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Articolo 45 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 45 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Versione
14 marzo 1948
Art. 45.
Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948
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