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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1579/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1579/2024
tra in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. e del Procuratore, Parte_1 Parte_2
Sig. con sede legale in 20093 Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volta n°16, P.Iva Parte_3
, rappresentata e difesa in forza della procura generale rilasciata in data 17 novembre 2021, P.IVA_1
Rep. N°6244 dagli Avvocati del Foro di Milano Avv. Marco Sebastiano Accorra', C.F.
ed Avv. Stefania Perillo, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 ai fini del presente giudizio presso lo Studio dell'Avv. Marco Sebastiano Accorrà, sito in 20025 Legnano (MI), Corso Italia n°43, PEC: Email_1
ATTORE
e
(C.F. ) con domicilio in 15100 Alessandria (AL), Via Tivoli 4/12, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Amministratore pro tempore, con Controparte_2 domicilio in 15100 Alessandria (AL) Via Merula n°8
CONVENUTO
Oggi 15 maggio 2025 ad ore 11,15 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi: in videocollegamento al seguente link : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTNhNDdhODUtNzEzYy00ZDI5LWI3MmYtY2MwMDhlODBlOTc2%40thread.v2/
0?
[...]
Email_2
Per il ricorrente l' avv. Marco Sebastiano Accorra'. E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.sa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,29 a causa di altre udienze. Riaperto alle ore 12,21 e chiuso alle ore 15,00.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2024 promossa da:
in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. e del Procuratore, Parte_1 Parte_2
Sig. con sede legale in 20093 Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volta n°16, P.Iva Parte_3
, rappresentata e difesa in forza della procura generale rilasciata in data 17 novembre 2021, P.IVA_1
Rep. N°6244 dagli Avvocati del Foro di Milano Avv. Marco Sebastiano Accorra', C.F.
ed Avv. Stefania Perillo, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 ai fini del presente giudizio presso lo Studio dell'Avv. Marco Sebastiano Accorrà, sito in 20025 Legnano (MI), Corso Italia n°43, PEC: Email_1
ATTORE contro
(C.F. ) con domicilio in 15100 Alessandria (AL), Via Tivoli 4/12, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Amministratore pro tempore, con Controparte_2 domicilio in 15100 Alessandria (AL) Via Merula n°8
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha così concluso: Voglia l'On.le Tribunale di Alessandria adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRELIMINARE
- Pronunciare Ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'articolo 186-ter Codice di Procedura
Civile per la somma di Euro 11.855,92, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo e spese legali, ricorrendone i presupposti di Legge;
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare l'inadempimento del al contratto stipulato con Controparte_1 [...] e, per l'effetto, condannare il a pagare a la Parte_1 Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 11.855,92 oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo e spese legali.
IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare l'inadempimento del al contratto stipulato con Controparte_1 [...] e, per l'effetto, condannare il a pagare a la Parte_1 Controparte_1 Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo e spese legali.
IN OGNI CASO
pagina 2 di 5 - Condannare il alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1 dell'attore calcolate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, oltre Spese generali 15%, C.p.A. 4% e I.v.a. 22%;
- Accertata la mancata risposta all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, condannare il al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi Controparte_1 dell'articolo 96 comma 1 e 3 Codice di Procedura Civile. VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi interrogatorio formale e prova a testi sulle circostanze di cui in narrativa secondo gli specifici capitoli di prova:
(i) Vero è che eseguiva le prestazioni indicate nelle bolle che Le si rammostrano Parte_1 sub doc.
2 - Bolle di intervento;
(ii) Vero che eseguiva le prestazioni indicate nelle fatture che Le si rammostrano Parte_1 sub doc. 3 – Fatture emesse;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha precisato di essere “una società Parte_1 operante nella produzione, commercializzazione, installazione, montaggio e manutenzione di ascensori di qualsiasi genere, scale e tappeti mobili, e qualsiasi altro mezzo atto a movimentazione e trasporto orizzontale, obliquo e verticale” e che il “ Codice Fiscale / Partita Iva Controparte_1 P.IVA_2 con domicilio in, 15100 Alessandria (AL), Via Tivoli 4/12 … in persona del suo Amministratore pro tempore, con domicilio in 15100 Alessandria (AL) Controparte_2
Via Merula n°8, incaricava di effettuare alcuni interventi di manutenzione sui Parte_1 propri impianti elevatori (cfr doc.
1 - Contratto)”, talchè “La Ricorrente provvedeva ad adempiere alla propria obbligazione eseguendo le prestazioni richieste (cfr. doc. 2 – Bolle di intervento) (iv) Nonostante le scadenze delle fatture, il non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, restando Controparte_1
Debitore per un importo residuo di Euro 11.855,92, al netto delle ritenute d'acconto (cfr. doc. 4 – Fatture emesse); (v) i vedeva quindi costretta a rivolgersi al sottoscritto difensore, il quale inviava diffida ad CP_3 adempiere (cfr. doc. 5 – Diffida ad adempiere); (vi) Successivamente, non avendo alcun riscontro, CP_3 inviava un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati (cfr. doc. 6 – Invito alla negoziazione assistita), anch'esso senza riscontro;
”;
2. Alla prima udienza del 25.10.2024 così risultava: “Per nessuno compare. Il Controparte_1 difensore, dato atto della regolarità della notifica, chiede dichiararsi la contumacia, chiede di provvedersi con l'ordinanza ex art. 186ter cpc e insiste nelle istanze istruttorie precisando i nomi dei testi in Tes_1
e entrambi domiciliati presso la filiale di
[...] Testimone_2 Parte_1
Alessandria. Il Giudice Rilevata la regolarità della notifica Dichiara la contumacia di CP_1
Si riserva sulle istanze.”;
[...]
3. Con ordinanza 6.12.2024 il Giudice, a scioglimento della propria riserva, ammetteva i capitoli di prova dedotti da parte attrice per interpello e teste, fissando l'udienza del 14.2.2025 per l'interrogatorio formale e l'audizione di 3 testi.
4. All'udienza del 14.2.2025 venivano escussi due testi. Il teste (n.
4.2.69 Acqui Testimone_1
Terme res. Masio strada Roncaglie 14 dipendente manutentore del ricorrente dal 2011) così rispondeva:
“Cap. i): ricordo delle chiamate per l'ascensore fermo, in quel periodo;
confermo che la sigla sulla bolla è la mia - Cap. ii): preciso che ne riconosco qualcuna, in particolare quelle che riportano gli interventi visivi, di mia competenza;
preciso di avere eseguito almeno un lavoro, di avere messo a posto una molla”; il teste (n. 25.10.67 AL res. Solero via XX Settembre 40 dipendente manutentore Testimone_2 del ricorrente dal gennaio 2019) così rispondeva: “Cap. i): si confermo, le sigle sono le mie, erano due ascensori e sono intervenuto molte volte;
era un ascensore vecchio, mi pare un due velocità - Cap. ii): si, riguardano svariati nostri interventi”. L'amministratore del Condominio non era presente per l'interpello. Il Giudice rinviava dunque per discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima all'udienza del 15.5.2025. pagina 3 di 5 §
Le domande attoree sono fondate per i seguenti motivi.
Dall'istruttoria e dall'esame della documentazione allegata è risultato che e il Parte_1 abbiano stipulato un contratto a prestazioni corrispettive, nella specie un contratto di Controparte_1 appalto di servizi. In esecuzione di tale rapporto negoziale, avrebbe dovuto Parte_1 eseguire la prestazione richiesta, corrispondente nella manutenzione degli impianti ascensoristici di proprietà della controparte.; dall'altra, il avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle Controparte_1 fatture emesse da entro le scadenze ivi indicate. Parte_1
Nel corso del giudizio ha avuto conferma la sussistenza del credito nei confronti del in Controparte_1 quanto: - l'interrogatorio formale sulle circostanze dedotte ai capitoli 1 e 2 del Ricorso ovvero che “(i)
[...] eseguiva le prestazioni indicate nelle bolle (...) sub doc.
2 - Bolle di intervento e che Parte_1
(ii) eseguiva le prestazioni indicate nelle fatture che (...) sub doc. 3 – Fatture Parte_1 emesse, possono ritenersi confermate mediante la mancata comparizione dell'Amministratore del rimasto contumace, come prescritto dall'art.c.p.c. secondo cui “Se la parte non si Controparte_1 presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”; - i testimoni hanno confermato l'esecuzione della prestazione poiché il Sig. ha confermato infatti di “ricordare delle chiamate per Testimone_1 l'ascensore fermo in quel periodo” e conferma di riconoscere le fatture che gli sono state mostrate “ in particolare quelle che riportano gli interventi visivi” e di aver “eseguito almeno un lavoro” ed il Sig.
ha confermato di riconoscere le bolle, assumendo di essere “intervenuto molte volte” e Testimone_2 conferma di riconoscere le fatture che gli sono state mostrate.
Pertanto, nonostante la creditrice abbia correttamente eseguito la propria prestazione professionale, il non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, così restando debitore della somma di Controparte_1
Euro 11.855,92, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo.
La condizione di procedibilità è stata pure assolta avendo la ricorrente attrice tentato di evitare l'avvio del procedimento giudiziario, così invitando la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati, senza avere alcun riscontro. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 132/2014 la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dal suo ricevimento ovvero il rifiuto di aderire alla convenzione possono esser valutati dal giudice in sede di condanna alle spese ed ai fini di cui agli articoli 96 e 642, comma 1, c.p.c. nel giudizio civile.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il resistente deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al ricorrente le spese processuali, e tenendo conto della particolarità delle questioni trattate si ritiene equo liquidare i compensi in misura media, tenendo conto del valore della domanda proposta. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi: € 5.077, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate per € 325,22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inadempimento del al contratto stipulato con e, per Controparte_1 Parte_1 l'effetto, Condanna il a pagare a la somma di € 11.855,92 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo;
Condanna altresì il a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 5.077, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate per € 325,22.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1579/2024
tra in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. e del Procuratore, Parte_1 Parte_2
Sig. con sede legale in 20093 Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volta n°16, P.Iva Parte_3
, rappresentata e difesa in forza della procura generale rilasciata in data 17 novembre 2021, P.IVA_1
Rep. N°6244 dagli Avvocati del Foro di Milano Avv. Marco Sebastiano Accorra', C.F.
ed Avv. Stefania Perillo, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 ai fini del presente giudizio presso lo Studio dell'Avv. Marco Sebastiano Accorrà, sito in 20025 Legnano (MI), Corso Italia n°43, PEC: Email_1
ATTORE
e
(C.F. ) con domicilio in 15100 Alessandria (AL), Via Tivoli 4/12, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Amministratore pro tempore, con Controparte_2 domicilio in 15100 Alessandria (AL) Via Merula n°8
CONVENUTO
Oggi 15 maggio 2025 ad ore 11,15 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi: in videocollegamento al seguente link : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTNhNDdhODUtNzEzYy00ZDI5LWI3MmYtY2MwMDhlODBlOTc2%40thread.v2/
0?
[...]
Email_2
Per il ricorrente l' avv. Marco Sebastiano Accorra'. E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.sa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,29 a causa di altre udienze. Riaperto alle ore 12,21 e chiuso alle ore 15,00.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2024 promossa da:
in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. e del Procuratore, Parte_1 Parte_2
Sig. con sede legale in 20093 Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volta n°16, P.Iva Parte_3
, rappresentata e difesa in forza della procura generale rilasciata in data 17 novembre 2021, P.IVA_1
Rep. N°6244 dagli Avvocati del Foro di Milano Avv. Marco Sebastiano Accorra', C.F.
ed Avv. Stefania Perillo, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 ai fini del presente giudizio presso lo Studio dell'Avv. Marco Sebastiano Accorrà, sito in 20025 Legnano (MI), Corso Italia n°43, PEC: Email_1
ATTORE contro
(C.F. ) con domicilio in 15100 Alessandria (AL), Via Tivoli 4/12, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Amministratore pro tempore, con Controparte_2 domicilio in 15100 Alessandria (AL) Via Merula n°8
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha così concluso: Voglia l'On.le Tribunale di Alessandria adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRELIMINARE
- Pronunciare Ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'articolo 186-ter Codice di Procedura
Civile per la somma di Euro 11.855,92, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo e spese legali, ricorrendone i presupposti di Legge;
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare l'inadempimento del al contratto stipulato con Controparte_1 [...] e, per l'effetto, condannare il a pagare a la Parte_1 Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 11.855,92 oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo e spese legali.
IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare l'inadempimento del al contratto stipulato con Controparte_1 [...] e, per l'effetto, condannare il a pagare a la Parte_1 Controparte_1 Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo e spese legali.
IN OGNI CASO
pagina 2 di 5 - Condannare il alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1 dell'attore calcolate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, oltre Spese generali 15%, C.p.A. 4% e I.v.a. 22%;
- Accertata la mancata risposta all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, condannare il al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi Controparte_1 dell'articolo 96 comma 1 e 3 Codice di Procedura Civile. VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi interrogatorio formale e prova a testi sulle circostanze di cui in narrativa secondo gli specifici capitoli di prova:
(i) Vero è che eseguiva le prestazioni indicate nelle bolle che Le si rammostrano Parte_1 sub doc.
2 - Bolle di intervento;
(ii) Vero che eseguiva le prestazioni indicate nelle fatture che Le si rammostrano Parte_1 sub doc. 3 – Fatture emesse;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha precisato di essere “una società Parte_1 operante nella produzione, commercializzazione, installazione, montaggio e manutenzione di ascensori di qualsiasi genere, scale e tappeti mobili, e qualsiasi altro mezzo atto a movimentazione e trasporto orizzontale, obliquo e verticale” e che il “ Codice Fiscale / Partita Iva Controparte_1 P.IVA_2 con domicilio in, 15100 Alessandria (AL), Via Tivoli 4/12 … in persona del suo Amministratore pro tempore, con domicilio in 15100 Alessandria (AL) Controparte_2
Via Merula n°8, incaricava di effettuare alcuni interventi di manutenzione sui Parte_1 propri impianti elevatori (cfr doc.
1 - Contratto)”, talchè “La Ricorrente provvedeva ad adempiere alla propria obbligazione eseguendo le prestazioni richieste (cfr. doc. 2 – Bolle di intervento) (iv) Nonostante le scadenze delle fatture, il non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, restando Controparte_1
Debitore per un importo residuo di Euro 11.855,92, al netto delle ritenute d'acconto (cfr. doc. 4 – Fatture emesse); (v) i vedeva quindi costretta a rivolgersi al sottoscritto difensore, il quale inviava diffida ad CP_3 adempiere (cfr. doc. 5 – Diffida ad adempiere); (vi) Successivamente, non avendo alcun riscontro, CP_3 inviava un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati (cfr. doc. 6 – Invito alla negoziazione assistita), anch'esso senza riscontro;
”;
2. Alla prima udienza del 25.10.2024 così risultava: “Per nessuno compare. Il Controparte_1 difensore, dato atto della regolarità della notifica, chiede dichiararsi la contumacia, chiede di provvedersi con l'ordinanza ex art. 186ter cpc e insiste nelle istanze istruttorie precisando i nomi dei testi in Tes_1
e entrambi domiciliati presso la filiale di
[...] Testimone_2 Parte_1
Alessandria. Il Giudice Rilevata la regolarità della notifica Dichiara la contumacia di CP_1
Si riserva sulle istanze.”;
[...]
3. Con ordinanza 6.12.2024 il Giudice, a scioglimento della propria riserva, ammetteva i capitoli di prova dedotti da parte attrice per interpello e teste, fissando l'udienza del 14.2.2025 per l'interrogatorio formale e l'audizione di 3 testi.
4. All'udienza del 14.2.2025 venivano escussi due testi. Il teste (n.
4.2.69 Acqui Testimone_1
Terme res. Masio strada Roncaglie 14 dipendente manutentore del ricorrente dal 2011) così rispondeva:
“Cap. i): ricordo delle chiamate per l'ascensore fermo, in quel periodo;
confermo che la sigla sulla bolla è la mia - Cap. ii): preciso che ne riconosco qualcuna, in particolare quelle che riportano gli interventi visivi, di mia competenza;
preciso di avere eseguito almeno un lavoro, di avere messo a posto una molla”; il teste (n. 25.10.67 AL res. Solero via XX Settembre 40 dipendente manutentore Testimone_2 del ricorrente dal gennaio 2019) così rispondeva: “Cap. i): si confermo, le sigle sono le mie, erano due ascensori e sono intervenuto molte volte;
era un ascensore vecchio, mi pare un due velocità - Cap. ii): si, riguardano svariati nostri interventi”. L'amministratore del Condominio non era presente per l'interpello. Il Giudice rinviava dunque per discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima all'udienza del 15.5.2025. pagina 3 di 5 §
Le domande attoree sono fondate per i seguenti motivi.
Dall'istruttoria e dall'esame della documentazione allegata è risultato che e il Parte_1 abbiano stipulato un contratto a prestazioni corrispettive, nella specie un contratto di Controparte_1 appalto di servizi. In esecuzione di tale rapporto negoziale, avrebbe dovuto Parte_1 eseguire la prestazione richiesta, corrispondente nella manutenzione degli impianti ascensoristici di proprietà della controparte.; dall'altra, il avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle Controparte_1 fatture emesse da entro le scadenze ivi indicate. Parte_1
Nel corso del giudizio ha avuto conferma la sussistenza del credito nei confronti del in Controparte_1 quanto: - l'interrogatorio formale sulle circostanze dedotte ai capitoli 1 e 2 del Ricorso ovvero che “(i)
[...] eseguiva le prestazioni indicate nelle bolle (...) sub doc.
2 - Bolle di intervento e che Parte_1
(ii) eseguiva le prestazioni indicate nelle fatture che (...) sub doc. 3 – Fatture Parte_1 emesse, possono ritenersi confermate mediante la mancata comparizione dell'Amministratore del rimasto contumace, come prescritto dall'art.c.p.c. secondo cui “Se la parte non si Controparte_1 presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”; - i testimoni hanno confermato l'esecuzione della prestazione poiché il Sig. ha confermato infatti di “ricordare delle chiamate per Testimone_1 l'ascensore fermo in quel periodo” e conferma di riconoscere le fatture che gli sono state mostrate “ in particolare quelle che riportano gli interventi visivi” e di aver “eseguito almeno un lavoro” ed il Sig.
ha confermato di riconoscere le bolle, assumendo di essere “intervenuto molte volte” e Testimone_2 conferma di riconoscere le fatture che gli sono state mostrate.
Pertanto, nonostante la creditrice abbia correttamente eseguito la propria prestazione professionale, il non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, così restando debitore della somma di Controparte_1
Euro 11.855,92, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo.
La condizione di procedibilità è stata pure assolta avendo la ricorrente attrice tentato di evitare l'avvio del procedimento giudiziario, così invitando la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati, senza avere alcun riscontro. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 132/2014 la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dal suo ricevimento ovvero il rifiuto di aderire alla convenzione possono esser valutati dal giudice in sede di condanna alle spese ed ai fini di cui agli articoli 96 e 642, comma 1, c.p.c. nel giudizio civile.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il resistente deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al ricorrente le spese processuali, e tenendo conto della particolarità delle questioni trattate si ritiene equo liquidare i compensi in misura media, tenendo conto del valore della domanda proposta. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi: € 5.077, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate per € 325,22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inadempimento del al contratto stipulato con e, per Controparte_1 Parte_1 l'effetto, Condanna il a pagare a la somma di € 11.855,92 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo;
Condanna altresì il a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 5.077, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate per € 325,22.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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