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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 7030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7030 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A LIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio
Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 28834/21 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto risarcimento e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ciro Principato,
-attore-
E
Zurich Insurance Plc, con sede in LA alla Via BenignoCrespi n. 2, (P.I./C.F.:
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, dr. rap- P.IVA_1 CP_1
presentata e difesa come in atti dagli avv.ti Maisto/Maisto,
-convenuta-
dom.to come on atti, Controparte_2
-convenuto contimace-
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC l'1/12/21, esponeva che in data Parte_1
14.7.2017, circa alle ore 17,45, mentre percorreva alla a guida del motociclo CP_3
la via Medina in direzione incrocio Questura centrale, nello svoltare a sinistra
[...]
con l'indicatore di direzione acceso, munito di casco, veniva violentemente urtato dallo scooter DA SH300 trg EH42067 (di proprietà di ) proveniente da Controparte_4
tergo e che provocava la caduta al suolo di esso istante a cagione della forza dell'impatto, al punto che egli doveva poi essere condotto in PS con ambulanza del 118
frattanto giunta sul posto ove, inoltre, si portava anche la polizia comunale. L'istante accusava gravi danni personali (precisamente trattavasi, come si legge nel coevo certifi-
cato di PS dell'ospedale Loreto/Mare, di “…Iperdensità ematica interessante parte del-
la circonvoluzione pararolandica di sinistra associata ad altra modesta quota ematica
lungo lo spazio rolandico dello stesso lato, frattura pluriframmentaria dell'arco tempo-
rozigomatico sinistro”), venendo poi sottoposto ad intervento chirurgico (v. oltre).
Per tali riassunti motivi (v., amplius, citazione introduttiva), l'odierno attore chiedeva quindi condannarsi in solido o alternativamente il proprietario dell' e la com- CP_5
pagnia assicuratrice al risarcimento di ogni danno nella specie sof- Controparte_6
ferto.
rimaneva contumace (v. anche ordinanza in atti del 9/1/23 in cui si Controparte_4
dà atto del fatto che “…l'atto di citazione risulta ritualmente notificato al convenuto,
tenuto conto, per di più, della firma apposta – dallo stesso – sulla Controparte_2
cartolina di ritorno della raccomandata”). , all'uopo costituitasi, Controparte_6
deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui,
pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti). L'allegata messa in mora della compagnia assicuratrice, munita di tutti i profili oggettivi e soggettivi del denun-
ciato sinistro, risulta idoneamente effettuata, a mezzo PEC, in data 14-1-19 (per il sini-
stro del 14-7-17). Vi è poi invito di negoziazione assistita notificata a mezzo PEC alla compagnia assicu-
ratrice in data 13/1/21:
Segue infine l'indicata notifica della citazione dell'1/12/21. Le formalità preliminari appaiono nell'insieme assolte e, poi, la prescrizione risulta a sua volta tempestivamente interrotta. Nel verbale della polizia urbana si segnala tra l'altro che il motoveicolo Hon-
da SH “è assicurato con la società Polizza 219009G2 dal Controparte_6
12/4/17 al 12/4/18…”.
Gli escussi testimoni ed , indifferenti, presenti sui Testimone_1 Testimone_2
luoghi- confermano sostanzialmente, senza discostamenti apprezzabili o di rilevante si-
gnificatività, le vicende di causa e la descritta dinamica dell'incidente, in ordine in par-
ticolare al fatto che l'istante guidasse il motorino Kymco e che, giunto all'altezza del civico 60b, con la freccia sinistra azionata nell'atto di svoltare in tale direzione, veniva quindi violentemente urtato da tergo dal sopravveniente scooter DA SH, venendo co-
sì sbalzato al suolo, con la precisazione che entrambe i conducenti, caduti dai rispettivi motoveicoli, indossavano il casco e che esso per quanto qui interessi, Parte_1
presentava forti dolorabilità e ferite, con il volto insanguinato (v., nel dettaglio, verbale di udienza del 4/4/24). A ciò ancora si aggiunga che il teste riferisce Testimone_1
altresì di aver udito il conducente della DA che diceva di essere stato in quel fran-
gente chiamato al cellulare e che, distratto da ciò, non si accorgeva quindi del motovei-
colo posto dinnanzi a lui, poi infatti urtato. Si rilevi inoltre che la ponderosità del sini-
stro verificatosi in pieno giorno, in zona centrale, rende comunque pienamente plausibi-
le la presenza sul posto di soggetti terzi che si siano appunto avvicinati, dopo l'incidente, per prestare i primi soccorsi del caso. Il testimoniale conferma anche la chiamata dell'ambulanza, poi giunta in situ.
Invero, la costituita compagnia assicurativa impugna siffatte dichiarazioni protestando-
ne la contraddittorietà intrinseca e reciproca. Tali descrizioni testimoniali, come si è vi-
sto, accreditano un investimento da tergo che -se inteso nel senso che la DA prove- niva, come oltre, dalla “medesima direzione” di marcia ma in posizione retrostante ri-
spetto al Kymco- si allinea di fatto, in parte qua, con la ricostruzione della dinamica si-
nistrosa effettuata ex post dalla sopravvenuta polizia urbana e che qui si riproduce, in stralcio dal relativo verbale d'intervento : più precisamente, laddove la polizia munici-
pale ritiene che l'DA sopraggiungeva alla sua sinistra (di e dalla Parte_2
medesima direzione sta evidentemente a significare che, essendo l'antestante CP_3
appunto in svolta a sinistra, allora il motociclo investitore si trovava quindi -per così di-
re- a “puntare” di fatto questo lato sinistro del mezzo attoreo ma, all'evidenza, senza che ciò escludesse che entrambe i motocicli comunque provenissero dalla stessa direzione,
procedendo cioè ambedue in direttrice verticale lungo la eguale via Medina, l'uno più
indietro dell'altro.
In questo senso, con qualche puntualizzazione lessicale, testimonianze e rapporto di PG
appaiono dunque sostanzialmente coincidenti.
Qui di seguito si riporta stralcio del verbale di sopralluogo della polizia municipale, rife-
rito in particolare alla dinamica dell'incidente stradale per cui è causa :
Dunque, come si diceva, gli agenti operatori riferiscono -in via postuma- per l'odierno istante , procedente in via Medina (strada con carreggiate separate da Parte_3
spartitraffico cementizio-rialzato, profilo statico -questo- in sé coperto da fede privile-
giata), che mentre egli “tentava di invertire la marcia attraverso il…passaggio pedonale
palettizzato [in ferro, come oltre precisa ancora la PG] …sopraggiungeva alla sua sini-
stra e dalla medesima direzione il motoveicolo…DA SH…condotto
da…OR che non riusciva ad evitare l'impatto con il veicolo A…”. Il
verbale, quanto ai luoghi di causa, evidenzia inoltre la seguente situazione :
Si tratta perciò di attraversamento “pedonale” con spartitraffico cementizio munito, in più, di infissi paletti in ferro.
Costituendo pertanto, palesemente, un varco solo personale e giammai motorizzato. In sostanza, il ciclomotore non poteva accedere a quel varco, tantomeno per invertire il senso di marcia.
, dinnanzi alla polizia municipale (v. sempre detto verbale di inci- Controparte_7
dente stradale, incluso il grafico ivi esteso),
A conferma, lo stesso odierno attore riferisce alla polizia urbana che sul posto “…vi è
un attraversamento pedonale con dei paletti divisori della carreggiata. Mi sono fermato
all'altezza dell'attraversamento pedonale per effettuare manovra per svoltare a sx e fa-
re inversione di marcia di marcia e imboccare via Tommaso d'Aquino quando dopo
aver messo il dispositivo di segnalazione luminosa a sx e accertatomi che non venissero
altri veicoli, mi sono ritrovato a terra…indossavo il casco protettivo…”.
Sicchè, in sostanza, tanto gli agenti operatori (v. sopra) quanto soprattutto lo stesso
[...]
come si è appena detto, confermano che questi, all'atto dell'impatto, stes- Parte_4
se per invertire il senso di marcia passando, a sinistra, attraverso un varco “pedonale”
munito di “paletti divisori”.
Ebbene, tale descritta e riconosciuta condotta attorea viola l'art. 176 comma 1 lett.a)
C.d.S., a mente del quale “…è vietato…invertire il senso di marcia e attraversare lo
spartitraffico, anche all'altezza dei varchi…” (cfr. in generale Cass.civ. 11441/20). Ciò
è appunto accaduto nella specie perché l'istante, trasgredendo una norma di legge, si è
fermato per invertire il senso di marcia trapassando un passaggio sulla sua sinistra che all'evidenza -in presenza di ostacoli cementizi e in palizzazione ferrata- costituisce così
un varco esclusivamente ed oggettivamente riservato al solo transito pedonale e non a quello motoveicolare, non certo per la vietata inversione di marcia che nella specie l'istante voleva effettuare, per sua stessa affermazione. Vicenda che dunque già confi-
gura una chiara corresponsabilità attorea, in termini di originario contributo causale.
Tuttavia, non può perciò solo escludersi, non automaticamente ed anche alla luce dell'art. 2054 comma 2 c.c., il contributo altrui qui in particolare emergente dai seguenti profili di fatto :
-i testi provano che la retrostante DA procedeva veloce, tant'è che l'impatto si è di-
mostrato violento in ragione dei riportati danni personali;
-secondo anzi il primo escusso teste, lo stesso investitore disse subito dopo di essere sta-
to sostanzialmente distratto da una intervenuta telefonata sul cellulare (v. sopra);
-in ogni caso, costituendo detto varco un passaggio certamente pedonale, allora il con-
ducente della anche a voler prescindere dall'altrui condotta di guida, avrebbe CP_5
dovuto comunque tenere in prossimità del passaggio stesso, per il ben possibile transito pedonale, un comportamento di particolare prudenza, ciò che, chiaramente, non appare nella specie avvenuto.
Sicchè, ad avviso dello scrivente, per il sinistro in rassegna le prove raccolte e i profili logici dei fatti portano nell'insieme a ritenere che, in effetti, l'incidente in questione ri-
sulti essere la conseguenza di un contributo causale reso da entrambe le odierne parti di causa.
Invero, sia pure per vicenda diversa ma comunque inducente spunti interpretativi di si-
cura rilevanza generale quanto al nesso eziologico in materia stradale, occorre osservare che la recentissima Cass. pen. 23939/25, con richiami giurisprudenziali, afferma che,
nella ricerca di un punto d'equilibrio tra il principio dell'affidamento (quello per cui cia-
scuno dei consociati può confidare nel rispetto delle regole da parte degli altri) e quello della prevedibilità della imprudenza altrui, afferma che il conducente “…non potrà fare
affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacchè
l'eventuale imprudenza di costoro…può rappresentare soltanto una causa concorrente
dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la respon-
sabilità dello stesso conducente…” (enfasi aggiunte).
Sicchè, in detta prospettiva, si afferma il criterio, laddove ne ricorrano ovviamente gli estremi, della concorrenza della responsabilità tra più utenti della rete di circolazione stradale. Nella specie, tale principio, in campo civilistico, va ovviamente raccordato con quello di cui al richiamato art. 2054 comma 2 cpc, la cui presunzione al 50% a testa appare qui sostanzialmente confermabile per le ragioni subito oltre indicate.
Nel caso in rassegna, in effetti, viene dimostrato sul piano logico/probatorio che
[...]
si sia macchiato di una primaria (cor)responsabilità causale del sinistro proce- Pt_1
dendo con pericolosa manovra intrinsecamente violativa del ricordato art. 176 CdS, ri-
sultando perciò egli imputabile di colpa specifica che, invero, può subito confermarsi al detto 50% dell'intero. Quanto poi a (o a chi per lui), gli va in conse- Controparte_7
guenza ascritta la restante eguale corresponsabilità del 50% poiché la sua condotta im-
prudente, oltre che carente della dovuta attenzione -relativa alla dichiarata velocità
d'andatura presso il varco pedonale ed in zona notoriamente e fortemente antropizzata,
e perciò determinativa di colpa generica- appare altresì accompagnata, nell'occorso,
dalla testimoniata chiamata telefonica ricevuta al cellulare che, nella circostanza, lo aveva distratto al punto da non accorgersi tempestivamente del motoveicolo poi investi-
to.
Tutto ciò posto, pertanto, deve ora procedersi alla determinazione del quantum de-
beatur, riconoscendone all'odierno attore solo l'indicato 50% dell'intero.
A riguardo, appare opportuno riportare, quasi integralmente, la CTU medica espletata dall'incaricato dott. la quale, può subito anticiparsi, appare lineare e non Persona_1
affetta da apprezzabili distonie o contraddizioni, sì da risultare idonea a rappresentare gli eventi sanitari di riferimento e gli esiti che se ne sono fatti condivisibilmente conse-
guire : “…. nato…il 22.1.1953…Di professione: pensionato. Descri- Parte_1
zione del fatto. L'esaminando riferisce che, in data 14.7.2017, alle ore 17,45 circa per-
correva, nella propria qualità di conducente di motociclo Kymco indossando CP_3
regolare casco di protezione, la via Medina in Napoli direzione incrocio Questura Cen-
trale. In tali circostanze di tempo e di luogo nel mentre era intento a svoltare a sinistra
all'altezza di attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 60/b, azionando
l'indicatore di direzione onde svoltare su via T. D'Aquino, era inopinatamente colliso da motociclo DA SH proveniente da tergo. A seguito dell'impatto lo rovinava Pt_1
al suolo congiuntamente al motociclo procurandosi lesioni. Accompagnato protetto per
P.S. presso il P.O. Loreto Mare ove si refertava “Iperdensità ematica interessante parte
della circonvoluzione pararolandica di sinistra associata ad altra modesta quota ema-
tica lungo lo spazio rolandico dello stesso lato, frattura pluriframmentaria dell'arco
temporozigomatico sinistro” (referto n. 31484 del 14.7.2017). Con prognosi riservata.
Era quivi ricoverato nella divisione di Neurochirurgia con diagnosi d'ammissione
“Trauma cranio-facciale, con flc cuoio capelluto”. Permaneva degente sino al
27.7.2017 quando era dimesso con diagnosi definitiva “Trauma cranio-facciale con
ESA traumatica in via di riassorbimento e frattura dell'arco temporo-zigomatico a sin”
(Cartella Clinica n°18622 P.O. Loreto Nuovo). Si sottoponeva, successivamente ad ac-
certamenti clinico-strumentali in date: -4.8.2017. TAC cranio “…Non evidenti segni TC
da riferire a patologia traumatica in atto in sede intracranica. Nella norma per l'età il
sistema ventricolo-cisternale, con linea mediana in asse. Indenni da fratture le ossa del-
la teca cranica” (Medicina Futura); -8.8.2017. Esiti di trauma cranio facciale con frat-
tura. Discreta apertura delle arcate dentarie con algia in regione zigomatico temporale
sinistra. Cicatrice retraente regione zigomatica sinistra con tumefazione dolente. Ri-
chiesta ecografia regione guancia e zigomatica a sinistra (U.O.C. di Odontostomatolo-
gia e Maxillo-facciale ; -10.8.2017. Ecografia della cute CP_8 Controparte_9
e sottocute regione zigomatica guancia sinistra “…esiti cicatriziali nella regione zigo-
matica sinistra con disordine ecostrutturale dei tessuti molli sottocutanei sottostanti la
sutura chirurgica e, in corrispondenza del punto dolente riferito dal paziente, una pic-
cola raccolta fluida a contenuto disomogeneo, di dimensioni massime 12X5 mm, con
associata limitrofa piccola formazione linfonodale di 8 mm. Utile consulenza speciali-
stica” (Medicina Futura); -21.8.2017. Buona l'apertura della bocca, conservata
l'occlusione dentaria, buona l'escursione condilare. Presenza di esiti cicatriziali in re-
gione zigomatica sinistra lievemente dolenti alla palpazione. A controllo tra 15 gg.
( ; - Controparte_10 31.8.2017. Esame neurologico nella norma (U.O. NCH ASL NA1 Dsb. 45); -18.9.2017.
Ha presentato, in seguito, nella regione in cui è stato suturato, cicatrice retraente con
tumefazione dolente trattata con terapia antibiotica ed antinfiammatoria con evidente
miglioramento (U.O.C. di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-facciale P.O. Dei
Pellegrini). E' presente in fascicolo relazione di consulenza medico-legale redatta dal
dott. del Giudice. Anamnesi remota. Nulla di rilevante ai fini della pre- Persona_2
sente indagine medico legale. Sintomatologia soggettiva. Attualmente lamenta, sporadi-
camente, cefalea frontale, disturbi del ritmo sonno-veglia con insonnia persistente e
marcata irritabilità. Riferisce, poi, dolorabilità e parestesia in regione temporo-
zigomatica sinistra esacerbantesi con le variazioni metereoclimatiche. Esame obiettivo
locale. E.O. Evidenziazione di esito cicatriziale chirurgico, lineare, ipocromico a punti
staccati della lunghezza di cm 9 decorrente trasversalmente in regione sottozigomatica
sinistra visibile ictu oculi, dolente alla DPM Altro esito cicatriziale chirurgico di cm 4,
lineare, ipocromico nascosto dal capillizio si reperta in regione volta cranica. Sistema
nervoso L'E.O. neurologico è nella norma senza segni di lato o deficit. I ROT sono pre-
senti e simmetrici. Assenza di segni piramidali, extrapiramidali o meningei. Il soggetto
è ben orientato in senso temporo-spaziale con funzioni mnesiche ben conservate. Nesso
di causalità. Dalle modalità riferite dell'incidente e dalle lesioni riportate, risultano
pienamente soddisfatti tutti i criteri della causazione medico-legale: temporale, topo-
grafico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuità nella seriazione degli eventi,
esclusione di altri momenti patogeni ( ref. n. 31484 del 14.7.2017). Valutazione Medi-
co-Legale. Il Signor a seguito del trauma della strada patito in data Parte_1
14.7.2017 riportò lesioni personali per cui si rese necessario un iter diagnostico e cura-
tivo che protrasse la prognosi a circa 50 giorni dall'evento traumatico. Ciò premesso,
la fattispecie può essere così medico-legalmente valutata:
-12(dodici) giorni di inabilità temporanea assoluta
-20(venti) giorni di inabilità parziale al valore medio del 50% e
-20(venti) giorni di inabilità parziale al valore medio del 25% comprensivi del periodo occorrente alla riabilitazione funzionale e secondo la comune esperienza clinica. Per
quanto attiene al danno biologico sono residuati i postumi:
-sindrome algica del massiccio facciale da pregresso valido traumatismo cranio-
facciale con frattura pluriframmentata dell'arco temporo-zigomatico sinistro;
-reliquati cicatriziali con pregiudizio estetico moderato.
Detti postumi, allo stato stabilizzati, possono essere valutati con una percentuale del
11%(undicipercento) della totale per analogia con quanto comunemente tabellato in
letteratura come puro Danno Biologico. Detti postumi hanno inciso sull'integrità psi-
cofisica con media ripercussione, alla luce del sesso e dell'età, sulla sfera individuale e
sull'espletamento delle normali attività quotidiane e professionali. Le lesioni patite
dall'istante hanno causato un medio livello di sofferenza. Non si rilevano in fascicolo
spese sanitarie sostenute.
CONCLUSIONI
I.T.T. 12gg.(dodici)
I.T.P. 20gg.(venti) al 50%
I.T.P. 20gg.(venti) al 25%
DANNO 11% (undicipercento)
Con Osservanza
dott. CARLO ARNESE …”.
Tale condivisibile elaborato tecnico, dunque, conduce, per anteriore sinistro del 2017 ed in applicazione delle tabelle di LA (in generale, cfr. ad es. Cass. 33005/21 secondo cui le “…tabelle SI …restano conformi a diritto…” eccetto che per il diverso danno da perdita parentale) ai seguenti valori :
Tabella di riferimento: Tribunale di LA 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57 Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 20.590,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.149,00
Invalidità temporanea totale € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.105,00
Totale generale: € 29.254,00
Sicchè, il 50% di tale complessivo importo di euro 29.254,00, di recentissima elabora-
zione, può essere così computato quale attuale pregiudizio risarcibile (non evidenzian-
dosi poi concreti profili ulteriori, distinti ed autonomi, oltre quelli proprii del biologico
qui liquidato). Con l'effetto, in parziale accoglimento della proposta domanda, che i convenuti debbano essere solidalmente condannati a pagare la somma (dimidiata) di eu-
ro 14.627,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia.
Infine, si compensano per metà tra le parti le spese di lite mentre la restante metà cede a carico dei convenuti e si liquida per tale frazione, come in dispositivo, in favore dei pro-
curatori attorei dichiaratisi antistatari, oltre spese di CTU/Arnese che si liquidano in ri-
chiesti complessivi euro 820 -oltre eventuali accessori di legge- che si pongono per il
50% a testa di parte attrice e di parte convenuta.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con citazione notificato a mezzo PEC l'1/12/21, così provvede :
a)in parziale accoglimento, dichiarata la corresponsabilità al 50% a testa tra parte attrice e parte convenuta, condanna in solido e Controparte_4 Controparte_11
a titolo risarcitorio, la somma di euro 14.627,00, oltre interessi
[...] Parte_2
legali dalla presente pronuncia;
b)compensa per metà tra le parti le spese di giudizio e condanna altresì in solido detti a pagare la restante metà di esse che, per questa frazione, liquida in Controparte_12
euro 2.000, di cui euro 150 per esborsi, oltre forfettarie-CP-IVA come per legge, con at-
tribuzione (esclusa quota di contributo unificato) in favore del procuratore attoreo di-
chiaratosi antistatario, ed oltre esborsi di CTU/Arnese come in parte motiva.
Così deciso in Napoli in data 7/7/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio
Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 28834/21 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto risarcimento e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ciro Principato,
-attore-
E
Zurich Insurance Plc, con sede in LA alla Via BenignoCrespi n. 2, (P.I./C.F.:
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, dr. rap- P.IVA_1 CP_1
presentata e difesa come in atti dagli avv.ti Maisto/Maisto,
-convenuta-
dom.to come on atti, Controparte_2
-convenuto contimace-
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC l'1/12/21, esponeva che in data Parte_1
14.7.2017, circa alle ore 17,45, mentre percorreva alla a guida del motociclo CP_3
la via Medina in direzione incrocio Questura centrale, nello svoltare a sinistra
[...]
con l'indicatore di direzione acceso, munito di casco, veniva violentemente urtato dallo scooter DA SH300 trg EH42067 (di proprietà di ) proveniente da Controparte_4
tergo e che provocava la caduta al suolo di esso istante a cagione della forza dell'impatto, al punto che egli doveva poi essere condotto in PS con ambulanza del 118
frattanto giunta sul posto ove, inoltre, si portava anche la polizia comunale. L'istante accusava gravi danni personali (precisamente trattavasi, come si legge nel coevo certifi-
cato di PS dell'ospedale Loreto/Mare, di “…Iperdensità ematica interessante parte del-
la circonvoluzione pararolandica di sinistra associata ad altra modesta quota ematica
lungo lo spazio rolandico dello stesso lato, frattura pluriframmentaria dell'arco tempo-
rozigomatico sinistro”), venendo poi sottoposto ad intervento chirurgico (v. oltre).
Per tali riassunti motivi (v., amplius, citazione introduttiva), l'odierno attore chiedeva quindi condannarsi in solido o alternativamente il proprietario dell' e la com- CP_5
pagnia assicuratrice al risarcimento di ogni danno nella specie sof- Controparte_6
ferto.
rimaneva contumace (v. anche ordinanza in atti del 9/1/23 in cui si Controparte_4
dà atto del fatto che “…l'atto di citazione risulta ritualmente notificato al convenuto,
tenuto conto, per di più, della firma apposta – dallo stesso – sulla Controparte_2
cartolina di ritorno della raccomandata”). , all'uopo costituitasi, Controparte_6
deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui,
pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti). L'allegata messa in mora della compagnia assicuratrice, munita di tutti i profili oggettivi e soggettivi del denun-
ciato sinistro, risulta idoneamente effettuata, a mezzo PEC, in data 14-1-19 (per il sini-
stro del 14-7-17). Vi è poi invito di negoziazione assistita notificata a mezzo PEC alla compagnia assicu-
ratrice in data 13/1/21:
Segue infine l'indicata notifica della citazione dell'1/12/21. Le formalità preliminari appaiono nell'insieme assolte e, poi, la prescrizione risulta a sua volta tempestivamente interrotta. Nel verbale della polizia urbana si segnala tra l'altro che il motoveicolo Hon-
da SH “è assicurato con la società Polizza 219009G2 dal Controparte_6
12/4/17 al 12/4/18…”.
Gli escussi testimoni ed , indifferenti, presenti sui Testimone_1 Testimone_2
luoghi- confermano sostanzialmente, senza discostamenti apprezzabili o di rilevante si-
gnificatività, le vicende di causa e la descritta dinamica dell'incidente, in ordine in par-
ticolare al fatto che l'istante guidasse il motorino Kymco e che, giunto all'altezza del civico 60b, con la freccia sinistra azionata nell'atto di svoltare in tale direzione, veniva quindi violentemente urtato da tergo dal sopravveniente scooter DA SH, venendo co-
sì sbalzato al suolo, con la precisazione che entrambe i conducenti, caduti dai rispettivi motoveicoli, indossavano il casco e che esso per quanto qui interessi, Parte_1
presentava forti dolorabilità e ferite, con il volto insanguinato (v., nel dettaglio, verbale di udienza del 4/4/24). A ciò ancora si aggiunga che il teste riferisce Testimone_1
altresì di aver udito il conducente della DA che diceva di essere stato in quel fran-
gente chiamato al cellulare e che, distratto da ciò, non si accorgeva quindi del motovei-
colo posto dinnanzi a lui, poi infatti urtato. Si rilevi inoltre che la ponderosità del sini-
stro verificatosi in pieno giorno, in zona centrale, rende comunque pienamente plausibi-
le la presenza sul posto di soggetti terzi che si siano appunto avvicinati, dopo l'incidente, per prestare i primi soccorsi del caso. Il testimoniale conferma anche la chiamata dell'ambulanza, poi giunta in situ.
Invero, la costituita compagnia assicurativa impugna siffatte dichiarazioni protestando-
ne la contraddittorietà intrinseca e reciproca. Tali descrizioni testimoniali, come si è vi-
sto, accreditano un investimento da tergo che -se inteso nel senso che la DA prove- niva, come oltre, dalla “medesima direzione” di marcia ma in posizione retrostante ri-
spetto al Kymco- si allinea di fatto, in parte qua, con la ricostruzione della dinamica si-
nistrosa effettuata ex post dalla sopravvenuta polizia urbana e che qui si riproduce, in stralcio dal relativo verbale d'intervento : più precisamente, laddove la polizia munici-
pale ritiene che l'DA sopraggiungeva alla sua sinistra (di e dalla Parte_2
medesima direzione sta evidentemente a significare che, essendo l'antestante CP_3
appunto in svolta a sinistra, allora il motociclo investitore si trovava quindi -per così di-
re- a “puntare” di fatto questo lato sinistro del mezzo attoreo ma, all'evidenza, senza che ciò escludesse che entrambe i motocicli comunque provenissero dalla stessa direzione,
procedendo cioè ambedue in direttrice verticale lungo la eguale via Medina, l'uno più
indietro dell'altro.
In questo senso, con qualche puntualizzazione lessicale, testimonianze e rapporto di PG
appaiono dunque sostanzialmente coincidenti.
Qui di seguito si riporta stralcio del verbale di sopralluogo della polizia municipale, rife-
rito in particolare alla dinamica dell'incidente stradale per cui è causa :
Dunque, come si diceva, gli agenti operatori riferiscono -in via postuma- per l'odierno istante , procedente in via Medina (strada con carreggiate separate da Parte_3
spartitraffico cementizio-rialzato, profilo statico -questo- in sé coperto da fede privile-
giata), che mentre egli “tentava di invertire la marcia attraverso il…passaggio pedonale
palettizzato [in ferro, come oltre precisa ancora la PG] …sopraggiungeva alla sua sini-
stra e dalla medesima direzione il motoveicolo…DA SH…condotto
da…OR che non riusciva ad evitare l'impatto con il veicolo A…”. Il
verbale, quanto ai luoghi di causa, evidenzia inoltre la seguente situazione :
Si tratta perciò di attraversamento “pedonale” con spartitraffico cementizio munito, in più, di infissi paletti in ferro.
Costituendo pertanto, palesemente, un varco solo personale e giammai motorizzato. In sostanza, il ciclomotore non poteva accedere a quel varco, tantomeno per invertire il senso di marcia.
, dinnanzi alla polizia municipale (v. sempre detto verbale di inci- Controparte_7
dente stradale, incluso il grafico ivi esteso),
A conferma, lo stesso odierno attore riferisce alla polizia urbana che sul posto “…vi è
un attraversamento pedonale con dei paletti divisori della carreggiata. Mi sono fermato
all'altezza dell'attraversamento pedonale per effettuare manovra per svoltare a sx e fa-
re inversione di marcia di marcia e imboccare via Tommaso d'Aquino quando dopo
aver messo il dispositivo di segnalazione luminosa a sx e accertatomi che non venissero
altri veicoli, mi sono ritrovato a terra…indossavo il casco protettivo…”.
Sicchè, in sostanza, tanto gli agenti operatori (v. sopra) quanto soprattutto lo stesso
[...]
come si è appena detto, confermano che questi, all'atto dell'impatto, stes- Parte_4
se per invertire il senso di marcia passando, a sinistra, attraverso un varco “pedonale”
munito di “paletti divisori”.
Ebbene, tale descritta e riconosciuta condotta attorea viola l'art. 176 comma 1 lett.a)
C.d.S., a mente del quale “…è vietato…invertire il senso di marcia e attraversare lo
spartitraffico, anche all'altezza dei varchi…” (cfr. in generale Cass.civ. 11441/20). Ciò
è appunto accaduto nella specie perché l'istante, trasgredendo una norma di legge, si è
fermato per invertire il senso di marcia trapassando un passaggio sulla sua sinistra che all'evidenza -in presenza di ostacoli cementizi e in palizzazione ferrata- costituisce così
un varco esclusivamente ed oggettivamente riservato al solo transito pedonale e non a quello motoveicolare, non certo per la vietata inversione di marcia che nella specie l'istante voleva effettuare, per sua stessa affermazione. Vicenda che dunque già confi-
gura una chiara corresponsabilità attorea, in termini di originario contributo causale.
Tuttavia, non può perciò solo escludersi, non automaticamente ed anche alla luce dell'art. 2054 comma 2 c.c., il contributo altrui qui in particolare emergente dai seguenti profili di fatto :
-i testi provano che la retrostante DA procedeva veloce, tant'è che l'impatto si è di-
mostrato violento in ragione dei riportati danni personali;
-secondo anzi il primo escusso teste, lo stesso investitore disse subito dopo di essere sta-
to sostanzialmente distratto da una intervenuta telefonata sul cellulare (v. sopra);
-in ogni caso, costituendo detto varco un passaggio certamente pedonale, allora il con-
ducente della anche a voler prescindere dall'altrui condotta di guida, avrebbe CP_5
dovuto comunque tenere in prossimità del passaggio stesso, per il ben possibile transito pedonale, un comportamento di particolare prudenza, ciò che, chiaramente, non appare nella specie avvenuto.
Sicchè, ad avviso dello scrivente, per il sinistro in rassegna le prove raccolte e i profili logici dei fatti portano nell'insieme a ritenere che, in effetti, l'incidente in questione ri-
sulti essere la conseguenza di un contributo causale reso da entrambe le odierne parti di causa.
Invero, sia pure per vicenda diversa ma comunque inducente spunti interpretativi di si-
cura rilevanza generale quanto al nesso eziologico in materia stradale, occorre osservare che la recentissima Cass. pen. 23939/25, con richiami giurisprudenziali, afferma che,
nella ricerca di un punto d'equilibrio tra il principio dell'affidamento (quello per cui cia-
scuno dei consociati può confidare nel rispetto delle regole da parte degli altri) e quello della prevedibilità della imprudenza altrui, afferma che il conducente “…non potrà fare
affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacchè
l'eventuale imprudenza di costoro…può rappresentare soltanto una causa concorrente
dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la respon-
sabilità dello stesso conducente…” (enfasi aggiunte).
Sicchè, in detta prospettiva, si afferma il criterio, laddove ne ricorrano ovviamente gli estremi, della concorrenza della responsabilità tra più utenti della rete di circolazione stradale. Nella specie, tale principio, in campo civilistico, va ovviamente raccordato con quello di cui al richiamato art. 2054 comma 2 cpc, la cui presunzione al 50% a testa appare qui sostanzialmente confermabile per le ragioni subito oltre indicate.
Nel caso in rassegna, in effetti, viene dimostrato sul piano logico/probatorio che
[...]
si sia macchiato di una primaria (cor)responsabilità causale del sinistro proce- Pt_1
dendo con pericolosa manovra intrinsecamente violativa del ricordato art. 176 CdS, ri-
sultando perciò egli imputabile di colpa specifica che, invero, può subito confermarsi al detto 50% dell'intero. Quanto poi a (o a chi per lui), gli va in conse- Controparte_7
guenza ascritta la restante eguale corresponsabilità del 50% poiché la sua condotta im-
prudente, oltre che carente della dovuta attenzione -relativa alla dichiarata velocità
d'andatura presso il varco pedonale ed in zona notoriamente e fortemente antropizzata,
e perciò determinativa di colpa generica- appare altresì accompagnata, nell'occorso,
dalla testimoniata chiamata telefonica ricevuta al cellulare che, nella circostanza, lo aveva distratto al punto da non accorgersi tempestivamente del motoveicolo poi investi-
to.
Tutto ciò posto, pertanto, deve ora procedersi alla determinazione del quantum de-
beatur, riconoscendone all'odierno attore solo l'indicato 50% dell'intero.
A riguardo, appare opportuno riportare, quasi integralmente, la CTU medica espletata dall'incaricato dott. la quale, può subito anticiparsi, appare lineare e non Persona_1
affetta da apprezzabili distonie o contraddizioni, sì da risultare idonea a rappresentare gli eventi sanitari di riferimento e gli esiti che se ne sono fatti condivisibilmente conse-
guire : “…. nato…il 22.1.1953…Di professione: pensionato. Descri- Parte_1
zione del fatto. L'esaminando riferisce che, in data 14.7.2017, alle ore 17,45 circa per-
correva, nella propria qualità di conducente di motociclo Kymco indossando CP_3
regolare casco di protezione, la via Medina in Napoli direzione incrocio Questura Cen-
trale. In tali circostanze di tempo e di luogo nel mentre era intento a svoltare a sinistra
all'altezza di attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 60/b, azionando
l'indicatore di direzione onde svoltare su via T. D'Aquino, era inopinatamente colliso da motociclo DA SH proveniente da tergo. A seguito dell'impatto lo rovinava Pt_1
al suolo congiuntamente al motociclo procurandosi lesioni. Accompagnato protetto per
P.S. presso il P.O. Loreto Mare ove si refertava “Iperdensità ematica interessante parte
della circonvoluzione pararolandica di sinistra associata ad altra modesta quota ema-
tica lungo lo spazio rolandico dello stesso lato, frattura pluriframmentaria dell'arco
temporozigomatico sinistro” (referto n. 31484 del 14.7.2017). Con prognosi riservata.
Era quivi ricoverato nella divisione di Neurochirurgia con diagnosi d'ammissione
“Trauma cranio-facciale, con flc cuoio capelluto”. Permaneva degente sino al
27.7.2017 quando era dimesso con diagnosi definitiva “Trauma cranio-facciale con
ESA traumatica in via di riassorbimento e frattura dell'arco temporo-zigomatico a sin”
(Cartella Clinica n°18622 P.O. Loreto Nuovo). Si sottoponeva, successivamente ad ac-
certamenti clinico-strumentali in date: -4.8.2017. TAC cranio “…Non evidenti segni TC
da riferire a patologia traumatica in atto in sede intracranica. Nella norma per l'età il
sistema ventricolo-cisternale, con linea mediana in asse. Indenni da fratture le ossa del-
la teca cranica” (Medicina Futura); -8.8.2017. Esiti di trauma cranio facciale con frat-
tura. Discreta apertura delle arcate dentarie con algia in regione zigomatico temporale
sinistra. Cicatrice retraente regione zigomatica sinistra con tumefazione dolente. Ri-
chiesta ecografia regione guancia e zigomatica a sinistra (U.O.C. di Odontostomatolo-
gia e Maxillo-facciale ; -10.8.2017. Ecografia della cute CP_8 Controparte_9
e sottocute regione zigomatica guancia sinistra “…esiti cicatriziali nella regione zigo-
matica sinistra con disordine ecostrutturale dei tessuti molli sottocutanei sottostanti la
sutura chirurgica e, in corrispondenza del punto dolente riferito dal paziente, una pic-
cola raccolta fluida a contenuto disomogeneo, di dimensioni massime 12X5 mm, con
associata limitrofa piccola formazione linfonodale di 8 mm. Utile consulenza speciali-
stica” (Medicina Futura); -21.8.2017. Buona l'apertura della bocca, conservata
l'occlusione dentaria, buona l'escursione condilare. Presenza di esiti cicatriziali in re-
gione zigomatica sinistra lievemente dolenti alla palpazione. A controllo tra 15 gg.
( ; - Controparte_10 31.8.2017. Esame neurologico nella norma (U.O. NCH ASL NA1 Dsb. 45); -18.9.2017.
Ha presentato, in seguito, nella regione in cui è stato suturato, cicatrice retraente con
tumefazione dolente trattata con terapia antibiotica ed antinfiammatoria con evidente
miglioramento (U.O.C. di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-facciale P.O. Dei
Pellegrini). E' presente in fascicolo relazione di consulenza medico-legale redatta dal
dott. del Giudice. Anamnesi remota. Nulla di rilevante ai fini della pre- Persona_2
sente indagine medico legale. Sintomatologia soggettiva. Attualmente lamenta, sporadi-
camente, cefalea frontale, disturbi del ritmo sonno-veglia con insonnia persistente e
marcata irritabilità. Riferisce, poi, dolorabilità e parestesia in regione temporo-
zigomatica sinistra esacerbantesi con le variazioni metereoclimatiche. Esame obiettivo
locale. E.O. Evidenziazione di esito cicatriziale chirurgico, lineare, ipocromico a punti
staccati della lunghezza di cm 9 decorrente trasversalmente in regione sottozigomatica
sinistra visibile ictu oculi, dolente alla DPM Altro esito cicatriziale chirurgico di cm 4,
lineare, ipocromico nascosto dal capillizio si reperta in regione volta cranica. Sistema
nervoso L'E.O. neurologico è nella norma senza segni di lato o deficit. I ROT sono pre-
senti e simmetrici. Assenza di segni piramidali, extrapiramidali o meningei. Il soggetto
è ben orientato in senso temporo-spaziale con funzioni mnesiche ben conservate. Nesso
di causalità. Dalle modalità riferite dell'incidente e dalle lesioni riportate, risultano
pienamente soddisfatti tutti i criteri della causazione medico-legale: temporale, topo-
grafico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuità nella seriazione degli eventi,
esclusione di altri momenti patogeni ( ref. n. 31484 del 14.7.2017). Valutazione Medi-
co-Legale. Il Signor a seguito del trauma della strada patito in data Parte_1
14.7.2017 riportò lesioni personali per cui si rese necessario un iter diagnostico e cura-
tivo che protrasse la prognosi a circa 50 giorni dall'evento traumatico. Ciò premesso,
la fattispecie può essere così medico-legalmente valutata:
-12(dodici) giorni di inabilità temporanea assoluta
-20(venti) giorni di inabilità parziale al valore medio del 50% e
-20(venti) giorni di inabilità parziale al valore medio del 25% comprensivi del periodo occorrente alla riabilitazione funzionale e secondo la comune esperienza clinica. Per
quanto attiene al danno biologico sono residuati i postumi:
-sindrome algica del massiccio facciale da pregresso valido traumatismo cranio-
facciale con frattura pluriframmentata dell'arco temporo-zigomatico sinistro;
-reliquati cicatriziali con pregiudizio estetico moderato.
Detti postumi, allo stato stabilizzati, possono essere valutati con una percentuale del
11%(undicipercento) della totale per analogia con quanto comunemente tabellato in
letteratura come puro Danno Biologico. Detti postumi hanno inciso sull'integrità psi-
cofisica con media ripercussione, alla luce del sesso e dell'età, sulla sfera individuale e
sull'espletamento delle normali attività quotidiane e professionali. Le lesioni patite
dall'istante hanno causato un medio livello di sofferenza. Non si rilevano in fascicolo
spese sanitarie sostenute.
CONCLUSIONI
I.T.T. 12gg.(dodici)
I.T.P. 20gg.(venti) al 50%
I.T.P. 20gg.(venti) al 25%
DANNO 11% (undicipercento)
Con Osservanza
dott. CARLO ARNESE …”.
Tale condivisibile elaborato tecnico, dunque, conduce, per anteriore sinistro del 2017 ed in applicazione delle tabelle di LA (in generale, cfr. ad es. Cass. 33005/21 secondo cui le “…tabelle SI …restano conformi a diritto…” eccetto che per il diverso danno da perdita parentale) ai seguenti valori :
Tabella di riferimento: Tribunale di LA 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57 Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 20.590,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.149,00
Invalidità temporanea totale € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.105,00
Totale generale: € 29.254,00
Sicchè, il 50% di tale complessivo importo di euro 29.254,00, di recentissima elabora-
zione, può essere così computato quale attuale pregiudizio risarcibile (non evidenzian-
dosi poi concreti profili ulteriori, distinti ed autonomi, oltre quelli proprii del biologico
qui liquidato). Con l'effetto, in parziale accoglimento della proposta domanda, che i convenuti debbano essere solidalmente condannati a pagare la somma (dimidiata) di eu-
ro 14.627,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia.
Infine, si compensano per metà tra le parti le spese di lite mentre la restante metà cede a carico dei convenuti e si liquida per tale frazione, come in dispositivo, in favore dei pro-
curatori attorei dichiaratisi antistatari, oltre spese di CTU/Arnese che si liquidano in ri-
chiesti complessivi euro 820 -oltre eventuali accessori di legge- che si pongono per il
50% a testa di parte attrice e di parte convenuta.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con citazione notificato a mezzo PEC l'1/12/21, così provvede :
a)in parziale accoglimento, dichiarata la corresponsabilità al 50% a testa tra parte attrice e parte convenuta, condanna in solido e Controparte_4 Controparte_11
a titolo risarcitorio, la somma di euro 14.627,00, oltre interessi
[...] Parte_2
legali dalla presente pronuncia;
b)compensa per metà tra le parti le spese di giudizio e condanna altresì in solido detti a pagare la restante metà di esse che, per questa frazione, liquida in Controparte_12
euro 2.000, di cui euro 150 per esborsi, oltre forfettarie-CP-IVA come per legge, con at-
tribuzione (esclusa quota di contributo unificato) in favore del procuratore attoreo di-
chiaratosi antistatario, ed oltre esborsi di CTU/Arnese come in parte motiva.
Così deciso in Napoli in data 7/7/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio