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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 98/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 98-1//2025 promosso da:
(avv. Marco Di Toro e Vittorio Tinivella) Parte_1 nei confronti di
) con sede in Limone Piemonte, corso Nizza n. 97; CP_1 CP_2 P.IVA_1
Rilevato che
Con ricorso depositato in data 16.10.2025 instava per la apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della società , con sede legale in Limone CP_1 CP_2
Piemonte, allegando di essere creditrice nei suoi confronti della somma di euro 48.107,42 in forza di sentenza n. 3982/2025 pubblicata l'11.09.2025 dal Tribunale di Torino Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
di avere inviato il deconto del dovuto ai legali della società debitrice avendone riscontro negativo motivato dalla mancanza di comunicazione con la cliente, priva di
Pec e di sede legale effettiva;
di avere appurato dalla visura aggiornata della CCIIAA che in data
14.05.2025 era receduta dalla società la sig. e in data 01.09.2025 era stato iscritto lo Pt_2 scioglimento della società per impossibilità di funzionamento stante la mancanza di pluralità di soci.
Il ricorso e il decreto 17.10.2025 di fissazione dell'udienza di comparizione venivano notificati alla società al domicilio digitale 03770860041@impresa.italia.it assegnato di ufficio ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.L. n. 76/2020 che ha modificato il comma 6bis dell'art. 16 del D.L.
185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 prevedendo che l'ufficio del registro delle imprese, per le imprese il cui domicilio digitale sia stato cancellato di ufficio, oltre a irrogare la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. raddoppiata, assegna di ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'art. 8
1 comma 6 della legge n. 580/1993.
La debitrice non si costituiva né compariva all'udienza, nella quale parte ricorrente insisteva nel ricorso e il giudice rimetteva gli atti alla decisione del collegio.
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività gestione lavori generali di costruzione edifici.
Non è stato eccepito che la stessa sia qualificabile come “impresa minore” e peraltro alla luce dei dati degli ultimi bilanci depositati (esercizi 2020, 2021 e 2022) che registrano ricavi per oltre euro 630.000 (nel 2022) e un attivo patrimoniale superiore a euro 370.000 (nel 2021), deve escludersi tale evenienza.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000) laddove si tenga conto del credito della ricorrente (che ammonta già a euro 48.000,00) e che dalle indagini esperite di ufficio risultano debiti erariali per oltre euro 10.000,00
Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente rilevare che (i) la società debitrice, dopo aver introdotto avanti al Tribunale delle Imprese di Torino nei confronti della attuale ricorrente azione diretta a far accertare l'inadempimento della del Contratto di Cessione di quote di Brevetti e Parte_1 per l'effetto a far dichiarare risolto detto contratto con la condanna al risarcimento dei danni, si rendeva non più reperibile ai suoi consulenti (vedi comunicazione via mail del 12.04.2024) e ai suoi difensori che dismettevano il mandato il 12.09.2024; (ii) Con determinazione dirigenziale n.
828 del 30.12.2024 veniva appunto disposta la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di posta elettronica certificata irregolare (BREME.ING.SRL@PEC.IT); (iii) in data 25.07.2025
(iscrizione 1.09.2025) cessava la qualifica di socio la sig. e con Determina dirigenziale n. Pt_2
447 veniva iscritta la causa di scioglimento della società accertata l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività della assemblea;
(iv) secondo le informazioni assunte d'ufficio, la risulta destinataria di un numero elevato di decreti ingiuntivi sia CP_1 CP_2 nel 2023 sia nel 2024, oltre che di due esecuzioni mobiliari per importi anche non elevati (euro
2.209,76 es. n. 1213/23); (v) l'ultimo bilancio depositato è quello al 31.12.2022 e non risultano presentate dichiarazioni dei redditi in relazione al periodo di imposta 2023; (vi) presso la sede legale di corso Nizza a Limone Piemonte la società risulta sconosciuta (vedi mancato recapito raccomandata 12.07.2024 di dismissione del mandato difensivo); (vi) in base all'ultimo bilancio depositato, a fronte di immobilizzazioni materiali appostate per euro 44.000,00 circa, la società registrava debiti esigibili entro l'esercizio successivo di oltre 192.000,00.
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
2 nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di
) CP_1 CP_2 P.IVA_1 con sede in Limone Piemonte corso Nizza n. 97 avente ad oggetto l'attività di gestione lavori generali di costruzione edifici;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott.ssa con Persona_1 studio in Viale Vittorio Veneto n. 17 – MONDOVI ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 14 aprile 2026 alle ore 10,00
3 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 98-1//2025 promosso da:
(avv. Marco Di Toro e Vittorio Tinivella) Parte_1 nei confronti di
) con sede in Limone Piemonte, corso Nizza n. 97; CP_1 CP_2 P.IVA_1
Rilevato che
Con ricorso depositato in data 16.10.2025 instava per la apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della società , con sede legale in Limone CP_1 CP_2
Piemonte, allegando di essere creditrice nei suoi confronti della somma di euro 48.107,42 in forza di sentenza n. 3982/2025 pubblicata l'11.09.2025 dal Tribunale di Torino Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
di avere inviato il deconto del dovuto ai legali della società debitrice avendone riscontro negativo motivato dalla mancanza di comunicazione con la cliente, priva di
Pec e di sede legale effettiva;
di avere appurato dalla visura aggiornata della CCIIAA che in data
14.05.2025 era receduta dalla società la sig. e in data 01.09.2025 era stato iscritto lo Pt_2 scioglimento della società per impossibilità di funzionamento stante la mancanza di pluralità di soci.
Il ricorso e il decreto 17.10.2025 di fissazione dell'udienza di comparizione venivano notificati alla società al domicilio digitale 03770860041@impresa.italia.it assegnato di ufficio ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.L. n. 76/2020 che ha modificato il comma 6bis dell'art. 16 del D.L.
185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 prevedendo che l'ufficio del registro delle imprese, per le imprese il cui domicilio digitale sia stato cancellato di ufficio, oltre a irrogare la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. raddoppiata, assegna di ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'art. 8
1 comma 6 della legge n. 580/1993.
La debitrice non si costituiva né compariva all'udienza, nella quale parte ricorrente insisteva nel ricorso e il giudice rimetteva gli atti alla decisione del collegio.
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività gestione lavori generali di costruzione edifici.
Non è stato eccepito che la stessa sia qualificabile come “impresa minore” e peraltro alla luce dei dati degli ultimi bilanci depositati (esercizi 2020, 2021 e 2022) che registrano ricavi per oltre euro 630.000 (nel 2022) e un attivo patrimoniale superiore a euro 370.000 (nel 2021), deve escludersi tale evenienza.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000) laddove si tenga conto del credito della ricorrente (che ammonta già a euro 48.000,00) e che dalle indagini esperite di ufficio risultano debiti erariali per oltre euro 10.000,00
Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente rilevare che (i) la società debitrice, dopo aver introdotto avanti al Tribunale delle Imprese di Torino nei confronti della attuale ricorrente azione diretta a far accertare l'inadempimento della del Contratto di Cessione di quote di Brevetti e Parte_1 per l'effetto a far dichiarare risolto detto contratto con la condanna al risarcimento dei danni, si rendeva non più reperibile ai suoi consulenti (vedi comunicazione via mail del 12.04.2024) e ai suoi difensori che dismettevano il mandato il 12.09.2024; (ii) Con determinazione dirigenziale n.
828 del 30.12.2024 veniva appunto disposta la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di posta elettronica certificata irregolare (BREME.ING.SRL@PEC.IT); (iii) in data 25.07.2025
(iscrizione 1.09.2025) cessava la qualifica di socio la sig. e con Determina dirigenziale n. Pt_2
447 veniva iscritta la causa di scioglimento della società accertata l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività della assemblea;
(iv) secondo le informazioni assunte d'ufficio, la risulta destinataria di un numero elevato di decreti ingiuntivi sia CP_1 CP_2 nel 2023 sia nel 2024, oltre che di due esecuzioni mobiliari per importi anche non elevati (euro
2.209,76 es. n. 1213/23); (v) l'ultimo bilancio depositato è quello al 31.12.2022 e non risultano presentate dichiarazioni dei redditi in relazione al periodo di imposta 2023; (vi) presso la sede legale di corso Nizza a Limone Piemonte la società risulta sconosciuta (vedi mancato recapito raccomandata 12.07.2024 di dismissione del mandato difensivo); (vi) in base all'ultimo bilancio depositato, a fronte di immobilizzazioni materiali appostate per euro 44.000,00 circa, la società registrava debiti esigibili entro l'esercizio successivo di oltre 192.000,00.
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
2 nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di
) CP_1 CP_2 P.IVA_1 con sede in Limone Piemonte corso Nizza n. 97 avente ad oggetto l'attività di gestione lavori generali di costruzione edifici;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott.ssa con Persona_1 studio in Viale Vittorio Veneto n. 17 – MONDOVI ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 14 aprile 2026 alle ore 10,00
3 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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