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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N.595/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 595/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CARLO ALONGI, come da procura in atti RICORRENTE E
( nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.03.2025 parte ricorrente ha trasmesso note scritte contenenti le proprie conclusioni da ritenersi riportate e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. ha chiesto - a seguito della pronuncia della separazione Parte_1 personale dichiarata con nale di Viterbo n. 720/2024 - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con e Controparte_1 celebrato in data 26.2.1975 nel Comune di Cirò (dati atto: Parte II, Serie A, anno 1975), dando conto della sussistenza dei presupposti di legge cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente ritualmente citata e non comparsa. Nel corso del giudizio, nella contumacia della resistente, non risultando la necessità di assumere prove, all'esito della discussione, parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza di divorzio.
La domanda è fondata considerando a tal riguardo: a) che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione di provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi (sentenza definitiva del Tribunale di Viterbo n. 720/2024) e la cessazione di ogni rapporto tra di loro e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi in occasione della prima udienza di comparizione nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987; b) che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987, elementi, questi che danno conto del fatto che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
c) che v'è stato intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento. Atteso, infine, che in relazione alle spese nulla deve essere stabilito alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato il Parte_1
06/03/1955 a VASANELLO (VT) e nata il [...] elazione Controparte_1 al matrimonio celebrato in data 26.2.1975 nel Comune di CIRO' (dati atto: Parte II, Serie A, anno 1975), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune. 2. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 20/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 595/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CARLO ALONGI, come da procura in atti RICORRENTE E
( nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.03.2025 parte ricorrente ha trasmesso note scritte contenenti le proprie conclusioni da ritenersi riportate e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. ha chiesto - a seguito della pronuncia della separazione Parte_1 personale dichiarata con nale di Viterbo n. 720/2024 - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con e Controparte_1 celebrato in data 26.2.1975 nel Comune di Cirò (dati atto: Parte II, Serie A, anno 1975), dando conto della sussistenza dei presupposti di legge cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente ritualmente citata e non comparsa. Nel corso del giudizio, nella contumacia della resistente, non risultando la necessità di assumere prove, all'esito della discussione, parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza di divorzio.
La domanda è fondata considerando a tal riguardo: a) che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione di provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi (sentenza definitiva del Tribunale di Viterbo n. 720/2024) e la cessazione di ogni rapporto tra di loro e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi in occasione della prima udienza di comparizione nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987; b) che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987, elementi, questi che danno conto del fatto che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
c) che v'è stato intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento. Atteso, infine, che in relazione alle spese nulla deve essere stabilito alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato il Parte_1
06/03/1955 a VASANELLO (VT) e nata il [...] elazione Controparte_1 al matrimonio celebrato in data 26.2.1975 nel Comune di CIRO' (dati atto: Parte II, Serie A, anno 1975), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune. 2. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 20/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco