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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE in persona del Presidente della seconda Sezione civile, dott. Ugo Scavuzzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1432/2020 R.G., TRA
[c.f.: , nato a [...] [CT] l'11.9.1969 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lampuri Vanessa, giusta procura in atti ATTORE/RICORRENTE
E Controparte_1
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avv.ti Giordano Giuseppe e Della Cava Simona, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare Valeria
CONVENUTA/RESISTENTE E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Felice Bisazza 65, presso lo studio dell'avv. Briganti Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, CONVENUTA/RESISTENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con sede in Messina, via Consolare Valeria, CONVENUTA CONTUMACE E NEI CONFRONTI DI
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_4 P.IVA_2 sede in Palermo, via Caduti senza Croce 28, elettivamente domiciliata in Milano, via Legnone 20, presso lo studio dell'avv. Pantano Gianluca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, TERZO CHIAMATO avente a oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: come da verbale del 13.11.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.4.2020, presentato dopo ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e dopo il deposito della relazione tecnica, Pt_1 conveniva in giudizio l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di
[...] Messina, l' e l' , Controparte_3 CP_3 Controparte_2 formulando le domande seguenti: “[…] accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo dei medici dell' Controparte_2
[…], nonché dei medici dell' “ ” di […] e dei medici del
[...] CP_3 CP_3 CP_3
“ di Messina […] e comunque alla violazione degli obblighi CP_1 CP_1
1 contrattualmente assunti dai convenuti e per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella misura di Euro in € 682.215,58 oltre al danno esistenziale ed il danno patrimoniale da valutarsi equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria […]”. Il ricorrente deduceva di essere rimasto coinvolto in data 4.1.2015, intorno alle ore 9:30, in un incidente stradale;
nonché di essere stato preso in carico dagli operatori del servizio “118”, intorno alle ore 10:00, trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'Ospedale ” di CP_3
con accesso intorno alle ore 10:45, di aver eseguito esami strumentali dai quali era emersa CP_3 una “frattura sovracondiloidea del femore sinistro scomposta per dislocazione posteriore e laterale del moncone distale. Moncone distale scomposto inoltre ad axim per disposizione posteriore rispetto al moncone prossimale, il moncone femorale prossimale disloca inoltre l'arteria femorale prossimale in corrispondenza del canale di Hutter;
essa a tale livello appare compresa tra i due monconi di frattura con assenza di flusso a valle (stenosi serrata)”, pertanto, con diagnosi di “frattura esposta gamba sinistra con associata lesione vascolare, polso pedidio in atto non percepibile”; di aver fatto, poi, ingresso nel reparto di ortopedia del medesimo nosocomio;
di essere stato sottoposto, dalle ore 13:00 alle ore 15:00, presso il reparto di ortopedia dell' ” di a CP_3 CP_3 CP_3 intervento – come convenuto dal chirurgo vascolare del di Messina, Controparte_1 raggiunto telefonicamente alle ore 12:00, e dallo specialista ortopedico del nosocomio di – CP_3 di stabilizzazione della frattura dell'arto inferiore sinistro, nonché a successivo intervento di rivascolarizzazione;
di essere stato trasportato al di Messina dove, all'esito Controparte_1 dell'esame obiettivo, era emerso “piede freddo al termo tatto […] sensibilità e motilità del piede assenti […] assenza del polso popliteo e dei polsi periferici”; di essere stato, quindi, sottoposto, prima ad arteriografia dell'arto inferiore sinistro e confezionamento di by-pass femoro-ATA in VSG e, poi, a intervento chirurgico per occlusione di detto by-pass; di aver, in data 13.1.2015, dopo l'esito infruttuoso dei detti interventi, subito l'amputazione della gamba sinistra;
ciò dedotto si doleva dell'erroneità della scelta di procedere con priorità all'intervento ortopedico in luogo della rivascolarizzazione dell'arto inferiore sinistro;
nonché dell'inescusabile ritardo col quale si era proceduto all'intervento vascolare, oltre il termine di sei ore previsto dalle linee guida al fine di contenere il rischio di amputazione dell'arto traumatizzato;
contestava, pertanto, le conclusioni alle quali erano giunti i periti d'ufficio nominati in sede di accertamento tecnico preventivo. Con decreto del 17.7.2020, il Giudice istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti. Con comparsa depositata in data 7.1.2021, si costituiva in giudizio l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, la quale contestava le allegazioni di controparte, aderiva alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio nominati in sede di a.t.p. ed eccepiva la carenza di prova del fatto costitutivo del credito risarcitorio giudizialmente esercitato da parte attrice;
rivendicava la legittimità delle conclusioni rassegnate dai periti e rassegnava le seguenti conclusioni:
“[…] 1) Acquisire al presente giudizio il fascicolo d'ufficio, anche telematico, relativo al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. iscritto a n. 4961/2018 R.G. di questo Tribunale contenente anche l'elaborato peritale;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare infondate e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente sia in via principale che in subordine, e con esse il ricorso proposto;
3) In subordine, per la malaugurata e non temuta ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità dell' la stessa fosse condannata a pagare alcunché in dipendenza di questo giudizio, anche CP_5 in solido con l'altra struttura sanitaria convenuta, ridurre la responsabilità dell' e quindi CP_5 limitare l'ammontare di quanto eventualmente dalla stessa dovuto, anche in solido con l'altra struttura sanitaria convenuta, tenuto conto di quanto dedotto nelle presente comparsa e di quant'altro si dedurrà in seguito e comunque nei limiti della sola misura percentuale della responsabilità eventualmente addebitabile all' …]”. CP_5 Con comparsa depositata in data 8.1.2021, si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale contestava le allegazioni e deduzioni del ricorrente, aderiva alle Controparte_2 risultanze peritali emerse in sede di accertamento tecnico preventivo;
evidenziava la carenza di prova
2 del fatto costitutivo del credito risarcitorio vantato da parte ricorrente, sia quanto al nesso di causalità materiale sia quanto alla colpevolezza;
rilevava, altresì, come dalla consulenza d'ufficio erano emersi profili di responsabilità a carico degli esercenti il servizio di trasporto ospedaliero, vale a dire degli operatori del “118”, avendo costoro omesso, in ragione del trauma subito dal ricorrente, di trasportare quest'ultimo presso il nosocomio provvisto dei reparti di ortopedia e di chirurgia vascolare, nella specie presso il Policlinico di Messina;
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “[…] 1) Ritenere e dichiarare necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della per Controparte_6 i motivi esposti in narrativa e, in rito, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c., al fine di essere manlevata da ogni pretesa del ricorrente;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare comunque l'assenza di responsabilità medica in capo all' CP_7
ed ai Presidi Ospedalieri che ad essa fanno capo, riguardo ai fatti contestati, rigettando
[...] tutte le pretese del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;
3) Sempre nel merito, ritenere e dichiarare comunque non dovuto il risarcimento richiesto poiché il danno non risulta suffragato da alcun mezzo di prova. 4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio […]”. In data 30.3.2022, era acquisita su ordine del giudice designato la relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo. All'udienza del 15.4.2022, il Giudice disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie. In data 28.10.2022, il Policlinico di Messina depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le difese già formulate e richiedeva l'acquisizione integrale del fascicolo di a.t.p. Con istanza depositata in data 28.10.2022, l' di Messina Controparte_2 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo. In data 30.10.2022, la resistente Azienda sanitaria provinciale di Messina depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le difese già formulate. In data 31.10.2022, parte ricorrente depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le domande già formulate, adducendo la mancata percezione da terzi di risarcimenti per i medesimi fatti di causa. Con provvedimento del 4.11.2022 era disposta la trattazione in contraddittorio dell'istanza di chiamata in giudizio del terzo avanzata dall' . Controparte_2 In data 28.11.2022, il resistente Policlinico di Messina depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale si opponeva all'istanza di rinnovazione di c.t.u. avanzata da parte ricorrente e chiedendo ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione degli eventuali documenti inerenti all'incidente stradale occorso e alle eventuali somme percepite aliunde a titolo risarcitorio o indennitario. In data 29.11.2022, parte ricorrente depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale avanzava istanza istruttoria di ammissione di interrogatorio libero e di rinnovazione di c.t.u. In data 30.11.2022, la resistente depositava la Controparte_2 seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale si opponeva all'accoglimento dell'istanza avanzata da parte attrice di rinnovazione di c.t.u. Le parti depositavano le ultime memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con le quali reiteravano domande e difese già formulate. All'udienza dell'1.2.2023, il Giudice istruttore autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e rimetteva le parti all'udienza del 30.6.2023, poi differita al 7.6.2024. CP_4 Con comparsa depositata in data 7.7.2023, si costituiva in giudizio , la quale CP_4 contestava le allegazioni della chiamante , sollevando le Controparte_2 seguenti eccezioni: inammissibilità della domanda alla stessa rivolta atteso che tra la chiamante e la chiamata non intercorrevano rapporti contrattuali, il servizio essendo stato reso in forza di concessione dell'Assessorato regionale alla salute della Regione siciliana;
prescrizione del credito di regresso vantato dalla chiamante;
infondatezza nel merito della domanda alla stessa rivolta per insussistenza di profili di responsabilità, atteso che la mancata “centralizzazione” dell'odierno attore
3 non aveva influito sugli esiti degli interventi dallo stesso subiti, che la scelta dell'ospedale di destinazione non competeva – giusta decreto regionale del 30.4.2010 – al personale dipendente dell'odierna chiamata, ma alla Centrale operativa del servizio di “118” e al medico di bordo, presumibilmente dipendenti della stessa chiamante, e che, nondimeno, il trasporto era stato tempestivo. Con provvedimento del 22.4.2025, “ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di rinnovo della c.t.u. ovvero di attività istruttoria”, il Presidente istruttore fissava l'udienza del 13.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 13.11.2025, il Presidente di Sezione, dopo avere ordinato la discussione orale, riservava di depositare la sentenza entro il termine di trenta giorni ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c. La domanda di parte ricorrente è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata, e ciò per i motivi che seguono. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3 Messina, via Consolare Valeria, attesa la regolarità delle notificazioni;
fermo il rilievo che trattasi di ente privo di personalità giuridica propria perché struttura pubblica gestita dall'
[...]
. Controparte_2 Il ricorrente ha chiesto la condanna, in solido, dell'Azienda ospedaliera Parte_1 universitaria “G. Martino” di Messina, dell' e dell' CP_3 Controparte_3 [...]
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti – in Controparte_2 ipotesi – a seguito dell'amputazione dell'arto inferiore sinistro causata dall'errata decisione – presa dai sanitari dei nosocomi convenuti – di procedere prioritariamente all'intervento ortopedico di stabilizzazione delle fratture e dalla ritardata esecuzione dell'intervento di rivascolarizzazione presso il . CP_1 CP_2 Trattasi evidentemente di azione di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., promossa in danno delle sole per l'inesatto adempimento alle obbligazioni su di esse gravanti a Parte_2 opera dei propri sanitari, quali ausiliari ex art. 1228 c.c.; il tempo della condotta censurata risale al 4.1.2015. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della struttura sanitaria
– e anche del sanitario –, nel rapporto con il paziente, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato [v. da ultimo sentenza n. 24791 dell'8 ottobre 2008 e sent. n. 975 del 16 gennaio 2009]. Tale inquadramento deve ritenersi fermo anche a seguito dell'introduzione dell'art. 3 comma 1 del d.l. 158/2012, come modificato dalla legge di conversione 189/2012, dato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il legislatore, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando in tali casi “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve [si cfr. Cass., ord. n. 8940/2014] e che alcun rilievo assume la legge n. 24/17 essendo sprovvista di efficacia retroattiva [Cass., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28994; in parte motiva: “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”]. Quanto all'onere probatorio, in tema di colpa medica, in generale e per consolidata giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto [o del "contatto"], dell'aggravamento della situazione patologica [o dell'insorgenza di nuove patologie] e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico
4 dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare come il contratto di spedalità, quale fatto costitutivo del dovere di protezione con obbligo primario di prestazione in capo alle Pt_2 convenute, possa ritenersi accertato, lo stesso tra l'altro potendosi concludere per facta concludentia e non foss'altro perché l'ingresso in regime di ricovero, rispettivamente, presso l'Ospedale
[...]
” di (articolazione del l' ) e l'Azienda CP_3 CP_3 Controparte_2 ospedaliera universitaria “G. Martino”, nonché la sottoposizione agli interventi di cui in parte narrativa rilevano quali fatti incontestati. In ordine all'elemento oggettivo dell'inadempimento, e segnatamente al nesso di causalità materiale, con la relazione di consulenza tecnica medico-legale collegiale acquisita nel presente giudizio in data 30.3.2022, i periti incaricati, nelle persone del dott. – specialista in Persona_1 medicina legale – e del dott. – specialista in chirurgia vascolare ed endovascolare Persona_2
–, rilevavano quanto segue: “[…] In altre parole, i sanitari si trovarono di fronte ad un trauma complesso, che necessitava non solo dell'ortopedico ma anche dell'intervento del chirurgo vascolare. In una situazione del genere, che richiedeva un intervento in urgenza da parte di due figure specialistiche (chirurgo ortopedico e vascolare), posto che il nosocomio taorminese è sprovvisto del reparto di chirurgia vascolare, era imperativo innanzitutto decidere quale delle due lesioni (ossea o vascolare) andasse trattata per prima. A tale scopo l'ortopedico di turno dell' Controparte_3 contattava telefonicamente il chirurgo vascolare del Policlinico e, ben descrivendo il quadro clinico del Gerami, veniva stabilita la priorità ossia la stabilizzazione della frattura mediante posizionamento di fissatori esterni. Una volta completato l'intervento (ore 15.00), si rendeva necessario trasferire il dal nosocomio taorminese al di Messina per potere Pt_1 CP_1 trattare l'ischemia acuta causata dal blocco arterioso femorale. Non appena giunto presso il Policlinico il sig. eniva immediatamente condotto in sala operatoria già alle 17.15 [condotte Pt_1 censurate in cooperazione colposa] […]” [cfr. pagg. 24 e 25 della relazione peritale, in atti]; e ancora
“[…] L'intervento chirurgico, durato quasi 14 ore, è risultato molto complesso fin dall'inizio a causa dell'inadeguato diametro della safena interna destra risultato non idoneo per un tratto sufficientemente lungo;
neanche la vena basilica del braccio destro è risultata adeguata […]
[concausa concomitante]. Il sig. veniva infine sottoposto ad intervento di amputazione di Pt_1 coscia sinistra in data 13.05.15. Tale esito è, a parere di questo Collegio, causalmente riconducibile alla gravità del trauma osteo-vascolare riportato a seguito di incidente stradale in data 4.01.2015
[concausa preesistente]. […] fermo restando che è parere del Collegio scrivente che anche un trasporto più precoce non avrebbe modificato significativamente l'outcome, dal momento che il fallimento del Bypass vascolare, a nostro avviso sia da ricondurre, più che al timing di intervento, al non adeguato patrimonio venoso del paziente [concausa concomitante]” [cfr. pag. 26, 30 e 34 relazione cit.]. In ordine all'elemento soggettivo, i consulenti d'ufficio rilevavano quanto segue: “[…] è parere di questo collegio che il management della frattura (ortopedico e vascolare) debba ritenersi corretto ed in linea con le indicazioni della letteratura sull'argomento […]. Tenuto conto dell'orario del sinistro (9.30 in atti) e dei tempi di effettuazione degli interventi chirurgici (la stabilizzazione della frattura mediante fissatore esterno conclusasi alle ore 15.00 e l'inizio dell'intervento vascolare alle ore 17.15, possiamo affermare che la tempistica è in linea con le indicazioni fornite dalla letteratura (entro le 8 ore) […]. Nel caso di specie, tenuto conto della tipologia di frattura e della scomposizione, veniva posizionato dapprima il fissatore esterno, e successivamente iniziato l'intervento vascolare, perfettamente in linea con la letteratura sopracitata […]. In conclusione, il management del paziente è da ritenersi conforme alle indicazioni fornite dalle linee guida e pertanto non si ravvisano profili di colpa professionale nelle scelte operata dai sanitari” [cfr. pagg. 27, 28 e 29 relazione cit.]. In ordine, infine, al c.d. danno conseguenza, i periti d'ufficio, deponendo per l'esclusione di Cont responsabilità delle Aziende sanitarie convenute [“(…) I sanitari dell' , una volta preso in carico
5 il paziente, hanno operato secondo scienza e coscienza e nel rispetto delle linee guida, e pertanto a loro carico non sono individuabili profili di responsabilità sanitaria.”], hanno legittimamente omesso di rispondere ai quesiti attinenti al quantum del credito risarcitorio vantato. A fronte delle osservazioni mosse da parte ricorrente, speculari alle contestazioni alla relazione avanzate nel presente giudizio, i consulenti d'ufficio, premettendo che “[…] Il sig. Pt_1 veniva infine sottoposto ad intervento di amputazione di coscia sinistra in data 13.05.15 [evento di danno]. Tale esito è, a parere di questo Collegio, causalmente riconducibile alla gravità del trauma osteo-vascolare riportato a seguito di incidente stradale in data 4.01.2015 [concausa preesistente]. È comunque doveroso precisare che trattandosi di ischemia di un arto, ed essendo gli esiti dell'ischemia strettamente correlati alla durata della stessa, è ammissibile supporre che un minore tempo di ischemia avrebbe potuto incrementare la probabilità di non amputare l'arto. Tuttavia, l'eventuale ritardo nell'effettuazione delle procedure chirurgiche (che comunque sono state intraprese entro le 8 ore e dunque entro il range temporale indicato da linee guida) non può essere imputato né ai sanitari del nosocomio taorminese, né a quelli del Policlinico di Messina, dal momento che il veniva portato dal 118 al Presidio di (centro Spoke) che è sprovvisto di una Pt_1 CP_3 delle due branche specialistiche necessarie al caso di specie […]. In ogni caso del ritardo legato alla mancata centralizzazione, non può essere ascritto né ai sanitari dell' , né Controparte_3 tantomeno alla chirurgia vascolare del Policlinico di Messina. Essi infatti, una volta preso in carico il paziente, hanno operato secondo scienza e coscienza e nel rispetto delle linee guida, e pertanto a loro carico, non sono individuabili profili di responsabilità sanitaria […]”, replicavano, con congrua motivazione, come segue: “[…] A tal proposito, occorre specificare che questo collegio ha analizzato la letteratura dell'epoca, trattandosi di fatti accaduti nel 2015, mentre i consulenti di parte hanno citato più volte lavori pubblicati in epoca successiva, pertanto non utilizzabili nel caso di specie […]. Tuttavia, avendo letto con attenzione quanto scritto dai CTP ed in particolare i riferimenti bibliografici, non ci possiamo esimere dal rappresentare che la letteratura cui fanno riferimento è relativa all'ischemia acuta isolata (ovvero alla malattia squisitamente vascolare), la quale in genere è causata da un trombo o da un embolo all'interno del lume e prevede diverse tecniche di rivascolarizzazione chirurgica, e comunque ha un tasso di amputazione che varia tra il 20 ed il 40% (Linee Guida SICVE). Nel caso di specie, tali parametri non possono essere validi in maniera assoluta dato che l'ischemia del Gerami era associata e causata dalla frattura esposta del femore
[…]; quanto alla decisione di procedere prioritariamente all'intervento ortopedico in luogo della rivascolarizzazione dell'arto inferiore sinistro, “[…] Quando il fu soccorso dai sanitari del Pt_1 118 venne evidenziata la frattura del femore con esposizione di entrambi i monconi ossei, per la precisione 6 cm dal lato mediale di coscia e 25 cm dal lato postero-laterale, e quindi fu trasportato al PS dell' di per l'importante trauma ortopedico con coscia in Controparte_3 CP_3 extrarotazione;
giunto al PS, i medici di turno evidenziarono anche i segni clinici di una ischemia (assenza di polsi con piede ipotermico) confermata da una angio TC. Quindi si rese necessaria la consulenza specialistica vascolare telefonica con il Policlinico di Messina. Non bisogna dimenticare la duplice lesione del Gerami: ossea (frattura bi esposta) e vascolare (ischemia traumatica), con necessità di risolvere prima la patologia ossea (arto instabile, deforme, accorciato ed extraruotato con entrambi i monconi ossei del femore 6 cm e 25 cm esposti) con dei fissatori esterni e poi la patologia vascolare con obbligo di rivascolarizzazione chirurgica mediante un by pass eseguito con la vena safena dell'altra gamba, intervento durato quasi 14 ore a causa della ricerca poco fruttuosa di patrimonio venoso idoneo […]. È nostro parere, invece, che l'iter diagnostico terapeutico adottato dagli operatori sanitari coinvolti debba ritenersi assolutamente concorde alle Linee Guida pubblicate dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare (allegate alla presente pagine 134-136). Esse chiariscono che “in caso di associate lesioni osteo-muscolari importanti, se l'arto appare stabile è indicato eseguire prima la correzione vascolare e successivamente quella ortopedica con successivo controllo vascolare, mentre se l'arto appare instabile è indicato posizionare un fissatore esterno e successivamente risolvere la lesione vascolare […]. Pertanto, essendo prioritario l'intervento ortopedico, non è pensabile attribuire ad esso il fallimento della rivascolarizzazione, e
6 dunque l'amputazione dell'arto […]”; quanto alla tempestiva esecuzione degli interventi chirurgici de quibus, “[…] In riferimento alla tempistica di intervento, sebbene il timing di 6-8 ore per la rivascolarizzazione sia auspicabile esso è difficilmente applicabile, a maggior ragione se consideriamo che il paziente veniva trasportato al P.O. di non dotato di reparto di CP_3 Chirurgia Vascolare […]. L'esame obiettivo del al momento del ricovero al Policlinico Pt_1 (dopo aver eseguito l'intervento ortopedico), deponeva per una ischemia dell'arto ma non così grave e/o protratta (essendo presente la sensibilità fino al ginocchio e il ritorno venoso) tant'è che si è posta indicazione ad intervento di rivascolarizzazione […]. Su questo aspetto ci troviamo in disaccordo con i consulenti di parte che riconducono l'intervento di amputazione dell'arto in maniera esclusiva al ritardo nell'intervento di rivascolarizzazione sottolineando che, a loro avviso (arbitrario), l'intervento ortopedico di stabilizzazione delle multiple fratture esposte del femore sarebbe dovuto avvenire dopo la rivascolarizzazione perché dopo 6 ore di ischemia l'arto perderebbe le chance di salvataggio. È nostro parere, invece, che l'iter diagnostico terapeutico adottato dagli operatori sanitari coinvolti debba ritenersi assolutamente concorde alle Linee Guida pubblicate dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare (allegate alla presente pagine 134-136) […]. Tra l'altro, anche rispetto al timing, il tempo ortopedico ha richiesto circa 2 ore mentre ce ne sono volute 14 per il tempo vascolare. Davvero è plausibile che il tempo necessario per la stabilizzazione della frattura possa avere fatto la differenza in termini di outcome dell'arto? Tra l'altro, le 6 ore di ischemia non sono un valore temporale assoluto per determinare la sopravvivenza o meno dell'arto, ma relativo: ciò perchè un'ischemia inferiore a sei ore riduce (non elimina) il rischio di sindrome da rivascolarizzazione con conseguente esecuzione di fasciotomie e problemi sistemici/renali dovuti agli effetti della crush sindrome. Pertanto, essendo prioritario l'intervento ortopedico, non è pensabile attribuire ad esso il fallimento della rivascolarizzazione, e dunque l'amputazione dell'arto. Evenienza, tra l'altro, prevedibile per casi simili tanto che la letteratura la riporta necessaria nel 75% dei casi (come ribadito dagli stessi CTP a pagine 6 della loro relazione medico-legale) […]”
[cfr. pagg. 35-40 relazione cit.].
Per incidens, in riferimento alla domanda rivolta dalla resistente
[...]
nei confronti della terza chiamata , sulla quale il vaglio sarebbe Controparte_2 CP_4 stato necessario solo in caso di accoglimento della domanda del (il quale ha Parte_1 censurato i soli interventi chirurgici in oggetto, ponendo a fondamento delle proprie pretese le sole condotte dei sanitari delle strutture ospedaliere convenute e che nessuna domanda ha rivolto nei confronti della ovvero del personale a disposizione di quest'ultima intervenuto in CP_4 occasione del sinistro occorso al ricorrente), i periti hanno, comunque, rilevato quanto segue: “[…] Trattandosi del management di un traumatizzato da incidente stradale, occorre fare riferimento alla gestione in fase extraospedaliera del politraumatizzato. Il soggetto con trauma maggiore, quale era il se emodinamicamente stabile (non è documentata in atti instabilità emodinamica né al Pt_1 soccorso del 118 né all'arrivo in pronto soccorso) deve essere centralizzato ossia condotto presso un centro HUB (Policlinico di Messina), dotato di tutte le branche specialistiche necessarie al caso di specie […]. Appare chiaro che il avrebbe dovuto essere trasportato mediante 118 ad un Pt_1 centro HUB (qual è il di Messina). Tale mancata centralizzazione, ha certamente CP_1 prolungato i tempi di esecuzione dell'intervento (sebbene ricordiamo che la procedura vascolare è stata iniziata entro le 8 ore dal trauma), fermo restando che è parere del Collegio scrivente che anche un trasporto più precoce non avrebbe modificato significativamente l'outcome, dal momento che il fallimento del Bypass vascolare, a nostro avviso sia da ricondurre, più che al timing di intervento, al non adeguato patrimonio venoso del paziente […]” [cfr. relazione cit.]. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio collegiale è pienamente condivisibile sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, siccome correttamente motivata sotto l'aspetto logico- espositivo e metodologico, tenuto conto pure dei chiarimenti forniti a seguito dei rilievi sollevati dalle parti;
per tal motivo è stata disattesa la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali. Le domande del ricorrente vanno, per l'effetto di tutte le considerazioni appena esposte, rigettate.
7 Ogni altra questione rimane assorbita. Stante la complessità dell'accertamento eseguito, correlato anche alla gravosità dell'onere assertivo e probatorio gravante sul ricorrente, diviene legittimo compensare le spese tra tutte le parti del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. U. Scavuzzo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 1432/2020 promossa da
[c.f.: , nato a [...] [CT] l'11.9.1969 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lampuri Vanessa, giusta procura in atti, parte ricorrente, contro Controparte_1
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giordano Giuseppe e Della Cava Simona, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare Valeria, parte resistente,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Messina, via Felice Bisazza 65, presso lo studio dell'avv. Briganti Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte resistente, e
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3 Messina, via Consolare Valeria, parte resistente contumace, e nei confronti di CP_4
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, via P.IVA_2
Caduti senza Croce 28, elettivamente domiciliata in Milano, via Legnone 20, presso lo studio dell'avv. Pantano Gianluca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, terzo chiamato, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, il 9.12.2025 Il Presidente di Sezione U. Scavuzzo
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[c.f.: , nato a [...] [CT] l'11.9.1969 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lampuri Vanessa, giusta procura in atti ATTORE/RICORRENTE
E Controparte_1
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avv.ti Giordano Giuseppe e Della Cava Simona, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare Valeria
CONVENUTA/RESISTENTE E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Felice Bisazza 65, presso lo studio dell'avv. Briganti Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, CONVENUTA/RESISTENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con sede in Messina, via Consolare Valeria, CONVENUTA CONTUMACE E NEI CONFRONTI DI
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_4 P.IVA_2 sede in Palermo, via Caduti senza Croce 28, elettivamente domiciliata in Milano, via Legnone 20, presso lo studio dell'avv. Pantano Gianluca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, TERZO CHIAMATO avente a oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: come da verbale del 13.11.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.4.2020, presentato dopo ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e dopo il deposito della relazione tecnica, Pt_1 conveniva in giudizio l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di
[...] Messina, l' e l' , Controparte_3 CP_3 Controparte_2 formulando le domande seguenti: “[…] accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo dei medici dell' Controparte_2
[…], nonché dei medici dell' “ ” di […] e dei medici del
[...] CP_3 CP_3 CP_3
“ di Messina […] e comunque alla violazione degli obblighi CP_1 CP_1
1 contrattualmente assunti dai convenuti e per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella misura di Euro in € 682.215,58 oltre al danno esistenziale ed il danno patrimoniale da valutarsi equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria […]”. Il ricorrente deduceva di essere rimasto coinvolto in data 4.1.2015, intorno alle ore 9:30, in un incidente stradale;
nonché di essere stato preso in carico dagli operatori del servizio “118”, intorno alle ore 10:00, trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'Ospedale ” di CP_3
con accesso intorno alle ore 10:45, di aver eseguito esami strumentali dai quali era emersa CP_3 una “frattura sovracondiloidea del femore sinistro scomposta per dislocazione posteriore e laterale del moncone distale. Moncone distale scomposto inoltre ad axim per disposizione posteriore rispetto al moncone prossimale, il moncone femorale prossimale disloca inoltre l'arteria femorale prossimale in corrispondenza del canale di Hutter;
essa a tale livello appare compresa tra i due monconi di frattura con assenza di flusso a valle (stenosi serrata)”, pertanto, con diagnosi di “frattura esposta gamba sinistra con associata lesione vascolare, polso pedidio in atto non percepibile”; di aver fatto, poi, ingresso nel reparto di ortopedia del medesimo nosocomio;
di essere stato sottoposto, dalle ore 13:00 alle ore 15:00, presso il reparto di ortopedia dell' ” di a CP_3 CP_3 CP_3 intervento – come convenuto dal chirurgo vascolare del di Messina, Controparte_1 raggiunto telefonicamente alle ore 12:00, e dallo specialista ortopedico del nosocomio di – CP_3 di stabilizzazione della frattura dell'arto inferiore sinistro, nonché a successivo intervento di rivascolarizzazione;
di essere stato trasportato al di Messina dove, all'esito Controparte_1 dell'esame obiettivo, era emerso “piede freddo al termo tatto […] sensibilità e motilità del piede assenti […] assenza del polso popliteo e dei polsi periferici”; di essere stato, quindi, sottoposto, prima ad arteriografia dell'arto inferiore sinistro e confezionamento di by-pass femoro-ATA in VSG e, poi, a intervento chirurgico per occlusione di detto by-pass; di aver, in data 13.1.2015, dopo l'esito infruttuoso dei detti interventi, subito l'amputazione della gamba sinistra;
ciò dedotto si doleva dell'erroneità della scelta di procedere con priorità all'intervento ortopedico in luogo della rivascolarizzazione dell'arto inferiore sinistro;
nonché dell'inescusabile ritardo col quale si era proceduto all'intervento vascolare, oltre il termine di sei ore previsto dalle linee guida al fine di contenere il rischio di amputazione dell'arto traumatizzato;
contestava, pertanto, le conclusioni alle quali erano giunti i periti d'ufficio nominati in sede di accertamento tecnico preventivo. Con decreto del 17.7.2020, il Giudice istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti. Con comparsa depositata in data 7.1.2021, si costituiva in giudizio l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, la quale contestava le allegazioni di controparte, aderiva alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio nominati in sede di a.t.p. ed eccepiva la carenza di prova del fatto costitutivo del credito risarcitorio giudizialmente esercitato da parte attrice;
rivendicava la legittimità delle conclusioni rassegnate dai periti e rassegnava le seguenti conclusioni:
“[…] 1) Acquisire al presente giudizio il fascicolo d'ufficio, anche telematico, relativo al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. iscritto a n. 4961/2018 R.G. di questo Tribunale contenente anche l'elaborato peritale;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare infondate e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente sia in via principale che in subordine, e con esse il ricorso proposto;
3) In subordine, per la malaugurata e non temuta ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità dell' la stessa fosse condannata a pagare alcunché in dipendenza di questo giudizio, anche CP_5 in solido con l'altra struttura sanitaria convenuta, ridurre la responsabilità dell' e quindi CP_5 limitare l'ammontare di quanto eventualmente dalla stessa dovuto, anche in solido con l'altra struttura sanitaria convenuta, tenuto conto di quanto dedotto nelle presente comparsa e di quant'altro si dedurrà in seguito e comunque nei limiti della sola misura percentuale della responsabilità eventualmente addebitabile all' …]”. CP_5 Con comparsa depositata in data 8.1.2021, si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale contestava le allegazioni e deduzioni del ricorrente, aderiva alle Controparte_2 risultanze peritali emerse in sede di accertamento tecnico preventivo;
evidenziava la carenza di prova
2 del fatto costitutivo del credito risarcitorio vantato da parte ricorrente, sia quanto al nesso di causalità materiale sia quanto alla colpevolezza;
rilevava, altresì, come dalla consulenza d'ufficio erano emersi profili di responsabilità a carico degli esercenti il servizio di trasporto ospedaliero, vale a dire degli operatori del “118”, avendo costoro omesso, in ragione del trauma subito dal ricorrente, di trasportare quest'ultimo presso il nosocomio provvisto dei reparti di ortopedia e di chirurgia vascolare, nella specie presso il Policlinico di Messina;
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “[…] 1) Ritenere e dichiarare necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della per Controparte_6 i motivi esposti in narrativa e, in rito, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c., al fine di essere manlevata da ogni pretesa del ricorrente;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare comunque l'assenza di responsabilità medica in capo all' CP_7
ed ai Presidi Ospedalieri che ad essa fanno capo, riguardo ai fatti contestati, rigettando
[...] tutte le pretese del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;
3) Sempre nel merito, ritenere e dichiarare comunque non dovuto il risarcimento richiesto poiché il danno non risulta suffragato da alcun mezzo di prova. 4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio […]”. In data 30.3.2022, era acquisita su ordine del giudice designato la relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo. All'udienza del 15.4.2022, il Giudice disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie. In data 28.10.2022, il Policlinico di Messina depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le difese già formulate e richiedeva l'acquisizione integrale del fascicolo di a.t.p. Con istanza depositata in data 28.10.2022, l' di Messina Controparte_2 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo. In data 30.10.2022, la resistente Azienda sanitaria provinciale di Messina depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le difese già formulate. In data 31.10.2022, parte ricorrente depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le domande già formulate, adducendo la mancata percezione da terzi di risarcimenti per i medesimi fatti di causa. Con provvedimento del 4.11.2022 era disposta la trattazione in contraddittorio dell'istanza di chiamata in giudizio del terzo avanzata dall' . Controparte_2 In data 28.11.2022, il resistente Policlinico di Messina depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale si opponeva all'istanza di rinnovazione di c.t.u. avanzata da parte ricorrente e chiedendo ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione degli eventuali documenti inerenti all'incidente stradale occorso e alle eventuali somme percepite aliunde a titolo risarcitorio o indennitario. In data 29.11.2022, parte ricorrente depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale avanzava istanza istruttoria di ammissione di interrogatorio libero e di rinnovazione di c.t.u. In data 30.11.2022, la resistente depositava la Controparte_2 seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale si opponeva all'accoglimento dell'istanza avanzata da parte attrice di rinnovazione di c.t.u. Le parti depositavano le ultime memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con le quali reiteravano domande e difese già formulate. All'udienza dell'1.2.2023, il Giudice istruttore autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e rimetteva le parti all'udienza del 30.6.2023, poi differita al 7.6.2024. CP_4 Con comparsa depositata in data 7.7.2023, si costituiva in giudizio , la quale CP_4 contestava le allegazioni della chiamante , sollevando le Controparte_2 seguenti eccezioni: inammissibilità della domanda alla stessa rivolta atteso che tra la chiamante e la chiamata non intercorrevano rapporti contrattuali, il servizio essendo stato reso in forza di concessione dell'Assessorato regionale alla salute della Regione siciliana;
prescrizione del credito di regresso vantato dalla chiamante;
infondatezza nel merito della domanda alla stessa rivolta per insussistenza di profili di responsabilità, atteso che la mancata “centralizzazione” dell'odierno attore
3 non aveva influito sugli esiti degli interventi dallo stesso subiti, che la scelta dell'ospedale di destinazione non competeva – giusta decreto regionale del 30.4.2010 – al personale dipendente dell'odierna chiamata, ma alla Centrale operativa del servizio di “118” e al medico di bordo, presumibilmente dipendenti della stessa chiamante, e che, nondimeno, il trasporto era stato tempestivo. Con provvedimento del 22.4.2025, “ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di rinnovo della c.t.u. ovvero di attività istruttoria”, il Presidente istruttore fissava l'udienza del 13.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 13.11.2025, il Presidente di Sezione, dopo avere ordinato la discussione orale, riservava di depositare la sentenza entro il termine di trenta giorni ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c. La domanda di parte ricorrente è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata, e ciò per i motivi che seguono. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3 Messina, via Consolare Valeria, attesa la regolarità delle notificazioni;
fermo il rilievo che trattasi di ente privo di personalità giuridica propria perché struttura pubblica gestita dall'
[...]
. Controparte_2 Il ricorrente ha chiesto la condanna, in solido, dell'Azienda ospedaliera Parte_1 universitaria “G. Martino” di Messina, dell' e dell' CP_3 Controparte_3 [...]
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti – in Controparte_2 ipotesi – a seguito dell'amputazione dell'arto inferiore sinistro causata dall'errata decisione – presa dai sanitari dei nosocomi convenuti – di procedere prioritariamente all'intervento ortopedico di stabilizzazione delle fratture e dalla ritardata esecuzione dell'intervento di rivascolarizzazione presso il . CP_1 CP_2 Trattasi evidentemente di azione di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., promossa in danno delle sole per l'inesatto adempimento alle obbligazioni su di esse gravanti a Parte_2 opera dei propri sanitari, quali ausiliari ex art. 1228 c.c.; il tempo della condotta censurata risale al 4.1.2015. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della struttura sanitaria
– e anche del sanitario –, nel rapporto con il paziente, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato [v. da ultimo sentenza n. 24791 dell'8 ottobre 2008 e sent. n. 975 del 16 gennaio 2009]. Tale inquadramento deve ritenersi fermo anche a seguito dell'introduzione dell'art. 3 comma 1 del d.l. 158/2012, come modificato dalla legge di conversione 189/2012, dato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il legislatore, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando in tali casi “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve [si cfr. Cass., ord. n. 8940/2014] e che alcun rilievo assume la legge n. 24/17 essendo sprovvista di efficacia retroattiva [Cass., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28994; in parte motiva: “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”]. Quanto all'onere probatorio, in tema di colpa medica, in generale e per consolidata giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto [o del "contatto"], dell'aggravamento della situazione patologica [o dell'insorgenza di nuove patologie] e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico
4 dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare come il contratto di spedalità, quale fatto costitutivo del dovere di protezione con obbligo primario di prestazione in capo alle Pt_2 convenute, possa ritenersi accertato, lo stesso tra l'altro potendosi concludere per facta concludentia e non foss'altro perché l'ingresso in regime di ricovero, rispettivamente, presso l'Ospedale
[...]
” di (articolazione del l' ) e l'Azienda CP_3 CP_3 Controparte_2 ospedaliera universitaria “G. Martino”, nonché la sottoposizione agli interventi di cui in parte narrativa rilevano quali fatti incontestati. In ordine all'elemento oggettivo dell'inadempimento, e segnatamente al nesso di causalità materiale, con la relazione di consulenza tecnica medico-legale collegiale acquisita nel presente giudizio in data 30.3.2022, i periti incaricati, nelle persone del dott. – specialista in Persona_1 medicina legale – e del dott. – specialista in chirurgia vascolare ed endovascolare Persona_2
–, rilevavano quanto segue: “[…] In altre parole, i sanitari si trovarono di fronte ad un trauma complesso, che necessitava non solo dell'ortopedico ma anche dell'intervento del chirurgo vascolare. In una situazione del genere, che richiedeva un intervento in urgenza da parte di due figure specialistiche (chirurgo ortopedico e vascolare), posto che il nosocomio taorminese è sprovvisto del reparto di chirurgia vascolare, era imperativo innanzitutto decidere quale delle due lesioni (ossea o vascolare) andasse trattata per prima. A tale scopo l'ortopedico di turno dell' Controparte_3 contattava telefonicamente il chirurgo vascolare del Policlinico e, ben descrivendo il quadro clinico del Gerami, veniva stabilita la priorità ossia la stabilizzazione della frattura mediante posizionamento di fissatori esterni. Una volta completato l'intervento (ore 15.00), si rendeva necessario trasferire il dal nosocomio taorminese al di Messina per potere Pt_1 CP_1 trattare l'ischemia acuta causata dal blocco arterioso femorale. Non appena giunto presso il Policlinico il sig. eniva immediatamente condotto in sala operatoria già alle 17.15 [condotte Pt_1 censurate in cooperazione colposa] […]” [cfr. pagg. 24 e 25 della relazione peritale, in atti]; e ancora
“[…] L'intervento chirurgico, durato quasi 14 ore, è risultato molto complesso fin dall'inizio a causa dell'inadeguato diametro della safena interna destra risultato non idoneo per un tratto sufficientemente lungo;
neanche la vena basilica del braccio destro è risultata adeguata […]
[concausa concomitante]. Il sig. veniva infine sottoposto ad intervento di amputazione di Pt_1 coscia sinistra in data 13.05.15. Tale esito è, a parere di questo Collegio, causalmente riconducibile alla gravità del trauma osteo-vascolare riportato a seguito di incidente stradale in data 4.01.2015
[concausa preesistente]. […] fermo restando che è parere del Collegio scrivente che anche un trasporto più precoce non avrebbe modificato significativamente l'outcome, dal momento che il fallimento del Bypass vascolare, a nostro avviso sia da ricondurre, più che al timing di intervento, al non adeguato patrimonio venoso del paziente [concausa concomitante]” [cfr. pag. 26, 30 e 34 relazione cit.]. In ordine all'elemento soggettivo, i consulenti d'ufficio rilevavano quanto segue: “[…] è parere di questo collegio che il management della frattura (ortopedico e vascolare) debba ritenersi corretto ed in linea con le indicazioni della letteratura sull'argomento […]. Tenuto conto dell'orario del sinistro (9.30 in atti) e dei tempi di effettuazione degli interventi chirurgici (la stabilizzazione della frattura mediante fissatore esterno conclusasi alle ore 15.00 e l'inizio dell'intervento vascolare alle ore 17.15, possiamo affermare che la tempistica è in linea con le indicazioni fornite dalla letteratura (entro le 8 ore) […]. Nel caso di specie, tenuto conto della tipologia di frattura e della scomposizione, veniva posizionato dapprima il fissatore esterno, e successivamente iniziato l'intervento vascolare, perfettamente in linea con la letteratura sopracitata […]. In conclusione, il management del paziente è da ritenersi conforme alle indicazioni fornite dalle linee guida e pertanto non si ravvisano profili di colpa professionale nelle scelte operata dai sanitari” [cfr. pagg. 27, 28 e 29 relazione cit.]. In ordine, infine, al c.d. danno conseguenza, i periti d'ufficio, deponendo per l'esclusione di Cont responsabilità delle Aziende sanitarie convenute [“(…) I sanitari dell' , una volta preso in carico
5 il paziente, hanno operato secondo scienza e coscienza e nel rispetto delle linee guida, e pertanto a loro carico non sono individuabili profili di responsabilità sanitaria.”], hanno legittimamente omesso di rispondere ai quesiti attinenti al quantum del credito risarcitorio vantato. A fronte delle osservazioni mosse da parte ricorrente, speculari alle contestazioni alla relazione avanzate nel presente giudizio, i consulenti d'ufficio, premettendo che “[…] Il sig. Pt_1 veniva infine sottoposto ad intervento di amputazione di coscia sinistra in data 13.05.15 [evento di danno]. Tale esito è, a parere di questo Collegio, causalmente riconducibile alla gravità del trauma osteo-vascolare riportato a seguito di incidente stradale in data 4.01.2015 [concausa preesistente]. È comunque doveroso precisare che trattandosi di ischemia di un arto, ed essendo gli esiti dell'ischemia strettamente correlati alla durata della stessa, è ammissibile supporre che un minore tempo di ischemia avrebbe potuto incrementare la probabilità di non amputare l'arto. Tuttavia, l'eventuale ritardo nell'effettuazione delle procedure chirurgiche (che comunque sono state intraprese entro le 8 ore e dunque entro il range temporale indicato da linee guida) non può essere imputato né ai sanitari del nosocomio taorminese, né a quelli del Policlinico di Messina, dal momento che il veniva portato dal 118 al Presidio di (centro Spoke) che è sprovvisto di una Pt_1 CP_3 delle due branche specialistiche necessarie al caso di specie […]. In ogni caso del ritardo legato alla mancata centralizzazione, non può essere ascritto né ai sanitari dell' , né Controparte_3 tantomeno alla chirurgia vascolare del Policlinico di Messina. Essi infatti, una volta preso in carico il paziente, hanno operato secondo scienza e coscienza e nel rispetto delle linee guida, e pertanto a loro carico, non sono individuabili profili di responsabilità sanitaria […]”, replicavano, con congrua motivazione, come segue: “[…] A tal proposito, occorre specificare che questo collegio ha analizzato la letteratura dell'epoca, trattandosi di fatti accaduti nel 2015, mentre i consulenti di parte hanno citato più volte lavori pubblicati in epoca successiva, pertanto non utilizzabili nel caso di specie […]. Tuttavia, avendo letto con attenzione quanto scritto dai CTP ed in particolare i riferimenti bibliografici, non ci possiamo esimere dal rappresentare che la letteratura cui fanno riferimento è relativa all'ischemia acuta isolata (ovvero alla malattia squisitamente vascolare), la quale in genere è causata da un trombo o da un embolo all'interno del lume e prevede diverse tecniche di rivascolarizzazione chirurgica, e comunque ha un tasso di amputazione che varia tra il 20 ed il 40% (Linee Guida SICVE). Nel caso di specie, tali parametri non possono essere validi in maniera assoluta dato che l'ischemia del Gerami era associata e causata dalla frattura esposta del femore
[…]; quanto alla decisione di procedere prioritariamente all'intervento ortopedico in luogo della rivascolarizzazione dell'arto inferiore sinistro, “[…] Quando il fu soccorso dai sanitari del Pt_1 118 venne evidenziata la frattura del femore con esposizione di entrambi i monconi ossei, per la precisione 6 cm dal lato mediale di coscia e 25 cm dal lato postero-laterale, e quindi fu trasportato al PS dell' di per l'importante trauma ortopedico con coscia in Controparte_3 CP_3 extrarotazione;
giunto al PS, i medici di turno evidenziarono anche i segni clinici di una ischemia (assenza di polsi con piede ipotermico) confermata da una angio TC. Quindi si rese necessaria la consulenza specialistica vascolare telefonica con il Policlinico di Messina. Non bisogna dimenticare la duplice lesione del Gerami: ossea (frattura bi esposta) e vascolare (ischemia traumatica), con necessità di risolvere prima la patologia ossea (arto instabile, deforme, accorciato ed extraruotato con entrambi i monconi ossei del femore 6 cm e 25 cm esposti) con dei fissatori esterni e poi la patologia vascolare con obbligo di rivascolarizzazione chirurgica mediante un by pass eseguito con la vena safena dell'altra gamba, intervento durato quasi 14 ore a causa della ricerca poco fruttuosa di patrimonio venoso idoneo […]. È nostro parere, invece, che l'iter diagnostico terapeutico adottato dagli operatori sanitari coinvolti debba ritenersi assolutamente concorde alle Linee Guida pubblicate dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare (allegate alla presente pagine 134-136). Esse chiariscono che “in caso di associate lesioni osteo-muscolari importanti, se l'arto appare stabile è indicato eseguire prima la correzione vascolare e successivamente quella ortopedica con successivo controllo vascolare, mentre se l'arto appare instabile è indicato posizionare un fissatore esterno e successivamente risolvere la lesione vascolare […]. Pertanto, essendo prioritario l'intervento ortopedico, non è pensabile attribuire ad esso il fallimento della rivascolarizzazione, e
6 dunque l'amputazione dell'arto […]”; quanto alla tempestiva esecuzione degli interventi chirurgici de quibus, “[…] In riferimento alla tempistica di intervento, sebbene il timing di 6-8 ore per la rivascolarizzazione sia auspicabile esso è difficilmente applicabile, a maggior ragione se consideriamo che il paziente veniva trasportato al P.O. di non dotato di reparto di CP_3 Chirurgia Vascolare […]. L'esame obiettivo del al momento del ricovero al Policlinico Pt_1 (dopo aver eseguito l'intervento ortopedico), deponeva per una ischemia dell'arto ma non così grave e/o protratta (essendo presente la sensibilità fino al ginocchio e il ritorno venoso) tant'è che si è posta indicazione ad intervento di rivascolarizzazione […]. Su questo aspetto ci troviamo in disaccordo con i consulenti di parte che riconducono l'intervento di amputazione dell'arto in maniera esclusiva al ritardo nell'intervento di rivascolarizzazione sottolineando che, a loro avviso (arbitrario), l'intervento ortopedico di stabilizzazione delle multiple fratture esposte del femore sarebbe dovuto avvenire dopo la rivascolarizzazione perché dopo 6 ore di ischemia l'arto perderebbe le chance di salvataggio. È nostro parere, invece, che l'iter diagnostico terapeutico adottato dagli operatori sanitari coinvolti debba ritenersi assolutamente concorde alle Linee Guida pubblicate dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare (allegate alla presente pagine 134-136) […]. Tra l'altro, anche rispetto al timing, il tempo ortopedico ha richiesto circa 2 ore mentre ce ne sono volute 14 per il tempo vascolare. Davvero è plausibile che il tempo necessario per la stabilizzazione della frattura possa avere fatto la differenza in termini di outcome dell'arto? Tra l'altro, le 6 ore di ischemia non sono un valore temporale assoluto per determinare la sopravvivenza o meno dell'arto, ma relativo: ciò perchè un'ischemia inferiore a sei ore riduce (non elimina) il rischio di sindrome da rivascolarizzazione con conseguente esecuzione di fasciotomie e problemi sistemici/renali dovuti agli effetti della crush sindrome. Pertanto, essendo prioritario l'intervento ortopedico, non è pensabile attribuire ad esso il fallimento della rivascolarizzazione, e dunque l'amputazione dell'arto. Evenienza, tra l'altro, prevedibile per casi simili tanto che la letteratura la riporta necessaria nel 75% dei casi (come ribadito dagli stessi CTP a pagine 6 della loro relazione medico-legale) […]”
[cfr. pagg. 35-40 relazione cit.].
Per incidens, in riferimento alla domanda rivolta dalla resistente
[...]
nei confronti della terza chiamata , sulla quale il vaglio sarebbe Controparte_2 CP_4 stato necessario solo in caso di accoglimento della domanda del (il quale ha Parte_1 censurato i soli interventi chirurgici in oggetto, ponendo a fondamento delle proprie pretese le sole condotte dei sanitari delle strutture ospedaliere convenute e che nessuna domanda ha rivolto nei confronti della ovvero del personale a disposizione di quest'ultima intervenuto in CP_4 occasione del sinistro occorso al ricorrente), i periti hanno, comunque, rilevato quanto segue: “[…] Trattandosi del management di un traumatizzato da incidente stradale, occorre fare riferimento alla gestione in fase extraospedaliera del politraumatizzato. Il soggetto con trauma maggiore, quale era il se emodinamicamente stabile (non è documentata in atti instabilità emodinamica né al Pt_1 soccorso del 118 né all'arrivo in pronto soccorso) deve essere centralizzato ossia condotto presso un centro HUB (Policlinico di Messina), dotato di tutte le branche specialistiche necessarie al caso di specie […]. Appare chiaro che il avrebbe dovuto essere trasportato mediante 118 ad un Pt_1 centro HUB (qual è il di Messina). Tale mancata centralizzazione, ha certamente CP_1 prolungato i tempi di esecuzione dell'intervento (sebbene ricordiamo che la procedura vascolare è stata iniziata entro le 8 ore dal trauma), fermo restando che è parere del Collegio scrivente che anche un trasporto più precoce non avrebbe modificato significativamente l'outcome, dal momento che il fallimento del Bypass vascolare, a nostro avviso sia da ricondurre, più che al timing di intervento, al non adeguato patrimonio venoso del paziente […]” [cfr. relazione cit.]. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio collegiale è pienamente condivisibile sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, siccome correttamente motivata sotto l'aspetto logico- espositivo e metodologico, tenuto conto pure dei chiarimenti forniti a seguito dei rilievi sollevati dalle parti;
per tal motivo è stata disattesa la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali. Le domande del ricorrente vanno, per l'effetto di tutte le considerazioni appena esposte, rigettate.
7 Ogni altra questione rimane assorbita. Stante la complessità dell'accertamento eseguito, correlato anche alla gravosità dell'onere assertivo e probatorio gravante sul ricorrente, diviene legittimo compensare le spese tra tutte le parti del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. U. Scavuzzo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 1432/2020 promossa da
[c.f.: , nato a [...] [CT] l'11.9.1969 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lampuri Vanessa, giusta procura in atti, parte ricorrente, contro Controparte_1
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giordano Giuseppe e Della Cava Simona, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare Valeria, parte resistente,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Messina, via Felice Bisazza 65, presso lo studio dell'avv. Briganti Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte resistente, e
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3 Messina, via Consolare Valeria, parte resistente contumace, e nei confronti di CP_4
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, via P.IVA_2
Caduti senza Croce 28, elettivamente domiciliata in Milano, via Legnone 20, presso lo studio dell'avv. Pantano Gianluca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, terzo chiamato, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, il 9.12.2025 Il Presidente di Sezione U. Scavuzzo
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