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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 246/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24.4.2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per 'avv. CALEFFI ALBERTO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita l'intimante a precisare le conclusioni. L'avv. Caleffi precisa le conclusioni riportandosi a quelle assunte nella memoria integrativa. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 12.05 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12.55 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALEFFI Parte_1 C.F._1
ALBERTO del Foro di Varese
PARTE ATTRICE IINTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.4.2025 la parte attrice intimante concludeva come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ex art. 658 c.p.c. con contestuale richiesta di ingiunzione ex art. 664 cpc, la parte attrice intimante intimava alla parte convenuta intimata lo Parte_1 Controparte_1 sfratto per morosità relativo l'immobile ad uso abitativo sito Comune di Tradate (VA) alla via
Vincenzo Bellini, n.1 angolo Piazza Centenari, n.
4. La detta parte deduceva di aver stipulato con l'intimata un contratto di locazione transitoria in data 12/06/2023, con decorrenza 1.8.2023 e scadenza 31.7.2024, e che la detta non aveva corrisposto canoni di locazione per complessivi €
3.600,00, di cui euro 1.800,00 per canoni dal maggio all'ottobre 2024. L'intimante concludeva chiedendo la convalida dello sfratto intimato e l'emissione dell'ordine di rilascio dell'immobile, oltre all'emissione dell'ingiunzione ex art. 664 cpc.
La parte intimata non si costituiva in giudizio e il Giudice, dato atto che la notifica dell'intimazione si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 cpc, e che tale notifica risultava incompatibile con il pagina 2 di 5 procedimento speciale introdotto, disponeva la conversione del rito, invitava a proporre il procedimento di mediazione obbligatorio, fissava termine perentorio alle parti per l'integrazione dei loro atti difensivi e fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. e, contestualmente, ex art. 429 c.p.c..
L'intimante depositava la memoria integrativa, insistendo nelle domande di merito svolte nel procedimento di convalida e producendo il verbale di mediazione negativo e la prova della notifica dell'ordinanza di conversione del rito;
la detta parte, poi, evidenziava che l'intimato aveva informalmente rilasciato l'immobile in data 31.12.2024 e che la morosità si era aggravata in quanto l'intimata aveva interrotto il pagamento delle somme contrattuali e che, pertanto, alla data del rilascio era dovuta la complessiva somma di € 4.800,00, di cui € 1.200,00 per i canoni relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024.
All'udienza del 24.4.2025 la parte intimante precisava le conclusioni come da memoria integrativa e il Giudice, dichiarata la contumacia della parte intimata, tratteneva la causa in decisione.
- ° _ ° -
In via preliminare, va opportunamente precisato che la reiezione della domanda di convalida dello sfratto intimato e la necessità della conversione del rito consegue dalla circostanza che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è esclusa dalla giurisprudenza
(cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo.
Passando alla trattazione del merito, va rilevato che le domande della parte attrice intimante sono fondate e devono essere accolte.
La parte attrice locatrice ha assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto inter partes di cui ha chiesto la risoluzione per inadempimento, precisando quali fossero i canoni di locazione insoluti e gli oneri accessori maturati, come da idonea documentazione prodotta.
Nel giudizio di merito, poi, ha rilevato che la morosità si era aggravata, non avendo l'intimata provveduto al pagamento di alcuna somma dovuta in forza del contratto fino al rilascio avvenuto il
31.12.2024.
A tal proposito, va rammentato in diritto che il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di pagina 3 di 5 eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (per tutte Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
La parte intimata, convenuta in giudizio secondo le modalità previste dalla legge, non si è costituita nel procedimento di merito e con il suo comportamento processuale, ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.c., ha dimostrato di non aver eccezioni da opporre alle prospettazioni della parte attrice.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1.4.1995, n. 3822).
Si ritiene, pertanto, accertata la morosità della parte convenuta nel pagamento dei canoni di locazione come precisato in narrativa ed suo inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 c.c.
e 1455 c.c.
Il contratto stipulato inter partes, pertanto, deve essere dichiarato risolto ai sensi della predetta norma, considerato che con il mancato pagamento dei canoni si è alterato l'equilibrio economico tra le prestazioni, costituente causa del contratto.
Dovrà, altresì, essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori indicati nella memoria integrativa, maturati fino alla data del rilascio dell'immobile avvenuta il 31.12.2024.
La somma indicata come dovuta nella memoria integrativa alla data del 31.12.2024 era pari al €
4.800,00 per canoni ed oneri accessori fino al rilascio.
La detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notificazione dell'atto ex art. 658 cpc fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, comprensive del procedimento di convalida e di quello di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 142/2022, sulla base dei minimi tabellari per lo scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00, in considerazione della limitata attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
pagina 4 di 5 risolto per grave inadempimento della parte convenuta intimata il contratto di locazione per cui è causa stipulato il 12.6.2023, avente a oggetto l'immobile ad uso abitativo sito Comune di Tradate
(VA) alla via Vincenzo Bellini, n.1 angolo Piazza Centenari, n.4
CONDANNA la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante della somma di €
4.800,00, oltre agli interessi come in parte motiva
CONDANNA la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.670,00, di cui € 200,00 per anticipazioni, oltre C.P.A. e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 24.4.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 246/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24.4.2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per 'avv. CALEFFI ALBERTO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita l'intimante a precisare le conclusioni. L'avv. Caleffi precisa le conclusioni riportandosi a quelle assunte nella memoria integrativa. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 12.05 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12.55 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALEFFI Parte_1 C.F._1
ALBERTO del Foro di Varese
PARTE ATTRICE IINTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.4.2025 la parte attrice intimante concludeva come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ex art. 658 c.p.c. con contestuale richiesta di ingiunzione ex art. 664 cpc, la parte attrice intimante intimava alla parte convenuta intimata lo Parte_1 Controparte_1 sfratto per morosità relativo l'immobile ad uso abitativo sito Comune di Tradate (VA) alla via
Vincenzo Bellini, n.1 angolo Piazza Centenari, n.
4. La detta parte deduceva di aver stipulato con l'intimata un contratto di locazione transitoria in data 12/06/2023, con decorrenza 1.8.2023 e scadenza 31.7.2024, e che la detta non aveva corrisposto canoni di locazione per complessivi €
3.600,00, di cui euro 1.800,00 per canoni dal maggio all'ottobre 2024. L'intimante concludeva chiedendo la convalida dello sfratto intimato e l'emissione dell'ordine di rilascio dell'immobile, oltre all'emissione dell'ingiunzione ex art. 664 cpc.
La parte intimata non si costituiva in giudizio e il Giudice, dato atto che la notifica dell'intimazione si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 cpc, e che tale notifica risultava incompatibile con il pagina 2 di 5 procedimento speciale introdotto, disponeva la conversione del rito, invitava a proporre il procedimento di mediazione obbligatorio, fissava termine perentorio alle parti per l'integrazione dei loro atti difensivi e fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. e, contestualmente, ex art. 429 c.p.c..
L'intimante depositava la memoria integrativa, insistendo nelle domande di merito svolte nel procedimento di convalida e producendo il verbale di mediazione negativo e la prova della notifica dell'ordinanza di conversione del rito;
la detta parte, poi, evidenziava che l'intimato aveva informalmente rilasciato l'immobile in data 31.12.2024 e che la morosità si era aggravata in quanto l'intimata aveva interrotto il pagamento delle somme contrattuali e che, pertanto, alla data del rilascio era dovuta la complessiva somma di € 4.800,00, di cui € 1.200,00 per i canoni relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024.
All'udienza del 24.4.2025 la parte intimante precisava le conclusioni come da memoria integrativa e il Giudice, dichiarata la contumacia della parte intimata, tratteneva la causa in decisione.
- ° _ ° -
In via preliminare, va opportunamente precisato che la reiezione della domanda di convalida dello sfratto intimato e la necessità della conversione del rito consegue dalla circostanza che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è esclusa dalla giurisprudenza
(cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo.
Passando alla trattazione del merito, va rilevato che le domande della parte attrice intimante sono fondate e devono essere accolte.
La parte attrice locatrice ha assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto inter partes di cui ha chiesto la risoluzione per inadempimento, precisando quali fossero i canoni di locazione insoluti e gli oneri accessori maturati, come da idonea documentazione prodotta.
Nel giudizio di merito, poi, ha rilevato che la morosità si era aggravata, non avendo l'intimata provveduto al pagamento di alcuna somma dovuta in forza del contratto fino al rilascio avvenuto il
31.12.2024.
A tal proposito, va rammentato in diritto che il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di pagina 3 di 5 eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (per tutte Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
La parte intimata, convenuta in giudizio secondo le modalità previste dalla legge, non si è costituita nel procedimento di merito e con il suo comportamento processuale, ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.c., ha dimostrato di non aver eccezioni da opporre alle prospettazioni della parte attrice.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1.4.1995, n. 3822).
Si ritiene, pertanto, accertata la morosità della parte convenuta nel pagamento dei canoni di locazione come precisato in narrativa ed suo inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 c.c.
e 1455 c.c.
Il contratto stipulato inter partes, pertanto, deve essere dichiarato risolto ai sensi della predetta norma, considerato che con il mancato pagamento dei canoni si è alterato l'equilibrio economico tra le prestazioni, costituente causa del contratto.
Dovrà, altresì, essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori indicati nella memoria integrativa, maturati fino alla data del rilascio dell'immobile avvenuta il 31.12.2024.
La somma indicata come dovuta nella memoria integrativa alla data del 31.12.2024 era pari al €
4.800,00 per canoni ed oneri accessori fino al rilascio.
La detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notificazione dell'atto ex art. 658 cpc fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, comprensive del procedimento di convalida e di quello di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 142/2022, sulla base dei minimi tabellari per lo scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00, in considerazione della limitata attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
pagina 4 di 5 risolto per grave inadempimento della parte convenuta intimata il contratto di locazione per cui è causa stipulato il 12.6.2023, avente a oggetto l'immobile ad uso abitativo sito Comune di Tradate
(VA) alla via Vincenzo Bellini, n.1 angolo Piazza Centenari, n.4
CONDANNA la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante della somma di €
4.800,00, oltre agli interessi come in parte motiva
CONDANNA la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.670,00, di cui € 200,00 per anticipazioni, oltre C.P.A. e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 24.4.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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