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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/08/2025, n. 6558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6558 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 32642 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3
(cod. fisc. Parte_4 C.F._4 tutti e quattro col procuratore domiciliatario avv. SALOMONE RUGGERO PARTE ATTRICE
contro
:
Controparte_1
[...] P.IVA_1
(cod. fisc. CP_1 C.F._5 entrambi contumaci
(cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. GENESI LUCA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“nel merito ° accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, o in subordine preponderante, del IG nella causazione dell'incidente stradale occorso il 23.04.2021 in Suzzara CP_1
(MN) … in cui perse la vita il IG;
Persona_1
° per l'effetto condannare in via solidale i responsabili civili Controparte_1
, il IG e la assicuratrice
[...] CP_1 Controparte_2
a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, patiti e
[...] patiendi in conseguenza della morte del IG , ivi incluso il danno da perdita Persona_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 1 del rapporto parentale, il danno materiale per la distruzione del motociclo, il danno patrimoniale da lucro cessante futuro in favore dell'attrice IGa il rimborso delle spese Parte_1 funerarie in favore dell'attrice IGa , la refusione delle spese sostenute per Parte_3
l'assistenza stragiudiziale, il tutto nella misura che risulterà provata e di giustizia, da maggiorarsi della rivalutazione e degli interessi sino al soddisfo e con detrazione degli importi già erogati da
in sede stragiudiziale (€ 120.000,00 in favore della madre del defunto, € 25.000,00 CP_3 in favore di ciascuno dei tre fratelli)”
La convenuta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“… dichiarato che l'incidente per cui è processo si è verificato per colpa paritaria di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per le ragioni esposte in atti o, in via sussidiaria, in applicazione dell'art. 2054, 2° comma del codice civile e preso atto che , tenuto Controparte_3 conto di tale concorso di colpa del conducente il motoveicolo attoreo nella causazione del sinistro per cui è processo, in data 02.03.2022 a mezzo bonifico bancario inviava, a saldo di ogni ulteriore pretesa, alla madre convivente con la vittima Sig.ra la somma di € 120.000,00, Parte_1 alla OR non convivente Sig.ra l'importo di € 25.000,00, ed ai fratelli non Parte_3 conviventi Sig.ri e la somma di € 25.000,00 ciascuno, Parte_4 Parte_2 ritenere tali importi congrui e sufficienti a risarcire tutti i danni dagli stessi patiti per la perdita del congiunto, respingendo ogni ulteriore domanda a qualsiasi titolo introdotta nei confronti dei convenuti siccome infondata ... Respingersi comunque la richiesta di risarcimento del danno alla moto perché già liquidato dalle in regime di indennizzo diretto ...” Controparte_4
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 7.7.2022, gli attori (rispettivamente madre convivente e fratelli di nato a [...] il [...]) chiedevano la condanna dei convenuti a risarcirli Persona_1 per tutti i danni causati dal sinistro stradale avvenuto in SUZZARA verso le ore 11.40 del 23 aprile 2021, nel quale il loro congiunto che viaggiava a bordo del motociclo UK SR era deceduto in conseguenza delle lesioni riportate. Chiedevano l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del CP_1 conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta snc, che non aveva Controparte_5 rispettato il segnale di STOP (come confermato, giorni dopo il fatto, dal testimone in Tes_1 subordine chiedevano che all'automobilista fossero attribuiti i tre quarti della responsabilità.
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 6.12.2022 osservando che:
• il sinistro era avvenuto sulla S.P. 50 “in corrispondenza di una pericolosissima e difficoltosa intersezione dove quest'ultima incrocia a raso in più punti, trasversalmente e diagonalmente, la Via Perticate, come compiutamente raffigurato nella planimetria (doc. n. 2) contenuta nel fascicolo Polizia Locale di Suzzara intervenuta per i rilievi di rito”;
• anche ipotizzando che l'automobilista avesse omesso di concedere la precedenza al motociclista, nondimeno i rilievi dei vigili e la stessa relazione del consulente del P.M. prodotta
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 2 dagli attori dimostrava che il centauro, avvicinandosi all'intersezione, non aveva rispettato le norme del codice della strada che imponevano di tenere una velocità moderata comunque entro il limite e adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni del traffico e della strada;
• infatti il consulente del Pubblico Ministero aveva stimato che il motociclista (alla guida del veicolo UK GR con cilindrata di 600 cc -non già 600 cavalli di potenza, come erroneamente indicato a pag. 2 della comparsa) fosse giunto all'incrocio alla velocità di 119 chilometri orari, benché la strada fosse caratterizzata da una semicurva in prossimità del crocevia, benché la vegetazione e la segnaletica stradale verticale impedissero ai veicoli in avvicinamento di avvistarsi reciprocamente;
• anche al conducente favorito l'a. 145/1 CDS imponeva comunque d'usare la massima prudenza e il motociclista aveva dunque contribuito a causare il sinistro, avendo altresì violato l'a. 141 CDS (come contestato dalla Polizia Locale di Suzzara), gli aa. 140 e 142 CDS, essendo giunto alla velocità stimata, dal consulente del PM, in 119 chilometri orari, ben maggiore del limite di 90 previsto per le strade provinciali, restando solo “bizzarra ipotesi” quella del consulente del PM secondo cui il motociclista avrebbe raggiunto tale velocità in quanto aveva sperato di superare così l'incrocio prima dell'arrivo dell'auto;
• contestava la “la seconda dichiarazione del teste in tutta evidenza 'confezionata arte' in Tes_1 quanto discordante dalla prima rilasciata alle Autorità nell'immediatezza del fatto” e pertanto si opponeva all'utilizzo della sua dichiarazione prodotta dagli attori sub doc. 5;
• ne discendeva la pari responsabilità dei due conducenti, come del resto dimostrava anche la transazione sulla base dell'a. 2054 cc (senza ulteriore specificazione, NdE) da parte del padre della vittima;
• agli attori erano stati comunque già versati gli importi ammessi anche nell'atto di citazione (€ 120.000 alla madre convivente, e € 25.000 a ciascuno dei tre fratelli non conviventi);
• contestava anche il quantum della domanda, sottolineando fra l'altro che il LO Pt_4 aveva al più convissuto brevemente colla vittima nel 2019 e l'altro LO era sempre rimasto in Marocco, contestava che la vittima destinasse alla madre i due terzi del suo stipendio e contestava l'inadeguatezza delle produzioni offerte;
• eccepiva che il danno alla moto era già stato risarcito dalla (assicuratore del CP_4 motociclo) in regime di indennizzo diretto;
• negava la fondatezza della pretesa per le spese stragiudiziali La convenuta assicuratrice quindi concludeva chiedendo di riconoscere la paritaria responsabilità dei conducenti, anche ai sensi dell'a. 2054/2 cc.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 19.12.2022, veniva dichiarata la contumacia dei due convenuti non costituiti e venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. Con provvedimento 1.6.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, sicché il tribunale di MANTOVA il 25.9.2023 interrogava il testimone Tes_2
All'udienza del 23.11.2023 veniva interrogato formalmente il convenuto CP_1
Con provvedimento ex a. 213 cpc del 24.11.2023 venivano richiesti all'ufficio del pubblico ministero di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 3 Mantova i filmati acquisiti nel procedimento penale 1603/2021 e a quel tribunale informazioni sul procedimento stesso;
veniva ordinato alla convenuta di esibire ex a. 210 cpc la documentazione riguardante la transazione raggiunta col padre della vittima. La polizia locale di Mantova trasmetteva i predetti video il 27.12.2023. Dopo alcuni disguidi tecnici, all'udienza 18.7.2024 si procedeva alla visione dei filmati qui trasmessi dalla polizia locale, provenienti da tre diverse telecamere (tutte collocate ad almeno qualche centinaio di metri dal punto della collisione) che avevano ripreso il passaggio del motociclista, ma nessuno di tali filmati aveva ripreso il momento del sinistro. Con ordinanza 19.7.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza a trattazione scritta del 18/11/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 30.1.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
La relazione della polizia locale (doc. 2 attori, nonché doc. 1 bis e 8 prodotti dalla convenuta il 14.2.2023) conferma che le telecamere avevano ripreso soltanto il passaggio del ciclomotore sulla SP 50 qualche minuto prima del sinistro (sezione “intervento e operato degli agenti”), attesta che all'automobilista fu contestata la violazione dell'a. 145/7 CDS (per inosservanza del divieto di impegnare l'area di intersezione) e al motociclista la violazione degli aa. 80 (veicolo senza revisione) e 141 commi 1 e 11 (velocità non adeguata). A tale relazione sono inoltre accluse le dichiarazioni rilasciate il 26 aprile 2021 (cioè, tre giorni dopo il sinistro) da del seguente contenuto: Tes_2 proprietà della ditta Aike e circolavo su Via Lenin con direzione dal cavalcavia (centro) in direzione della SP50. Approssimandomi all'intersezione con Strada Perticate e trovandomi ad una distanza di circa 150 mt Vedevo l'auto che proveniva dalla mia destra su strada Perticate-Dino Villani lato centro, impegnare l'incrocio in direzione del secondo tratto di strada Perticate. Assistevo all'impatto con la moto e vedevo il motociclista sbalzato cadere a terra. Nel transitare distinguevo chiaramente il conducente dell'auto scendere con il telefono in mano e chiamare i soccorsi. Notando un furgone Iveco provenire in senso contrario e l'autista sceso dallo stesso che si dirigeva a piedi verso i coinvolti valutavo essere d'intralcio la mia posizione considerate le dimensioni del mio autocarro e procedevo in direzione della SP50. Preciso che il mio autocarro è dotato di GPS in grado di dimostrare luogo e orario e tragitto a dimostrare la mia presenza sul luogo del sinistro all'ora dell'accaduto >>.
Il medesimo interrogato per rogatoria ex a. 203 cpc, ha dichiato in questo Testimone_2 procedimento << premetto che io stavo percorrendo la Via Lenin nella carreggiata opposta rispetto alla moto. Quando c'è stato l'impatto ero a circa 150 metri dal luogo dell'incidente. Io posso confermare solo di aver visto l'incidente; ho visto che l'auto non si è fermata allo stop ed è andata addosso alla moto. Tanta gente si è fermata, ma io ho preferito liberare la carreggiata … io non mi sono fermato e non so dire la targa dell'auto … Ho saputo solo dopo circa due ore che il ragazzo era
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 4 morto e che il giovane era parente di una famiglia che abitava a Suzzara. Conosco il padre del motociclista perché dal 1995 al 2000 io ho lavorato con lui alla Iscot presso l'Iveco … posso dire di aver visto la macchina impattare con la moto, ma non sono in grado di riferire l'esatto punto d'urto … il giorno dopo il sinistro sono andato dalla Polizia Locale di Suzzara per riferire quanto avevo visto
>>.
Interrogato formalmente, il convenuto ha dichiarato CP_1 segnale di STOP. … confermo che il motoveicolo arrivava dalla destra mentre io attraversavo l'incrocio in direzione Via Pioppelle … nego di aver sentito il rumore della moto che si avvicinava dalla mia destra … Mi fermai allo STOP. Alla mia destra la visibilità arrivava a circa 120 m perché c'erano delle erbe alte. Poi prosegu[ii] e quando avevo quasi completato l'attraversamento dell'incrocio vi fu l'impatto della moto nella parte posteriore destra della mia auto … CP_5 confermo che il motoveicolo impattò contro la fiancata posteriore destra della mia auto Mercedes >>
Allo stato, non è dato conoscere l'esito del procedimento penale 1603/2021 (mod. 21) instaurato a carico dell'automobilista, posto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, ancora colla nota 7.12.2023 (inserita nel fascicolo telematico l'11.12.2023) si è limitata a comunicare che “per il procedimento penale n. 1603/2021 Mod. 21 è stato emesso avviso ex art. 415-bis c.p.p. e si è in attesa dell' espletamento dell' interrogatorio richiesto dall'indagato” e in seguito non risultano pervenute altre notizie di quel processo penale. Risulta invece prodotta (come doc. 4 attori) la relazione del consulente del Pubblico ministero, pur valutabile ex a. 116 cpc, nella quale il CTP ing. ormula diverse congetture che, come Per_2 tali, non appaiono affatto decisive ai fini della presente decisione. In particolare, deve dirsi frutto di mera ipotesi del consulente:
• il fatto che l'automobilista avesse occupato l'incrocio solo dopo essersi fermato allo stop e poi ripartito;
• il fatto che il motociclista “ormai prossimo all'intersezione, vedendo l'auto all'inizio dell'immissione su viale Lenin dava 'tutta manetta' confidando di poter transitare prima dell'autovettura stessa (come da rombo riferito dal ” sicché egli avrebbe accelerato dalla CP_1 precedente velocità di 87 fino alla velocità di 119 chilometri orari solo per evitare l'urto.
La relazione del consulente del pubblico ministero appare invece condivisibile, in quanto fondata su elementi oggettivi e calcoli secondo noti algoritmi, laddove essa perviene a:
➢ calcolare appunto in centodiciannove chilometri orari (pagg. 16 e 18) la velocità del motociclo all'istante del sinistro (su una strada ove vigeva il limite dei novanta, pag. 6 della relazione dei vigili, sezione “segnaletica”, nonché pag. 6 e 10 della relazione del CT del PM);
➢ calcolare la velocità dell'auto al momento dell'impatto in ventisette chilometri orari (pag. 15);
➢ constatare che sull'asfalto non erano presenti tracce di frenata, ma solo di scarrocciamento dell'auto (pag. 6, nonché pag. 8 relazione vigili, sezione “verbale di ispezione del campo del sinistro”);
➢ constatare che il campo di avvistabilità reciproco fra i veicoli che si avvicinano a
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 5 quell'incrocio di particolare conformazione è di circa 145 metri (pag. 11, sez. 1.1.1,
“sull'avvistabilità”), ciò che assorbe circa la presenza (allegata dalla convenuta e neegata dagli attori) di vegetazione o di altri ostacoli all'avvistamento, essendo comunque certa la presenza della semicurva, a tacere del fatto che la presenza di vegetazione arborea risulta rappresentata dalle foto 9, 12, 13, 14 e 19 della relazione della polizia locale (doc. 9, prodotto dalla convenuta il 14.2.2023). La convenuta non ha dunque raggiunto la prova del fatto che l'auto si fosse arrestata allo stop per poi ripartire (né di aver prestato adeguata attenzione alla moto proveniente dalla sua destra, senza che sia decisiva la dichiarazione del irca il rombo, che ben potrebbe essere stato udibile anche prima CP_1 di quanto lo percepì l'automobilista, atteso che il motociclo viaggiava comunque ad almeno 89 chilometri orari prima di giungere all'intersezione in questione). Simmetricamente, però, neppure gli attori hanno provato che l'auto avesse attraversato l'incrocio senza prima fermarsi allo stop. Sul punto, non appare dirimente la testimonianza resa dal conoscente ed ex collega del padre della vittima, in quanto il medesimo ha dichiarato di aver veduto il Tes_2 sinistro da circa centocinquanta metri di distanza, cioè da una distanza che -come si ricava dalla relazione del CT del PM sopra ricordata- era al limite della possibilità di reciproco avvistamento. Indipendentemente da ogni altra considerazione circa i rapporti fra il testimone e il padre della vittima, dunque, deve quanto meno dubitarsi dell'esattezza e precisione del suo ricordo del fatto, tanto più che il il che pur avendo assistito al grave sinistro, non si fermò neppure per attendere i soccorsi, né Tes_1 ritenne di dover fornire le sue generalità a qualcuno dei soccorritori presenti) si presentò alla polizia locale non già il giorno seguente (come ha dichiarato qui in udienza) bensì tre giorni dopo il fatto, e comunque senza dichiarare ai vigili che l'auto non s'era fermata, avendo aggiunto tale dettaglio solo successivamente. È appena il caso di sottolineare che, col tempo, il ricordo tende ad affievolirsi, piuttosto che (come paiono voler prospettare gli attori) arricchirsi di dettagli. Si deve inoltre notare che, stante la particolare configurazione dell'intersezione, è assai dubbio che dal suo autocarro (proveniente dalla via Bianchi e diretto in via Lenin) il otesse effettivamente Tes_1 avvedersi -da centocinquanta metri di distanza- dell'arresto dell'autovettura del che proveniva da CP_1 una strada posta a circa quarantacinque gradi rispetto alla direzione di marcia del medesimo Tes_1 come documenta la planimetria dei vigili (pag. 39, doc. 2 convenuta):
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 6 Alla luce di tali emergenze istruttorie deve concludersi che nessuno dei due conducenti ha dimostrato d'aver fatto il possibile per evitare la collisione, sicché non risulta superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'a. 2054/2 cc.
Si deve peraltro ritenere che le colpe concretamente ascrivibili ai due conducenti siano sostanzialmente equivalenti.
Infatti l'automobilista, quand'anche si fosse fermato e fosse poi ripartito dallo stop posto pochi metri prima, al momento dell'urto nell'area dell'intersezione aveva comunque già raggiunto la velocità di 27 km/h, mentre si sarebbe dovuto limitare ad avanzare progressivamente fino ad avere una sufficiente visuale dei veicoli in avvicinamento.
Dall'altra parte, il motociclista (che fino a poco prima procedeva peraltro a velocità sostanzialmente pari al limite vigente) anziché ridurre la velocità nell'avvicinarsi a un incrocio come quello in discorso (adeguatamente segnalato) e in luogo di ridurre la velocità, risulta averla invece notevolmente accelerata, senza che possa ritenersi in nessun modo plausibile la spiegazione prospettata dal CT del PM, e fatta propria dalla difesa degli attori. In proposito, si deve inoltre sottolineare che le diverse pronunce penali invocate dagli attori a sostegno della possibilità di manovre di emergenza anche azzardate (come dovrebbe qualificarsi quella della vittima) rilevano al più per escludere la responsabilità -appunto- penale in caso di manovra di emergenza da cui siano derivati danni ad altri, ma non assumono rilievo in ambito civilistico per dimostrare di aver fatto il possibile per evitare l'urto.
Applicata così la presunzione di pari responsabilità, le domande risarcitorie degli attori possono essere accolte soltanto per la metà del danno di seguito liquidato.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, non sembra inutile ricordare che spetta ai congiunti della vittima primaria l'onere di provare lo sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali che si assume cagionato dal fatto lesivo. Se è vero che l'esistenza stessa del rapporto di parentela può far presumere la sofferenza del familiare, non è però men vero che alla controparte deve riconoscersi la facoltà di dimostrare la mancanza in concreto di quel legame affettivo, legame che appunto è soltanto presunto. Il danno da lesione del rapporto parentale (danno conseguenza e non certo danno in re ipsa, come sottolinea anche Cass. Sez. 3, sentenza n. 25541 del 30/08/2022) necessita perciò non soltanto di un'adeguata allegazione bensì pure della prova circa l'esistenza in concreto del pregiudizio dei prossimi congiunti della vittima primaria, dimostrabile comunque anche mediante presunzioni semplici. Ciò chiarito, non è stata qui specificamente contestato che convivesse con sua Persona_1 madre, mentre non vi è adeguata prova dell'intensità superiore alla media dell'intensità del rapporto fra i fratelli. Per la liquidazione del danno causato dalla lesione di tale rapporto parentale, soccorrono dunque i principi enunciati da Corte Cass. sez. 3, sentenza n. 10579 del 21/04/2021 e Cass. Sez. 3, ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, da cui si ricava che, per garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 7 caso concreto nonché l'uniformità di giudizio, il danno da perdita totale del rapporto parentale dev'essere liquidato attraverso un “sistema tabellare a punti” che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti giurisprudenziali, nonché e si fondi sulla modularità e sull'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, indefettibilmente: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) con possibilità di applicare sull'importo finale alcuni correttivi che possano tenere conto di eventuali peculiarità della situazione.
È appena il caso di ricordare che la Corte di cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022) ha confermato che le tabelle pubblicate da questo tribunale nel giugno del 2022 costituiscono criterio idoneo per liquidare in via equitativa il danno da perdita del rapporto parentale, siccome fondate sui cinque predetti parametri, ferma però la possibilità di procedere a una valutazione equitativa “pura”.
Applicata dunque la “tabella 2022”, si devono anzitutto attribuire i seguenti punteggi in relazione ai menzionati parametri, ricordando che la vittima primaria aveva venditue anni al tempo del fatto. Si deve inoltre osservare che, diversamente da quanto opinano gli attori, la “corposa documentazione fotografica prodotta” (consistente in realtà in venticinque fotografie prodotte sub doc. 11, e altre ventiquattro prodotte sub doc. 23, peraltro di difficile collocazione cronologica) sia idonea a dimostrare
“con sufficiente chiarezza la vivacità del legame che univa alla madre, ai fratelli ed anche ai Per_1 nipoti”.
L'intensità del legame coi fratelli, non conviventi, va perciò qui riconosciuta nella media, cioè nel limite inferiore (dal quale è possibile discostarsi solo in presenza di concreti indizi di una maggiore intensità, atteso che la presunzione già viene in considerazione per escludere la mancanza di legame parentale e di sconvolgimento del congiunto). Punteggi maggiori possono tuttavia essere riconosciuti alla madre convivente, e alla OR, anche in ragione del legame della vittima coi nipoti, che non risulta specificamente contestato dalla convenuta.
Alla madre (allora sessantatreenne) della vittima si devono quindi assegnare i seguenti punteggi:
i. punti 24 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 16 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 16 per la convivenza, per la sopravvivenza di almeno altri quattro congiunti iv. punti 6 (padre e tre fratelli) v. punti 15 per la qualità e intensità della relazione affettiva
TOTALE 77 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto (77) per il valore del punto relativo al rapporto coniugale e filiale (3.365) si ottiene per la madre l'importo totale di EUR 259.105,00 Parte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 8 Al LO (incontestatamente residente da sempre in MAROCCO, dunque da Parte_2 tempo non convivente e lontano) si devono attribuire i seguenti valori:
i. punti 18 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 14 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 0 per la convivenza, per la sopravvivenza di almeno altri quattro congiunti iv. punti 6 (madre, padre e due fratelli) mancando elementi idonei a giustificare il superamento di v. punti 0 tale valore minimo TOTALE 38 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto (38) per il valore del punto relativo al rapporto col LO (1.461,20) si ottiene per l'importo totale di EUR 55.526,00. Parte_2
Alla OR (non convivente ma residente anch'essa nel medesimo comune di SUZZARA), Pt_3 tenuto conto di quanto sopra rilevato a proposito dell'intensità della relazione affettiva, si devono attribuire i seguenti valori:
i. punti 18 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 16 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 6 per la convivenza, per la sopravvivenza di almeno altri quattro congiunti iv. punti 6 (madre, padre e due fratelli) v. punti 10 per la qualità e ntensità della relazione affettiva
TOTALE 56 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto (56) per il valore del punto relativo al rapporto col LO (1.461,20) si ottiene per l'importo totale di EUR 81.827,00. Parte_3
Quanto al LO va sottolineato che nella comparsa la convenuta ha allegato che egli da Pt_4 tempo abita in Canada, ove del resto è aperto il conto bancario presso il quale la gli ha accreditato l'acconto già versato, così come dimostra il doc.
5. Gli attori, d'altra parte, pur avendo allegato (p. 14 citazione) che “in data 25.05.2019 si trasferiva a vivere stabilmente in Italia nel Comune di Pt_4
Suzzara, a breve distanza dall'abitazione della madre e di , che frequentava pressochè Per_1 quotidianamente” e pur avendo asserito che “i due fratelli hanno da subito iniziato a coltivare insieme e condividere diversi interessi, da quello per lo sport (essenzialmente la passione per il calcio e per le motociclette), a quello dei viaggi, a quello della musica” e che “insieme hanno condiviso la gioia per l'imminente paternità di nulla di tutto ciò hanno dimostrato, e soprattutto non hanno Pt_4 minimamente contestato nel primo atto successivo (cioè la prima memoria) che viva ora in Pt_4
Canada, né hanno prodotto il suo certificato di residenza, essendosi limitati a produrre sub doc. 9 e 10
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 9 solo i certificati da cui risulta che la vittima risiedeva colla madre in SUZZARA via Machado 1 (non sono infatti prodotti neppure i certificati di residenza degli altri due fratelli, dei quali però la convenuta non contesta la residenza in Suzzara). Si deve quindi escludere non solo che vivesse Pt_4 insieme alla vittima, ma pure si deve escludere che egli vivesse in Italia, sicché si devono attribuire a tale LO i seguenti punteggi:
i. punti 18 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 16 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 0 per la convivenza, per la sopravvivenza di almeno altri quattro congiunti iv. punti 6 (madre, padre e due fratelli) da presumere in mancanza di elementi idonei a superare v. punti 0 tale punteggio minimo
TOTALE 40 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto (40) per il valore del punto relativo al rapporto col LO (1.461,20) si ottiene per l'importo totale di EUR 58.448,00. Parte_4
Quanto al danno patrimoniale al motociclo, si deve osservare anzitutto che esso risulta già interamente risarcito dalla come da doc. 6, recante la “accettazione liquidazione danno materiale al CP_4 mezzo sinistro stradale del 23/04/2021 con decesso di ”, sottoscritto dalla madre Persona_1 della vittima e dalla OR, anche quale procuratrice degli altri due fratelli. Null'altro spetta dunque per tale voce.
Quanto alla rifusione delle spese funebri, i documenti da 15 a 19 dimostrano quanto segue:
• il doc. 15 è soltanto una fattura proforma del 2021 di inidonea a Parte_5 dimostrare che fino a oggi sia stato sostenuto effettivamente un esborso;
• il doc. 16 riguarda un “onorario cliente” di EUR 2.500,00 (in favore della Valore 3 A) per prestazioni non precisate, sicché è irrilevante;
• il doc. 17 (emessa dalla Valore 3 A nei confronti dell'attrice ) espone EUR 6.250 per Pt_3
“mandato di pagamento spese funerarie” (e tale importo può dunque dirsi risarcibile in favore della stessa attrice) oltre a un imprecisato “onorario cliente” per € 2.500,00 manifestamente sproporzionato e non risarcibile;
• il doc. 18 riguarda un “onorario cliente” di EUR 2.500,00 (in favore della Valore 3 A) per prestazioni non precisate, sicché è irrilevante;
• il doc. 19 riguarda un “onorario cliente” di EUR 2.500,00 (in favore della Valore 3 A) per prestazioni non precisate, sicché è irrilevante. Risulta perciò risarcibile a questo titolo, in favore dell'attrice , soltanto l'importo di EUR Pt_3
6.250,00.
Gli attori prospettano anche un danno da lucro cessante, sulla scorta dei docc. 12, 13 e 14 che
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 10 dovrebbero dimostrare come la vittima destinasse alla madre i due terzi del suo reddito da lavoro dipendente (reddito mensile netto di circa € 1.800 che percepiva dalla MANPOWER, che Per_1
l'aveva assunto nell'agosto 2020). Sostiene l'attrice che, “presumibilmente”, il figlio avrebbe continuato a erogarle tale somma almeno fino al compimento del suo trentesimo anno. Il danno patrimoniale per lucro cessante deriverebbe nella specie dalla perdita del contributo che la vittima avrebbe riconosciuto alla madre per altri otto anni dopo il sinistro, cioè fino al 2028. La valutazione di tale domanda (come già indicava Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 6029 del 14/10/1986) implica la liquidazione di un danno futuro che non può essere determinato con assoluta precisione, sicché il giudice dovrebbe attenersi a calcoli di probabilità che, a norma dell'art. 2056 cc, esigono l'equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso, tra le quali vi è l'accertata probabilità di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i superstiti avrebbero beneficiato in difetto dell'evento lesivo. Secondo i principi confermati (fra le molte altre) da Cass. sez. 3, sentenza n. 15385 del 13/7/2011, Cass. Sez. 3, sentenza n. 29830 del 20/11/2018 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 25/02/2020, per l'accoglimento di tale domanda di danno da lucro cessante o da perdita di chance è necessario provare, almeno presuntivamente, l'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali si possa desumere, in termini almeno di elevata probabilità e non di semplice potenzialità, l'esistenza di un effettivo pregiudizio economicamente valutabile. La parte che chiede tale risarcimento ha dunque l'onere di indicare al giudice gli elementi concreti da cui sia possibile inferire la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima, ossia la certa esistenza di tale danno. In mancanza di ciò, non vi è spazio per nessuna forma di attribuzione patrimoniale, poiché il giudizio equitativo riguarda soltanto la misura del pregiudizio ove sia impossibile, o comunque molto difficile, dimostrarne l'entità. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro è fondata, cioè, solo quando quel danno si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale nonché secondo criteri oggettivi e ragionevoli rapportati alle circostanze del caso concreto.
Nella presente vicenda si deve tuttavia osservare che la domanda si regge unicamente sui doc. 12, 13 e 14, sui quali va osservato quanto segue:
• il doc. 12, costituito dalle buste paga da settembre 2020 a marzo 2021, dimostra che Per_1 era stato assunto il 31.8.2020 e che (tenendo conto delle oscillazioni per straordinari) il suo stipendio netto mensile era di circa € 1.800,00;
• il doc. 13 è l'estratto del conto corrente della madre, relativo a un solo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre 2020), dunque ben poco significativo quanto agli introiti e alle spese;
• il doc. 14 è costituito da alcuni estratti del conto della vittima e cioè:
◦ quello del quarto trimestre 2019 (inserito peraltro due volte), recante saldo iniziale di € 1,02 e saldo finale di € 6,57;
◦ quello del quarto trimestre 2020, recante saldo iniziale di € 7,89 e saldo finale di € 13,97;
◦ quello del secondo trimestre 2021, recante saldo iniziale di € 80,89 e saldo finale di € 782,71.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 11 Indipendentemente dalla mancanza di spiegazioni per l'omessa produzione degli estratti conto relativi ai primi trimestri del 2020 e al primo del 2021, va poi sottolineato che l'estratto del secondo trimestre 2021 si riferisce (per più di due mesi, maggio e giugno) a periodi successivi al sinistro. Da tali documenti emerge comunque il fatto che, sostanzialmente, spendeva ogni trimestre Per_1
l'intero importo del suo stipendio. Manca invece adeguata prova di quanta parte del suo reddito dell'importo concretamente destinato alla madre. Va perciò escluso che la vittima destinasse a sé soltanto un terzo del suo reddito, mentre appare ragionevole ritenere che egli usasse per sé almeno i due terzi di esso, come si ricava anche dai saldi iniziali e finali dei quarti trimestri 2019 e 2020, mentre il maggior residuo sul secondo trimestre 2021 pare giustificato anche dalla morte sopravvenuta. Ancora, tenuto conto anche della situazione degli altri fratelli, deve dubitarsi che la vittima sarebbe rimasto a vivere insieme alla madre fino al trentesimo anno d'età, potendosi invece ragionevolmente supporre che egli vi si sarebbe al più trattenuto per altri tre anni, per poi formare una sua propria famiglia. Alla luce di tali circostanze, appare equo stimare che, a titolo di lucro cessante, spetti alla madre il prodotto di un terzo dello stipendio medio mensile netto (€ 600) moltiplicato per altri trentasei mesi, cioè EUR 21.600,00.
Gli attori, infine, chiedono il risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale, quantificate nella ragguardevole cifra di EUR 30.040,00, così calcolata:
• € 14.640,00 versati da (fattura Valore SpA n° 777/2022, doc. 16); Parte_1
• € 9.300,00 versati da (fattura Valore SpA n° 776/2022 doc. 17); Parte_3
• € 3.050,00 versati da (fattura Valore SpA n° 812/2022 doc. 18); Parte_4
• € 3.050,00 versati da (fattura Valore SpA n° 778/2022 doc. 19). Parte_2
Occorre intanto sottolineare che, come già si è constatato, il doc. 17 espone nuovamente anche l'importo di una nota proforma per spese funerarie, ciò che esclude possa trattarsi di spese afferenti a prestazioni per attività precontenziosa, e comunque determina una manifesta e inammissibile duplicazione per giunta non suffragata da regolare fattura fiscale dell'impresa di onoranze funebri.
Si deve anche rilevare che, per analoghe prestazioni precontenziose, la stessa soc. pagò all'avv. SARZI SARTORI di Mantova (come da doc. 4 convenuta) l'importo di € 10.000,00 oltre accessori per l'assistenza da questi prestata in favore di (padre della vittima), in Persona_3 relazione alla transazione stipulata colla stessa pel medesimo sinistro, in forza della quale il padre incassò l'importo di € 150.000,00.
Conseguentemente, in favore di ciascuno degli odierni attori appare congruo assegnare un quarto della somma liquidata al difensore del padre (esclusi CPA e spese forfettarie, non trattandosi di avvocato ma di società di capitali), e quindi € 2.500,00 oltre IVA.
Riepilogando, il danno concretamente risarcibile (in importo già attualizzato, in ragione del periodico
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 12 aggiornamento delle tabelle) ascende alle seguenti cifre:
per : (259.105 + 21.600 + 2.500) : 2 = EUR 141.603 Parte_1
per : (55.526 + 2.500) : 2 = EUR 29.013 Parte_2
per : (81.827 + 6.250 + 2.500) : 2 = EUR 45.289 Parte_3
per (58.448 + 2.500) : 2 = EUR 30.474 Parte_4
Dagli importi risarcitori spettanti alla data odierna come sopra determinati, tuttavia, si devono detrarre gli acconti già incontestatamente percepiti (€ 120.000 per la madre e € 25.000 per ciascun LO in data 2.3.2022, come da doc. 5 , ma in data 4.3.2022 sul conto canadese del LO . Pt_4
Secondo i principi espressi costantemente dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014), trattandosi di obbligazioni cosiddette “di valore”, e considerati i predetti acconti, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire applicando gli indici ISTAT FOI generali sia agli importi risarcitori oggi liquidati sia agli acconti sopra ricordati, per poter ottenere importi omogenei. Per pervenire alle quantificazioni finali, si devono perciò anzitutto devalutare alla data dell'illecito (23 aprile 2021) sia i predetti acconti sia i rispettivi distinti crediti degli attori, per poi rivalutare le differenze fino alla data odierna, ottenendo i seguenti importi:
• gli odierni EUR 141.603 devalutati all'aprile 2021 corrispondono a € 120.511
• gli odierni EUR 29.013 devalutati all'aprile 2021 corrispondono a € 24.690
• gli odierni EUR 45.289 devalutati all'aprile 2021 corrispondono a € 38.544
• gli odierni EUR 30.474 devalutati all'aprile 2021 corrispondono a € 25.933.
Per ciò che riguarda gli acconti, la cifra di € 120.000 devalutata all'aprile 2021 corrisponde a € 113.201 mentre quella di € 25.000 corrisponde a € 23.577.
Resi così omogenei gli importi degli acconti e quelli dei crediti risarcitori, si ottengono a saldo le differenze (7.310; 1.113; 14.967; 2.356) che, rivalutate dalla data del sinistro a oggi, portano alle cifre seguenti:
in favore di : € 8.141,00 Parte_1
in favore di € 1.238,00. Parte_2
in favore di : € 16.655,00 Parte_3
in favore di € 2.613,00 Parte_4
Al pagamento di tali importi (oltre interessi legali da oggi al saldo) dunque devono essere conclusivamente condannati i convenuti in solido.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 13 Considerato che le domande attoree (sia pure soltanto in una frazione modesta) vengono accolte, le spese di lite (liquidate sulla scorta dello scaglione corrispondente a quello oggetto di condanna) devono essere poste a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande degli attori;
(2) per l'effetto, applicata la presunzione di pari responsabilità ex a. 2054/2 cc, condanna i convenuti soc. Controparte_1 [...]
e soc. in solido fra loro, a CP_1 CP_1 Controparte_2 pagare i seguenti importi: a) all'attrice € 8.141,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
Parte_1
b) all'attore € 1.238,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
Parte_2
c) all'attrice € 16.655,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
Parte_3
d) all'attore € 2.613,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
Parte_4
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite degli attori, liquidate in € 545,00 per spese e € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 18 agosto 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 14
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 32642 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3
(cod. fisc. Parte_4 C.F._4 tutti e quattro col procuratore domiciliatario avv. SALOMONE RUGGERO PARTE ATTRICE
contro
:
Controparte_1
[...] P.IVA_1
(cod. fisc. CP_1 C.F._5 entrambi contumaci
(cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. GENESI LUCA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“nel merito ° accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, o in subordine preponderante, del IG nella causazione dell'incidente stradale occorso il 23.04.2021 in Suzzara CP_1
(MN) … in cui perse la vita il IG;
Persona_1
° per l'effetto condannare in via solidale i responsabili civili Controparte_1
, il IG e la assicuratrice
[...] CP_1 Controparte_2
a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, patiti e
[...] patiendi in conseguenza della morte del IG , ivi incluso il danno da perdita Persona_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 1 del rapporto parentale, il danno materiale per la distruzione del motociclo, il danno patrimoniale da lucro cessante futuro in favore dell'attrice IGa il rimborso delle spese Parte_1 funerarie in favore dell'attrice IGa , la refusione delle spese sostenute per Parte_3
l'assistenza stragiudiziale, il tutto nella misura che risulterà provata e di giustizia, da maggiorarsi della rivalutazione e degli interessi sino al soddisfo e con detrazione degli importi già erogati da
in sede stragiudiziale (€ 120.000,00 in favore della madre del defunto, € 25.000,00 CP_3 in favore di ciascuno dei tre fratelli)”
La convenuta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“… dichiarato che l'incidente per cui è processo si è verificato per colpa paritaria di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per le ragioni esposte in atti o, in via sussidiaria, in applicazione dell'art. 2054, 2° comma del codice civile e preso atto che , tenuto Controparte_3 conto di tale concorso di colpa del conducente il motoveicolo attoreo nella causazione del sinistro per cui è processo, in data 02.03.2022 a mezzo bonifico bancario inviava, a saldo di ogni ulteriore pretesa, alla madre convivente con la vittima Sig.ra la somma di € 120.000,00, Parte_1 alla OR non convivente Sig.ra l'importo di € 25.000,00, ed ai fratelli non Parte_3 conviventi Sig.ri e la somma di € 25.000,00 ciascuno, Parte_4 Parte_2 ritenere tali importi congrui e sufficienti a risarcire tutti i danni dagli stessi patiti per la perdita del congiunto, respingendo ogni ulteriore domanda a qualsiasi titolo introdotta nei confronti dei convenuti siccome infondata ... Respingersi comunque la richiesta di risarcimento del danno alla moto perché già liquidato dalle in regime di indennizzo diretto ...” Controparte_4
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 7.7.2022, gli attori (rispettivamente madre convivente e fratelli di nato a [...] il [...]) chiedevano la condanna dei convenuti a risarcirli Persona_1 per tutti i danni causati dal sinistro stradale avvenuto in SUZZARA verso le ore 11.40 del 23 aprile 2021, nel quale il loro congiunto che viaggiava a bordo del motociclo UK SR era deceduto in conseguenza delle lesioni riportate. Chiedevano l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del CP_1 conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta snc, che non aveva Controparte_5 rispettato il segnale di STOP (come confermato, giorni dopo il fatto, dal testimone in Tes_1 subordine chiedevano che all'automobilista fossero attribuiti i tre quarti della responsabilità.
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 6.12.2022 osservando che:
• il sinistro era avvenuto sulla S.P. 50 “in corrispondenza di una pericolosissima e difficoltosa intersezione dove quest'ultima incrocia a raso in più punti, trasversalmente e diagonalmente, la Via Perticate, come compiutamente raffigurato nella planimetria (doc. n. 2) contenuta nel fascicolo Polizia Locale di Suzzara intervenuta per i rilievi di rito”;
• anche ipotizzando che l'automobilista avesse omesso di concedere la precedenza al motociclista, nondimeno i rilievi dei vigili e la stessa relazione del consulente del P.M. prodotta
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 2 dagli attori dimostrava che il centauro, avvicinandosi all'intersezione, non aveva rispettato le norme del codice della strada che imponevano di tenere una velocità moderata comunque entro il limite e adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni del traffico e della strada;
• infatti il consulente del Pubblico Ministero aveva stimato che il motociclista (alla guida del veicolo UK GR con cilindrata di 600 cc -non già 600 cavalli di potenza, come erroneamente indicato a pag. 2 della comparsa) fosse giunto all'incrocio alla velocità di 119 chilometri orari, benché la strada fosse caratterizzata da una semicurva in prossimità del crocevia, benché la vegetazione e la segnaletica stradale verticale impedissero ai veicoli in avvicinamento di avvistarsi reciprocamente;
• anche al conducente favorito l'a. 145/1 CDS imponeva comunque d'usare la massima prudenza e il motociclista aveva dunque contribuito a causare il sinistro, avendo altresì violato l'a. 141 CDS (come contestato dalla Polizia Locale di Suzzara), gli aa. 140 e 142 CDS, essendo giunto alla velocità stimata, dal consulente del PM, in 119 chilometri orari, ben maggiore del limite di 90 previsto per le strade provinciali, restando solo “bizzarra ipotesi” quella del consulente del PM secondo cui il motociclista avrebbe raggiunto tale velocità in quanto aveva sperato di superare così l'incrocio prima dell'arrivo dell'auto;
• contestava la “la seconda dichiarazione del teste in tutta evidenza 'confezionata arte' in Tes_1 quanto discordante dalla prima rilasciata alle Autorità nell'immediatezza del fatto” e pertanto si opponeva all'utilizzo della sua dichiarazione prodotta dagli attori sub doc. 5;
• ne discendeva la pari responsabilità dei due conducenti, come del resto dimostrava anche la transazione sulla base dell'a. 2054 cc (senza ulteriore specificazione, NdE) da parte del padre della vittima;
• agli attori erano stati comunque già versati gli importi ammessi anche nell'atto di citazione (€ 120.000 alla madre convivente, e € 25.000 a ciascuno dei tre fratelli non conviventi);
• contestava anche il quantum della domanda, sottolineando fra l'altro che il LO Pt_4 aveva al più convissuto brevemente colla vittima nel 2019 e l'altro LO era sempre rimasto in Marocco, contestava che la vittima destinasse alla madre i due terzi del suo stipendio e contestava l'inadeguatezza delle produzioni offerte;
• eccepiva che il danno alla moto era già stato risarcito dalla (assicuratore del CP_4 motociclo) in regime di indennizzo diretto;
• negava la fondatezza della pretesa per le spese stragiudiziali La convenuta assicuratrice quindi concludeva chiedendo di riconoscere la paritaria responsabilità dei conducenti, anche ai sensi dell'a. 2054/2 cc.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 19.12.2022, veniva dichiarata la contumacia dei due convenuti non costituiti e venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. Con provvedimento 1.6.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, sicché il tribunale di MANTOVA il 25.9.2023 interrogava il testimone Tes_2
All'udienza del 23.11.2023 veniva interrogato formalmente il convenuto CP_1
Con provvedimento ex a. 213 cpc del 24.11.2023 venivano richiesti all'ufficio del pubblico ministero di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 3 Mantova i filmati acquisiti nel procedimento penale 1603/2021 e a quel tribunale informazioni sul procedimento stesso;
veniva ordinato alla convenuta di esibire ex a. 210 cpc la documentazione riguardante la transazione raggiunta col padre della vittima. La polizia locale di Mantova trasmetteva i predetti video il 27.12.2023. Dopo alcuni disguidi tecnici, all'udienza 18.7.2024 si procedeva alla visione dei filmati qui trasmessi dalla polizia locale, provenienti da tre diverse telecamere (tutte collocate ad almeno qualche centinaio di metri dal punto della collisione) che avevano ripreso il passaggio del motociclista, ma nessuno di tali filmati aveva ripreso il momento del sinistro. Con ordinanza 19.7.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza a trattazione scritta del 18/11/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 30.1.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
La relazione della polizia locale (doc. 2 attori, nonché doc. 1 bis e 8 prodotti dalla convenuta il 14.2.2023) conferma che le telecamere avevano ripreso soltanto il passaggio del ciclomotore sulla SP 50 qualche minuto prima del sinistro (sezione “intervento e operato degli agenti”), attesta che all'automobilista fu contestata la violazione dell'a. 145/7 CDS (per inosservanza del divieto di impegnare l'area di intersezione) e al motociclista la violazione degli aa. 80 (veicolo senza revisione) e 141 commi 1 e 11 (velocità non adeguata). A tale relazione sono inoltre accluse le dichiarazioni rilasciate il 26 aprile 2021 (cioè, tre giorni dopo il sinistro) da del seguente contenuto: Tes_2 proprietà della ditta Aike e circolavo su Via Lenin con direzione dal cavalcavia (centro) in direzione della SP50. Approssimandomi all'intersezione con Strada Perticate e trovandomi ad una distanza di circa 150 mt Vedevo l'auto che proveniva dalla mia destra su strada Perticate-Dino Villani lato centro, impegnare l'incrocio in direzione del secondo tratto di strada Perticate. Assistevo all'impatto con la moto e vedevo il motociclista sbalzato cadere a terra. Nel transitare distinguevo chiaramente il conducente dell'auto scendere con il telefono in mano e chiamare i soccorsi. Notando un furgone Iveco provenire in senso contrario e l'autista sceso dallo stesso che si dirigeva a piedi verso i coinvolti valutavo essere d'intralcio la mia posizione considerate le dimensioni del mio autocarro e procedevo in direzione della SP50. Preciso che il mio autocarro è dotato di GPS in grado di dimostrare luogo e orario e tragitto a dimostrare la mia presenza sul luogo del sinistro all'ora dell'accaduto >>.
Il medesimo interrogato per rogatoria ex a. 203 cpc, ha dichiato in questo Testimone_2 procedimento << premetto che io stavo percorrendo la Via Lenin nella carreggiata opposta rispetto alla moto. Quando c'è stato l'impatto ero a circa 150 metri dal luogo dell'incidente. Io posso confermare solo di aver visto l'incidente; ho visto che l'auto non si è fermata allo stop ed è andata addosso alla moto. Tanta gente si è fermata, ma io ho preferito liberare la carreggiata … io non mi sono fermato e non so dire la targa dell'auto … Ho saputo solo dopo circa due ore che il ragazzo era
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 4 morto e che il giovane era parente di una famiglia che abitava a Suzzara. Conosco il padre del motociclista perché dal 1995 al 2000 io ho lavorato con lui alla Iscot presso l'Iveco … posso dire di aver visto la macchina impattare con la moto, ma non sono in grado di riferire l'esatto punto d'urto … il giorno dopo il sinistro sono andato dalla Polizia Locale di Suzzara per riferire quanto avevo visto
>>.
Interrogato formalmente, il convenuto ha dichiarato CP_1 segnale di STOP. … confermo che il motoveicolo arrivava dalla destra mentre io attraversavo l'incrocio in direzione Via Pioppelle … nego di aver sentito il rumore della moto che si avvicinava dalla mia destra … Mi fermai allo STOP. Alla mia destra la visibilità arrivava a circa 120 m perché c'erano delle erbe alte. Poi prosegu[ii] e quando avevo quasi completato l'attraversamento dell'incrocio vi fu l'impatto della moto nella parte posteriore destra della mia auto … CP_5 confermo che il motoveicolo impattò contro la fiancata posteriore destra della mia auto Mercedes >>
Allo stato, non è dato conoscere l'esito del procedimento penale 1603/2021 (mod. 21) instaurato a carico dell'automobilista, posto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, ancora colla nota 7.12.2023 (inserita nel fascicolo telematico l'11.12.2023) si è limitata a comunicare che “per il procedimento penale n. 1603/2021 Mod. 21 è stato emesso avviso ex art. 415-bis c.p.p. e si è in attesa dell' espletamento dell' interrogatorio richiesto dall'indagato” e in seguito non risultano pervenute altre notizie di quel processo penale. Risulta invece prodotta (come doc. 4 attori) la relazione del consulente del Pubblico ministero, pur valutabile ex a. 116 cpc, nella quale il CTP ing. ormula diverse congetture che, come Per_2 tali, non appaiono affatto decisive ai fini della presente decisione. In particolare, deve dirsi frutto di mera ipotesi del consulente:
• il fatto che l'automobilista avesse occupato l'incrocio solo dopo essersi fermato allo stop e poi ripartito;
• il fatto che il motociclista “ormai prossimo all'intersezione, vedendo l'auto all'inizio dell'immissione su viale Lenin dava 'tutta manetta' confidando di poter transitare prima dell'autovettura stessa (come da rombo riferito dal ” sicché egli avrebbe accelerato dalla CP_1 precedente velocità di 87 fino alla velocità di 119 chilometri orari solo per evitare l'urto.
La relazione del consulente del pubblico ministero appare invece condivisibile, in quanto fondata su elementi oggettivi e calcoli secondo noti algoritmi, laddove essa perviene a:
➢ calcolare appunto in centodiciannove chilometri orari (pagg. 16 e 18) la velocità del motociclo all'istante del sinistro (su una strada ove vigeva il limite dei novanta, pag. 6 della relazione dei vigili, sezione “segnaletica”, nonché pag. 6 e 10 della relazione del CT del PM);
➢ calcolare la velocità dell'auto al momento dell'impatto in ventisette chilometri orari (pag. 15);
➢ constatare che sull'asfalto non erano presenti tracce di frenata, ma solo di scarrocciamento dell'auto (pag. 6, nonché pag. 8 relazione vigili, sezione “verbale di ispezione del campo del sinistro”);
➢ constatare che il campo di avvistabilità reciproco fra i veicoli che si avvicinano a
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 5 quell'incrocio di particolare conformazione è di circa 145 metri (pag. 11, sez. 1.1.1,
“sull'avvistabilità”), ciò che assorbe circa la presenza (allegata dalla convenuta e neegata dagli attori) di vegetazione o di altri ostacoli all'avvistamento, essendo comunque certa la presenza della semicurva, a tacere del fatto che la presenza di vegetazione arborea risulta rappresentata dalle foto 9, 12, 13, 14 e 19 della relazione della polizia locale (doc. 9, prodotto dalla convenuta il 14.2.2023). La convenuta non ha dunque raggiunto la prova del fatto che l'auto si fosse arrestata allo stop per poi ripartire (né di aver prestato adeguata attenzione alla moto proveniente dalla sua destra, senza che sia decisiva la dichiarazione del irca il rombo, che ben potrebbe essere stato udibile anche prima CP_1 di quanto lo percepì l'automobilista, atteso che il motociclo viaggiava comunque ad almeno 89 chilometri orari prima di giungere all'intersezione in questione). Simmetricamente, però, neppure gli attori hanno provato che l'auto avesse attraversato l'incrocio senza prima fermarsi allo stop. Sul punto, non appare dirimente la testimonianza resa dal conoscente ed ex collega del padre della vittima, in quanto il medesimo ha dichiarato di aver veduto il Tes_2 sinistro da circa centocinquanta metri di distanza, cioè da una distanza che -come si ricava dalla relazione del CT del PM sopra ricordata- era al limite della possibilità di reciproco avvistamento. Indipendentemente da ogni altra considerazione circa i rapporti fra il testimone e il padre della vittima, dunque, deve quanto meno dubitarsi dell'esattezza e precisione del suo ricordo del fatto, tanto più che il il che pur avendo assistito al grave sinistro, non si fermò neppure per attendere i soccorsi, né Tes_1 ritenne di dover fornire le sue generalità a qualcuno dei soccorritori presenti) si presentò alla polizia locale non già il giorno seguente (come ha dichiarato qui in udienza) bensì tre giorni dopo il fatto, e comunque senza dichiarare ai vigili che l'auto non s'era fermata, avendo aggiunto tale dettaglio solo successivamente. È appena il caso di sottolineare che, col tempo, il ricordo tende ad affievolirsi, piuttosto che (come paiono voler prospettare gli attori) arricchirsi di dettagli. Si deve inoltre notare che, stante la particolare configurazione dell'intersezione, è assai dubbio che dal suo autocarro (proveniente dalla via Bianchi e diretto in via Lenin) il otesse effettivamente Tes_1 avvedersi -da centocinquanta metri di distanza- dell'arresto dell'autovettura del che proveniva da CP_1 una strada posta a circa quarantacinque gradi rispetto alla direzione di marcia del medesimo Tes_1 come documenta la planimetria dei vigili (pag. 39, doc. 2 convenuta):
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 6 Alla luce di tali emergenze istruttorie deve concludersi che nessuno dei due conducenti ha dimostrato d'aver fatto il possibile per evitare la collisione, sicché non risulta superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'a. 2054/2 cc.
Si deve peraltro ritenere che le colpe concretamente ascrivibili ai due conducenti siano sostanzialmente equivalenti.
Infatti l'automobilista, quand'anche si fosse fermato e fosse poi ripartito dallo stop posto pochi metri prima, al momento dell'urto nell'area dell'intersezione aveva comunque già raggiunto la velocità di 27 km/h, mentre si sarebbe dovuto limitare ad avanzare progressivamente fino ad avere una sufficiente visuale dei veicoli in avvicinamento.
Dall'altra parte, il motociclista (che fino a poco prima procedeva peraltro a velocità sostanzialmente pari al limite vigente) anziché ridurre la velocità nell'avvicinarsi a un incrocio come quello in discorso (adeguatamente segnalato) e in luogo di ridurre la velocità, risulta averla invece notevolmente accelerata, senza che possa ritenersi in nessun modo plausibile la spiegazione prospettata dal CT del PM, e fatta propria dalla difesa degli attori. In proposito, si deve inoltre sottolineare che le diverse pronunce penali invocate dagli attori a sostegno della possibilità di manovre di emergenza anche azzardate (come dovrebbe qualificarsi quella della vittima) rilevano al più per escludere la responsabilità -appunto- penale in caso di manovra di emergenza da cui siano derivati danni ad altri, ma non assumono rilievo in ambito civilistico per dimostrare di aver fatto il possibile per evitare l'urto.
Applicata così la presunzione di pari responsabilità, le domande risarcitorie degli attori possono essere accolte soltanto per la metà del danno di seguito liquidato.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, non sembra inutile ricordare che spetta ai congiunti della vittima primaria l'onere di provare lo sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali che si assume cagionato dal fatto lesivo. Se è vero che l'esistenza stessa del rapporto di parentela può far presumere la sofferenza del familiare, non è però men vero che alla controparte deve riconoscersi la facoltà di dimostrare la mancanza in concreto di quel legame affettivo, legame che appunto è soltanto presunto. Il danno da lesione del rapporto parentale (danno conseguenza e non certo danno in re ipsa, come sottolinea anche Cass. Sez. 3, sentenza n. 25541 del 30/08/2022) necessita perciò non soltanto di un'adeguata allegazione bensì pure della prova circa l'esistenza in concreto del pregiudizio dei prossimi congiunti della vittima primaria, dimostrabile comunque anche mediante presunzioni semplici. Ciò chiarito, non è stata qui specificamente contestato che convivesse con sua Persona_1 madre, mentre non vi è adeguata prova dell'intensità superiore alla media dell'intensità del rapporto fra i fratelli. Per la liquidazione del danno causato dalla lesione di tale rapporto parentale, soccorrono dunque i principi enunciati da Corte Cass. sez. 3, sentenza n. 10579 del 21/04/2021 e Cass. Sez. 3, ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, da cui si ricava che, per garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 7 caso concreto nonché l'uniformità di giudizio, il danno da perdita totale del rapporto parentale dev'essere liquidato attraverso un “sistema tabellare a punti” che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti giurisprudenziali, nonché e si fondi sulla modularità e sull'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, indefettibilmente: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) con possibilità di applicare sull'importo finale alcuni correttivi che possano tenere conto di eventuali peculiarità della situazione.
È appena il caso di ricordare che la Corte di cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022) ha confermato che le tabelle pubblicate da questo tribunale nel giugno del 2022 costituiscono criterio idoneo per liquidare in via equitativa il danno da perdita del rapporto parentale, siccome fondate sui cinque predetti parametri, ferma però la possibilità di procedere a una valutazione equitativa “pura”.
Applicata dunque la “tabella 2022”, si devono anzitutto attribuire i seguenti punteggi in relazione ai menzionati parametri, ricordando che la vittima primaria aveva venditue anni al tempo del fatto. Si deve inoltre osservare che, diversamente da quanto opinano gli attori, la “corposa documentazione fotografica prodotta” (consistente in realtà in venticinque fotografie prodotte sub doc. 11, e altre ventiquattro prodotte sub doc. 23, peraltro di difficile collocazione cronologica) sia idonea a dimostrare
“con sufficiente chiarezza la vivacità del legame che univa alla madre, ai fratelli ed anche ai Per_1 nipoti”.
L'intensità del legame coi fratelli, non conviventi, va perciò qui riconosciuta nella media, cioè nel limite inferiore (dal quale è possibile discostarsi solo in presenza di concreti indizi di una maggiore intensità, atteso che la presunzione già viene in considerazione per escludere la mancanza di legame parentale e di sconvolgimento del congiunto). Punteggi maggiori possono tuttavia essere riconosciuti alla madre convivente, e alla OR, anche in ragione del legame della vittima coi nipoti, che non risulta specificamente contestato dalla convenuta.
Alla madre (allora sessantatreenne) della vittima si devono quindi assegnare i seguenti punteggi:
i. punti 24 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 16 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 16 per la convivenza, per la sopravvivenza di almeno altri quattro congiunti iv. punti 6 (padre e tre fratelli) v. punti 15 per la qualità e intensità della relazione affettiva
TOTALE 77 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto (77) per il valore del punto relativo al rapporto coniugale e filiale (3.365) si ottiene per la madre l'importo totale di EUR 259.105,00 Parte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 8 Al LO (incontestatamente residente da sempre in MAROCCO, dunque da Parte_2 tempo non convivente e lontano) si devono attribuire i seguenti valori:
i. punti 18 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 14 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 0 per la convivenza, per la sopravvivenza di almeno altri quattro congiunti iv. punti 6 (madre, padre e due fratelli) mancando elementi idonei a giustificare il superamento di v. punti 0 tale valore minimo TOTALE 38 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto (38) per il valore del punto relativo al rapporto col LO (1.461,20) si ottiene per l'importo totale di EUR 55.526,00. Parte_2
Alla OR (non convivente ma residente anch'essa nel medesimo comune di SUZZARA), Pt_3 tenuto conto di quanto sopra rilevato a proposito dell'intensità della relazione affettiva, si devono attribuire i seguenti valori:
i. punti 18 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 16 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 6 per la convivenza, per la sopravvivenza di almeno altri quattro congiunti iv. punti 6 (madre, padre e due fratelli) v. punti 10 per la qualità e ntensità della relazione affettiva
TOTALE 56 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto (56) per il valore del punto relativo al rapporto col LO (1.461,20) si ottiene per l'importo totale di EUR 81.827,00. Parte_3
Quanto al LO va sottolineato che nella comparsa la convenuta ha allegato che egli da Pt_4 tempo abita in Canada, ove del resto è aperto il conto bancario presso il quale la gli ha accreditato l'acconto già versato, così come dimostra il doc.
5. Gli attori, d'altra parte, pur avendo allegato (p. 14 citazione) che “in data 25.05.2019 si trasferiva a vivere stabilmente in Italia nel Comune di Pt_4
Suzzara, a breve distanza dall'abitazione della madre e di , che frequentava pressochè Per_1 quotidianamente” e pur avendo asserito che “i due fratelli hanno da subito iniziato a coltivare insieme e condividere diversi interessi, da quello per lo sport (essenzialmente la passione per il calcio e per le motociclette), a quello dei viaggi, a quello della musica” e che “insieme hanno condiviso la gioia per l'imminente paternità di nulla di tutto ciò hanno dimostrato, e soprattutto non hanno Pt_4 minimamente contestato nel primo atto successivo (cioè la prima memoria) che viva ora in Pt_4
Canada, né hanno prodotto il suo certificato di residenza, essendosi limitati a produrre sub doc. 9 e 10
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 9 solo i certificati da cui risulta che la vittima risiedeva colla madre in SUZZARA via Machado 1 (non sono infatti prodotti neppure i certificati di residenza degli altri due fratelli, dei quali però la convenuta non contesta la residenza in Suzzara). Si deve quindi escludere non solo che vivesse Pt_4 insieme alla vittima, ma pure si deve escludere che egli vivesse in Italia, sicché si devono attribuire a tale LO i seguenti punteggi:
i. punti 18 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 16 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 0 per la convivenza, per la sopravvivenza di almeno altri quattro congiunti iv. punti 6 (madre, padre e due fratelli) da presumere in mancanza di elementi idonei a superare v. punti 0 tale punteggio minimo
TOTALE 40 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto (40) per il valore del punto relativo al rapporto col LO (1.461,20) si ottiene per l'importo totale di EUR 58.448,00. Parte_4
Quanto al danno patrimoniale al motociclo, si deve osservare anzitutto che esso risulta già interamente risarcito dalla come da doc. 6, recante la “accettazione liquidazione danno materiale al CP_4 mezzo sinistro stradale del 23/04/2021 con decesso di ”, sottoscritto dalla madre Persona_1 della vittima e dalla OR, anche quale procuratrice degli altri due fratelli. Null'altro spetta dunque per tale voce.
Quanto alla rifusione delle spese funebri, i documenti da 15 a 19 dimostrano quanto segue:
• il doc. 15 è soltanto una fattura proforma del 2021 di inidonea a Parte_5 dimostrare che fino a oggi sia stato sostenuto effettivamente un esborso;
• il doc. 16 riguarda un “onorario cliente” di EUR 2.500,00 (in favore della Valore 3 A) per prestazioni non precisate, sicché è irrilevante;
• il doc. 17 (emessa dalla Valore 3 A nei confronti dell'attrice ) espone EUR 6.250 per Pt_3
“mandato di pagamento spese funerarie” (e tale importo può dunque dirsi risarcibile in favore della stessa attrice) oltre a un imprecisato “onorario cliente” per € 2.500,00 manifestamente sproporzionato e non risarcibile;
• il doc. 18 riguarda un “onorario cliente” di EUR 2.500,00 (in favore della Valore 3 A) per prestazioni non precisate, sicché è irrilevante;
• il doc. 19 riguarda un “onorario cliente” di EUR 2.500,00 (in favore della Valore 3 A) per prestazioni non precisate, sicché è irrilevante. Risulta perciò risarcibile a questo titolo, in favore dell'attrice , soltanto l'importo di EUR Pt_3
6.250,00.
Gli attori prospettano anche un danno da lucro cessante, sulla scorta dei docc. 12, 13 e 14 che
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 10 dovrebbero dimostrare come la vittima destinasse alla madre i due terzi del suo reddito da lavoro dipendente (reddito mensile netto di circa € 1.800 che percepiva dalla MANPOWER, che Per_1
l'aveva assunto nell'agosto 2020). Sostiene l'attrice che, “presumibilmente”, il figlio avrebbe continuato a erogarle tale somma almeno fino al compimento del suo trentesimo anno. Il danno patrimoniale per lucro cessante deriverebbe nella specie dalla perdita del contributo che la vittima avrebbe riconosciuto alla madre per altri otto anni dopo il sinistro, cioè fino al 2028. La valutazione di tale domanda (come già indicava Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 6029 del 14/10/1986) implica la liquidazione di un danno futuro che non può essere determinato con assoluta precisione, sicché il giudice dovrebbe attenersi a calcoli di probabilità che, a norma dell'art. 2056 cc, esigono l'equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso, tra le quali vi è l'accertata probabilità di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i superstiti avrebbero beneficiato in difetto dell'evento lesivo. Secondo i principi confermati (fra le molte altre) da Cass. sez. 3, sentenza n. 15385 del 13/7/2011, Cass. Sez. 3, sentenza n. 29830 del 20/11/2018 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 25/02/2020, per l'accoglimento di tale domanda di danno da lucro cessante o da perdita di chance è necessario provare, almeno presuntivamente, l'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali si possa desumere, in termini almeno di elevata probabilità e non di semplice potenzialità, l'esistenza di un effettivo pregiudizio economicamente valutabile. La parte che chiede tale risarcimento ha dunque l'onere di indicare al giudice gli elementi concreti da cui sia possibile inferire la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima, ossia la certa esistenza di tale danno. In mancanza di ciò, non vi è spazio per nessuna forma di attribuzione patrimoniale, poiché il giudizio equitativo riguarda soltanto la misura del pregiudizio ove sia impossibile, o comunque molto difficile, dimostrarne l'entità. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro è fondata, cioè, solo quando quel danno si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale nonché secondo criteri oggettivi e ragionevoli rapportati alle circostanze del caso concreto.
Nella presente vicenda si deve tuttavia osservare che la domanda si regge unicamente sui doc. 12, 13 e 14, sui quali va osservato quanto segue:
• il doc. 12, costituito dalle buste paga da settembre 2020 a marzo 2021, dimostra che Per_1 era stato assunto il 31.8.2020 e che (tenendo conto delle oscillazioni per straordinari) il suo stipendio netto mensile era di circa € 1.800,00;
• il doc. 13 è l'estratto del conto corrente della madre, relativo a un solo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre 2020), dunque ben poco significativo quanto agli introiti e alle spese;
• il doc. 14 è costituito da alcuni estratti del conto della vittima e cioè:
◦ quello del quarto trimestre 2019 (inserito peraltro due volte), recante saldo iniziale di € 1,02 e saldo finale di € 6,57;
◦ quello del quarto trimestre 2020, recante saldo iniziale di € 7,89 e saldo finale di € 13,97;
◦ quello del secondo trimestre 2021, recante saldo iniziale di € 80,89 e saldo finale di € 782,71.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 11 Indipendentemente dalla mancanza di spiegazioni per l'omessa produzione degli estratti conto relativi ai primi trimestri del 2020 e al primo del 2021, va poi sottolineato che l'estratto del secondo trimestre 2021 si riferisce (per più di due mesi, maggio e giugno) a periodi successivi al sinistro. Da tali documenti emerge comunque il fatto che, sostanzialmente, spendeva ogni trimestre Per_1
l'intero importo del suo stipendio. Manca invece adeguata prova di quanta parte del suo reddito dell'importo concretamente destinato alla madre. Va perciò escluso che la vittima destinasse a sé soltanto un terzo del suo reddito, mentre appare ragionevole ritenere che egli usasse per sé almeno i due terzi di esso, come si ricava anche dai saldi iniziali e finali dei quarti trimestri 2019 e 2020, mentre il maggior residuo sul secondo trimestre 2021 pare giustificato anche dalla morte sopravvenuta. Ancora, tenuto conto anche della situazione degli altri fratelli, deve dubitarsi che la vittima sarebbe rimasto a vivere insieme alla madre fino al trentesimo anno d'età, potendosi invece ragionevolmente supporre che egli vi si sarebbe al più trattenuto per altri tre anni, per poi formare una sua propria famiglia. Alla luce di tali circostanze, appare equo stimare che, a titolo di lucro cessante, spetti alla madre il prodotto di un terzo dello stipendio medio mensile netto (€ 600) moltiplicato per altri trentasei mesi, cioè EUR 21.600,00.
Gli attori, infine, chiedono il risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale, quantificate nella ragguardevole cifra di EUR 30.040,00, così calcolata:
• € 14.640,00 versati da (fattura Valore SpA n° 777/2022, doc. 16); Parte_1
• € 9.300,00 versati da (fattura Valore SpA n° 776/2022 doc. 17); Parte_3
• € 3.050,00 versati da (fattura Valore SpA n° 812/2022 doc. 18); Parte_4
• € 3.050,00 versati da (fattura Valore SpA n° 778/2022 doc. 19). Parte_2
Occorre intanto sottolineare che, come già si è constatato, il doc. 17 espone nuovamente anche l'importo di una nota proforma per spese funerarie, ciò che esclude possa trattarsi di spese afferenti a prestazioni per attività precontenziosa, e comunque determina una manifesta e inammissibile duplicazione per giunta non suffragata da regolare fattura fiscale dell'impresa di onoranze funebri.
Si deve anche rilevare che, per analoghe prestazioni precontenziose, la stessa soc. pagò all'avv. SARZI SARTORI di Mantova (come da doc. 4 convenuta) l'importo di € 10.000,00 oltre accessori per l'assistenza da questi prestata in favore di (padre della vittima), in Persona_3 relazione alla transazione stipulata colla stessa pel medesimo sinistro, in forza della quale il padre incassò l'importo di € 150.000,00.
Conseguentemente, in favore di ciascuno degli odierni attori appare congruo assegnare un quarto della somma liquidata al difensore del padre (esclusi CPA e spese forfettarie, non trattandosi di avvocato ma di società di capitali), e quindi € 2.500,00 oltre IVA.
Riepilogando, il danno concretamente risarcibile (in importo già attualizzato, in ragione del periodico
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 12 aggiornamento delle tabelle) ascende alle seguenti cifre:
per : (259.105 + 21.600 + 2.500) : 2 = EUR 141.603 Parte_1
per : (55.526 + 2.500) : 2 = EUR 29.013 Parte_2
per : (81.827 + 6.250 + 2.500) : 2 = EUR 45.289 Parte_3
per (58.448 + 2.500) : 2 = EUR 30.474 Parte_4
Dagli importi risarcitori spettanti alla data odierna come sopra determinati, tuttavia, si devono detrarre gli acconti già incontestatamente percepiti (€ 120.000 per la madre e € 25.000 per ciascun LO in data 2.3.2022, come da doc. 5 , ma in data 4.3.2022 sul conto canadese del LO . Pt_4
Secondo i principi espressi costantemente dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014), trattandosi di obbligazioni cosiddette “di valore”, e considerati i predetti acconti, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire applicando gli indici ISTAT FOI generali sia agli importi risarcitori oggi liquidati sia agli acconti sopra ricordati, per poter ottenere importi omogenei. Per pervenire alle quantificazioni finali, si devono perciò anzitutto devalutare alla data dell'illecito (23 aprile 2021) sia i predetti acconti sia i rispettivi distinti crediti degli attori, per poi rivalutare le differenze fino alla data odierna, ottenendo i seguenti importi:
• gli odierni EUR 141.603 devalutati all'aprile 2021 corrispondono a € 120.511
• gli odierni EUR 29.013 devalutati all'aprile 2021 corrispondono a € 24.690
• gli odierni EUR 45.289 devalutati all'aprile 2021 corrispondono a € 38.544
• gli odierni EUR 30.474 devalutati all'aprile 2021 corrispondono a € 25.933.
Per ciò che riguarda gli acconti, la cifra di € 120.000 devalutata all'aprile 2021 corrisponde a € 113.201 mentre quella di € 25.000 corrisponde a € 23.577.
Resi così omogenei gli importi degli acconti e quelli dei crediti risarcitori, si ottengono a saldo le differenze (7.310; 1.113; 14.967; 2.356) che, rivalutate dalla data del sinistro a oggi, portano alle cifre seguenti:
in favore di : € 8.141,00 Parte_1
in favore di € 1.238,00. Parte_2
in favore di : € 16.655,00 Parte_3
in favore di € 2.613,00 Parte_4
Al pagamento di tali importi (oltre interessi legali da oggi al saldo) dunque devono essere conclusivamente condannati i convenuti in solido.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 13 Considerato che le domande attoree (sia pure soltanto in una frazione modesta) vengono accolte, le spese di lite (liquidate sulla scorta dello scaglione corrispondente a quello oggetto di condanna) devono essere poste a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande degli attori;
(2) per l'effetto, applicata la presunzione di pari responsabilità ex a. 2054/2 cc, condanna i convenuti soc. Controparte_1 [...]
e soc. in solido fra loro, a CP_1 CP_1 Controparte_2 pagare i seguenti importi: a) all'attrice € 8.141,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
Parte_1
b) all'attore € 1.238,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
Parte_2
c) all'attrice € 16.655,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
Parte_3
d) all'attore € 2.613,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
Parte_4
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite degli attori, liquidate in € 545,00 per spese e € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 18 agosto 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 32642 / 2022 - pag. 14