CASS
Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso, riportandosi alla memoria depositata. udito il difensore E presente l'avvocato LUCIBELLO PIER MATTEO, del foro di FIRENZE, in difesa di CC NO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e insiste per il suo accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AN CC ha impugnato con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc.pen. la sentenza n.19314/2023 pronunciata dalla Terza sezione di questa Corte di Cassazione in data 19 gennaio 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 24 luglio 2020, che aveva condannato il ricorrente per i reati di agli art. 44 lett. b) del DPR n.380 del 2001, dell'art, 20, comma 13, del DPR 380 del 2001 nonché dell'art. 19 e 20 della legge n.241 del 1990. Al CC era stato contestato che, quale tecnico professionista asseveratore e direttore dei lavori svolti presso il PA Corsi - AB di Firenze, nell'appartamento " Cimabue" ubicato in via Strozzi n. 8, faceva eseguire opere di demolizione, ricostruzione e modifica finalizzate alla destinazione residenziale privata dell'Immobile, da considerare abusivi, in quanto già accertati come tali dalla pronuncia di questa Corte di Cassazione n.6873 del 2017. All'imputato era stato altresì contestato di aver attestato il falso nell'accertamento di conformità dello stato dei luoghi n.4416/2017, asseverando sia la legittimità urbanistica dello stato dei luoghi, sia la conformità dei lavori di progetto agli strumenti urbanistici approvati, oltre che alle norme di edilizia vigenti (accertato in Firenze il 9 maggio 2017). 2. Deduce il ricorrente, con unico motivo, che la Corte di Cassazione era incorsa in errore percettivo. Il proposito, il ricorrente riporta il motivo n. 5 del ricorso per Cassazione cui aveva fatto seguito la sentenza impugnata per errore di fatto. Nel predetto motivo si era richiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze deducendosi la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il dolo, invero, era da escludersi sulla base dell'esame di documenti decisivi che erano stati allegati in grado di appello, al ricorso per cassazione conclusosi con la sentenza impugnata nonchè anche al presente ricorso. In particolare, si trattava di : 1) una nota della Sovraintendenza fiorentina del 10 febbraio 2017, che affermava la piena compatibilità delle opere con il vincolo monumentale;
2) una richiesta della Procura della Repubblica di Firenze rivolta alla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, in cui si chiedeva se, alla luce della Consulenza tecnica espletata dalla Procura, " si possa riscontrare l'eventuale presenza di abusi edilizi/urbanistici; 3) parere della Commissione edilizia comunale del 31 ottobre 2011 che, preso in esame l'intervento su PA AB dietro richiesta della Procura della Repubblica, attestava come l'intervento fosse compatibile con le caratteristiche architettoniche del bene tutelato e pertanto rientrasse nella categoria del restauro;
4) comunicazione dell'Il novembre 2011, che aveva trasmesso ai dirigenti comunali il parere della Commissione edilizia. Detta documentazione comprovava che secondo l'autorità competente in materia urbanistica, ossia il Comune, l'intervento su PA AB fosse regolare;
ed inoltre che, quattro mesi prima della asseverazione da parte dell'arch. CC, anche la Sovraintendenza aveva affermato la compatibilità delle opere con le norme di tutela monumentale, ben più severe di quelle urbanistiche. Sul punto, la sentenza impugnata aveva invece argomentato che " la falsa attestazione del professionista è stata non irragionevolmente ritenuta volontaria, tanto più ove si consideri che, al di là di mere interlocuzioni informali, peraltro neanche adeguatamente provate ( l'imputato ha riferito di essersi consultato preventivamente con il geom. Stefani dell'edilizia privata e con l'arch. Pescatori della Sovraintendenza, testi di cui la difesa non ha chiesto l'escussione), non vi erano validi provvedimento amministrativi su cui l'arch. CC potesse fare legittimo affidamento ai fini del giudizio di legittimità degli interventi svolti. Le valutazioni di merito operate dal Tribunale e dalla Corte di appello circa la configurabilità dell'elemento soggettivo, in quanto sorrette da argomentazioni non manifestamente illogiche, si sottraggono alle obiezioni difensive". 3. Era dunque evidente che la Corte di Cassazione era incorsa in errore percettivo per travisamento dei fatti. Come emerge dai documenti allegati il Comune di Firenze, dietro espresso invito della Procura, aveva attestato che l'intervento rientrasse nella categoria del restauro e non violasse le norme urbanistiche. Inoltre, la comunicazione della Sovraintendenza risultava indirizzata anche all'odierno ricorrente. Detti documenti risultavano redatti dai professionisti con i quali l'arch. CC si era consultato, ossia l'arch. Pescatori della Sovrainitendenza e il geom Stefani del Comune. Esistevano dunque validi provvedimenti amministrativi sui quali l'architetto CC aveva fatto legittimo affidamento contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata. Dunque, il dolo avrebbe dovuto essere escluso in conformità del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il dolo nel delitto di falso deve essere rigorosamente provato ed può essere escluso se la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente e sia dovuta ad una incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative ovvero alla negligente applicazione di una prassi amministrativa. La condotta dell'imputato, dunque, era stata posta in essere nella fiduciosa applicazione della prassi indotta dai predetti atti comunali. 4. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In via preliminare ritiene il Collegio di dovere chiarire quale sia, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc pen. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. /A consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280). Specificamente, nella citata decisione le sezioni unite di questa Corte hanno precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. A tali principi si sono uniforme in modo costante le decisioni delle sezioni semplici di questa Corte, affermando che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (sez. 6 n. 14296 del 20/3/2014, Rv. 259503 - 01; Sez.
3 - n. 27622 del 26/04/2023, Rv. 284804 - 01 ). 2. Tanto premesso, è di assoluta evidenza come, nel caso di specie, l'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, la decisione impugnata abbia invece contenuto valutativo, e, soprattutto, l'errore lamentato non risulti comunque decisivo. La sentenza di questa Corte si sofferma lungamente, nei paragrafi 1 e 2, sulla contrarietà degli interventi di ristrutturazione operati sulle porzioni immobiliari di PA AB alla vigente normativa urbanistica, ripercorrendo la lunga vicenda giudiziaria che aveva riguardato gli interventi di risl:rutturazione ediliza del palazzo. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che, circa le opere eseguite fino al 2010, era stata contestata la regolarità perchè compiute in assenza di permesso di costruire, non trattandosi di interventi volti a conservare l'organismo edilizio ed ad assicurarne la funzionalità nei suoi elementi essenziali, ma di interventi volti a modificare la volumetria complessiva degli edifici e a mutare la destinazione d'uso degli stessi, mirando alla trasformazione dell'immobile da sede di una banca a complesso turistico di lusso. Ha poi ricordato la sentenza n.19314/23 che l'assoluzione emessa dal Tribunale di Firenze, impugnata dalla Procura con ricorso per saltum, era stata annullata dalla Corte di cassazione con la pronuncia pubblicata 11 14 febbraio 2017, a seguito della quale la Corte d'appello di Firenze. nel 2018, aveva dichiarato di non doversi procedere essendo i reati estinti per prescrizione. Era però stato definitivamente chiarito c:ome le opere eseguite, consistenti nel radicale mutamento di destinazione d'uso dell'imponente complesso immobiliare, avrebbero comportato la necessità del permesso di costruire o della cd " super DIA", mentre del tutto insufficiente era l'azionato strumento della Dia semplice. Di qui l'accertamento della sussistenza del reato in ordine al compimento di abusi edilizi nell'ambito della ristrutturazione del PA Strozzi, accertamento di certo non intaccato dalla declaratoria di prescrizione. Tanto premesso, venendo alla odierna vicenda che aveva riguardato l'architetto CC, attinente all'appartamento denominato " Cinnabue", in cui erano stati eseguiti interventi di demolizione, ricostruzione e modifica, le sentenze di merito avevano ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 44 del DPR 380 del 2001, con valutazione ritenuta incensurabile da questa Corte nella sentenza oggi impugnata, nella quale si è ribadito che gli interventi ulteriori su immobili già abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente. 3. Ciò posto, la Corte di Cassazione, nella sentenza qui impugnata, ha osservato che l'asseverazione, da parte dell'arch. Bartocci, della legittimità urbanistica dello stato dei luoghi sia la conformità dei lavori di progetto agli strumenti urbanistici adottati, resa con dichiarazione sottoscritta il 9 maggio 2017, era intervenuta tre mesi dopo la ricordata sentenza di questa Corte del 14 febbraio 2017, nella quale, come sopra esposto, era stato posto nel nulla il precedente giudizio di piena conformità delle opere eseguite su PA AB, ricomprendenti anche l'appartamento Ornabue, alla normativa urbanistica. Sul punto, la sentenza sottoliO'come di tale decisione, che aveva posto in discussione la legittimità degli interventi sul PA, era stata dato ampio risalto su tutta la stampa nazionale, oltre chè locale. Pertanto, i giudici di legittimità fondano su tale dato l'esclusione della involontarietà della dichiarazione di asseverazione della legittimità urbanistica dello stato dei luoghi. Ne discende che, da un lato, la sentenza impugnata ha compiuto un giudizio valutativo, escludendo che, in forza delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione del 14 febbraio 2017, si potesse fare affidamento su precedenti provvedimenti amministrativi;
e, dall'altro, che non risulta affatto decisivo l'esame, da parte della Corte regolatrice, dei documenti allegati anche nella presente sede, atteso la piena consapevolezza della falsità della attestazione era comprovata dal fatto che la piena regolarità degli interventi eseguiti su PA AB era stata esclusa dalla pubblicazione delle motivazioni della pronuncia di questa Corte del 14 febbraio 2017, ampiamente pubblicizzata dalla stampa. 3. Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 dicembre 2023 Il,Consigliere estensore Il Presidente
2) una richiesta della Procura della Repubblica di Firenze rivolta alla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, in cui si chiedeva se, alla luce della Consulenza tecnica espletata dalla Procura, " si possa riscontrare l'eventuale presenza di abusi edilizi/urbanistici; 3) parere della Commissione edilizia comunale del 31 ottobre 2011 che, preso in esame l'intervento su PA AB dietro richiesta della Procura della Repubblica, attestava come l'intervento fosse compatibile con le caratteristiche architettoniche del bene tutelato e pertanto rientrasse nella categoria del restauro;
4) comunicazione dell'Il novembre 2011, che aveva trasmesso ai dirigenti comunali il parere della Commissione edilizia. Detta documentazione comprovava che secondo l'autorità competente in materia urbanistica, ossia il Comune, l'intervento su PA AB fosse regolare;
ed inoltre che, quattro mesi prima della asseverazione da parte dell'arch. CC, anche la Sovraintendenza aveva affermato la compatibilità delle opere con le norme di tutela monumentale, ben più severe di quelle urbanistiche. Sul punto, la sentenza impugnata aveva invece argomentato che " la falsa attestazione del professionista è stata non irragionevolmente ritenuta volontaria, tanto più ove si consideri che, al di là di mere interlocuzioni informali, peraltro neanche adeguatamente provate ( l'imputato ha riferito di essersi consultato preventivamente con il geom. Stefani dell'edilizia privata e con l'arch. Pescatori della Sovraintendenza, testi di cui la difesa non ha chiesto l'escussione), non vi erano validi provvedimento amministrativi su cui l'arch. CC potesse fare legittimo affidamento ai fini del giudizio di legittimità degli interventi svolti. Le valutazioni di merito operate dal Tribunale e dalla Corte di appello circa la configurabilità dell'elemento soggettivo, in quanto sorrette da argomentazioni non manifestamente illogiche, si sottraggono alle obiezioni difensive". 3. Era dunque evidente che la Corte di Cassazione era incorsa in errore percettivo per travisamento dei fatti. Come emerge dai documenti allegati il Comune di Firenze, dietro espresso invito della Procura, aveva attestato che l'intervento rientrasse nella categoria del restauro e non violasse le norme urbanistiche. Inoltre, la comunicazione della Sovraintendenza risultava indirizzata anche all'odierno ricorrente. Detti documenti risultavano redatti dai professionisti con i quali l'arch. CC si era consultato, ossia l'arch. Pescatori della Sovrainitendenza e il geom Stefani del Comune. Esistevano dunque validi provvedimenti amministrativi sui quali l'architetto CC aveva fatto legittimo affidamento contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata. Dunque, il dolo avrebbe dovuto essere escluso in conformità del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il dolo nel delitto di falso deve essere rigorosamente provato ed può essere escluso se la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente e sia dovuta ad una incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative ovvero alla negligente applicazione di una prassi amministrativa. La condotta dell'imputato, dunque, era stata posta in essere nella fiduciosa applicazione della prassi indotta dai predetti atti comunali. 4. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In via preliminare ritiene il Collegio di dovere chiarire quale sia, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc pen. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. /A consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280). Specificamente, nella citata decisione le sezioni unite di questa Corte hanno precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. A tali principi si sono uniforme in modo costante le decisioni delle sezioni semplici di questa Corte, affermando che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (sez. 6 n. 14296 del 20/3/2014, Rv. 259503 - 01; Sez.
3 - n. 27622 del 26/04/2023, Rv. 284804 - 01 ). 2. Tanto premesso, è di assoluta evidenza come, nel caso di specie, l'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, la decisione impugnata abbia invece contenuto valutativo, e, soprattutto, l'errore lamentato non risulti comunque decisivo. La sentenza di questa Corte si sofferma lungamente, nei paragrafi 1 e 2, sulla contrarietà degli interventi di ristrutturazione operati sulle porzioni immobiliari di PA AB alla vigente normativa urbanistica, ripercorrendo la lunga vicenda giudiziaria che aveva riguardato gli interventi di risl:rutturazione ediliza del palazzo. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che, circa le opere eseguite fino al 2010, era stata contestata la regolarità perchè compiute in assenza di permesso di costruire, non trattandosi di interventi volti a conservare l'organismo edilizio ed ad assicurarne la funzionalità nei suoi elementi essenziali, ma di interventi volti a modificare la volumetria complessiva degli edifici e a mutare la destinazione d'uso degli stessi, mirando alla trasformazione dell'immobile da sede di una banca a complesso turistico di lusso. Ha poi ricordato la sentenza n.19314/23 che l'assoluzione emessa dal Tribunale di Firenze, impugnata dalla Procura con ricorso per saltum, era stata annullata dalla Corte di cassazione con la pronuncia pubblicata 11 14 febbraio 2017, a seguito della quale la Corte d'appello di Firenze. nel 2018, aveva dichiarato di non doversi procedere essendo i reati estinti per prescrizione. Era però stato definitivamente chiarito c:ome le opere eseguite, consistenti nel radicale mutamento di destinazione d'uso dell'imponente complesso immobiliare, avrebbero comportato la necessità del permesso di costruire o della cd " super DIA", mentre del tutto insufficiente era l'azionato strumento della Dia semplice. Di qui l'accertamento della sussistenza del reato in ordine al compimento di abusi edilizi nell'ambito della ristrutturazione del PA Strozzi, accertamento di certo non intaccato dalla declaratoria di prescrizione. Tanto premesso, venendo alla odierna vicenda che aveva riguardato l'architetto CC, attinente all'appartamento denominato " Cinnabue", in cui erano stati eseguiti interventi di demolizione, ricostruzione e modifica, le sentenze di merito avevano ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 44 del DPR 380 del 2001, con valutazione ritenuta incensurabile da questa Corte nella sentenza oggi impugnata, nella quale si è ribadito che gli interventi ulteriori su immobili già abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente. 3. Ciò posto, la Corte di Cassazione, nella sentenza qui impugnata, ha osservato che l'asseverazione, da parte dell'arch. Bartocci, della legittimità urbanistica dello stato dei luoghi sia la conformità dei lavori di progetto agli strumenti urbanistici adottati, resa con dichiarazione sottoscritta il 9 maggio 2017, era intervenuta tre mesi dopo la ricordata sentenza di questa Corte del 14 febbraio 2017, nella quale, come sopra esposto, era stato posto nel nulla il precedente giudizio di piena conformità delle opere eseguite su PA AB, ricomprendenti anche l'appartamento Ornabue, alla normativa urbanistica. Sul punto, la sentenza sottoliO'come di tale decisione, che aveva posto in discussione la legittimità degli interventi sul PA, era stata dato ampio risalto su tutta la stampa nazionale, oltre chè locale. Pertanto, i giudici di legittimità fondano su tale dato l'esclusione della involontarietà della dichiarazione di asseverazione della legittimità urbanistica dello stato dei luoghi. Ne discende che, da un lato, la sentenza impugnata ha compiuto un giudizio valutativo, escludendo che, in forza delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione del 14 febbraio 2017, si potesse fare affidamento su precedenti provvedimenti amministrativi;
e, dall'altro, che non risulta affatto decisivo l'esame, da parte della Corte regolatrice, dei documenti allegati anche nella presente sede, atteso la piena consapevolezza della falsità della attestazione era comprovata dal fatto che la piena regolarità degli interventi eseguiti su PA AB era stata esclusa dalla pubblicazione delle motivazioni della pronuncia di questa Corte del 14 febbraio 2017, ampiamente pubblicizzata dalla stampa. 3. Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 dicembre 2023 Il,Consigliere estensore Il Presidente