Articolo 2 della Legge 20 giugno 1961, n. 547
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 luglio 1961
Art. 2.
All'Ente, nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' concesso per esigenze eccezionali relative all'esercizio 1960-61 un contributo straordinario di lire 700 milioni.
Entrata in vigore il 29 luglio 1961