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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.37682 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
GIUSEPPE SCORDAMAGLIA elettivamente domiciliato in Roma via delle Aleutine 31
Contro
rappresentato e difeso dagli avv. CARLA D' ALOISIO e CP_1
MASSIMILIANO MORELLI con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
E
– contumace Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 37682/2023 Parte_1 conveniva in giudizio l' e l' chiedendo CP_1 Controparte_2 al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: accertare e dichiarare, previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione, la nullità dell' intimazione di pagamento n. 09720239072484330000 relativamente ai tre avvisi di addebito citati in premessa, per l'avvenuto compimento del termine di prescrizione per i crediti in essa contenuti.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva l' opponente che in data 16.10,2023 l' notificava l' CP_3 intimazione di pagamento n. 09720239072484330000 per l' importo complessivo di € 22.459,23 relativa al pagamento di diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito e, in particolare : 1) dell'avviso di addebito n° 39720160005493120000, anno di rif. debito 2015
[...]
interessi, Parte_2 sanzioni e spese di notifica per l'importo complessivo di € 2.720,18, notificato il 27/06/2016 e prescritto il 27/06/2021;
2) dell'avviso di addebito n° 39720170007312057000, anno di rif. debito 2016
[...]
interessi, Parte_2 sanzioni e spese di notifica per l'importo complessivo di € 5.412,05, notificato il 16/02/2018 e prescritto il 16/02/2023;
3) dell'avviso di addebito n° 39720180010457763000, anno di rif. debito 2017
[...]
interessi, Parte_2 sanzioni e spese di notifica per l'importo complessivo di € 4.037,64, notificato il 03/09/2018 e prescritto il 03/09/2023.
Per un totale di € 12,169,87.
Parte opponente eccepiva l' omessa notifica degli avvisi di addebiti sottesi all' intimazione impugnata, precisando di essere venuto a conoscenza dei suddetti avvisi solo a seguito dell' intimazione di pagamento;
che trattandosi di crediti relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, i relativi crediti erano caduti in prescrizione, non essendo stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' che contestava l' avverso ricorso chiedendo CP_1 accogliersi le seguenti conclusioni: nel merito, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rigettare l'opposizione; in via subordinata, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto dovuto all' ; CP_1
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
L' contestava l' eccezione di prescrizione, atteso che gli avvisi di addebito CP_1 erano stati regolarmente notificati e non impugnati nel termine di legge;
che pertanto, la pretesa dell' era ormai divenuta definitiva;
che, con riferimento CP_1 agli atti interruttivi della prescrizione, successivi alla notifica degli avvisi di addebito, la legittimazione passiva era dell' . Controparte_2
Precisava, comunque, che il termine quinquennale di prescrizione che era iniziato a decorrere successivamente alle rispettive notificazioni degli avvisi di addebito (cioè il 27.6.2016, per il primo, il 16.2.2018, per il secondo e il 4.8.2018, per il terzo), non si era ancora compiuto alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento ora opposta, avvenuta il 16.10.2023; che , difatti, era rimasto sospeso dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (ex art. 68 d.l. 18/2020 conv. con mod. nella l. 27/20 e modificato dal d.l. 73/2021 conv. nella l. 106/2021), cioè per 542 giorni. L' non si costituiva e ne veniva dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che nel caso in esame, la parte ricorrente ha contestato la debenza della avversa pretesa adducendo l' omessa o invalida notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento qui impugnata.
In particolare, l' opponente ha dedotto di essere venuto a conoscenza dei suddetti avvisi solo a seguito della notifica dell' intimazione di pagamento.
Tale deduzione è risulta smentita all' esito della costituzione dell' che ha CP_1 prodotto copia delle notifiche degli avvisi di addebito.
Orbene, a fronte di tale produzione , osserva il giudice che parte ricorrente solo nelle note autorizzate, ha sollevato contestazioni eccependo trattarsi di copie.
Osserva il giudice che, a parte la tardività della contestazione, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento è sufficiente dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente , sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova.
Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso specifico in cui la parte ricorrente, anche nelle note autorizzate, si è limitata a generiche e vaghe contestazioni.
Da ciò consegue che non essendo stati impugnati nel termine di legge, gli avvisi di addebito sono ormai divenuti definitivi.
In ogni caso, osserva il giudice che la prescrizione non può intendersi maturata per tutti gli avvisi di addebito sopra richiamati, dovendo applicarsi al caso in esame, i termini di cui agli artt. 37, c. 2, d.l. 18/20 conv. nella l. 27/20 e 11, c.9, d.l. 183/20, conv. nella l. 27/2020 (che prevedono appunto una sospensione dei termini di prescrizione -rispettivamente- dal 23.2.20 al 30.6.20 e dal 31.12.20 al 30.6.21, cioè per un totale di 311 giorni).
Sulla base delle ragioni sin qui esposte, considerato anche che nessuna contestazione è stata fatta dall' opponente in ordine al merito della pretesa, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.140,00, oltre iva e cpa.
Roma 7.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.37682 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
GIUSEPPE SCORDAMAGLIA elettivamente domiciliato in Roma via delle Aleutine 31
Contro
rappresentato e difeso dagli avv. CARLA D' ALOISIO e CP_1
MASSIMILIANO MORELLI con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
E
– contumace Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 37682/2023 Parte_1 conveniva in giudizio l' e l' chiedendo CP_1 Controparte_2 al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: accertare e dichiarare, previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione, la nullità dell' intimazione di pagamento n. 09720239072484330000 relativamente ai tre avvisi di addebito citati in premessa, per l'avvenuto compimento del termine di prescrizione per i crediti in essa contenuti.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva l' opponente che in data 16.10,2023 l' notificava l' CP_3 intimazione di pagamento n. 09720239072484330000 per l' importo complessivo di € 22.459,23 relativa al pagamento di diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito e, in particolare : 1) dell'avviso di addebito n° 39720160005493120000, anno di rif. debito 2015
[...]
interessi, Parte_2 sanzioni e spese di notifica per l'importo complessivo di € 2.720,18, notificato il 27/06/2016 e prescritto il 27/06/2021;
2) dell'avviso di addebito n° 39720170007312057000, anno di rif. debito 2016
[...]
interessi, Parte_2 sanzioni e spese di notifica per l'importo complessivo di € 5.412,05, notificato il 16/02/2018 e prescritto il 16/02/2023;
3) dell'avviso di addebito n° 39720180010457763000, anno di rif. debito 2017
[...]
interessi, Parte_2 sanzioni e spese di notifica per l'importo complessivo di € 4.037,64, notificato il 03/09/2018 e prescritto il 03/09/2023.
Per un totale di € 12,169,87.
Parte opponente eccepiva l' omessa notifica degli avvisi di addebiti sottesi all' intimazione impugnata, precisando di essere venuto a conoscenza dei suddetti avvisi solo a seguito dell' intimazione di pagamento;
che trattandosi di crediti relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, i relativi crediti erano caduti in prescrizione, non essendo stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' che contestava l' avverso ricorso chiedendo CP_1 accogliersi le seguenti conclusioni: nel merito, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rigettare l'opposizione; in via subordinata, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto dovuto all' ; CP_1
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
L' contestava l' eccezione di prescrizione, atteso che gli avvisi di addebito CP_1 erano stati regolarmente notificati e non impugnati nel termine di legge;
che pertanto, la pretesa dell' era ormai divenuta definitiva;
che, con riferimento CP_1 agli atti interruttivi della prescrizione, successivi alla notifica degli avvisi di addebito, la legittimazione passiva era dell' . Controparte_2
Precisava, comunque, che il termine quinquennale di prescrizione che era iniziato a decorrere successivamente alle rispettive notificazioni degli avvisi di addebito (cioè il 27.6.2016, per il primo, il 16.2.2018, per il secondo e il 4.8.2018, per il terzo), non si era ancora compiuto alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento ora opposta, avvenuta il 16.10.2023; che , difatti, era rimasto sospeso dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (ex art. 68 d.l. 18/2020 conv. con mod. nella l. 27/20 e modificato dal d.l. 73/2021 conv. nella l. 106/2021), cioè per 542 giorni. L' non si costituiva e ne veniva dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che nel caso in esame, la parte ricorrente ha contestato la debenza della avversa pretesa adducendo l' omessa o invalida notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento qui impugnata.
In particolare, l' opponente ha dedotto di essere venuto a conoscenza dei suddetti avvisi solo a seguito della notifica dell' intimazione di pagamento.
Tale deduzione è risulta smentita all' esito della costituzione dell' che ha CP_1 prodotto copia delle notifiche degli avvisi di addebito.
Orbene, a fronte di tale produzione , osserva il giudice che parte ricorrente solo nelle note autorizzate, ha sollevato contestazioni eccependo trattarsi di copie.
Osserva il giudice che, a parte la tardività della contestazione, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento è sufficiente dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente , sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova.
Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso specifico in cui la parte ricorrente, anche nelle note autorizzate, si è limitata a generiche e vaghe contestazioni.
Da ciò consegue che non essendo stati impugnati nel termine di legge, gli avvisi di addebito sono ormai divenuti definitivi.
In ogni caso, osserva il giudice che la prescrizione non può intendersi maturata per tutti gli avvisi di addebito sopra richiamati, dovendo applicarsi al caso in esame, i termini di cui agli artt. 37, c. 2, d.l. 18/20 conv. nella l. 27/20 e 11, c.9, d.l. 183/20, conv. nella l. 27/2020 (che prevedono appunto una sospensione dei termini di prescrizione -rispettivamente- dal 23.2.20 al 30.6.20 e dal 31.12.20 al 30.6.21, cioè per un totale di 311 giorni).
Sulla base delle ragioni sin qui esposte, considerato anche che nessuna contestazione è stata fatta dall' opponente in ordine al merito della pretesa, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.140,00, oltre iva e cpa.
Roma 7.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini