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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5934/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. AL TA SO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 5934/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI VITO KATY che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI LEO GIUSEPPINA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e non Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/03/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONEche i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- il martedì dall'uscita da scuola (in pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche) sino al mattino seguente al riaccompagno a scuola (pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche);
- il giovedì dall'uscita da scuola (in pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche) sino al mattino seguente al riaccompagno a scuola (pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche);
- a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola (in pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche) al lunedì seguente al riaccompagno a scuola (pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche);
- durante le Vacanze natalizie, i minori trascorrano la Vigilia di Natale con la madre (dalle ore 18:00 alle ore 11:00 del giorno seguente), il giorno di Natale con il padre (dalle ore 11:00 alle ore 15:30 del giorno seguente, ovvero il 26 dicembre, quando si recheranno dalla madre) e Per_1 Per_2 trascorreranno ad anni alterni il 31 dicembre con un genitore (dalle ore 18:00 alle ore 11:00 del giorno seguente) e il primo gennaio (dalle ore 11:00 alle ore 18:00 del giorno 2 gennaio) con l'altro. Per quanto non espressamente convenuto per le vacanze natalizie si applicherà il calendario ordinario;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i bambini trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per le restanti vacanze pasquali si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale\weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre e la madre tengano con sé i figli per 2 settimane anche non consecutive in modo esclusivo. I periodi andranno comunicati all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno. In caso di disaccordo prevarranno le esigenze del padre negli anni pari e quelle della madre negli anni dispari. Per il restante periodo di vacanze scolastiche si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale\weekend di cui sopra. Durante il periodo di vacanze estive, salvo miglior accordo, i minori frequenteranno il centro estivo ed i genitori ne sosterranno il costo nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che il sig. versi, a titolo di concorso al mantenimento di e , alla sig.ra CP_1 Per_1 Per_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, €. 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) - importo da Pt_1 rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico e qualunque altro sussidio per la famiglia erogato o erogando da qualunque ente viene corrisposto in modo esclusivo alla sig.ra
. Pt_1
DISPONE che, salva diversa previsione, tutte le spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche, e ricreative, previamente concordate o necessitate e successivamente documentate, così come indicate nel Protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c in data 15.03.2016, che le parti dichiarano di conoscere, relative ai minori siano divise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori. Il costo per la mensa scolastica verrà suddivisa al 50% ciascuno tra i genitori.
DISPONE che l'abitazione familiare, le suppellettili e gli arredi ivi presenti vengano assegnati alla sig.ra . Il sig. ha occupato in modo esclusivo l'immobile de quo il mese di dicembre Pt_1 CP_1
2024 e dal 01.012025 si è trasferito altrove portando con sé tutti i suoi effetti personali. In relazione all'abitazione familiare il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di CP_1 Pt_1 complessivo di € 523,83 (pari alla somma del 50% dei seguenti importi: € 501,00 per la fornitura gas naturale nel periodo novembre/dicembre 2024, € 140,83 per fornitura energia elettrica del periodo novembre/ dicembre 2024, € 25,83 per fornitura energia elettrica del mese di gennaio 2025 e € 380,00 per la TARI) entro il mese di febbraio 2025.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. AL TA SO Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. AL TA SO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 5934/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI VITO KATY che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI LEO GIUSEPPINA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e non Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/03/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONEche i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- il martedì dall'uscita da scuola (in pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche) sino al mattino seguente al riaccompagno a scuola (pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche);
- il giovedì dall'uscita da scuola (in pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche) sino al mattino seguente al riaccompagno a scuola (pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche);
- a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola (in pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche) al lunedì seguente al riaccompagno a scuola (pari orario nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche);
- durante le Vacanze natalizie, i minori trascorrano la Vigilia di Natale con la madre (dalle ore 18:00 alle ore 11:00 del giorno seguente), il giorno di Natale con il padre (dalle ore 11:00 alle ore 15:30 del giorno seguente, ovvero il 26 dicembre, quando si recheranno dalla madre) e Per_1 Per_2 trascorreranno ad anni alterni il 31 dicembre con un genitore (dalle ore 18:00 alle ore 11:00 del giorno seguente) e il primo gennaio (dalle ore 11:00 alle ore 18:00 del giorno 2 gennaio) con l'altro. Per quanto non espressamente convenuto per le vacanze natalizie si applicherà il calendario ordinario;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i bambini trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per le restanti vacanze pasquali si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale\weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre e la madre tengano con sé i figli per 2 settimane anche non consecutive in modo esclusivo. I periodi andranno comunicati all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno. In caso di disaccordo prevarranno le esigenze del padre negli anni pari e quelle della madre negli anni dispari. Per il restante periodo di vacanze scolastiche si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale\weekend di cui sopra. Durante il periodo di vacanze estive, salvo miglior accordo, i minori frequenteranno il centro estivo ed i genitori ne sosterranno il costo nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che il sig. versi, a titolo di concorso al mantenimento di e , alla sig.ra CP_1 Per_1 Per_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, €. 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) - importo da Pt_1 rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico e qualunque altro sussidio per la famiglia erogato o erogando da qualunque ente viene corrisposto in modo esclusivo alla sig.ra
. Pt_1
DISPONE che, salva diversa previsione, tutte le spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche, e ricreative, previamente concordate o necessitate e successivamente documentate, così come indicate nel Protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c in data 15.03.2016, che le parti dichiarano di conoscere, relative ai minori siano divise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori. Il costo per la mensa scolastica verrà suddivisa al 50% ciascuno tra i genitori.
DISPONE che l'abitazione familiare, le suppellettili e gli arredi ivi presenti vengano assegnati alla sig.ra . Il sig. ha occupato in modo esclusivo l'immobile de quo il mese di dicembre Pt_1 CP_1
2024 e dal 01.012025 si è trasferito altrove portando con sé tutti i suoi effetti personali. In relazione all'abitazione familiare il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di CP_1 Pt_1 complessivo di € 523,83 (pari alla somma del 50% dei seguenti importi: € 501,00 per la fornitura gas naturale nel periodo novembre/dicembre 2024, € 140,83 per fornitura energia elettrica del periodo novembre/ dicembre 2024, € 25,83 per fornitura energia elettrica del mese di gennaio 2025 e € 380,00 per la TARI) entro il mese di febbraio 2025.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. AL TA SO Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.