Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
Registro Sentenze REPUBBLICA ITALIANA Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Addì
Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.13639/2024 R.G.L. promossa
DA
[...] Parte 1 nato a [...] il [...], C.F.: 3 e residente a forma esec
[...] C.F. 1
,
, all'Avv.
Palermo (PA) in via Corradini Pietro Marcellino n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Pellegrini, per mandato in atti.
Ricorrente
per CONTRO
'in persona del legale rappresentante pro Parte 2
tempore, con sede legale centrale a Roma, via Ciro il Grande n. 21.
[...] Controparte 1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via
Giambattista Vico n. 9.
Convenuti contumaci
All'udienza del 19.2.2025, alle ore 15.00, ha pronunciato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP 1 e di Pt 2 che qui si dichiara:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP 1
- Condanna l' Pt 2 alla rifusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1400,0, oltre
CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.9.2024, Parte 3 proponeva opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. OI-002212939, notificata in data 6 agosto 2024 e l'atto di accertamento presupposto n. Pt 2.5500.21/09/2021.0776420 del 21 settembre 202,1 avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto Legge, 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 novembre 1983 n. 368 e s.m.i. per l'annualità 2019.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la decorrenza dei termini decadenziali di cui all'art. 14 della L. n. 689 del 1981; la nullità e/o inesistenza della notifica degli atti di accertamento per violazione degli artt. 137 e seguenti del c.p.c.; l'intervenuta prescrizione per decorrenza del termine quinquennale.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o in subordine la riduzione della sanzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, CP 1 e l' Pt 2 non si si costituivano in giudizio,
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza viene decisa.
La domanda è fondata.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP 1 atteso l'oggetto del giudizio relativo a sanzioni amministrative.
Ciò posto, va rilevato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è
delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità
formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista
-
sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-
-
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011,
Cass. n. 4898/2015).
Ora, nel caso di specie, nell'ottica dell'assolvimento di detto onere probatorio, l' Pt 2 non costituendosi in giudizio, né depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo, nulla ha dimostrato circa la debenza della sanzione e della motivazione sottostante l'emissione della ordinanza ingiunzione opposta.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va annullata l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002212939 con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 19.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile