Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 141
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notificazione

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dimostrato la regolare notifica dell'atto opposto tramite posta raccomandata, spedita in data certa e regolarmente recapitata.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione

    L'eccezione di decadenza e prescrizione, riferita agli avvisi di accertamento, è inammissibile in quanto tardiva, dovendo essere sollevata con l'impugnazione degli atti prodromici ormai definitivi. Gli accertamenti sono stati emessi in tempo utile. La prescrizione quinquennale non si è verificata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'atto impugnato contiene tutte le indicazioni necessarie per l'esercizio del diritto di difesa, specificando gli avvisi di accertamento, i calcoli effettuati e riportando le indicazioni della giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione dei ruoli

    L'eccezione relativa alla sottoscrizione dei ruoli è tardiva in quanto avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 141
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo