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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1929/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TERMINE MARILENA. elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN
MARCO ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE Parte_2 C.F._2
MARILENA , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN MARCO
ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE Controparte_1 C.F._3
MARILENA , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN MARCO
ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE Parte_3 C.F._4
MARILENA, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN MARCO
ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE Parte_4 C.F._5
MARILENA , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN MARCO
ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEVITO NEGRINI CP_2 P.IVA_1
ALESSANDRA e dell'avv. BELTRANI CARLO ( ) VIA XX SETTEMBRE, C.F._6
pagina 1 di 5 71 C/O AVV. TERESA DI CA 87 CA , elettivamente domiciliato in VIA
XX SETTEMBRE, 71 C/O AVV. TERESA DI CA 87 CA, presso il difensore avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANO PEPPINO , Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in P.ZZA LE PERA,9 88100 CATANZARO, presso il difensore avv.
MARIANO PEPPINO
TERZO CHIAMATO
ARGO già in persona CP_4 CP_5 Controparte_6
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Montevideo 21, presso lo studio dell'avv. Paolo Primerano, CF , PEC C.F._7
che la rappresenta e difende giusta procura Email_1 alle liti allegata a quest'atto
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 13.06.18, e in qualità di Parte_1 Controparte_1
genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
nonché , e , nella Persona_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rispettiva qualità di nipoti e zie di convenivano in giudizio, dinanzi al Persona_3
Tribunale di Castrovillari, in p.l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_2
parentale conseguente al decesso del proprio congiunto , avvenuto in Persona_3
pagina 2 di 5 data 02.03.15, nell'esercizio delle proprie mansioni, durante l'esecuzione dei lavori sull'autostrada A3, sul presupposto che la società convenuta dovesse ritenersi responsabile del sinistro occorso al loro congiunto.
A tal fine quantificavano l'entità del suddetto danno, chiedendo:
1) €.179.246,00 in favore del nipote minore Persona_1
2) €.179.246,00 in favore del nipote minore Persona_2
3) €.122.624,00 in favore della ZI;
Parte_2
4) €.122.624,00 in favore della ZI;
Parte_3
5) €.132.0764,00 in favore della ZI . Parte_4
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il CP_2 rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, formulando, altresi' istanza di differimento dell'udienza, ex art. 269 c.p.c., al fine di chiamare in giudizio e CP_3
nella loro qualità di compagnie assicuratrici. Parte_5
A seguito di regolare chiamata di terzo si costituiva aderendo nel merito alle CP_3 difese della propria assicurata ed eccependo l'avvenuto pagamento della complessiva somma pari ad € 930.000,00 in favore degli eredi legittimi del , per cui insisteva nel Per_1
rigetto della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'estromissione dal Parte_5 giudizio in ragione della garanZI assicurativa, definita “a secondo rischio” e, quindi, subordinata alla preliminare copertura di nella sua qualità di assicuratrice CP_3
principale di CP_2
Ammessa ed espletata la prova per testi, sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione, con ordinanza dell'08.11.25, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Sul merito del giudizio.
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente appare opportuna la disamina della questione relativa alla risarcibilità, nel caso concreto, del danno parentale, questione che appare dirimente, atteso che la verifica dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale voce di anno, rende di fatto superflua l'analisi delle altre questioni sollevate dalle parti, sia con riferimento alla responsabilità della per il sinistro occorso a , che con riferimento all'operatività della CP_2 Persona_3
polizza assicurativa.
pagina 3 di 5 Tanto si osserva anche in virtu' del principio della ragione più liquida che è principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Orbene, quanto all'astratta risarcibilità del danno parentale si condivide il principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto
(ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo”. (Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2020, n. 5452).
Invero. in tema di domanda di risarcimento del danno parentale proposta dai congiunti della vittima di un sinistro, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, occorrendo, comunque, specie nell'ipotesi in cui la domanda sia avanzata da parenti estranei alla cosiddetta famiglia nucleare, come nel caso in esame, provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. (7743/20).
Orbene, nel caso in esame, già in punto di allegazione non vi è una compiuta descrizione del tipo di legame sussistente tra gli istanti e la vittima, atteso che nel libello introduttivo ci si limita ad indicare una rassegna di giurisprudenza in ordine all'astratta risarcibilità del danno in favore dei parenti non appartenenti alla cerchia degli stretti congiunti, ma non si fornisce alcuna descrizione dei rapporti tra gli istanti e la vittima, né sotto il profilo dei tempi di frequentazione, né sotto il profilo del concreto atteggiarsi dei rapporti e dell'intensità del legame.
Sotto tale profilo la Suprema Corte ha evidenZIto che la successiva prova che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Corte di Cassazione, sez. III
Civile, 19.10.2017, n. 24607).
Peraltro nel caso di specie, anche i capitoli di prova risultavano estremamente generici, non potendosi ritenere acclarato anche a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, l'intensità del rapporto tra la vittima e gli istanti, il concreto atteggiarsi dello stesso, con riferimento a consuetudini di vita (momenti della giornata o ricorrenze trascorsi insieme su cui nulla si dice nello specifico), all'eventuale accudimento prestato dalla vittima nei confronti di nipoti e zie (non pagina 4 di 5 dedotto), avendo peraltro il teste evidenZIto che la vittima del sinistro, per ragione di Tes_1
lavoro spesso soggiornava in luoghi distanti dalla famiglia, trascorrendo anche, negli ultimi anni di vita , dei periodi all'estero.
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata la domanda, in quanto non provata.
Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, nonché in ragione delle oscillazioni giurisprudenZIli in ordine alla risarcibilità del danno parentale in favore dei familiari della vittima, non appartenenti alla sfera dei congiunti, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
Castrovillari, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1929/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TERMINE MARILENA. elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN
MARCO ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE Parte_2 C.F._2
MARILENA , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN MARCO
ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE Controparte_1 C.F._3
MARILENA , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN MARCO
ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE Parte_3 C.F._4
MARILENA, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN MARCO
ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE Parte_4 C.F._5
MARILENA , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 207 SAN MARCO
ARGENTANO, presso il difensore avv. TERMINE MARILENA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEVITO NEGRINI CP_2 P.IVA_1
ALESSANDRA e dell'avv. BELTRANI CARLO ( ) VIA XX SETTEMBRE, C.F._6
pagina 1 di 5 71 C/O AVV. TERESA DI CA 87 CA , elettivamente domiciliato in VIA
XX SETTEMBRE, 71 C/O AVV. TERESA DI CA 87 CA, presso il difensore avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANO PEPPINO , Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in P.ZZA LE PERA,9 88100 CATANZARO, presso il difensore avv.
MARIANO PEPPINO
TERZO CHIAMATO
ARGO già in persona CP_4 CP_5 Controparte_6
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Montevideo 21, presso lo studio dell'avv. Paolo Primerano, CF , PEC C.F._7
che la rappresenta e difende giusta procura Email_1 alle liti allegata a quest'atto
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 13.06.18, e in qualità di Parte_1 Controparte_1
genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
nonché , e , nella Persona_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rispettiva qualità di nipoti e zie di convenivano in giudizio, dinanzi al Persona_3
Tribunale di Castrovillari, in p.l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_2
parentale conseguente al decesso del proprio congiunto , avvenuto in Persona_3
pagina 2 di 5 data 02.03.15, nell'esercizio delle proprie mansioni, durante l'esecuzione dei lavori sull'autostrada A3, sul presupposto che la società convenuta dovesse ritenersi responsabile del sinistro occorso al loro congiunto.
A tal fine quantificavano l'entità del suddetto danno, chiedendo:
1) €.179.246,00 in favore del nipote minore Persona_1
2) €.179.246,00 in favore del nipote minore Persona_2
3) €.122.624,00 in favore della ZI;
Parte_2
4) €.122.624,00 in favore della ZI;
Parte_3
5) €.132.0764,00 in favore della ZI . Parte_4
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il CP_2 rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, formulando, altresi' istanza di differimento dell'udienza, ex art. 269 c.p.c., al fine di chiamare in giudizio e CP_3
nella loro qualità di compagnie assicuratrici. Parte_5
A seguito di regolare chiamata di terzo si costituiva aderendo nel merito alle CP_3 difese della propria assicurata ed eccependo l'avvenuto pagamento della complessiva somma pari ad € 930.000,00 in favore degli eredi legittimi del , per cui insisteva nel Per_1
rigetto della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'estromissione dal Parte_5 giudizio in ragione della garanZI assicurativa, definita “a secondo rischio” e, quindi, subordinata alla preliminare copertura di nella sua qualità di assicuratrice CP_3
principale di CP_2
Ammessa ed espletata la prova per testi, sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione, con ordinanza dell'08.11.25, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Sul merito del giudizio.
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente appare opportuna la disamina della questione relativa alla risarcibilità, nel caso concreto, del danno parentale, questione che appare dirimente, atteso che la verifica dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale voce di anno, rende di fatto superflua l'analisi delle altre questioni sollevate dalle parti, sia con riferimento alla responsabilità della per il sinistro occorso a , che con riferimento all'operatività della CP_2 Persona_3
polizza assicurativa.
pagina 3 di 5 Tanto si osserva anche in virtu' del principio della ragione più liquida che è principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Orbene, quanto all'astratta risarcibilità del danno parentale si condivide il principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto
(ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo”. (Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2020, n. 5452).
Invero. in tema di domanda di risarcimento del danno parentale proposta dai congiunti della vittima di un sinistro, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, occorrendo, comunque, specie nell'ipotesi in cui la domanda sia avanzata da parenti estranei alla cosiddetta famiglia nucleare, come nel caso in esame, provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. (7743/20).
Orbene, nel caso in esame, già in punto di allegazione non vi è una compiuta descrizione del tipo di legame sussistente tra gli istanti e la vittima, atteso che nel libello introduttivo ci si limita ad indicare una rassegna di giurisprudenza in ordine all'astratta risarcibilità del danno in favore dei parenti non appartenenti alla cerchia degli stretti congiunti, ma non si fornisce alcuna descrizione dei rapporti tra gli istanti e la vittima, né sotto il profilo dei tempi di frequentazione, né sotto il profilo del concreto atteggiarsi dei rapporti e dell'intensità del legame.
Sotto tale profilo la Suprema Corte ha evidenZIto che la successiva prova che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Corte di Cassazione, sez. III
Civile, 19.10.2017, n. 24607).
Peraltro nel caso di specie, anche i capitoli di prova risultavano estremamente generici, non potendosi ritenere acclarato anche a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, l'intensità del rapporto tra la vittima e gli istanti, il concreto atteggiarsi dello stesso, con riferimento a consuetudini di vita (momenti della giornata o ricorrenze trascorsi insieme su cui nulla si dice nello specifico), all'eventuale accudimento prestato dalla vittima nei confronti di nipoti e zie (non pagina 4 di 5 dedotto), avendo peraltro il teste evidenZIto che la vittima del sinistro, per ragione di Tes_1
lavoro spesso soggiornava in luoghi distanti dalla famiglia, trascorrendo anche, negli ultimi anni di vita , dei periodi all'estero.
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata la domanda, in quanto non provata.
Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, nonché in ragione delle oscillazioni giurisprudenZIli in ordine alla risarcibilità del danno parentale in favore dei familiari della vittima, non appartenenti alla sfera dei congiunti, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
Castrovillari, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5