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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
14982 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14982 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Pontida n. 58 rappresentata e difesa dall'avv. MERCURIO ELEONORA
e
nato il [...] a [...], residente a [...]
Pontida n. 58 rappresentato e difeso dall'avv. MERCURIO ELEONORA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
A) Autorizzare i coniugi SIg.ri e a vivere separati, come di fatto Parte_1 Controparte_1 già avviene dal mese di agosto 2025, con l'obbligo del mutuo rispetto.
B) Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito riportate, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
C) Nessun assegno di mantenimento verrà versato da un coniuge a favore dell'altro essendo entrambi autosufficienti. D) L'abitazione coniugale di PP (VR) Via Pontida n. 58 in comproprietà al 50% dei coniugi verrà assegnata al SI. con tutti gli arredi e corredi. CP_1
E) La SI. , al fine di regolamentare gli aspetti economici patrimoniali della separazione e Pt_1 dirimere le controversie di carattere patrimoniale, si obbliga a trasferire la sua quota indivisa del
50% dell'immobile sito a PP (VR) in Via Pontida n. 58 e distinto al N.C.E.U. del medesimo
Comune al Foglio n. 46 mappali
1711 sub 3 p. T Cat. A/2 Cl. 2 v. 5 RC € 387,34
1711 sub 12 p. S1 Cat. C/6 Cl. 3 mq. 34 RC € 80,77 il tutto con proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi condominiali comuni tra cui in particolare quello distinti al C.F. del Comune di PP (VR) al Foglio n. 46 con mappale n.
1711 sub 13 p. S1-T-1 bene comune ai sub 1 usque 12 non censibile (vano scala-cortile.scivolo-corsia di accesso ai garages).
Fatti salvi i dati catastali più esatti e recenti.
F) Il trasferimento di cui al precedente pto. E) avverrà a cura e spese del SI. tramite Controparte_1 il ministero del notaio dal medesimo incaricato entro e non oltre sessanta giorni dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
G) L'autovettura Mini Cooper Tg. HA652ED, attualmente intestata alla SI.ra , Parte_1 rimarrà in proprietà ed in uso esclusivo alla SI.ra . Pt_1
H) La autovettura E-Hybrid Tg. HA269ED, attualmente intestata al SI. Parte_2 CP_1
, rimarrà in proprietà ed in uso esclusivo al SI.
[...] CP_1
I) La custodia dei due gatti PE e TÒ rimarrà in via esclusiva al SI. , col quale Controparte_1 pertanto continueranno ad abitare. La SI.ra contribuirà nella misura del 50% alle spese Pt_1 veterinarie necessarie e preventivamente concordate tra i coniugi.
J) Spese di lite interamente a carico della SI.ra . Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/11/2025, e Parte_1 CP_1
– sul presupposto che avevano contratto matrimonio il 7/6/2008 e che dall'unione non
[...] erano nati figli – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto la regolamentazione di vari aspetti economici, tra cui l'impegno della sig.ra a trasferire (con successivo atto notarile) al sig. la quota indivisa Pt_1 CP_1 dell'immobile in comproprietà, con accollo da parte di quest'ultimo del mutuo e della completa liberazione della sig. . Pt_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 1/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(VR) e nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in Controparte_1 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
17, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2008;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
FA AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14982 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Pontida n. 58 rappresentata e difesa dall'avv. MERCURIO ELEONORA
e
nato il [...] a [...], residente a [...]
Pontida n. 58 rappresentato e difeso dall'avv. MERCURIO ELEONORA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
A) Autorizzare i coniugi SIg.ri e a vivere separati, come di fatto Parte_1 Controparte_1 già avviene dal mese di agosto 2025, con l'obbligo del mutuo rispetto.
B) Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito riportate, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
C) Nessun assegno di mantenimento verrà versato da un coniuge a favore dell'altro essendo entrambi autosufficienti. D) L'abitazione coniugale di PP (VR) Via Pontida n. 58 in comproprietà al 50% dei coniugi verrà assegnata al SI. con tutti gli arredi e corredi. CP_1
E) La SI. , al fine di regolamentare gli aspetti economici patrimoniali della separazione e Pt_1 dirimere le controversie di carattere patrimoniale, si obbliga a trasferire la sua quota indivisa del
50% dell'immobile sito a PP (VR) in Via Pontida n. 58 e distinto al N.C.E.U. del medesimo
Comune al Foglio n. 46 mappali
1711 sub 3 p. T Cat. A/2 Cl. 2 v. 5 RC € 387,34
1711 sub 12 p. S1 Cat. C/6 Cl. 3 mq. 34 RC € 80,77 il tutto con proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi condominiali comuni tra cui in particolare quello distinti al C.F. del Comune di PP (VR) al Foglio n. 46 con mappale n.
1711 sub 13 p. S1-T-1 bene comune ai sub 1 usque 12 non censibile (vano scala-cortile.scivolo-corsia di accesso ai garages).
Fatti salvi i dati catastali più esatti e recenti.
F) Il trasferimento di cui al precedente pto. E) avverrà a cura e spese del SI. tramite Controparte_1 il ministero del notaio dal medesimo incaricato entro e non oltre sessanta giorni dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
G) L'autovettura Mini Cooper Tg. HA652ED, attualmente intestata alla SI.ra , Parte_1 rimarrà in proprietà ed in uso esclusivo alla SI.ra . Pt_1
H) La autovettura E-Hybrid Tg. HA269ED, attualmente intestata al SI. Parte_2 CP_1
, rimarrà in proprietà ed in uso esclusivo al SI.
[...] CP_1
I) La custodia dei due gatti PE e TÒ rimarrà in via esclusiva al SI. , col quale Controparte_1 pertanto continueranno ad abitare. La SI.ra contribuirà nella misura del 50% alle spese Pt_1 veterinarie necessarie e preventivamente concordate tra i coniugi.
J) Spese di lite interamente a carico della SI.ra . Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/11/2025, e Parte_1 CP_1
– sul presupposto che avevano contratto matrimonio il 7/6/2008 e che dall'unione non
[...] erano nati figli – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto la regolamentazione di vari aspetti economici, tra cui l'impegno della sig.ra a trasferire (con successivo atto notarile) al sig. la quota indivisa Pt_1 CP_1 dell'immobile in comproprietà, con accollo da parte di quest'ultimo del mutuo e della completa liberazione della sig. . Pt_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 1/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(VR) e nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in Controparte_1 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
17, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2008;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
FA AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra