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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8458 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 21960/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21960 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente:
TRA
, ( CF-P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Pt_1
Generale dott. ing. , rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_2
separatamente dall'avv. Giuseppe Iervolino, (C.F. ) CodiceFiscale_1
e dall'avv. Gianpiero Mesco ( ), tutti elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati in Via Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Pt_1
Parte Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, Per_1
nonché delibera di conferimento incarico professionale
OPPONENTE
E on sede in Milano, Via San Prospero n. 4, Controparte_1
con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con numero di iscrizione e Codice Fiscale , ed iscritta al R.E.A. con il P.IVA_2
numero MI- 2560423, e per essa, in virtù di procura speciale del 07.10.2021,
per notaio avv. di Milano, Rep. N. 14.006, Racc. N. 9.210, Persona_2
rilasciata dall' amministratore unico e legale rappresentante CP_2
nato a [...] il [...], la con sede legale Parte_3
in MA, Via Curtatone n 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di MA , partita IVA numero , P.IVA_3 P.IVA_4
REA numero RM-1612099, in persona della procuratrice speciale dr.ssa
, nata a [...] [...], (CF: Parte_4 Pt_1
), giusta atto di nomina del 4 agosto 2021 C.F._3
dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. Controparte_3
, autenticato nelle firme dal Notaio di MA con
[...] Persona_3
Rep. N. 16394 e Rac. N. 7984, rappresentata e difesa giusta mandato alle liti rilasciata su autonomo foglio versata nel fascicolo d'ufficio dall'avv.
Giuseppe Sollazzo ( ) con studio in alla Piazza C.F._4 Pt_1
Vanvitelli 15 con il quale elegge domicilio telematico al seguente indirizzo
PEC: Email_1
OPPOSTA
- 2 - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2023 l' Parte_5
Parte
(d'ora in poi per brevità ha proposto opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 5207/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in
Parte data 4.9.2023, con il quale era stato ingiunto alla opponente il pagamento di € 164.986,08, oltre interessi ex artt 4 e 5 D. Lgs 231/02 dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, in favore della opposta, cessionaria del consorzio , quale saldo prestazioni di laboratorio Parte_6
generale e specialistico rese da detto consorzio negli anni 2021 e 2020, di cui alle fatture indicate, oltre spese, diritti ed onorari del provvedimento. In
particolare, articolava i seguenti motivi di opposizione: 1) Difetto di legittimazione/titolarità attiva in capo ad per CP_1
inefficacia/inopponibilità dell'atto di cessione;
2) Infondatezza nel merito della pretesa creditoria per avvenuto pagamento delle fatture azionate a seguito di compensazione con debiti della cedente;
3) Inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2001.
La opposta si costituiva in giudizio contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, in mancanza di richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la decisione, previa concessione dei
- 3 - termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 15/09/2025. In tale udienza preso atto delle note scritte rassegnate dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata
In merito, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione relativa alla legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto controverso), fondata sulla mancata
Parte accettazione della cessione da parte della
In merito alla legittimazione attiva ed alla opponibilità della cessione del credito, si osserva che la stessa è stata effettuata ex legge 30/04/1999, n. 130,
in virtù della quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione. In particolare, l'art. 4, 1° comma, prevede che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente,
del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì
applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi
1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 17”, mentre l'art.
4-bis
- 4 - espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”
Di conseguenza, non era necessaria l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, né questi poteva rifiutare la cessione ai sensi dell'art. 106,
comma 13, del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, norma derogata dallo specifico disposto dell'art. 4, comma 4 bis, cit..
Ne consegue che ai fini dell'opponibilità della cessione è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione avvenuta nel caso di specie come comprovato, e non contestato, dalla documentazione in atti.
Agli atti, infatti, vi sono il contratto di cessione di crediti stipulato in data 5
maggio 2020; l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
9.5.2020; la comunicazione della cessione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, all'Azienda sanitaria debitrice in data 27.05.2020.
Si rileva, poi, che la cessione di cui al presente giudizio è del 5 marzo 2020,
dunque anteriore all'art. 117, 4° comma bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, il quale, invece, ha previsto che “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili,
vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante
- 5 - la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso”.
Parte Le norme invocate dall' per sostenere che la sua accettazione espressa era necessaria ai fini dell'efficacia delle cessioni, ossia gli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923, si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. n.
22315 del 15/10/2020; in senso conforme, Cass. n. 32788 del 13/12/2019,
Cass. n. 30658 del 21/12/2017 ecc).
Quanto all'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, esso disciplina la cessione dei crediti relativi a contratti ancora in corso (cfr. Cass. n. 33344 del
21/12/2018), mentre nel caso in esame i crediti si riferiscono a contratti ormai ampiamente esauriti (contratti relativi alle annualità 2020 e 2021).
L'eccezione sollevata va, pertanto, rigettata.
Quanto alla eccepita compensazione occorre ricordare che in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore,
ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità
ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla
- 6 - nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi;
d'altra parte, il factor, cessionario di un credito anche futuro, può
opporre il suo acquisto al creditore pignorante anche prima che il credito ceduto venga ad esistenza (Cass. 28/07/2014, n. 17054).
Va poi precisato che quando la parte eccepisce la compensazione la stessa eccepisce un fatto estintivo della obbligazione avvenuta appunto tramite compensazione, cioè, opponente- ingiunto non contesta i fatti costitutivi del credito ceduto ma, opponendo un controcredito in compensazione, eccepisce un fatto estintivo della obbligazione medesima avvenuta tramite compensazione.
Nella fattispecie l'opponente a sostegno della eccepita compensazione si è
riportata alla nota del 10.10.2023 in cui si legge: ”
- 7 - Allora, va in primo luogo evidenziato che non tutti gli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto corrispondono, come si evince dalla nota in atti,
alle cifre indicate nelle notifiche di decurtazioni per compensazione, né vi
- 8 - Parte sono addebiti effettuati dalla per le mensilità di agosto e giugno 2020,
come ammesso dalla stessa opponente nella nota innanzi riprodotta e richiamata, relativamente a tali importi certamente l'eccezione sollevata non coglie nel segno.
Con riferimento, invece, agli altri importi afferenti le mensilità di maggio-
giugno 2021 e ottobre-settembre 2020, le compensazioni stabilite, a dire dell'opponente, con accordo del 19.2.2021 non sono comunque opponibili alla creditrice cessionaria, in quanto successive alla notificazione delle cessioni (v. pec in atti), ad eccezione per quelle relative ai mesi di maggio e giugno 2021.
Ma anche relativamente a tali mesi si osserva che nessun accordo formale stipulato dalle parti afferente la suddetta compensazione risulta prodotto ed anche nella richiesta di rateizzo in atti, il cedente contesta la debenza delle somme compensate per superamento del tetto di spesa, a suo dire,
Parte unilateralmente determinate dalla Con riferimento al superamento del
Parte tetto di spesa, giova premettere che, contrariamente a quanto sostiene la la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria
- 9 - accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della debitrice (Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. 20/01/2015, n. 826).
A sostegno dell'accordo la opponente ha richiamato solo la relazione innanzi riprodotta cui è allegata la surrichiamata richiesta in cui comunque il cedente contesta la debenza della somma per cui è stata disposta la compensazione
Tale nota, precostituita ai fini del giudizio, proveniente dalla stessa parte convenuta, non appare dotata di sufficiente forza probatoria ai fini di paralizzare la pretesa azionata. Ne consegue che non può ritenersi provato il
Pa controcredito eccepito in compensazione da parte della
Quanto alla pendenza del procedimento penale nei confronti dell'Amministratore del centro cedente, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che le condotte penalmente contestate risultano commesse fino al marzo 2020 (v. decreto di rinvio a giudizio). In ogni non vi è prova che le fatture oggetto del presente giudizio siano quelle “incriminate”. Così come dagli atti non emerge le fatture azionate nel presente giudizio siano identiche a quelle azionate nel procedimento n rg. 2592/2023 essendosi l'opponente limitato a richiamare gli estremi del suddetto procedimento senza depositare copia degli atti.
Infine, con riguardo alla contestazione di parte convenuta circa l'applicabilità
alla fattispecie degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche le prestazioni in campo
- 10 - sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D.Igs. 231/2002,
alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, le fasi iniziali del quale sono scandite, attraverso l'adozione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, da un'evidente manifestazione della potestà di Per_4
attribuita alla P.A.. Quello che prende forma, si qualifica ed assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare: ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Igs. 231/2002 e,
dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste (Cass.4/4/2017 n.17341). Dunque ai contratti di accreditamento di strutture sanitarie private presso le conclusi dopo 1'8.8.2002 è Pt_7
applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, visto che tale decreto legislativo considera come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in
- 11 - tal senso dovendo essere inteso il termine 'prezzo', impiegato sia dal legislatore.
Diverso è il caso del credito spettante ai farmacisti, per cui la Suprema Corte
ha invece chiarito che il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del
2002 non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo (Cass. sez. un., 20/11/2020,
n. 26496), situazione diversa dunque da quella che si prospetta per le strutture sanitarie accreditate.
Pertanto, anche tale eccezione va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo
Le spese processuali seguono la soccombenza della opponente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014,
aggiornato ai sensi del DM 147/22, tenendo conto del valore della controversia, delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate,
applicandosi i valori medi ridotti del 30%
P.Q.M.
- 12 - Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, disattesa ogni diverse stanze ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede definitivamente:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla e per effetto conferma Pt_8
il decreto n. 5207/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data
4.9.2023, che dichiara esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
in favore della opposta che si liquidano in €. 9872,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, nonchè IVA e
CPA nelle aliquote vigenti.
Napoli, 25 settembre 2025
IL GIUDICE
Dottssa Anna Maria Pezzullo
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 21960 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente:
TRA
, ( CF-P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Pt_1 Generale dott. ing. , rappresentata e difesa Parte_2 congiuntamente e separatamente dall'avv. Giuseppe Iervolino, (C.F.
[...]
) e dall'avv. Gianpiero Mesco C.F._1
- 13 - ( ), tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_2 Pt_1 Via Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Affari Legali della Parte predetta , in virtù di procura notarile alle liti per notar di Per_1 Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, nonché delibera di conferimento incarico professionale OPPONENTE
E
on sede in Milano, Via San Prospero n. Controparte_1 4, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con numero di iscrizione e Codice Fiscale ed iscritta al P.IVA_2 R.E.A. con il numero MI- 2560423, e per essa, in virtù di procura speciale del 07.10.2021, per notaio avv. di Milano, Rep. N. 14.006, Persona_2 Racc. N. 9.210, rilasciata dall' amministratore unico e legale rappresentante nato a [...] il [...], la CP_2 [...] con sede legale in MA, Via Curtatone n 3, codice Parte_3 fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA
, partita IVA numero , REA numero RM- P.IVA_3 P.IVA_4 1612099, in persona della procuratrice speciale dr.ssa , Parte_4 nata a [...] [...], (CF: ), giusta atto Pt_1 C.F._3 di nomina del 4 agosto 2021 dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. , autenticato nelle firme dal Controparte_3 Notaio di MA con Rep. N. 16394 e Rac. N. 7984, Persona_3 rappresentata e difesa giusta mandato alle liti rilasciata su autonomo foglio versata nel fascicolo d'ufficio dall'avv. Giuseppe Sollazzo ( ) con studio in alla Piazza Vanvitelli 15 con C.F._4 Pt_1 il quale elegge domicilio telematico al seguente indirizzo PEC:
Email_1 OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2023 l'
[...] Parte
(d'ora in poi per brevità ) ha proposto Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5207/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 4.9.2023, con il quale era stato ingiunto alla Parte opponente il pagamento di € 164.986,08, oltre interessi ex artt 4 e 5 D. Lgs 231/02 dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, in favore della opposta, cessionaria del consorzio , quale Parte_6
- 14 - saldo prestazioni di laboratorio generale e specialistico rese da detto consorzio negli anni 2021 e 2020, di cui alle fatture indicate, oltre spese, diritti ed onorari del provvedimento. In particolare, articolava i seguenti motivi di opposizione: 1) Difetto di legittimazione/titolarità attiva in capo ad per inefficacia/inopponibilità dell'atto di cessione;
2) CP_1 Infondatezza nel merito della pretesa creditoria per avvenuto pagamento delle fatture azionate a seguito di compensazione con debiti della cedente;
3) Inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2001. La opposta si costituiva in giudizio contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto. Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, in mancanza di richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 15/09/2025. In tale udienza preso atto delle note scritte rassegnate dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza. Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata In merito, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione relativa alla legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto controverso), Parte fondata sulla mancata accettazione della cessione da parte della . In merito alla legittimazione attiva ed alla opponibilità della cessione del credito, si osserva che la stessa è stata effettuata ex legge 30/04/1999, n. 130, in virtù della quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione. In particolare, l'art. 4, 1° comma, prevede che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 17”, mentre l'art.
4- bis espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge” Di conseguenza, non era necessaria l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, né questi poteva rifiutare la cessione ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, norma derogata dallo specifico disposto dell'art. 4, comma 4 bis, cit..
- 15 - Ne consegue che ai fini dell'opponibilità della cessione è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione avvenuta nel caso di specie come comprovato, e non contestato, dalla documentazione in atti. Agli atti, infatti, vi sono il contratto di cessione di crediti stipulato in data 5 maggio 2020; l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9.5.2020; la comunicazione della cessione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, all'Azienda sanitaria debitrice in data 27.05.2020. Si rileva, poi, che la cessione di cui al presente giudizio è del 5 marzo 2020, dunque anteriore all'art. 117, 4° comma bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, il quale, invece, ha previsto che “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso”. Parte Le norme invocate dall' per sostenere che la sua accettazione espressa era necessaria ai fini dell'efficacia delle cessioni, ossia gli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923, si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. n. 22315 del 15/10/2020; in senso conforme, Cass. n. 32788 del 13/12/2019, Cass. n. 30658 del 21/12/2017 ecc). Quanto all'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, esso disciplina la cessione dei crediti relativi a contratti ancora in corso (cfr. Cass. n. 33344 del 21/12/2018), mentre nel caso in esame i crediti si riferiscono a contratti ormai ampiamente esauriti (contratti relativi alle annualità 2020 e 2021). L'eccezione sollevata va, pertanto, rigettata. Quanto alla eccepita compensazione occorre ricordare che in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non
- 16 - se successivi;
d'altra parte, il factor, cessionario di un credito anche futuro, può opporre il suo acquisto al creditore pignorante anche prima che il credito ceduto venga ad esistenza (Cass. 28/07/2014, n. 17054). Va poi precisato che quando la parte eccepisce la compensazione la stessa eccepisce un fatto estintivo della obbligazione avvenuta appunto tramite compensazione, cioè, opponente- ingiunto non contesta i fatti costitutivi del credito ceduto ma, opponendo un controcredito in compensazione, eccepisce un fatto estintivo della obbligazione medesima avvenuta tramite compensazione. Nella fattispecie l'opponente a sostegno della eccepita compensazione si è riportata alla nota del 10.10.2023 in cui si legge: ”
- 17 -
Allora, va in primo luogo evidenziato che non tutti gli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto corrispondono, come si evince dalla nota in atti, alle cifre indicate nelle notifiche di decurtazioni per compensazione, Parte né vi sono addebiti effettuati dalla per le mensilità di agosto e giugno 2020, come ammesso dalla stessa opponente nella nota innanzi riprodotta
- 18 - e richiamata, relativamente a tali importi certamente l'eccezione sollevata non coglie nel segno. Con riferimento, invece, agli altri importi afferenti le mensilità di maggio-giugno 2021 e ottobre-settembre 2020, le compensazioni stabilite, a dire dell'opponente, con accordo del 19.2.2021 non sono comunque opponibili alla creditrice cessionaria, in quanto successive alla notificazione delle cessioni (v. pec in atti), ad eccezione per quelle relative ai mesi di maggio e giugno 2021. Ma anche relativamente a tali mesi si osserva che nessun accordo formale stipulato dalle parti afferente la suddetta compensazione risulta prodotto ed anche nella richiesta di rateizzo in atti, il cedente contesta la debenza delle somme compensate per superamento del tetto di spesa, a suo dire, Parte unilateralmente determinate dalla . Con riferimento al superamento del tetto di spesa, giova premettere che, contrariamente a quanto sostiene Parte la la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della debitrice (Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. 20/01/2015, n. 826). A sostegno dell'accordo la opponente ha richiamato solo la relazione innanzi riprodotta cui è allegata la surrichiamata richiesta in cui comunque il cedente contesta la debenza della somma per cui è stata disposta la compensazione Tale nota, precostituita ai fini del giudizio, proveniente dalla stessa parte convenuta, non appare dotata di sufficiente forza probatoria ai fini di paralizzare la pretesa azionata. Ne consegue che non può ritenersi provato il controcredito eccepito in compensazione Par da parte della Quanto alla pendenza del procedimento penale nei confronti dell'Amministratore del centro cedente, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che le condotte penalmente contestate risultano commesse fino al marzo 2020 (v. decreto di rinvio a giudizio). In ogni non vi è prova che le fatture oggetto del presente giudizio siano quelle “incriminate”. Così come dagli atti non emerge le fatture azionate nel presente giudizio siano identiche a quelle azionate nel procedimento n rg. 2592/2023 essendosi l'opponente limitato a richiamare gli estremi del suddetto procedimento senza depositare copia degli atti. Infine, con riguardo alla contestazione di parte convenuta circa l'applicabilità alla fattispecie degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche le
- 19 - prestazioni in campo sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D.Igs. 231/2002, alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, le fasi iniziali del quale sono scandite, attraverso l'adozione dei provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, da un'evidente manifestazione della potestà di attribuita alla P.A.. Quello che Per_4 prende forma, si qualifica ed assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare: ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Igs. 231/2002 e, dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste (Cass.4/4/2017 n.17341). Dunque ai contratti di accreditamento di strutture sanitarie private presso le conclusi dopo 1'8.8.2002 è Pt_7 applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, visto che tale decreto legislativo considera come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine 'prezzo', impiegato sia dal legislatore. Diverso è il caso del credito spettante ai farmacisti, per cui la Suprema Corte ha invece chiarito che il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo (Cass. sez. un., 20/11/2020, n. 26496), situazione diversa dunque da quella che si prospetta per le strutture sanitarie accreditate. Pertanto, anche tale eccezione va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo Le spese processuali seguono la soccombenza della opponente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato ai sensi del DM 147/22, tenendo conto del valore della controversia, delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i valori medi ridotti del 30%
P.Q.M.
- 20 - Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, disattesa ogni diverse stanze ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede definitivamente:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla e per effetto Pt_8 conferma il decreto n. 5207/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 4.9.2023, che dichiara esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio in favore della opposta che si liquidano in €. 9872,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, nonchè IVA e CPA nelle aliquote vigenti. Napoli, 25 settembre 2025
IL GIUDICE
Dottssa Anna Maria Pezzullo
- 21 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21960 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente:
TRA
, ( CF-P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Pt_1
Generale dott. ing. , rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_2
separatamente dall'avv. Giuseppe Iervolino, (C.F. ) CodiceFiscale_1
e dall'avv. Gianpiero Mesco ( ), tutti elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati in Via Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Pt_1
Parte Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, Per_1
nonché delibera di conferimento incarico professionale
OPPONENTE
E on sede in Milano, Via San Prospero n. 4, Controparte_1
con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con numero di iscrizione e Codice Fiscale , ed iscritta al R.E.A. con il P.IVA_2
numero MI- 2560423, e per essa, in virtù di procura speciale del 07.10.2021,
per notaio avv. di Milano, Rep. N. 14.006, Racc. N. 9.210, Persona_2
rilasciata dall' amministratore unico e legale rappresentante CP_2
nato a [...] il [...], la con sede legale Parte_3
in MA, Via Curtatone n 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di MA , partita IVA numero , P.IVA_3 P.IVA_4
REA numero RM-1612099, in persona della procuratrice speciale dr.ssa
, nata a [...] [...], (CF: Parte_4 Pt_1
), giusta atto di nomina del 4 agosto 2021 C.F._3
dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. Controparte_3
, autenticato nelle firme dal Notaio di MA con
[...] Persona_3
Rep. N. 16394 e Rac. N. 7984, rappresentata e difesa giusta mandato alle liti rilasciata su autonomo foglio versata nel fascicolo d'ufficio dall'avv.
Giuseppe Sollazzo ( ) con studio in alla Piazza C.F._4 Pt_1
Vanvitelli 15 con il quale elegge domicilio telematico al seguente indirizzo
PEC: Email_1
OPPOSTA
- 2 - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2023 l' Parte_5
Parte
(d'ora in poi per brevità ha proposto opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 5207/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in
Parte data 4.9.2023, con il quale era stato ingiunto alla opponente il pagamento di € 164.986,08, oltre interessi ex artt 4 e 5 D. Lgs 231/02 dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, in favore della opposta, cessionaria del consorzio , quale saldo prestazioni di laboratorio Parte_6
generale e specialistico rese da detto consorzio negli anni 2021 e 2020, di cui alle fatture indicate, oltre spese, diritti ed onorari del provvedimento. In
particolare, articolava i seguenti motivi di opposizione: 1) Difetto di legittimazione/titolarità attiva in capo ad per CP_1
inefficacia/inopponibilità dell'atto di cessione;
2) Infondatezza nel merito della pretesa creditoria per avvenuto pagamento delle fatture azionate a seguito di compensazione con debiti della cedente;
3) Inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2001.
La opposta si costituiva in giudizio contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, in mancanza di richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la decisione, previa concessione dei
- 3 - termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 15/09/2025. In tale udienza preso atto delle note scritte rassegnate dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata
In merito, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione relativa alla legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto controverso), fondata sulla mancata
Parte accettazione della cessione da parte della
In merito alla legittimazione attiva ed alla opponibilità della cessione del credito, si osserva che la stessa è stata effettuata ex legge 30/04/1999, n. 130,
in virtù della quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione. In particolare, l'art. 4, 1° comma, prevede che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente,
del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì
applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi
1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 17”, mentre l'art.
4-bis
- 4 - espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”
Di conseguenza, non era necessaria l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, né questi poteva rifiutare la cessione ai sensi dell'art. 106,
comma 13, del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, norma derogata dallo specifico disposto dell'art. 4, comma 4 bis, cit..
Ne consegue che ai fini dell'opponibilità della cessione è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione avvenuta nel caso di specie come comprovato, e non contestato, dalla documentazione in atti.
Agli atti, infatti, vi sono il contratto di cessione di crediti stipulato in data 5
maggio 2020; l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
9.5.2020; la comunicazione della cessione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, all'Azienda sanitaria debitrice in data 27.05.2020.
Si rileva, poi, che la cessione di cui al presente giudizio è del 5 marzo 2020,
dunque anteriore all'art. 117, 4° comma bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, il quale, invece, ha previsto che “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili,
vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante
- 5 - la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso”.
Parte Le norme invocate dall' per sostenere che la sua accettazione espressa era necessaria ai fini dell'efficacia delle cessioni, ossia gli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923, si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. n.
22315 del 15/10/2020; in senso conforme, Cass. n. 32788 del 13/12/2019,
Cass. n. 30658 del 21/12/2017 ecc).
Quanto all'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, esso disciplina la cessione dei crediti relativi a contratti ancora in corso (cfr. Cass. n. 33344 del
21/12/2018), mentre nel caso in esame i crediti si riferiscono a contratti ormai ampiamente esauriti (contratti relativi alle annualità 2020 e 2021).
L'eccezione sollevata va, pertanto, rigettata.
Quanto alla eccepita compensazione occorre ricordare che in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore,
ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità
ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla
- 6 - nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi;
d'altra parte, il factor, cessionario di un credito anche futuro, può
opporre il suo acquisto al creditore pignorante anche prima che il credito ceduto venga ad esistenza (Cass. 28/07/2014, n. 17054).
Va poi precisato che quando la parte eccepisce la compensazione la stessa eccepisce un fatto estintivo della obbligazione avvenuta appunto tramite compensazione, cioè, opponente- ingiunto non contesta i fatti costitutivi del credito ceduto ma, opponendo un controcredito in compensazione, eccepisce un fatto estintivo della obbligazione medesima avvenuta tramite compensazione.
Nella fattispecie l'opponente a sostegno della eccepita compensazione si è
riportata alla nota del 10.10.2023 in cui si legge: ”
- 7 - Allora, va in primo luogo evidenziato che non tutti gli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto corrispondono, come si evince dalla nota in atti,
alle cifre indicate nelle notifiche di decurtazioni per compensazione, né vi
- 8 - Parte sono addebiti effettuati dalla per le mensilità di agosto e giugno 2020,
come ammesso dalla stessa opponente nella nota innanzi riprodotta e richiamata, relativamente a tali importi certamente l'eccezione sollevata non coglie nel segno.
Con riferimento, invece, agli altri importi afferenti le mensilità di maggio-
giugno 2021 e ottobre-settembre 2020, le compensazioni stabilite, a dire dell'opponente, con accordo del 19.2.2021 non sono comunque opponibili alla creditrice cessionaria, in quanto successive alla notificazione delle cessioni (v. pec in atti), ad eccezione per quelle relative ai mesi di maggio e giugno 2021.
Ma anche relativamente a tali mesi si osserva che nessun accordo formale stipulato dalle parti afferente la suddetta compensazione risulta prodotto ed anche nella richiesta di rateizzo in atti, il cedente contesta la debenza delle somme compensate per superamento del tetto di spesa, a suo dire,
Parte unilateralmente determinate dalla Con riferimento al superamento del
Parte tetto di spesa, giova premettere che, contrariamente a quanto sostiene la la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria
- 9 - accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della debitrice (Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. 20/01/2015, n. 826).
A sostegno dell'accordo la opponente ha richiamato solo la relazione innanzi riprodotta cui è allegata la surrichiamata richiesta in cui comunque il cedente contesta la debenza della somma per cui è stata disposta la compensazione
Tale nota, precostituita ai fini del giudizio, proveniente dalla stessa parte convenuta, non appare dotata di sufficiente forza probatoria ai fini di paralizzare la pretesa azionata. Ne consegue che non può ritenersi provato il
Pa controcredito eccepito in compensazione da parte della
Quanto alla pendenza del procedimento penale nei confronti dell'Amministratore del centro cedente, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che le condotte penalmente contestate risultano commesse fino al marzo 2020 (v. decreto di rinvio a giudizio). In ogni non vi è prova che le fatture oggetto del presente giudizio siano quelle “incriminate”. Così come dagli atti non emerge le fatture azionate nel presente giudizio siano identiche a quelle azionate nel procedimento n rg. 2592/2023 essendosi l'opponente limitato a richiamare gli estremi del suddetto procedimento senza depositare copia degli atti.
Infine, con riguardo alla contestazione di parte convenuta circa l'applicabilità
alla fattispecie degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche le prestazioni in campo
- 10 - sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D.Igs. 231/2002,
alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, le fasi iniziali del quale sono scandite, attraverso l'adozione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, da un'evidente manifestazione della potestà di Per_4
attribuita alla P.A.. Quello che prende forma, si qualifica ed assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare: ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Igs. 231/2002 e,
dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste (Cass.4/4/2017 n.17341). Dunque ai contratti di accreditamento di strutture sanitarie private presso le conclusi dopo 1'8.8.2002 è Pt_7
applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, visto che tale decreto legislativo considera come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in
- 11 - tal senso dovendo essere inteso il termine 'prezzo', impiegato sia dal legislatore.
Diverso è il caso del credito spettante ai farmacisti, per cui la Suprema Corte
ha invece chiarito che il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del
2002 non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo (Cass. sez. un., 20/11/2020,
n. 26496), situazione diversa dunque da quella che si prospetta per le strutture sanitarie accreditate.
Pertanto, anche tale eccezione va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo
Le spese processuali seguono la soccombenza della opponente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014,
aggiornato ai sensi del DM 147/22, tenendo conto del valore della controversia, delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate,
applicandosi i valori medi ridotti del 30%
P.Q.M.
- 12 - Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, disattesa ogni diverse stanze ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede definitivamente:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla e per effetto conferma Pt_8
il decreto n. 5207/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data
4.9.2023, che dichiara esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
in favore della opposta che si liquidano in €. 9872,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, nonchè IVA e
CPA nelle aliquote vigenti.
Napoli, 25 settembre 2025
IL GIUDICE
Dottssa Anna Maria Pezzullo
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 21960 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente:
TRA
, ( CF-P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Pt_1 Generale dott. ing. , rappresentata e difesa Parte_2 congiuntamente e separatamente dall'avv. Giuseppe Iervolino, (C.F.
[...]
) e dall'avv. Gianpiero Mesco C.F._1
- 13 - ( ), tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_2 Pt_1 Via Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Affari Legali della Parte predetta , in virtù di procura notarile alle liti per notar di Per_1 Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, nonché delibera di conferimento incarico professionale OPPONENTE
E
on sede in Milano, Via San Prospero n. Controparte_1 4, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con numero di iscrizione e Codice Fiscale ed iscritta al P.IVA_2 R.E.A. con il numero MI- 2560423, e per essa, in virtù di procura speciale del 07.10.2021, per notaio avv. di Milano, Rep. N. 14.006, Persona_2 Racc. N. 9.210, rilasciata dall' amministratore unico e legale rappresentante nato a [...] il [...], la CP_2 [...] con sede legale in MA, Via Curtatone n 3, codice Parte_3 fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA
, partita IVA numero , REA numero RM- P.IVA_3 P.IVA_4 1612099, in persona della procuratrice speciale dr.ssa , Parte_4 nata a [...] [...], (CF: ), giusta atto Pt_1 C.F._3 di nomina del 4 agosto 2021 dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. , autenticato nelle firme dal Controparte_3 Notaio di MA con Rep. N. 16394 e Rac. N. 7984, Persona_3 rappresentata e difesa giusta mandato alle liti rilasciata su autonomo foglio versata nel fascicolo d'ufficio dall'avv. Giuseppe Sollazzo ( ) con studio in alla Piazza Vanvitelli 15 con C.F._4 Pt_1 il quale elegge domicilio telematico al seguente indirizzo PEC:
Email_1 OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2023 l'
[...] Parte
(d'ora in poi per brevità ) ha proposto Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5207/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 4.9.2023, con il quale era stato ingiunto alla Parte opponente il pagamento di € 164.986,08, oltre interessi ex artt 4 e 5 D. Lgs 231/02 dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, in favore della opposta, cessionaria del consorzio , quale Parte_6
- 14 - saldo prestazioni di laboratorio generale e specialistico rese da detto consorzio negli anni 2021 e 2020, di cui alle fatture indicate, oltre spese, diritti ed onorari del provvedimento. In particolare, articolava i seguenti motivi di opposizione: 1) Difetto di legittimazione/titolarità attiva in capo ad per inefficacia/inopponibilità dell'atto di cessione;
2) CP_1 Infondatezza nel merito della pretesa creditoria per avvenuto pagamento delle fatture azionate a seguito di compensazione con debiti della cedente;
3) Inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2001. La opposta si costituiva in giudizio contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto. Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, in mancanza di richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 15/09/2025. In tale udienza preso atto delle note scritte rassegnate dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza. Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata In merito, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione relativa alla legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto controverso), Parte fondata sulla mancata accettazione della cessione da parte della . In merito alla legittimazione attiva ed alla opponibilità della cessione del credito, si osserva che la stessa è stata effettuata ex legge 30/04/1999, n. 130, in virtù della quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione. In particolare, l'art. 4, 1° comma, prevede che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 17”, mentre l'art.
4- bis espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge” Di conseguenza, non era necessaria l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, né questi poteva rifiutare la cessione ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, norma derogata dallo specifico disposto dell'art. 4, comma 4 bis, cit..
- 15 - Ne consegue che ai fini dell'opponibilità della cessione è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione avvenuta nel caso di specie come comprovato, e non contestato, dalla documentazione in atti. Agli atti, infatti, vi sono il contratto di cessione di crediti stipulato in data 5 maggio 2020; l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9.5.2020; la comunicazione della cessione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, all'Azienda sanitaria debitrice in data 27.05.2020. Si rileva, poi, che la cessione di cui al presente giudizio è del 5 marzo 2020, dunque anteriore all'art. 117, 4° comma bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, il quale, invece, ha previsto che “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso”. Parte Le norme invocate dall' per sostenere che la sua accettazione espressa era necessaria ai fini dell'efficacia delle cessioni, ossia gli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923, si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. n. 22315 del 15/10/2020; in senso conforme, Cass. n. 32788 del 13/12/2019, Cass. n. 30658 del 21/12/2017 ecc). Quanto all'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, esso disciplina la cessione dei crediti relativi a contratti ancora in corso (cfr. Cass. n. 33344 del 21/12/2018), mentre nel caso in esame i crediti si riferiscono a contratti ormai ampiamente esauriti (contratti relativi alle annualità 2020 e 2021). L'eccezione sollevata va, pertanto, rigettata. Quanto alla eccepita compensazione occorre ricordare che in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non
- 16 - se successivi;
d'altra parte, il factor, cessionario di un credito anche futuro, può opporre il suo acquisto al creditore pignorante anche prima che il credito ceduto venga ad esistenza (Cass. 28/07/2014, n. 17054). Va poi precisato che quando la parte eccepisce la compensazione la stessa eccepisce un fatto estintivo della obbligazione avvenuta appunto tramite compensazione, cioè, opponente- ingiunto non contesta i fatti costitutivi del credito ceduto ma, opponendo un controcredito in compensazione, eccepisce un fatto estintivo della obbligazione medesima avvenuta tramite compensazione. Nella fattispecie l'opponente a sostegno della eccepita compensazione si è riportata alla nota del 10.10.2023 in cui si legge: ”
- 17 -
Allora, va in primo luogo evidenziato che non tutti gli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto corrispondono, come si evince dalla nota in atti, alle cifre indicate nelle notifiche di decurtazioni per compensazione, Parte né vi sono addebiti effettuati dalla per le mensilità di agosto e giugno 2020, come ammesso dalla stessa opponente nella nota innanzi riprodotta
- 18 - e richiamata, relativamente a tali importi certamente l'eccezione sollevata non coglie nel segno. Con riferimento, invece, agli altri importi afferenti le mensilità di maggio-giugno 2021 e ottobre-settembre 2020, le compensazioni stabilite, a dire dell'opponente, con accordo del 19.2.2021 non sono comunque opponibili alla creditrice cessionaria, in quanto successive alla notificazione delle cessioni (v. pec in atti), ad eccezione per quelle relative ai mesi di maggio e giugno 2021. Ma anche relativamente a tali mesi si osserva che nessun accordo formale stipulato dalle parti afferente la suddetta compensazione risulta prodotto ed anche nella richiesta di rateizzo in atti, il cedente contesta la debenza delle somme compensate per superamento del tetto di spesa, a suo dire, Parte unilateralmente determinate dalla . Con riferimento al superamento del tetto di spesa, giova premettere che, contrariamente a quanto sostiene Parte la la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della debitrice (Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. 20/01/2015, n. 826). A sostegno dell'accordo la opponente ha richiamato solo la relazione innanzi riprodotta cui è allegata la surrichiamata richiesta in cui comunque il cedente contesta la debenza della somma per cui è stata disposta la compensazione Tale nota, precostituita ai fini del giudizio, proveniente dalla stessa parte convenuta, non appare dotata di sufficiente forza probatoria ai fini di paralizzare la pretesa azionata. Ne consegue che non può ritenersi provato il controcredito eccepito in compensazione Par da parte della Quanto alla pendenza del procedimento penale nei confronti dell'Amministratore del centro cedente, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che le condotte penalmente contestate risultano commesse fino al marzo 2020 (v. decreto di rinvio a giudizio). In ogni non vi è prova che le fatture oggetto del presente giudizio siano quelle “incriminate”. Così come dagli atti non emerge le fatture azionate nel presente giudizio siano identiche a quelle azionate nel procedimento n rg. 2592/2023 essendosi l'opponente limitato a richiamare gli estremi del suddetto procedimento senza depositare copia degli atti. Infine, con riguardo alla contestazione di parte convenuta circa l'applicabilità alla fattispecie degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche le
- 19 - prestazioni in campo sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D.Igs. 231/2002, alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, le fasi iniziali del quale sono scandite, attraverso l'adozione dei provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, da un'evidente manifestazione della potestà di attribuita alla P.A.. Quello che Per_4 prende forma, si qualifica ed assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare: ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Igs. 231/2002 e, dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste (Cass.4/4/2017 n.17341). Dunque ai contratti di accreditamento di strutture sanitarie private presso le conclusi dopo 1'8.8.2002 è Pt_7 applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, visto che tale decreto legislativo considera come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine 'prezzo', impiegato sia dal legislatore. Diverso è il caso del credito spettante ai farmacisti, per cui la Suprema Corte ha invece chiarito che il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo (Cass. sez. un., 20/11/2020, n. 26496), situazione diversa dunque da quella che si prospetta per le strutture sanitarie accreditate. Pertanto, anche tale eccezione va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo Le spese processuali seguono la soccombenza della opponente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato ai sensi del DM 147/22, tenendo conto del valore della controversia, delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i valori medi ridotti del 30%
P.Q.M.
- 20 - Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, disattesa ogni diverse stanze ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede definitivamente:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla e per effetto Pt_8 conferma il decreto n. 5207/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 4.9.2023, che dichiara esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio in favore della opposta che si liquidano in €. 9872,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, nonchè IVA e CPA nelle aliquote vigenti. Napoli, 25 settembre 2025
IL GIUDICE
Dottssa Anna Maria Pezzullo
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