sub 2.4 e 2.5 e richiamate nella memoria difensiva depositata in data 31/12/2018, con particolare riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416 bisic.p.. E' sufficiente evidenziare, al riguardo, che dalla motivazione, esposta nel provvedimento, si evince chiaramente il ricorso al metodo mafioso, tramite gli espressi riferimenti all'appartenenza dell'odierno ricorrente alla nota famiglia, negli ambienti criminali locali, e nell'uso, nella coercizione, di modalità minatorie e violente, causalmente collegate alla coercizione attuata dal GA. La motivazione risponde a tutte le problematiche di causa, mediante un esame progressivo e dettagliato delle varie fasi dell'episodio, che non possono essere parcellizzate, al fine di sottolinearne l'inoffensività, essendo conforme alle regole di valutazione degli elementi di prova una valutazione unitaria e complessiva, compiuta sulla base dei singoli atti, attribuibili al GA e ai soggetti che lo affiancavano, e agli effetti, di volta in volta provocati, sulle condizioni psicologiche della vittima del reato. A ciò si aggiunga inoltre che, nel provvedimento impugnato, tale motivazione risulta rafforzata dai riferimenti alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, Vincenzo Cristiano, circa l'appartenenza del ricorrente al gruppo dei Teganini, noti in città per comportamenti aggressivi e violenti.
3. Quanto poi alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivato, del tutto congruamente, in relazione a tale contesto di violenza e ad un precedente specifico del GA, di per se emblematico, per un reato di rissa aggravato, circa un rischio altissimo, concreto ed attuale di ricaduta nell'illecito del soggetto. Alla luce di tali argomentazioni si reputano altrettanto infondate le censure, mosse da parte ricorrente, sub 2.6, 2.7 e 2.8, non assumendo rilievo la giovane età del GA, quanto piuttosto la sua personalità violenta, così come emergente dal quadro complessivo delle risultanze processuali.Né, del resto, l'episodio, relativo al messaggio pubblicato su Facebook, depone in senso favorevole al ricorrente, trattandosi, così come correttamente interpretato dai giudici del merito, di un apposito ridimensionamento del fatto -reato, congiunto a compiacimento, in quanto tale sintomatico del contesto e della personalità del soggetto, ritenuto a ragione pericoloso in relazione al ripetersi in futuro di episodi di analoga portata.
4. Sulla base delle considerazioni esposte, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo determinare in C 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2019 Il Consigliere estensore II Presidente Caterina