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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13263/2024 promossa da: nata a [...] il [...], residente a[...]. 129/2, Parte_1 di professione badante, rappresentata e difesa come da procura speciale allegata telematicamente, dall'avv. Alessandra Angelucci, presso lo studio della quale, in Molinella (BO) Corso Mazzini n. 167, elegge domicilio e
, nato a [...] il [...] residente a[...]
n. 129/2, di professione imprenditore rappresentato e difeso, come da procura speciale allegata telematicamente, dall'avv. Emanuela Grandi (C.P. ), presso lo studio delia C.F._1 quale in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Marconi, elegge domicilio.
Con l'intervento del P.M in sede
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 17/12/2024; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Con ricorso congiuntamente proposto e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata Per_1
a TI il 27/06/2012.
Le parti ricorrenti hanno riferito che è cessato il loro rapporto di convivenza more uxorio.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione ha reso superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del
Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata).
I ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte riportate nel ricorso.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra i genitori non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla prole – con riguardo alla quale si svolge il sindacato del Tribunale - l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della stessa e la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) affida ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso Per_1
la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore la avrà presso di sé. I genitori, di comune accordo, cureranno l'educazione e l'istruzione della figlia. La figlia minore si trasferirà, insieme alla madre in un immobile condotto in locazione e sito a Baricella Via Savena Abbandonata n. 68/1;
2) dispone che il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita alla figlia nel rispetto della vita della figlia stessa, delle sue abitudini e per il suo miglior accudimento, fatti salvi diversi accordi con la madre, con le seguenti modalità:
- il lunedì e il giovedì il papà andrà a prendere all'uscita da "pallavolo" per poi Per_1
riportarla a casa dalla madre per le ore 20.30;
- il fine settimana, alterati: il venerdì il papà andrà a prendere presso l'abitazione della Per_1
pagina 2 di 4 madre, alle 18.30, con pernottamento presso il padre;
la mamma la andrà a riprendere il sabato mattina, per riportarla dal papà la domenica, verso per le ore 11:00, dove si tratterrà tutto il giorno. Il signor la riaccompagnerebbe presso la madre alle ore 20.30, dopo aver- Pt_2
consumato la cena con il papà;
- per sette giorni durante le festività natalizie, anche non consecutivi, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno del Natale o di Capodanno;
- per le festività pasquali, tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo;
- per sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando il concreto periodo che trascorrerà con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta della settimana spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
3) prende atto che le parti hanno specificato che le suddette modalità sono state concordate dalle parti sulla base delle esigenze di la quale, affetta da un "lieve ritardo cognitivo", ha Per_1
necessità di essere seguita costantemente nella redazione dei compiti scolastici, nonché nello svolgimento delle attività quotidiane e degli impegni di lavoro del padre, il quale, svolgendo un'attività artigianale in proprio (auto spurghi) è costantemente impegnato al lavoro. Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa;
4) obbliga il signor a contribuire al mantenimento della figlia versando Parte_2 Per_1
alla signora entro il giorno 1 di ogni mese, in via anticipata e per 12 mesi all'anno, Parte_1
la somma di euro 800,00 mensili, da rivalutarsi nel gennaio di ogni anno in base agli indici
Istat;
5) dispone che il sig. , sostenga il 50% delle spese straordinarie necessarie per la Parte_2
figlia, così come individuate e disciplinate dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia del
Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017 e segnatamente:
A) -spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate pagina 3 di 4 dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc..) non è in grado di offrire tempestive alternative, c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) -spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) dispone che l'assegno unico familiare venga percepito per intero dalla signora Parte_1
così come la stessa si gioverà per intero di eventuali detrazioni fiscali per la figlia;
7) dispone che le parti le condizioni del presente ricorso siano applicabili a far data dalla sottoscrizione dell'accordo;
8) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del _26.3.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13263/2024 promossa da: nata a [...] il [...], residente a[...]. 129/2, Parte_1 di professione badante, rappresentata e difesa come da procura speciale allegata telematicamente, dall'avv. Alessandra Angelucci, presso lo studio della quale, in Molinella (BO) Corso Mazzini n. 167, elegge domicilio e
, nato a [...] il [...] residente a[...]
n. 129/2, di professione imprenditore rappresentato e difeso, come da procura speciale allegata telematicamente, dall'avv. Emanuela Grandi (C.P. ), presso lo studio delia C.F._1 quale in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Marconi, elegge domicilio.
Con l'intervento del P.M in sede
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 17/12/2024; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Con ricorso congiuntamente proposto e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata Per_1
a TI il 27/06/2012.
Le parti ricorrenti hanno riferito che è cessato il loro rapporto di convivenza more uxorio.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione ha reso superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del
Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata).
I ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte riportate nel ricorso.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra i genitori non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla prole – con riguardo alla quale si svolge il sindacato del Tribunale - l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della stessa e la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) affida ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso Per_1
la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore la avrà presso di sé. I genitori, di comune accordo, cureranno l'educazione e l'istruzione della figlia. La figlia minore si trasferirà, insieme alla madre in un immobile condotto in locazione e sito a Baricella Via Savena Abbandonata n. 68/1;
2) dispone che il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita alla figlia nel rispetto della vita della figlia stessa, delle sue abitudini e per il suo miglior accudimento, fatti salvi diversi accordi con la madre, con le seguenti modalità:
- il lunedì e il giovedì il papà andrà a prendere all'uscita da "pallavolo" per poi Per_1
riportarla a casa dalla madre per le ore 20.30;
- il fine settimana, alterati: il venerdì il papà andrà a prendere presso l'abitazione della Per_1
pagina 2 di 4 madre, alle 18.30, con pernottamento presso il padre;
la mamma la andrà a riprendere il sabato mattina, per riportarla dal papà la domenica, verso per le ore 11:00, dove si tratterrà tutto il giorno. Il signor la riaccompagnerebbe presso la madre alle ore 20.30, dopo aver- Pt_2
consumato la cena con il papà;
- per sette giorni durante le festività natalizie, anche non consecutivi, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno del Natale o di Capodanno;
- per le festività pasquali, tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo;
- per sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando il concreto periodo che trascorrerà con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta della settimana spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
3) prende atto che le parti hanno specificato che le suddette modalità sono state concordate dalle parti sulla base delle esigenze di la quale, affetta da un "lieve ritardo cognitivo", ha Per_1
necessità di essere seguita costantemente nella redazione dei compiti scolastici, nonché nello svolgimento delle attività quotidiane e degli impegni di lavoro del padre, il quale, svolgendo un'attività artigianale in proprio (auto spurghi) è costantemente impegnato al lavoro. Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa;
4) obbliga il signor a contribuire al mantenimento della figlia versando Parte_2 Per_1
alla signora entro il giorno 1 di ogni mese, in via anticipata e per 12 mesi all'anno, Parte_1
la somma di euro 800,00 mensili, da rivalutarsi nel gennaio di ogni anno in base agli indici
Istat;
5) dispone che il sig. , sostenga il 50% delle spese straordinarie necessarie per la Parte_2
figlia, così come individuate e disciplinate dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia del
Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017 e segnatamente:
A) -spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate pagina 3 di 4 dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc..) non è in grado di offrire tempestive alternative, c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) -spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) dispone che l'assegno unico familiare venga percepito per intero dalla signora Parte_1
così come la stessa si gioverà per intero di eventuali detrazioni fiscali per la figlia;
7) dispone che le parti le condizioni del presente ricorso siano applicabili a far data dalla sottoscrizione dell'accordo;
8) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del _26.3.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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