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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. FA NO - Presidente -
Dott.ssa VA SC - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19513 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CIPOLLETTA GENY presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCALA MARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/10/2025 e chiedevano Parte_1 Controparte_1 pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in Pozzuoli (Na) il 9.6.2007. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati tre figli: nato a [...]
Napoli il 25.8.2008, nato a [...] il [...] e nato a [...]_3
Napoli il 2.8.2016.
1 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) dichiarare la separazione tra i coniugi e che vivranno Parte_1 Controparte_1 separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) la signora continuerà ad abitare presso la casa coniugale sita in Quarto Parte_1
(NA) alla Via Giovanni Verga, 1, unitamente ai tre figli minori, mentre il signor , Controparte_1 trasferirà provvisoriamente il proprio domicilio in Quarto (NA) al Corso Italia, 266, presso i propri genitori, per poi trasferirsi successivamente in altra abitazione;
c) disporre l'affido condiviso dei figli minori, con residenza privilegiata presso il domicilio della madre;
entrambi i genitori si occuperanno in maniera condivisa della loro cura, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli tenendo fermo, quale unico parametro di misura, il loro esclusivo interesse morale e materiale. Il padre sarà autorizzato a visitare ed a tenere i figli minori con sé nelle ore e nei giorni stabiliti, compatibili con le esigenze scolastiche e sociali dei minori che di seguito si indicano:
c1) un fine settimana alternato dal sabato dalle ore 15:00 fino alle 20:00 della domenica successiva;
durante la settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Resta inteso che detto calendario potrà essere liberamente variato su concorde volontà di entrambi i coniugi. Il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori, in altri giorni infrasettimanali, preferibilmente con preavviso telefonico almeno 24 ore prima e sempre e comunque compatibilmente con le esigenze – anche scolastiche e di tempo libero – dei figli;
c2) durante le festività natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 07 gennaio alternativamente di anno in anno, restando stabilito che dal 23 dicembre 2025 al 30 dicembre
2025 i figli minori resteranno con la madre, mentre andranno con il padre dal 31 dicembre 2025 al 07 gennaio 2026 e così di seguito alternativamente di anno in anno;
c3) durante le festività pasquali dal giovedì Santo al lunedì in Albis incluso, alternativamente di anno in anno restando stabilito che nel 2026 i figli minori resteranno con la madre, mentre nel 2027 con il padre e così
2 di seguito alternativamente di anno in anno;
c4) quindici giorni continui ed ininterrotti durante il mese di luglio, ossia dal 01 al 15 luglio ovvero dal 16 al 31 luglio;
nonché quindici giorni continui ed ininterrotti durante il mese di agosto, ossia dal 01 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto;
da concordarsi tra i coniugi in base alle proprie esigenze lavorative;
c5) il Sig. CP_1
dovrà comunicare alla Sig.ra entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno il
[...] Parte_1 periodo esatto in cui intende esercitare detto suo diritto, informandola anche della località ove condurrà i figli minori ed il recapito telefonico. Uguale ed analogo obbligo ha la GN
[...]
nei confronti del Sig. nel caso che conduca i minori in villeggiatura;
Pt_1 Controparte_1
d) quale contributo per il mantenimento dei tre figli minori, e sino all'autosufficienza economica degli stessi - il sig. verserà con bonifico bancario alle coordinate Controparte_1 della GN , entro il giorno quindici di ogni mese, la somma complessiva di € Parte_1
1.050,00 (dico euro millecinquanta,00), così suddivisa: € 250,00 per ciascun figlio per un totale di € 750,00, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché € 300,00 (dico euro trecento,00) quale somma forfettariamente predeterminata, derivante dalla corresponsione dell'Assegno Unico, precisando che l'importo esatto dell'Assegno Unico percepito per i tre figli minori è di euro 700,70 che sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
e) il sig. contribuirà altresì, nella misura del 50 %, alle spese straordinarie Controparte_1 mediche, scolastiche ed extrascolastiche, - come da protocollo del Tribunale di Napoli – spese che dovranno essere, ove previsto dal richiamato Protocollo, concordate dai genitori;
f) i signori e , rinunciano a qualsivoglia contributo Parte_1 Controparte_1 economico – assegno di mantenimento – l'uno nei confronti dell'altro.
g) entrambi i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso autorizzano scambievolmente, le Autorità competenti, al rilascio e/o al rinnovo dei documenti utili all'espatrio, sia in capo ai coniugi che in capo ai figli minori.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti – doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] atto n.114, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
VA SC FA NO
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