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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3726/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249024477450000 TRIB. VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alberobello - Piazza Del Popolo, 33 70011 Alberobello BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 464 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1217 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente comunica che agli atti non c'è prova degli accertamenti a cui poi è seguita l'intimazione di pagamento.
Resistente: il rappresentante del Comune di Alberobello si riporta alla documentazione depositata in particolare alle relate di notifica dell'intimazione di pagamento che in pratica riporta l'accertamento. Allo stesso risulta che la documentazione è stata depositata ad ottobre 2025.
Ader Bari: assente alle oreo 11: 40.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-12-2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 01420249024477450/000 con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva il pagamento delle somme dovute a titolo di TARI, comune di Alberobello, con riferimento a due specifici avvisi di accertamento: n. 464 per l'anno 2018 e n. 1217 per l'anno 2019, evidenziando i seguenti motivi in diritto:
1) richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notificazione in quanto svolta da un soggetto non qualificato o meglio non dotato della possibilità giuridica di compiere l'attività qualificabile come notificazione, mancando anche la compilazione della relata di notifica.
2)Nullità dell'intimazione per intervenuta decadenza/prescrizione dall'esercizio di procedere alla riscossione dei tributi locali.
3) Nullità dell'intimazione per carenza di chiarezza e motivazione dell'atto.
4) Annullamento dell'intimazione per mancata sottoscrizione dei ruoli.
Chiedeva per tutti questi motivi la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese.
Con le controdeduzioni del 22-8-2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle eccezioni riferibili agli atti prodromici all'avviso impugnato poiché tardive.
Evidenziava la regolare notifica dell'atto opposto, producendo documentazione;
contestava l'eccepita decadenza. Avanzava istanza per la chiamata in causa dell'ente impositore, comune di Alberobello, che si costituiva in giudizio con atto del 6-10-2025.
All'udienza del 19-1-2026 le parti hanno insistito ciascuna per le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dimostrato la regolare notifica dell'atto opposto. Infatti, si evince dagli atti che l'ufficio ha notificato a mezzo posta l'intimazione di pagamento n. 01420249024477450000 con raccomandata n. 67406809671-3, spedita il 24-9-2024, tramite Postel Gara che è un servizio postale di particolare affidabilità, utilizzato anche per le notifiche delle gare di appalto. L'atto è stato regolarmente recapitato e consegnato alla moglie del ricorrente da parte della persona incaricata al recapito. Questo giudice si riporta alla giurisprudenza dettagliatamente specificata dalla Riscossione a pag, 3 delle controdeduzioni con riferimento alla regolarità delle notifiche a mezzo posta.
L'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione deve essere rigettata in quanto l'atto contiene tutte le indicazioni necessarie per espletare il diritto di difesa: le specifiche degli avvisi di accertamento dell'ente impositore, Comune di Alberobello, i calcoli effettuati, secondo le indicazioni più volte ribadite dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Essendo infondati i vizi propri dell'intimazione, sollevati con il ricorso (il difetto di notifica e il difetto di motivazione), i vizi riferiti agli avvisi di accertamento sono inammissibili.
L'eccezione di decadenza avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione degli avvisi di accertamento, ormai divenuti definitivi.
In ogni caso, l'accertamento esecutivo n. 464/2023 attiene alla TARI 2018, quello n. 1217/2023 alla TARI
2019. Entrambi gli accertamenti sono stati emessi nell'anno 2023, quindi in tempo utile per l'ente. Il
Comune di Alberobello ha indicato le raccomandate e gli avvisi di ricevimento.
Anche l'eccezione della sottoscrizione dei ruoli è tardiva perché avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione degli avvisi.
Ugualmente non si è verificata la prescrizione quinquennale, il cui termine decorre dalla notifica degli avvisi di accertamento, intervenuta per il primo avviso il 5-7-2023, per il secondo l'8-8-2023, a cui bisogna conteggiare in aggiunta anche i gg. 60 per l'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si quantificano in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3726/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249024477450000 TRIB. VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alberobello - Piazza Del Popolo, 33 70011 Alberobello BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 464 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1217 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente comunica che agli atti non c'è prova degli accertamenti a cui poi è seguita l'intimazione di pagamento.
Resistente: il rappresentante del Comune di Alberobello si riporta alla documentazione depositata in particolare alle relate di notifica dell'intimazione di pagamento che in pratica riporta l'accertamento. Allo stesso risulta che la documentazione è stata depositata ad ottobre 2025.
Ader Bari: assente alle oreo 11: 40.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-12-2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 01420249024477450/000 con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva il pagamento delle somme dovute a titolo di TARI, comune di Alberobello, con riferimento a due specifici avvisi di accertamento: n. 464 per l'anno 2018 e n. 1217 per l'anno 2019, evidenziando i seguenti motivi in diritto:
1) richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notificazione in quanto svolta da un soggetto non qualificato o meglio non dotato della possibilità giuridica di compiere l'attività qualificabile come notificazione, mancando anche la compilazione della relata di notifica.
2)Nullità dell'intimazione per intervenuta decadenza/prescrizione dall'esercizio di procedere alla riscossione dei tributi locali.
3) Nullità dell'intimazione per carenza di chiarezza e motivazione dell'atto.
4) Annullamento dell'intimazione per mancata sottoscrizione dei ruoli.
Chiedeva per tutti questi motivi la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese.
Con le controdeduzioni del 22-8-2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle eccezioni riferibili agli atti prodromici all'avviso impugnato poiché tardive.
Evidenziava la regolare notifica dell'atto opposto, producendo documentazione;
contestava l'eccepita decadenza. Avanzava istanza per la chiamata in causa dell'ente impositore, comune di Alberobello, che si costituiva in giudizio con atto del 6-10-2025.
All'udienza del 19-1-2026 le parti hanno insistito ciascuna per le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dimostrato la regolare notifica dell'atto opposto. Infatti, si evince dagli atti che l'ufficio ha notificato a mezzo posta l'intimazione di pagamento n. 01420249024477450000 con raccomandata n. 67406809671-3, spedita il 24-9-2024, tramite Postel Gara che è un servizio postale di particolare affidabilità, utilizzato anche per le notifiche delle gare di appalto. L'atto è stato regolarmente recapitato e consegnato alla moglie del ricorrente da parte della persona incaricata al recapito. Questo giudice si riporta alla giurisprudenza dettagliatamente specificata dalla Riscossione a pag, 3 delle controdeduzioni con riferimento alla regolarità delle notifiche a mezzo posta.
L'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione deve essere rigettata in quanto l'atto contiene tutte le indicazioni necessarie per espletare il diritto di difesa: le specifiche degli avvisi di accertamento dell'ente impositore, Comune di Alberobello, i calcoli effettuati, secondo le indicazioni più volte ribadite dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Essendo infondati i vizi propri dell'intimazione, sollevati con il ricorso (il difetto di notifica e il difetto di motivazione), i vizi riferiti agli avvisi di accertamento sono inammissibili.
L'eccezione di decadenza avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione degli avvisi di accertamento, ormai divenuti definitivi.
In ogni caso, l'accertamento esecutivo n. 464/2023 attiene alla TARI 2018, quello n. 1217/2023 alla TARI
2019. Entrambi gli accertamenti sono stati emessi nell'anno 2023, quindi in tempo utile per l'ente. Il
Comune di Alberobello ha indicato le raccomandate e gli avvisi di ricevimento.
Anche l'eccezione della sottoscrizione dei ruoli è tardiva perché avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione degli avvisi.
Ugualmente non si è verificata la prescrizione quinquennale, il cui termine decorre dalla notifica degli avvisi di accertamento, intervenuta per il primo avviso il 5-7-2023, per il secondo l'8-8-2023, a cui bisogna conteggiare in aggiunta anche i gg. 60 per l'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si quantificano in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre gli accessori di legge, se dovuti.